Art. 57 
 
                   Sostituzione dell'articolo 193 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. L'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 193 - (Procedura di  affidamento)  -  1.  L'affidamento  in
concessione di lavori o servizi mediante  finanza  di  progetto  puo'
avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi  di  cui  al  comma  3,
anche per proposte non incluse nella programmazione del  partenariato
pubblico-privato  di  cui  all'articolo  175,  comma  1,  ovvero   su
iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui  al  comma  16,
per  proposte   incluse   nella   programmazione   del   partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. 
    2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma  1,
un  operatore  economico  puo'  presentare  all'ente  concedente  una
preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di
informazioni e dati necessari per la predisposizione della  proposta.
L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza  di
un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in
tale ipotesi, i dati  e  le  informazioni  richiesti  sono  trasmessi
all'operatore  economico  e  sono  resi  disponibili  a   tutti   gli
interessati  tramite  pubblicazione  nella  sezione  "Amministrazione
trasparente" del proprio sito istituzionale. 
    3.  Gli  operatori  economici  possono   presentare   agli   enti
concedenti,  in  qualita'  di  promotore,  proposte   relative   alla
realizzazione in  concessione  di  lavori  o  servizi,  elaborate  su
iniziativa privata per  la  realizzazione  di  interventi  anche  non
inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui
all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del  primo
periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione  di
una  manifestazione  di  interesse  ai  sensi  del  comma  2  e  alla
preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna
proposta contiene un progetto di fattibilita',  redatto  in  coerenza
con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7., una bozza di convenzione, il
piano economico-finanziario asseverato,  e  la  specificazione  delle
caratteristiche del servizio e della  gestione  e  l'indicazione  dei
requisiti del promotore.  Il  piano  economico-finanziario  comprende
l'importo  delle  spese  sostenute  per  la   predisposizione   della
proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli
investitori istituzionali  di  cui  all'articolo  32,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  nonche'  i  soggetti  di  cui
all'articolo  2,  numero  3),  del  regolamento  (UE)  2015/1017  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015  e  gli  altri
operatori economici interessati, possono formulare le proposte di cui
al primo periodo salva  la  necessita',  nella  successiva  gara  per
l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o  consorziarsi
con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal
bando,  qualora  gli  stessi  ne   siano   privi.   Gli   investitori
istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di
gara, possono soddisfare la  richiesta  dei  requisiti  di  carattere
economico, finanziario, tecnico e  professionale  avvalendosi,  anche
integralmente, delle capacita' di  altri  soggetti.  Gli  investitori
istituzionali e gli altri  operatori  economici  interessati  possono
altresi'  impegnarsi  a   subappaltare,   anche   integralmente,   le
prestazioni  oggetto  del  contratto  di  concessione  a  imprese  in
possesso dei requisiti richiesti  dal  bando,  a  condizione  che  il
nominativo del subappaltatore sia comunicato, con  il  suo  consenso,
all'ente  concedente  entro  la   scadenza   del   termine   per   la
presentazione dell'offerta. 
    4. Previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e  della
relativa   coerenza   con   la   programmazione   del    partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, l'ente  concedente
da' notizia nella sezione «Amministrazione trasparente»  del  proprio
sito istituzionale della presentazione  della  proposta  e  provvede,
altresi', ad indicare un termine, non inferiore  a  sessanta  giorni,
commisurato alla complessita' del progetto, per la  presentazione  da
parte di altri operatori economici, in  qualita'  di  proponenti,  di
proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto  delle
disposizioni del comma 3. 
    5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di  cui
al comma 4, l'ente concedente, sulla base  dei  principi  di  cui  al
Libro I, Parte I, Titolo I, individua  in  forma  comparativa,  sulla
base di criteri che tengano conto della fattibilita' delle proposte e
della corrispondenza dei progetti e dei relativi  piani  economici  e
finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente, una o  piu'  proposte,
presentate ai sensi del comma 3 o del comma  4,  da  sottoporre  alla
procedura di valutazione di cui al comma 6. 
    6. L'ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta
o le proposte individuate ai sensi del comma 5, ne  da'  notizia  sul
proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e  i
proponenti  ad  apportare  al  progetto  di  fattibilita',  al  piano
economico-finanziario e  allo  schema  di  convenzione  le  modifiche
necessarie per la loro approvazione. In tale fase, l'ente  concedente
ha facolta' di indire una conferenza di servizi preliminare ai  sensi
dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Se  il
promotore o i proponenti non apportano le  modifiche  e  integrazioni
richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente  entro  il
termine  dallo  stesso  indicato,  le  proposte  sono  respinte   con
provvedimento motivato. Entro sessanta  giorni,  differibili  fino  a
novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente
conclude, con provvedimento motivato, la  procedura  di  valutazione,
che, in caso di pluralita' di proposte ammesse, si  svolge  in  forma
comparativa. Il provvedimento e' pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'ente ed e' comunicato ai soggetti interessati. 
