Art. 50
Modifiche all'articolo 169
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 169, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, dopo le parole: «diritti speciali esclusivi possono»
sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 98,».
Note all'art. 50:
- Si riporta l'articolo 169 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 169 (Procedure di gara regolamentate). - 1. Con
propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e,
comunque, accessibili a tutti gli operatori economici
interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui
all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari
di diritti speciali esclusivi possono, nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 98, stabilire preventivamente
quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali
agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.
2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti si trovino nella necessita' di garantire un
equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della
procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua
realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei
dialoghi competitivi oppure nei partenariati per
l'innovazione possono definire norme e criteri oggettivi
che rispecchino tale necessita' e consentano alla stazione
appaltante o all'ente concedente di ridurre il numero di
candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il
numero dei candidati prescelti tiene conto dell'esigenza di
garantire una adeguata concorrenza.».