Art. 5 
 
                      Modifiche all'articolo 17 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «gli  enti
concedenti» sono inserite le seguenti: «procedono alla  pubblicazione
dei documenti iniziali di gara e»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. L'allegato I.3  indica  il  termine  massimo  che  deve
intercorrere tra l'approvazione del progetto e la  pubblicazione  del
bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 3, del citato decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 17 (Fasi delle  procedure  di  affidamento).  -
          Omissis. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti   concedenti
          procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara
          e concludono le procedure di selezione nei termini indicati
          nell'allegato I.3. Il superamento dei  termini  costituisce
          silenzio  inadempimento  e  rileva  anche  al  fine   della
          verifica del rispetto del dovere di buona  fede,  anche  in
          pendenza di contenzioso. 
              3-bis. L'allegato I.3 indica  il  termine  massimo  che
          deve intercorrere tra  l'approvazione  del  progetto  e  la
          pubblicazione del bando di gara o l'invio  degli  inviti  a
          offrire. 
              Omissis.».