Art. 59
Modifiche all'articolo 201
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo
predisposti dall'Autorita' di regolazione del settore» sono
sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e
dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita'
di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;
b) al comma 2, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo
redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo
predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di
concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.».
Note all'art. 59:
- Si riporta l'articolo 201 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 201 (Partenariato sociale). - 1. Gli enti
concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto
dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo
predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di
regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, i criteri e le condizioni, per la conclusione
di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una
o piu' delle prestazioni seguenti:
a) gestione e manutenzione di aree riservate al
verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale
destinati ad attivita' sociali e culturali, ceduti al
Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti
urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale
contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi
residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni
e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che
raggiunga almeno i due terzi della proprieta' della
lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono
beneficiare, altresi', di incentivi fiscali;
b) gestione, manutenzione e valorizzazione di
piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero
di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini
di interesse generale, sulla base di progetti presentati da
cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano
di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attivita'
svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile
alla comunita' territoriale di riferimento;
c) compimento di opere di interesse locale, da
acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente,
sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o
associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle
opere e' esente da oneri fiscali e amministrativi, salva
l'imposta sul valore aggiunto.
2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di
partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni
seguenti, tenendo conto dei bandi-tipo predisposti
dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di
concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. Possono concludere i contratti di partenariato
sociale microimprese, piccole e medie imprese, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato
I.1.
4. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono
determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione
dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la
misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione
dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto
previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.».