Art. 48 
 
                     Modifiche all'articolo 147 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del  codice  i  contratti
stipulati per la fornitura di energia  e  di  combustibili  destinati
alla produzione di energia da stazioni appaltanti o  enti  concedenti
che esercitano le attivita' di cui al comma 1.». 
 
          Note all'art. 48: 
              -  Si  riporta  l'articolo  147  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 147  (Elettricita').  -  1.  L'affidamento  dei
          contratti inerenti al settore dell'elettricita' e' soggetto
          all'applicazione    delle    disposizioni    del     codice
          esclusivamente per le attivita': 
                  a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse
          destinate alla fornitura di  un  servizio  al  pubblico  in
          connessione  con  la  produzione,   il   trasporto   o   la
          distribuzione di elettricita'; 
                  b)   di   alimentazione   di    tali    reti    con
          l'elettricita', ivi compresa la generazione, la  produzione
          e la vendita all'ingrosso o al dettaglio. 
                2. L'alimentazione, con elettricita', di  reti  fisse
          che  forniscono  un  servizio  al  pubblico  da  parte   di
          un'impresa pubblica  o  un  soggetto  titolare  di  diritti
          speciali o esclusivi, non e'  considerata  un'attivita'  di
          cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: 
                  a) la produzione di elettricita' avviene perche' il
          suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non
          prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149; 
                  b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo
          dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per  cento
          della  sua  produzione  totale,   considerando   la   media
          dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso. 
              2-bis. Sono esclusi dalla  applicazione  del  codice  i
          contratti stipulati  per  la  fornitura  di  energia  e  di
          combustibili  destinati  alla  produzione  di  energia   da
          stazioni appaltanti o enti  concedenti  che  esercitano  le
          attivita' di cui al comma 1.».