Art. 49
Modifiche all'articolo 162
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, le parole: «Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera
a), le stazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione
istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da
altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori
economici interessati.».
Note all'art. 49:
- Si riporta l'articolo 162 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 162 (Avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione). - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema
di qualificazione degli operatori economici. Il sistema e'
reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte
II, Sezione H, indicando le finalita' e le modalita' per
conoscere le disposizioni relative al funzionamento. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono
utilizzare il sistema di qualificazione istituito da
un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro
organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli
operatori economici interessati.
2. Quando e' indetta una gara con un avviso di cui al
comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i
partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati
tra i candidati qualificati con tale sistema.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo
di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti
di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
14, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea secondo le modalita' di cui
all'articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di
efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia e' modificato senza
porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente
per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di
qualificazione;
b) se e' posto termine al sistema, un avviso di
aggiudicazione di cui all'articolo 163.».