Art. 52
Modifiche all'articolo 172
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dell'articolo 76» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 158».
Note all'art. 52:
- Si riporta l'articolo 172 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 172 (Relazioni uniche sulle procedure di
aggiudicazione degli appalti). - 1. Le stazioni appaltanti
o gli enti concedenti conservano le informazioni
appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro
disciplinato dal codice e ogniqualvolta sia istituito un
sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono
sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di
giustificare le decisioni riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori
economici e l'aggiudicazione degli appalti;
b) l'utilizzazione di procedure negoziate non
precedute da una gara a norma dell'articolo 158;
c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle
tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti digitali e
aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle
procedure di scelta del contraente del presente codice, in
virtu' delle deroghe ivi previste;
d) se del caso, le ragioni per le quali per la
trasmissione in via digitale sono stati usati mezzi di
comunicazione diversi dai mezzi digitali.
2. Se l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato
a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3,
contiene le informazioni richieste dal comma 1, le stazioni
appaltanti o gli enti concedenti possono fare riferimento a
tale avviso.
3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti
documentano lo svolgimento di tutte le procedure di
aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano
condotte con mezzi digitali o meno. A tale scopo,
garantiscono la conservazione di una documentazione
sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le
fasi della procedura di appalto, in particolare la
documentazione relativa alle comunicazioni con gli
operatori economici e le deliberazioni interne, la
preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la
negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione
dell'appalto. La documentazione e' conservata per almeno
cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione
dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una
controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa
sentenza.
4. Le informazioni o la documentazione o i principali
elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui
all'articolo 221, per l'eventuale successiva comunicazione
alla Commissione europea o alle autorita', agli organismi o
alle strutture competenti.».