Art. 59 
 
                     Modifiche all'articolo 201 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dei bandi-tipo  e  dei  contratti-tipo
predisposti  dall'Autorita'  di   regolazione   del   settore»   sono
sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo  predisposti  dall'ANAC  e
dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con  l'Autorita'
di regolazione di settore e con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»; 
    b) al comma 2, le parole: «dei bandi-tipo  e  dei  contratti-tipo
redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  bandi-tipo
predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal  DIPE,  di
concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato.». 
 
          Note all'art. 59: 
              -  Si  riporta  l'articolo  201  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 201  (Partenariato  sociale).  -  1.  Gli  enti
          concedenti stabiliscono, con atto generale e  tenuto  conto
          dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e  dei  contratti-tipo
          predisposti  dal  DIPE,  di  concerto  con  l'Autorita'  di
          regolazione di settore e con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, i criteri e le condizioni, per la  conclusione
          di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto  una
          o piu' delle prestazioni seguenti: 
                  a) gestione e manutenzione  di  aree  riservate  al
          verde pubblico urbano  e  di  immobili  di  origine  rurale
          destinati ad  attivita'  sociali  e  culturali,  ceduti  al
          Comune  in  esecuzione  di  convenzioni  e   di   strumenti
          urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale
          contratto, il diritto di prelazione dei  cittadini,  aventi
          residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i  beni
          e le aree, costituenti un consorzio  del  comprensorio  che
          raggiunga  almeno  i  due  terzi  della  proprieta'   della
          lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio  possono
          beneficiare, altresi', di incentivi fiscali; 
                  b)  gestione,  manutenzione  e  valorizzazione   di
          piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero
          di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini
          di interesse generale, sulla base di progetti presentati da
          cittadini, singoli o associati che,  all'uopo,  beneficiano
          di incentivi fiscali direttamente attinenti alla  attivita'
          svolta dal singolo o dalla associazione, o  comunque  utile
          alla comunita' territoriale di riferimento; 
                  c) compimento di  opere  di  interesse  locale,  da
          acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente,
          sulla base di progetti presentati da cittadini,  singoli  o
          associati, e a spese di questi ultimi;  l'esecuzione  delle
          opere e' esente da oneri fiscali  e  amministrativi,  salva
          l'imposta sul valore aggiunto. 
                2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di
          partenariato sociale nei limiti imposti dalle  disposizioni
          seguenti,  tenendo   conto   dei   bandi-tipo   predisposti
          dall'ANAC e dei contratti-tipo  predisposti  dal  DIPE,  di
          concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato. 
                3. Possono concludere  i  contratti  di  partenariato
          sociale  microimprese,  piccole  e  medie   imprese,   come
          definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato
          I.1. 
                4. Con l'atto generale  indicato  nel  comma  1  sono
          determinati i modi di esercizio del diritto  di  prelazione
          dei cittadini costituiti in  consorzi  e  la  natura  e  la
          misura degli incentivi fiscali previsti per la  conclusione
          dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto
          previsto  con  rinvio  a  leggi  speciali  dal  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50.».