Art. 48
Modifiche all'articolo 147
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti
stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati
alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti
che esercitano le attivita' di cui al comma 1.».
Note all'art. 48:
- Si riporta l'articolo 147 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 147 (Elettricita'). - 1. L'affidamento dei
contratti inerenti al settore dell'elettricita' e' soggetto
all'applicazione delle disposizioni del codice
esclusivamente per le attivita':
a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in
connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di elettricita';
b) di alimentazione di tali reti con
l'elettricita', ivi compresa la generazione, la produzione
e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.
2. L'alimentazione, con elettricita', di reti fisse
che forniscono un servizio al pubblico da parte di
un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti
speciali o esclusivi, non e' considerata un'attivita' di
cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricita' avviene perche' il
suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non
prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo
dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento
della sua produzione totale, considerando la media
dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.
2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i
contratti stipulati per la fornitura di energia e di
combustibili destinati alla produzione di energia da
stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le
attivita' di cui al comma 1.».