Art. 56
Modifiche all'articolo 192
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi di opere di
interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello
Stato, per le quali non sia gia' prevista l'espressione del parere
del CIPESS, la revisione e' subordinata al previo parere non
vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS).
Negli altri casi, e' facolta' dell'ente concedente sottoporre la
revisione al previo parere del NARS. Qualora l'ente concedente
intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a darne adeguata
motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando,
in particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata.».
Note all'art. 56:
- Si riporta l'articolo 192 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 192 (Revisione del contratto di concessione). -
1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e
imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o
della regolazione di riferimento, purche' non imputabili al
concessionario, che incidano in modo significativo
sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il
concessionario puo' chiedere la revisione del contratto
nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai
livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti
al momento della conclusione del contratto. L'alterazione
dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi
diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei
rischi allocati alla parte privata sono a carico della
stessa.
2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non e'
consentito concordare modifiche che alterino la natura
della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero
state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione
della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
alla procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero
finanziate con contributo a carico dello Stato, per le
quali non sia gia' prevista l'espressione del parere del
CIPESS, la revisione e' subordinata al previo parere non
vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' (NARS). Negli altri casi, e' facolta' dell'ente
concedente sottoporre la revisione al previo parere del
NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal
parere reso, e' tenuto a darne adeguata motivazione, dando
conto delle ragioni della decisione e indicando, in
particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata.
4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del
piano economico-finanziario le parti possono recedere dal
contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati
gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e
b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse.».