Art. 6 
 
                      Modifiche all'articolo 18 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    al comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «In  caso  di
procedura  negoziata  oppure  per  gli  affidamenti  diretti,»   sono
inserite le seguenti: «il contratto puo' essere stipulato anche»; 
    al comma 3, all'alinea, la parola: «trentacinque»  e'  sostituita
dalla seguente: «trentadue» e, alla lettera  d),  le  parole:  «,  ai
sensi dell'articolo 55, comma 2» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  l'articolo  18   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 18 (Il contratto e la sua stipulazione).  -  1.
          Il contratto e' stipulato, a pena  di  nullita',  in  forma
          scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo  3,  comma  1,
          lettera b), in modalita'  elettronica  nel  rispetto  delle
          pertinenti  disposizioni  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, in forma pubblica amministrativa a cura  dell'ufficiale
          rogante  della  stazione  appaltante,  con  atto   pubblico
          notarile informatico oppure mediante scrittura privata.  In
          caso di procedura  negoziata  oppure  per  gli  affidamenti
          diretti, il contratto puo' essere stipulato anche  mediante
          corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un
          apposito  scambio   di   lettere,   anche   tramite   posta
          elettronica certificata o sistemi elettronici  di  recapito
          certificato qualificato ai  sensi  del  regolamento  UE  n.
          910/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  23
          luglio 2014. I capitolati e il computo metrico  estimativo,
          richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte  integrante
          del contratto. 
              2.  Divenuta   efficace   l'aggiudicazione   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 5 e  fatto  salvo  l'esercizio  dei
          poteri di autotutela, la stipula  del  contratto  ha  luogo
          entro i successivi sessanta giorni  anche  in  pendenza  di
          contenzioso. E' fatta eccezione: 
                a) per le ipotesi previste dal comma 4  del  presente
          articolo e dall'articolo 55, comma 2; 
                b) nel caso di un diverso termine previsto nel  bando
          o nell'invito a offrire; 
                c)  nell'ipotesi  di  differimento   concordato   con
          l'aggiudicatario e motivato  in  base  all'interesse  della
          stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente
          con  quello  generale   alla   sollecita   esecuzione   del
          contratto. 
              3. Il contratto non  puo'  essere  stipulato  prima  di
          trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
          del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio
          non si applica nei casi: 
                a) di procedura in cui e' stata presentata o  ammessa
          una sola offerta e non sono state tempestivamente  proposte
          impugnazioni del bando o della  lettera  di  invito,  o  le
          impugnazioni  sono  gia'  state  respinte   con   decisione
          definitiva; 
                b) di appalti basati su un accordo quadro; 
                c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico
          di acquisizione; 
                d) di contratti  di  importo  inferiore  alle  soglie
          europee. 
              4. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione  con
          contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
          stipulato  dal  momento  della  notificazione  dell'istanza
          cautelare alla stazione appaltante  o  all'ente  concedente
          fino alla  pubblicazione  del  provvedimento  cautelare  di
          primo grado o del dispositivo o  della  sentenza  di  primo
          grado,  in  caso  di  decisione  del   merito   all'udienza
          cautelare. 
              L'effetto sospensivo cessa quando,  in  sede  di  esame
          della   domanda   cautelare,   il   giudice   si   dichiara
          incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice
          del processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  I  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  o  fissa  con
          ordinanza  la  data  di  discussione   del   merito   senza
          pronunciarsi sulle misure cautelari con il  consenso  delle
          parti,  valevole  quale  implicita  rinuncia  all'immediato
          esame della domanda cautelare. 
              5. Se la stipula del contratto non avviene nel  termine
          per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente,
          l'aggiudicatario  puo'   farne   constatare   il   silenzio
          inadempimento o, in alternativa, puo' sciogliersi  da  ogni
          vincolo mediante atto notificato. 
              All'aggiudicatario non spetta alcun  indennizzo,  salvo
          il rimborso delle spese contrattuali. 
              6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato
          per fatto dell'aggiudicatario  puo'  costituire  motivo  di
          revoca dell'aggiudicazione. 
              7. La mancata o tardiva stipula  del  contratto  al  di
          fuori delle ipotesi di cui  ai  commi  5  e  6  costituisce
          violazione del dovere di buona fede, anche in  pendenza  di
          contenzioso. 
              8.  Il  contratto   e'   sottoposto   alla   condizione
          risolutiva  dell'esito  negativo  della  sua  approvazione,
          laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni  dalla
          stipula. Decorso tale  termine,  il  contratto  si  intende
          approvato. 
              9. Le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  hanno
          facolta' di stipulare contratti  di  assicurazione  per  la
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  conclusione  del
          contratto e dalla  prosecuzione  o  sospensione  della  sua
          esecuzione. 
              10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice e'
          individuato   il   valore   dell'imposta   di   bollo   che
          l'appaltatore assolve una tantum al momento  della  stipula
          del contratto e in proporzione al valore dello stesso.  Con
          la medesima tabella sono sostituite le modalita' di calcolo
          e versamento dell'imposta di bollo di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  in
          materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.».