Art. 52 
 
                     Modifiche all'articolo 172 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 172, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dell'articolo 76»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 158». 
 
          Note all'art. 52: 
              -  Si  riporta  l'articolo  172  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  172  (Relazioni  uniche  sulle  procedure   di
          aggiudicazione degli appalti). - 1. Le stazioni  appaltanti
          o  gli   enti   concedenti   conservano   le   informazioni
          appropriate  relative  a  ogni  appalto  o  accordo  quadro
          disciplinato dal codice e ogniqualvolta  sia  istituito  un
          sistema dinamico di acquisizione.  Tali  informazioni  sono
          sufficienti a consentire loro, in una fase  successiva,  di
          giustificare le decisioni riguardanti: 
                  a) la qualificazione e la selezione degli operatori
          economici e l'aggiudicazione degli appalti; 
                  b)  l'utilizzazione  di  procedure  negoziate   non
          precedute da una gara a norma dell'articolo 158; 
                  c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle
          tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti digitali e
          aggregati e  delle  disposizioni  sullo  svolgimento  delle
          procedure di scelta del contraente del presente codice,  in
          virtu' delle deroghe ivi previste; 
                  d) se del caso, le ragioni  per  le  quali  per  la
          trasmissione in via digitale  sono  stati  usati  mezzi  di
          comunicazione diversi dai mezzi digitali. 
                2. Se l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato
          a norma dell'articolo 111 o  dell'articolo  127,  comma  3,
          contiene le informazioni richieste dal comma 1, le stazioni
          appaltanti o gli enti concedenti possono fare riferimento a
          tale avviso. 
                3. Le  stazioni  appaltanti  o  gli  enti  concedenti
          documentano  lo  svolgimento  di  tutte  le  procedure   di
          aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse  siano
          condotte  con  mezzi  digitali  o  meno.  A   tale   scopo,
          garantiscono  la  conservazione   di   una   documentazione
          sufficiente a giustificare decisioni adottate in  tutte  le
          fasi  della  procedura  di  appalto,  in   particolare   la
          documentazione  relativa   alle   comunicazioni   con   gli
          operatori  economici  e  le   deliberazioni   interne,   la
          preparazione  dei  documenti  di  gara,  il  dialogo  o  la
          negoziazione se previsti, la selezione  e  l'aggiudicazione
          dell'appalto. La documentazione e'  conservata  per  almeno
          cinque  anni  a  partire  dalla  data   di   aggiudicazione
          dell'appalto,  oppure,  in  caso   di   pendenza   di   una
          controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa
          sentenza. 
                4. Le informazioni o la documentazione o i principali
          elementi sono  comunicati  alla  Cabina  di  regia  di  cui
          all'articolo 221, per l'eventuale successiva  comunicazione
          alla Commissione europea o alle autorita', agli organismi o
          alle strutture competenti.».