Art. 53 
 
                     Modifiche all'articolo 174 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1.  All'articolo  174,  comma  3,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole:  «le  figure  della
concessione,» sono inserite le seguenti:  «anche  nelle  forme  della
finanza di progetto,». 
 
          Note all'art. 53: 
              -  Si  riporta  l'articolo  174  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   174   (Nozione).   -   1.   Il   partenariato
          pubblico-privato  e'   un'operazione   economica   in   cui
          ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
                  a) tra un ente concedente e uno  o  piu'  operatori
          economici privati e' instaurato un rapporto contrattuale di
          lungo periodo per raggiungere  un  risultato  di  interesse
          pubblico; 
                  b) la copertura dei fabbisogni finanziari  connessi
          alla  realizzazione  del  progetto   proviene   in   misura
          significativa da  risorse  reperite  dalla  parte  privata,
          anche  in  ragione  del  rischio  operativo  assunto  dalla
          medesima; 
                  c)  alla  parte  privata  spetta  il   compito   di
          realizzare  e  gestire  il  progetto,  mentre  alla   parte
          pubblica quello di definire gli obiettivi e di  verificarne
          l'attuazione; 
                  d) il rischio operativo connesso alla realizzazione
          dei lavori o alla gestione dei servizi e' allocato in  capo
          al soggetto privato. 
                2. Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del
          comma 1, si intendono le amministrazioni  aggiudicatrici  e
          gli  enti  aggiudicatori  di  cui  all'articolo   1   della
          direttiva  2014/23/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014. 
                3.   Il   partenariato   pubblico-privato   di   tipo
          contrattuale comprende le figure della  concessione,  anche
          nelle forme della  finanza  di  progetto,  della  locazione
          finanziaria e del contratto di disponibilita', nonche'  gli
          altri contratti stipulati  dalla  pubblica  amministrazione
          con operatori economici privati che abbiano i contenuti  di
          cui al comma 1  e  siano  diretti  a  realizzare  interessi
          meritevoli di  tutela.  L'affidamento  e  l'esecuzione  dei
          relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni  di
          cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalita'  di
          allocazione del rischio operativo, la durata del  contratto
          di   partenariato   pubblico-privato,   le   modalita'   di
          determinazione della soglia  e  i  metodi  di  calcolo  del
          valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178  e
          179. 
                4.   Il   partenariato   pubblico-privato   di   tipo
          istituzionale si realizza attraverso  la  creazione  di  un
          ente partecipato congiuntamente dalla parte  privata  e  da
          quella pubblica ed  e'  disciplinato  dal  testo  unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e  dalle  altre
          norme speciali di settore. 
                5.  I  contratti  di  partenariato   pubblico-privato
          possono  essere   stipulati   solo   da   enti   concedenti
          qualificati ai sensi dell'articolo 63.».