Art. 5
Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli enti
concedenti» sono inserite le seguenti: «procedono alla pubblicazione
dei documenti iniziali di gara e»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve
intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del
bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.».
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento). -
Omissis.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara
e concludono le procedure di selezione nei termini indicati
nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce
silenzio inadempimento e rileva anche al fine della
verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in
pendenza di contenzioso.
3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che
deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la
pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a
offrire.
Omissis.».