Art. 54 
 
                     Modifiche all'articolo 175 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Nei  casi  di
progetti di interesse  statale  oppure  di  progetti  finanziati  con
contributo a carico dello Stato, per i quali non  sia  gia'  previsto
che  si  esprima  il  CIPESS,  gli  enti  concedenti  interessati   a
sviluppare  i  progetti   secondo   la   formula   del   partenariato
pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei  servizi  sia  di
importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere  non
vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al  comma  2,
al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle  linee  guida  per  la
regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS),   inviando
contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato.
Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse  entro  25
giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i  successivi  20  giorni.
Qualora l'ente concedente intenda discostarsi  dal  parere  reso,  e'
tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni  della
decisione   e   indicando,   in   particolare,   la   modalita'    di
contabilizzazione adottata. Il suddetto parere  deve  essere  chiesto
prima della pubblicazione del bando di gara in  caso  di  progetto  a
iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di  fattibilita'
in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo la valutazione  preliminare,  puo'  sottoporre  lo
schema di contratto ai pareri  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e del Consiglio  di  Stato,  anche  per  la  valutazione  di
profili diversi da quello della convenienza.»; 
    b) il comma 4 e' soppresso; 
    c)  al  comma  7,  primo  periodo,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) dopo le parole: «Dipartimento per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica  economica»  e'  inserita  la  seguente:
«(DIPE)»; 
      2) dopo le parole: «sui contratti stipulati» sono  inserite  le
seguenti: «che prevedono la realizzazione di opere  o  lavori,  quale
condizione di efficacia»; 
    d) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. Il DIPE, di concerto con  l'ANAC  e  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  approva   contratti-tipo   in   materia   di
partenariato pubblico-privato, con riferimento ai  contratti  di  cui
alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.». 
 
          Note all'art. 54: 
              -  Si  riporta  l'articolo  175  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 175 (Programmazione,  valutazione  preliminare,
          controllo   e   monitoraggio).   -    1.    Le    pubbliche
          amministrazioni  adottano  il  programma  triennale   delle
          esigenze pubbliche idonee a essere  soddisfatte  attraverso
          forme di partenariato pubblico-privato. 
                2. Il ricorso  al  partenariato  pubblico-privato  e'
          preceduto da una valutazione preliminare di  convenienza  e
          fattibilita'. La valutazione si incentra sull'idoneita' del
          progetto a essere finanziato  con  risorse  private,  sulle
          condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e
          benefici,  sulla   efficiente   allocazione   del   rischio
          operativo,   sulla   capacita'   di   generare    soluzioni
          innovative,  nonche'  sulla  capacita'   di   indebitamento
          dell'ente e sulla disponibilita' di  risorse  sul  bilancio
          pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la  stima
          dei costi e dei  benefici  del  progetto  di  partenariato,
          nell'arco dell'intera durata del rapporto, con  quella  del
          ricorso alternativo al contratto di  appalto  per  un  arco
          temporale equivalente. 
                3. Nei casi di progetti di interesse  statale  oppure
          di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato,
          per i quali non sia gia' previsto che si esprima il CIPESS,
          gli enti concedenti interessati  a  sviluppare  i  progetti
          secondo la formula del  partenariato  pubblico-privato,  il
          cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo  pari
          o superiore a 50 milioni di  euro,  richiedono  parere  non
          vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui  al
          comma 2, al Nucleo di  consulenza  per  l'attuazione  delle
          linee guida per la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita' (NARS), inviando contestualmente la documentazione
          anche  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Il
          Nars,   previa   acquisizione   delle    valutazioni    del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  che
          devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta,  si
          pronuncia entro i  successivi  20  giorni.  Qualora  l'ente
          concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a
          darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della
          decisione e indicando,  in  particolare,  la  modalita'  di
          contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve  essere
          chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso
          di  progetto  a  iniziativa  pubblica  ovvero  prima  della
          dichiarazione  di  fattibilita'  in  caso  di  progetto   a
          iniziativa  privata.  Il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, dopo la valutazione preliminare, puo'  sottoporre
          lo schema di contratto ai pareri  del  Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per  la
          valutazione di profili diversi da quello della convenienza. 
                4. (soppresso). 
                5. L'ente concedente, sentito l'operatore  economico,
          affida  al  RUP  nominato  ai  sensi  dell'articolo  15  le
          funzioni   di   responsabile   unico   del   progetto    di
          partenariato. Il responsabile coordina e  controlla,  sotto
          il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto,
          verificando  costantemente  il  rispetto  dei  livelli   di
          qualita' e quantita' delle prestazioni. 
                6.   L'ente   concedente   esercita   il    controllo
          sull'attivita'  dell'operatore  economico,  verificando  in
          particolare la permanenza in capo  all'operatore  economico
          del rischio  operativo  trasferito.  L'operatore  economico
          fornisce tutte le informazioni necessarie allo  scopo,  con
          le modalita' stabilite nel contratto. 
                7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici  privati
          e' affidato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
          politica economica (DIPE) e al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale
          sul monitoraggio dei  contratti  di  partenariato  pubblico
          privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato
          mediante  il  quale  gli  enti  concedenti  sono  tenuti  a
          trasmettere le informazioni  sui  contratti  stipulati  che
          prevedono  la  realizzazione  di  opere  o  lavori,   quale
          condizione di efficacia. Gli enti  concedenti  sono  tenuti
          altresi' a dare  evidenza  dei  contratti  di  partenariato
          pubblico privato stipulati mediante  apposito  allegato  al
          bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico  di
          progetto (CUP) e del codice identificativo di  gara  (CIG),
          del  valore  complessivo  del  contratto,   della   durata,
          dell'importo  del  contributo   pubblico   e   dell'importo
          dell'investimento a carico del privato. 
                8. Sul portale di cui al comma 7  sono  pubblicati  e
          aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia  di
          forme  e  caratteristiche  tecniche  di  finanziamento   di
          partenariato pubblico-privato piu' ricorrenti sul mercato. 
                9.  Ai  soli  fini  di  contabilita'   pubblica,   si
          applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a  cui  sono
          tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,
          commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              9-bis. Il  DIPE,  di  concerto  con  l'ANAC  e  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della   Ragioneria   generale    dello    Stato,    approva
          contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato,
          con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III,  IV
          e V del presente Libro.».