Art. 50 
 
                     Modifiche all'articolo 169 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 169, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36, dopo le parole:  «diritti  speciali  esclusivi  possono»
sono inserite le  seguenti:  «,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui
all'articolo 98,». 
 
          Note all'art. 50: 
              -  Si  riporta  l'articolo  169  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 169 (Procedure di gara regolamentate). - 1. Con
          propri atti, pubblicati sui propri  siti  istituzionali  e,
          comunque,  accessibili  a  tutti  gli  operatori  economici
          interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui
          all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari
          di diritti speciali esclusivi  possono,  nel  rispetto  dei
          criteri di cui all'articolo 98,  stabilire  preventivamente
          quali condotte costituiscono gravi  illeciti  professionali
          agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98. 
                2.  Qualora  le  stazioni  appaltanti  o   gli   enti
          concedenti si trovino  nella  necessita'  di  garantire  un
          equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della
          procedura  di  appalto  e  i  mezzi  necessari   alla   sua
          realizzazione, nelle procedure ristrette o  negoziate,  nei
          dialoghi   competitivi   oppure   nei   partenariati    per
          l'innovazione possono definire norme  e  criteri  oggettivi
          che rispecchino tale necessita' e consentano alla  stazione
          appaltante o all'ente concedente di ridurre  il  numero  di
          candidati che saranno invitati a presentare un'offerta.  Il
          numero dei candidati prescelti tiene conto dell'esigenza di
          garantire una adeguata concorrenza.».