Art. 58 
 
                     Modifiche all'articolo 197 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 197, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo  redatti
dall'Autorita' di regolazione  del  settore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei  contratti-tipo
predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di  regolazione  di
settore  e  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.». 
 
          Note all'art. 58: 
              - Si  riporta  l'articolo  197,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 197 (Definizione e disciplina). - 1.  Le  parti
          determinano il contenuto del  contratto  di  disponibilita'
          nei limiti imposti dalle disposizioni di  cui  al  presente
          articolo,  tenendo   conto   dei   bandi-tipo   predisposti
          dall'ANAC e dei contratti-tipo  predisposti  dal  DIPE,  di
          concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato. 
                Omissis.».