Art. 55 
 
                     Modifiche all'articolo 177 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Il  rischio  operativo,
rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come
concessione, e' quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al
controllo delle parti. Non  rilevano  i  rischi  connessi  a  cattiva
gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico  o  a
causa di forza maggiore.». 
 
          Note all'art. 55: 
              -  Si  riporta  l'articolo  177  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del
          rischio  operativo).   -   1.   L'aggiudicazione   di   una
          concessione comporta il trasferimento al concessionario  di
          un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o
          alla gestione dei servizi e comprende un rischio  dal  lato
          della domanda o dal lato dell'offerta o  da  entrambi.  Per
          rischio dal  lato  della  domanda  si  intende  il  rischio
          associato alla domanda effettiva di lavori  o  servizi  che
          sono  oggetto  del  contratto.   Per   rischio   dal   lato
          dell'offerta si intende il  rischio  associato  all'offerta
          dei lavori o servizi che sono  oggetto  del  contratto,  in
          particolare il rischio che  la  fornitura  di  servizi  non
          corrisponda al livello qualitativo e  quantitativo  dedotto
          in contratto. 
                2. Si considera che il concessionario  abbia  assunto
          il  rischio  operativo  quando,  in  condizioni   operative
          normali, non sia garantito il recupero  degli  investimenti
          effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori
          o dei servizi  oggetto  della  concessione.  La  parte  del
          rischio trasferita al concessionario  deve  comportare  una
          effettiva esposizione alle fluttuazioni  del  mercato  tale
          per  cui  ogni  potenziale  perdita  stimata   subita   dal
          concessionario non sia puramente nominale  o  trascurabile.
          Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere
          preso   in   considerazione   il   valore   attuale   netto
          dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del
          concessionario. 
                3. Il rischio  operativo,  rilevante  ai  fini  della
          qualificazione dell'operazione economica come  concessione,
          e' quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili
          e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a
          cattiva    gestione,    a    inadempimenti     contrattuali
          dell'operatore economico o a cause di forza maggiore. 
                4. I contratti remunerati dall'ente concedente  senza
          alcun  corrispettivo  in  denaro  a  titolo  di  prezzo  si
          configurano  come  concessioni   se   il   recupero   degli
          investimenti   effettuati    e    dei    costi    sostenuti
          dall'operatore dipende  esclusivamente  dalla  domanda  del
          servizio o del bene, oppure  dalla  loro  fornitura.  Nelle
          operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto  sul
          lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo
          venga  erogato   solo   a   fronte   della   disponibilita'
          dell'opera,  nonche'  un  sistema  di  penali  che   riduca
          proporzionalmente  o  annulli   il   corrispettivo   dovuto
          all'operatore economico nei periodi di  ridotta  o  mancata
          disponibilita' dell'opera, di ridotta o mancata prestazione
          dei servizi, oppure in caso di mancato  raggiungimento  dei
          livelli  qualitativi  e  quantitativi   della   prestazione
          assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo
          devono,  in  ogni  caso,  essere  in  grado   di   incidere
          significativamente sul valore  attuale  netto  dell'insieme
          dell'investimento, dei costi e dei ricavi. 
                5. L'assetto di interessi dedotto  nel  contratto  di
          concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio
          economico-finanziario,    intendendosi    per    tale    la
          contemporanea  presenza  delle  condizioni  di  convenienza
          economica  e   sostenibilita'   finanziaria.   L'equilibrio
          economico-finanziario sussiste quando i ricavi  attesi  del
          progetto sono in grado di coprire i  costi  operativi  e  i
          costi  di  investimento,  di  remunerare  e  rimborsare  il
          capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio. 
                6.  Se  l'operazione  economica  non  puo'  da   sola
          conseguire l'equilibrio economico-finanziario,  e'  ammesso
          un intervento pubblico di sostegno.  L'intervento  pubblico
          puo'  consistere  in  un  contributo   finanziario,   nella
          prestazione di garanzie o nella cessione in  proprieta'  di
          beni immobili o di  altri  diritti.  Non  si  applicano  le
          disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se
          l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o  altri
          atti  di   regolazione   settoriale   sollevi   l'operatore
          economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un
          ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati
          e ai costi che  l'operatore  economico  deve  sostenere  in
          relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un
          indennizzo  in  caso   di   cessazione   anticipata   della
          concessione  per  motivi  imputabili  all'ente  concedente,
          oppure per cause di forza  maggiore,  non  esclude  che  il
          contratto si configuri come concessione. 
                7. Ai soli fini di contabilita' pubblica si applicano
          i  contenuti  delle  decisioni  Eurostat.  In  ogni   caso,
          l'eventuale riconoscimento di un  contributo  pubblico,  in
          misura superiore alla percentuale indicata nelle  decisioni
          Eurostat e calcolato secondo le modalita' ivi previste, non
          ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.».