Art. 49 
 
                     Modifiche all'articolo 162 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 162, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36, le parole: «Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera
a), le stazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni» ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti  possono  utilizzare  il  sistema  di  qualificazione
istituito da un'altra stazione appaltante  o  ente  concedente  o  da
altro organismo terzo, dandone idonea  comunicazione  agli  operatori
economici interessati.». 
 
          Note all'art. 49: 
              -  Si  riporta  l'articolo  162  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 162 (Avvisi sull'esistenza  di  un  sistema  di
          qualificazione). - 1. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti
          concedenti possono istituire e gestire un  proprio  sistema
          di qualificazione degli operatori economici. Il sistema  e'
          reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte
          II, Sezione H, indicando le finalita' e  le  modalita'  per
          conoscere le disposizioni  relative  al  funzionamento.  Le
          stazioni  appaltanti  e   gli   enti   concedenti   possono
          utilizzare  il  sistema  di  qualificazione  istituito   da
          un'altra stazione appaltante o ente concedente o  da  altro
          organismo  terzo,   dandone   idonea   comunicazione   agli
          operatori economici interessati. 
                2. Quando e' indetta una gara con un avviso di cui al
          comma 1, gli offerenti in  una  procedura  ristretta,  o  i
          partecipanti in una procedura negoziata,  sono  selezionati
          tra i candidati qualificati con tale sistema. 
                3. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il  periodo
          di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti
          di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
          14,   essi   informano   l'Ufficio   delle    pubblicazioni
          dell'Unione   europea   secondo   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di
          efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari: 
                  a) se il periodo di efficacia e'  modificato  senza
          porre fine al sistema, il modello  utilizzato  inizialmente
          per   gli   avvisi   sull'esistenza    dei    sistemi    di
          qualificazione; 
                  b) se e' posto termine al  sistema,  un  avviso  di
          aggiudicazione di cui all'articolo 163.».