Art. 51 
 
                     Modifiche all'articolo 170 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 170, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «appalto di forniture»  sono
inserite le seguenti: «o di un appalto misto che contenga elementi di
un appalto di fornitura»; 
    b) al secondo periodo, le parole:  «la  relativa  documentazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti  «una  relazione  corredata   della
relativa documentazione»; 
    c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La relazione
di  cui  al  secondo  periodo  e'  allegata   al   provvedimento   di
aggiudicazione.». 
 
          Note all'art. 51: 
              -  Si  riporta  l'articolo  170  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 170 (Offerte contenenti prodotti  originari  di
          Paesi terzi). - 1. Fatti salvi  gli  obblighi  assunti  nei
          confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si  applica
          a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi  con
          i quali l'Unione europea non ha concluso,  in  un  contesto
          multilaterale o bilaterale, un accordo  che  garantisca  un
          accesso comparabile ed effettivo delle imprese  dell'Unione
          europea ai mercati di tali Paesi terzi. 
                2. Qualsiasi offerta presentata per  l'aggiudicazione
          di un appalto di  forniture  o  di  un  appalto  misto  che
          contenga elementi di un appalto di  fornitura  puo'  essere
          respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi,
          ai sensi del regolamento (UE) n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera  il  50
          per cento del valore totale  dei  prodotti  che  compongono
          l'offerta. In caso di mancato respingimento dell'offerta  a
          norma del presente comma, la stazione appaltante  o  l'ente
          concedente motiva debitamente le  ragioni  della  scelta  e
          trasmette  all'Autorita'  una  relazione  corredata   della
          relativa documentazione. La relazione  di  cui  al  secondo
          periodo e' allegata al provvedimento di aggiudicazione.  Ai
          fini del presente  articolo,  i  software  impiegati  negli
          impianti delle reti di telecomunicazione  sono  considerati
          prodotti. 
                3. Salvo il disposto del terzo periodo  del  presente
          comma, se due o piu' offerte  si  equivalgono  in  base  ai
          criteri di  aggiudicazione  di  cui  all'articolo  108,  e'
          preferita l'offerta che non puo' essere  respinta  a  norma
          del comma 2 del presente articolo. Il valore delle  offerte
          e' considerato equivalente, ai fini del presente  articolo,
          se la differenza di prezzo  non  supera  il  3  per  cento.
          Tuttavia, un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu'
          del presente comma, se  la  stazione  appaltante  o  l'ente
          concedente, accettandola, e' tenuto ad acquistare materiale
          con  caratteristiche  tecniche  diverse   da   quelle   del
          materiale gia' esistente, con conseguente  incompatibilita'
          o difficolta' tecniche di uso o  di  manutenzione  o  costi
          sproporzionati. 
                4. Ai fini del presente articolo, per determinare  la
          parte dei prodotti originari dei  Paesi  terzi  di  cui  al
          comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione
          del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1,  e'
          stato esteso il beneficio del codice. 
                5. In coerenza con quanto previsto dal comma 2, tra i
          criteri di  valutazione  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4,  puo'  essere
          considerato dalla stazione appaltante, per  ciascuna  delle
          voci merceologiche  che  compongono  l'offerta,  il  valore
          percentuale dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi
          del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  9  ottobre  2013,  rispetto  al  valore
          totale dei prodotti che compongono l'offerta.  Le  stazioni
          appaltanti garantiscono che il criterio  di  cui  al  primo
          periodo sia applicato nel  rispetto  dei  principi  di  non
          discriminazione  nei  rapporti  con   i   Paesi   terzi   e
          proporzionalita'.».