Art. 53
Modifiche all'articolo 174
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 174, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «le figure della
concessione,» sono inserite le seguenti: «anche nelle forme della
finanza di progetto,».
Note all'art. 53:
- Si riporta l'articolo 174 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 174 (Nozione). - 1. Il partenariato
pubblico-privato e' un'operazione economica in cui
ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) tra un ente concedente e uno o piu' operatori
economici privati e' instaurato un rapporto contrattuale di
lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse
pubblico;
b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi
alla realizzazione del progetto proviene in misura
significativa da risorse reperite dalla parte privata,
anche in ragione del rischio operativo assunto dalla
medesima;
c) alla parte privata spetta il compito di
realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte
pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne
l'attuazione;
d) il rischio operativo connesso alla realizzazione
dei lavori o alla gestione dei servizi e' allocato in capo
al soggetto privato.
2. Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del
comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e
gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014.
3. Il partenariato pubblico-privato di tipo
contrattuale comprende le figure della concessione, anche
nelle forme della finanza di progetto, della locazione
finanziaria e del contratto di disponibilita', nonche' gli
altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione
con operatori economici privati che abbiano i contenuti di
cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei
relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di
cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalita' di
allocazione del rischio operativo, la durata del contratto
di partenariato pubblico-privato, le modalita' di
determinazione della soglia e i metodi di calcolo del
valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e
179.
4. Il partenariato pubblico-privato di tipo
istituzionale si realizza attraverso la creazione di un
ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da
quella pubblica ed e' disciplinato dal testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre
norme speciali di settore.
5. I contratti di partenariato pubblico-privato
possono essere stipulati solo da enti concedenti
qualificati ai sensi dell'articolo 63.».