Art. 57
Sostituzione dell'articolo 193
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. L'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 193 - (Procedura di affidamento) - 1. L'affidamento in
concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto puo'
avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3,
anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su
iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16,
per proposte incluse nella programmazione del partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.
2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1,
un operatore economico puo' presentare all'ente concedente una
preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di
informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta.
L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di
un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in
tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi
all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli
interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione
trasparente" del proprio sito istituzionale.
3. Gli operatori economici possono presentare agli enti
concedenti, in qualita' di promotore, proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su
iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non
inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui
all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo
periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di
una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla
preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna
proposta contiene un progetto di fattibilita', redatto in coerenza
con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7., una bozza di convenzione, il
piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei
requisiti del promotore. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della
proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli
investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i soggetti di cui
all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e gli altri
operatori economici interessati, possono formulare le proposte di cui
al primo periodo salva la necessita', nella successiva gara per
l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi
con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal
bando, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori
istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di
gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche
integralmente, delle capacita' di altri soggetti. Gli investitori
istituzionali e gli altri operatori economici interessati possono
altresi' impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le
prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in
possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il
nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso,
all'ente concedente entro la scadenza del termine per la
presentazione dell'offerta.
4. Previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della
relativa coerenza con la programmazione del partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, l'ente concedente
da' notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio
sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede,
altresi', ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni,
commisurato alla complessita' del progetto, per la presentazione da
parte di altri operatori economici, in qualita' di proponenti, di
proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle
disposizioni del comma 3.
5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui
al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al
Libro I, Parte I, Titolo I, individua in forma comparativa, sulla
base di criteri che tengano conto della fattibilita' delle proposte e
della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e
finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente, una o piu' proposte,
presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da sottoporre alla
procedura di valutazione di cui al comma 6.
6. L'ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta
o le proposte individuate ai sensi del comma 5, ne da' notizia sul
proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i
proponenti ad apportare al progetto di fattibilita', al piano
economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche
necessarie per la loro approvazione. In tale fase, l'ente concedente
ha facolta' di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi
dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Se il
promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni
richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il
termine dallo stesso indicato, le proposte sono respinte con
provvedimento motivato. Entro sessanta giorni, differibili fino a
novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente
conclude, con provvedimento motivato, la procedura di valutazione,
che, in caso di pluralita' di proposte ammesse, si svolge in forma
comparativa. Il provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale
dell'ente ed e' comunicato ai soggetti interessati.
7. Il progetto di fattibilita' selezionato ai sensi del comma 6
e' integrato, se necessario in funzione dell'oggetto dell'intervento,
con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'allegato
I.7 anche ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di
approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica per i lavori o il progetto di cui all'articolo
4-bis dell'Allegato I.7 per i servizi, una volta approvati, sono
inseriti tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.
8. All'esito dell'approvazione, il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, per gli affidamenti di lavori, ovvero il
progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7, per gli
affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della
proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, sono
posti a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli
obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel
rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35
e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo
139. Il criterio di aggiudicazione e' l'offerta economicamente piu'
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualita'
e prezzo.
9. La configurazione giuridica del promotore ovvero del
proponente puo' essere modificata e integrata sino alla data di
scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente
concedente dispone che il promotore ovvero il proponente puo'
esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma
12.
10. I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in
possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano
un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione,
le varianti migliorative al progetto di fattibilita' tecnico
economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a
base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte
sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.
11. L'ente concedente:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini
indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto
che ha presentato la migliore offerta;
c) pone in approvazione il successivo livello progettuale
elaborato dall'aggiudicatario.
12. Se il promotore ovvero il proponente non risulta
aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e
divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili
non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Se il
promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero
del proponente, dell'importo delle spese documentate ed
effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei
limiti di cui al terzo periodo.
13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio,
l'ente concedente puo' prevedere criteri di aggiudicazione premiali,
volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di
innovazione, sviluppo e digitalizzazione.
14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello
sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando
la loro autonomia decisionale.
15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui
all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da
parte del concessionario e' dovuta una cauzione, rinnovabile
annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo
annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo
117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale.
16. L'ente concedente puo', mediante avviso pubblico, sollecitare
i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in
concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli
strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui
all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine
non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto
delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a
rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di
fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle
proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente
concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono rese
disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella
sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del
comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilita'
selezionato, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa
una sintesi del piano economico finanziario, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si
svolge in conformita' ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto
aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.».