Art. 56 
 
                     Modifiche all'articolo 192 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Nei  casi  di  opere  di
interesse statale ovvero finanziate con  contributo  a  carico  dello
Stato, per le quali non sia gia' prevista  l'espressione  del  parere
del  CIPESS,  la  revisione  e'  subordinata  al  previo  parere  non
vincolante del Nucleo di  consulenza  per  l'attuazione  delle  linee
guida per la regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS).
Negli altri casi, e'  facolta'  dell'ente  concedente  sottoporre  la
revisione al  previo  parere  del  NARS.  Qualora  l'ente  concedente
intenda discostarsi dal parere  reso,  e'  tenuto  a  darne  adeguata
motivazione, dando conto delle ragioni della decisione  e  indicando,
in particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata.». 
 
          Note all'art. 56: 
              -  Si  riporta  l'articolo  192  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 192 (Revisione del contratto di concessione). -
          1. Al verificarsi di  eventi  sopravvenuti  straordinari  e
          imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa  o
          della regolazione di riferimento, purche' non imputabili al
          concessionario,  che   incidano   in   modo   significativo
          sull'equilibrio economico-finanziario  dell'operazione,  il
          concessionario puo' chiedere  la  revisione  del  contratto
          nella  misura  strettamente  necessaria  a  ricondurlo   ai
          livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti
          al momento della conclusione del  contratto.  L'alterazione
          dell'equilibrio economico e  finanziario  dovuto  a  eventi
          diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti  nei
          rischi allocati alla parte  privata  sono  a  carico  della
          stessa. 
                2. In sede di revisione ai sensi del comma 1  non  e'
          consentito concordare  modifiche  che  alterino  la  natura
          della concessione, o modifiche sostanziali che, se  fossero
          state contenute nella procedura iniziale di  aggiudicazione
          della concessione,  avrebbero  consentito  l'ammissione  di
          candidati diversi  da  quelli  inizialmente  selezionati  o
          l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
          accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
          alla procedura di aggiudicazione della concessione. 
                3. Nei casi di  opere  di  interesse  statale  ovvero
          finanziate con contributo a  carico  dello  Stato,  per  le
          quali non sia gia' prevista l'espressione  del  parere  del
          CIPESS, la revisione e' subordinata al  previo  parere  non
          vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione  delle
          linee guida per la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita' (NARS). Negli altri casi,  e'  facolta'  dell'ente
          concedente sottoporre la revisione  al  previo  parere  del
          NARS. Qualora l'ente  concedente  intenda  discostarsi  dal
          parere reso, e' tenuto a darne adeguata motivazione,  dando
          conto  delle  ragioni  della  decisione  e  indicando,   in
          particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata. 
                4. In caso di mancato accordo  sul  riequilibrio  del
          piano economico-finanziario le parti possono  recedere  dal
          contratto. In tal caso, al concessionario  sono  rimborsati
          gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a)  e
          b), a esclusione degli oneri derivanti  dallo  scioglimento
          anticipato  dei  contratti  di  copertura  del  rischio  di
          fluttuazione del tasso di interesse.».