Art. 55
Modifiche all'articolo 177
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il rischio operativo,
rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come
concessione, e' quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al
controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva
gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a
causa di forza maggiore.».
Note all'art. 55:
- Si riporta l'articolo 177 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del
rischio operativo). - 1. L'aggiudicazione di una
concessione comporta il trasferimento al concessionario di
un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o
alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato
della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per
rischio dal lato della domanda si intende il rischio
associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che
sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato
dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta
dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in
particolare il rischio che la fornitura di servizi non
corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto
in contratto.
2. Si considera che il concessionario abbia assunto
il rischio operativo quando, in condizioni operative
normali, non sia garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori
o dei servizi oggetto della concessione. La parte del
rischio trasferita al concessionario deve comportare una
effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale
per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal
concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.
Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere
preso in considerazione il valore attuale netto
dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del
concessionario.
3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della
qualificazione dell'operazione economica come concessione,
e' quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili
e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a
cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali
dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.
4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza
alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si
configurano come concessioni se il recupero degli
investimenti effettuati e dei costi sostenuti
dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del
servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle
operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul
lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo
venga erogato solo a fronte della disponibilita'
dell'opera, nonche' un sistema di penali che riduca
proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto
all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata
disponibilita' dell'opera, di ridotta o mancata prestazione
dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei
livelli qualitativi e quantitativi della prestazione
assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo
devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
dell'investimento, dei costi e dei ricavi.
5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di
concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio
economico-finanziario, intendendosi per tale la
contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria. L'equilibrio
economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del
progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i
costi di investimento, di remunerare e rimborsare il
capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.
6. Se l'operazione economica non puo' da sola
conseguire l'equilibrio economico-finanziario, e' ammesso
un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico
puo' consistere in un contributo finanziario, nella
prestazione di garanzie o nella cessione in proprieta' di
beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le
disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se
l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri
atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore
economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un
ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati
e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in
relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un
indennizzo in caso di cessazione anticipata della
concessione per motivi imputabili all'ente concedente,
oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il
contratto si configuri come concessione.
7. Ai soli fini di contabilita' pubblica si applicano
i contenuti delle decisioni Eurostat. In ogni caso,
l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in
misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni
Eurostat e calcolato secondo le modalita' ivi previste, non
ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.».