Art. 54
Modifiche all'articolo 175
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi di
progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con
contributo a carico dello Stato, per i quali non sia gia' previsto
che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a
sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato
pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di
importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non
vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2,
al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), inviando
contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25
giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni.
Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, e'
tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della
decisione e indicando, in particolare, la modalita' di
contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto
prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a
iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilita'
in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo la valutazione preliminare, puo' sottoporre lo
schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di
profili diversi da quello della convenienza.»;
b) il comma 4 e' soppresso;
c) al comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo le parole: «Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica» e' inserita la seguente:
«(DIPE)»;
2) dopo le parole: «sui contratti stipulati» sono inserite le
seguenti: «che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale
condizione di efficacia»;
d) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di
partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui
alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.».
Note all'art. 54:
- Si riporta l'articolo 175 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare,
controllo e monitoraggio). - 1. Le pubbliche
amministrazioni adottano il programma triennale delle
esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso
forme di partenariato pubblico-privato.
2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato e'
preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e
fattibilita'. La valutazione si incentra sull'idoneita' del
progetto a essere finanziato con risorse private, sulle
condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e
benefici, sulla efficiente allocazione del rischio
operativo, sulla capacita' di generare soluzioni
innovative, nonche' sulla capacita' di indebitamento
dell'ente e sulla disponibilita' di risorse sul bilancio
pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima
dei costi e dei benefici del progetto di partenariato,
nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del
ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco
temporale equivalente.
3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure
di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato,
per i quali non sia gia' previsto che si esprima il CIPESS,
gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti
secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il
cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari
o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non
vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al
comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' (NARS), inviando contestualmente la documentazione
anche al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il
Nars, previa acquisizione delle valutazioni del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che
devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si
pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente
concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a
darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della
decisione e indicando, in particolare, la modalita' di
contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere
chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso
di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della
dichiarazione di fattibilita' in caso di progetto a
iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, dopo la valutazione preliminare, puo' sottoporre
lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la
valutazione di profili diversi da quello della convenienza.
4. (soppresso).
5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico,
affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le
funzioni di responsabile unico del progetto di
partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto
il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto,
verificando costantemente il rispetto dei livelli di
qualita' e quantita' delle prestazioni.
6. L'ente concedente esercita il controllo
sull'attivita' dell'operatore economico, verificando in
particolare la permanenza in capo all'operatore economico
del rischio operativo trasferito. L'operatore economico
fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con
le modalita' stabilite nel contratto.
7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati
e' affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale
sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico
privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato
mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a
trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che
prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale
condizione di efficacia. Gli enti concedenti sono tenuti
altresi' a dare evidenza dei contratti di partenariato
pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al
bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di
progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG),
del valore complessivo del contratto, della durata,
dell'importo del contributo pubblico e dell'importo
dell'investimento a carico del privato.
8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e
aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di
forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di
partenariato pubblico-privato piu' ricorrenti sul mercato.
9. Ai soli fini di contabilita' pubblica, si
applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono
tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, approva
contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato,
con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV
e V del presente Libro.».