Art. 58
Modifiche all'articolo 197
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti
dall'Autorita' di regolazione del settore» sono sostituite dalle
seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo
predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di
settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
Note all'art. 58:
- Si riporta l'articolo 197, comma 1, del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 197 (Definizione e disciplina). - 1. Le parti
determinano il contenuto del contratto di disponibilita'
nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al presente
articolo, tenendo conto dei bandi-tipo predisposti
dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di
concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
Omissis.».