Art. 51
Modifiche all'articolo 170
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «appalto di forniture» sono
inserite le seguenti: «o di un appalto misto che contenga elementi di
un appalto di fornitura»;
b) al secondo periodo, le parole: «la relativa documentazione»
sono sostituite dalle seguenti «una relazione corredata della
relativa documentazione»;
c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La relazione
di cui al secondo periodo e' allegata al provvedimento di
aggiudicazione.».
Note all'art. 51:
- Si riporta l'articolo 170 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 170 (Offerte contenenti prodotti originari di
Paesi terzi). - 1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei
confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica
a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con
i quali l'Unione europea non ha concluso, in un contesto
multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un
accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione
europea ai mercati di tali Paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione
di un appalto di forniture o di un appalto misto che
contenga elementi di un appalto di fornitura puo' essere
respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi,
ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50
per cento del valore totale dei prodotti che compongono
l'offerta. In caso di mancato respingimento dell'offerta a
norma del presente comma, la stazione appaltante o l'ente
concedente motiva debitamente le ragioni della scelta e
trasmette all'Autorita' una relazione corredata della
relativa documentazione. La relazione di cui al secondo
periodo e' allegata al provvedimento di aggiudicazione. Ai
fini del presente articolo, i software impiegati negli
impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati
prodotti.
3. Salvo il disposto del terzo periodo del presente
comma, se due o piu' offerte si equivalgono in base ai
criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 108, e'
preferita l'offerta che non puo' essere respinta a norma
del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte
e' considerato equivalente, ai fini del presente articolo,
se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento.
Tuttavia, un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu'
del presente comma, se la stazione appaltante o l'ente
concedente, accettandola, e' tenuto ad acquistare materiale
con caratteristiche tecniche diverse da quelle del
materiale gia' esistente, con conseguente incompatibilita'
o difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o costi
sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la
parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al
comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione
del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, e'
stato esteso il beneficio del codice.
5. In coerenza con quanto previsto dal comma 2, tra i
criteri di valutazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, puo' essere
considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle
voci merceologiche che compongono l'offerta, il valore
percentuale dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, rispetto al valore
totale dei prodotti che compongono l'offerta. Le stazioni
appaltanti garantiscono che il criterio di cui al primo
periodo sia applicato nel rispetto dei principi di non
discriminazione nei rapporti con i Paesi terzi e
proporzionalita'.».