    7. Il progetto di fattibilita' selezionato ai sensi del  comma  6
e' integrato, se necessario in funzione dell'oggetto dell'intervento,
con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo  6  dell'allegato
I.7 anche ai fini della relativa sottoposizione  al  procedimento  di
approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica per i lavori o il progetto di  cui  all'articolo
4-bis dell'Allegato I.7 per i  servizi,  una  volta  approvati,  sono
inseriti tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. 
    8.  All'esito  dell'approvazione,  il  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica,  per  gli  affidamenti  di  lavori,  ovvero  il
progetto  di  cui  all'articolo  4-bis  dell'Allegato  I.7,  per  gli
affidamenti  di  servizi,  unitamente  agli  altri  elaborati   della
proposta, inclusa una sintesi del piano economico  finanziario,  sono
posti a base di gara nei tempi  previsti  dalla  programmazione.  Gli
obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo  28,  nel
rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35
e delle deroghe relative ai contratti secretati di  cui  all'articolo
139. Il criterio di aggiudicazione e' l'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra  qualita'
e prezzo. 
    9.  La  configurazione  giuridica  del   promotore   ovvero   del
proponente puo' essere modificata  e  integrata  sino  alla  data  di
scadenza  della  presentazione  delle  offerte.  Nel   bando   l'ente
concedente  dispone  che  il  promotore  ovvero  il  proponente  puo'
esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti  dal  comma
12. 
    10. I concorrenti, compreso il  promotore  e  il  proponente,  in
possesso dei requisiti  soggettivi  previsti  dal  bando,  presentano
un'offerta contenente il piano economico-finanziario  asseverato,  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e  della  gestione,
le  varianti  migliorative  al  progetto  di   fattibilita'   tecnico
economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a
base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.  Le  offerte
sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106. 
    11. L'ente concedente: 
      a) prende in esame le offerte che sono  pervenute  nei  termini
indicati nel bando; 
      b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario  il  soggetto
che ha presentato la migliore offerta; 
      c) pone  in  approvazione  il  successivo  livello  progettuale
elaborato dall'aggiudicatario. 
    12.  Se  il  promotore   ovvero   il   proponente   non   risulta
aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro   quindici   giorni   dalla
comunicazione  dell'aggiudicazione,  il  diritto  di   prelazione   e
divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad  adempiere  alle
obbligazioni   contrattuali   alle   medesime   condizioni    offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al  pagamento,
a  carico  dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  per   la
predisposizione della proposta, comprensive anche dei  diritti  sulle
opere dell'ingegno. L'importo complessivo  delle  spese  rimborsabili
non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara.  Se  il
promotore ovvero il proponente esercita la  prelazione,  l'originario
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero
del   proponente,   dell'importo   delle   spese    documentate    ed
effettivamente sostenute  per  la  predisposizione  dell'offerta  nei
limiti di cui al terzo periodo. 
    13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro  o  servizio,
l'ente concedente puo' prevedere criteri di aggiudicazione  premiali,
volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli  obiettivi  di
innovazione, sviluppo e digitalizzazione. 
    14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16,  ferma  restando
la loro autonomia decisionale. 
    15.  Il  soggetto  aggiudicatario  presta  la  garanzia  di   cui
all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da
parte  del  concessionario  e'  dovuta  una   cauzione,   rinnovabile
annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato  o  inesatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera, da prestarsi nella misura del  10  per  cento  del  costo
annuo operativo di esercizio e con le modalita' di  cui  all'articolo
117. La mancata presentazione  di  tale  cauzione  costituisce  grave
inadempimento contrattuale. 
    16. L'ente concedente puo', mediante avviso pubblico, sollecitare
i privati a farsi promotori  di  iniziative  volte  a  realizzare  in
concessione, mediante finanza di progetto, interventi  inclusi  negli
strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui
all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine
non inferiore a sessanta giorni, di  proposte  redatte  nel  rispetto
delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a
rispondere  all'avviso  possono  richiedere  all'ente  concedente  di
fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione  delle
proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente
concedente  sono  trasmesse  all'operatore  economico  e  sono   rese
disponibili a  tutti  gli  interessati  tramite  pubblicazione  nella
sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale. 
    17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi  del
comma  16  e  pone  a  base  di  gara  il  progetto  di  fattibilita'
selezionato, unitamente agli altri elaborati della proposta,  inclusa
una sintesi del  piano  economico  finanziario,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La  procedura  di  gara  si
svolge in  conformita'  ai  commi  10,  11,  12  e  13.  Il  soggetto
aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.».