Art. 6
Modifiche all'articolo 18
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di
procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti,» sono
inserite le seguenti: «il contratto puo' essere stipulato anche»;
al comma 3, all'alinea, la parola: «trentacinque» e' sostituita
dalla seguente: «trentadue» e, alla lettera d), le parole: «, ai
sensi dell'articolo 55, comma 2» sono soppresse.
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 18 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18 (Il contratto e la sua stipulazione). - 1.
Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', in forma
scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1,
lettera b), in modalita' elettronica nel rispetto delle
pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale
rogante della stazione appaltante, con atto pubblico
notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In
caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti
diretti, il contratto puo' essere stipulato anche mediante
corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito
certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei
poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo
entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di
contenzioso. E' fatta eccezione:
a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente
articolo e dall'articolo 55, comma 2;
b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando
o nell'invito a offrire;
c) nell'ipotesi di differimento concordato con
l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della
stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente
con quello generale alla sollecita esecuzione del
contratto.
3. Il contratto non puo' essere stipulato prima di
trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio
non si applica nei casi:
a) di procedura in cui e' stata presentata o ammessa
una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le
impugnazioni sono gia' state respinte con decisione
definitiva;
b) di appalti basati su un accordo quadro;
c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico
di acquisizione;
d) di contratti di importo inferiore alle soglie
europee.
4. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con
contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
stipulato dal momento della notificazione dell'istanza
cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente
fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di
primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo
grado, in caso di decisione del merito all'udienza
cautelare.
L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame
della domanda cautelare, il giudice si dichiara
incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato I al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con
ordinanza la data di discussione del merito senza
pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle
parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato
esame della domanda cautelare.
5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine
per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente,
l'aggiudicatario puo' farne constatare il silenzio
inadempimento o, in alternativa, puo' sciogliersi da ogni
vincolo mediante atto notificato.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo
il rimborso delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato
per fatto dell'aggiudicatario puo' costituire motivo di
revoca dell'aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di
fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce
violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di
contenzioso.
8. Il contratto e' sottoposto alla condizione
risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione,
laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla
stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende
approvato.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno
facolta' di stipulare contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile derivante dalla conclusione del
contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua
esecuzione.
10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice e'
individuato il valore dell'imposta di bollo che
l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula
del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con
la medesima tabella sono sostituite le modalita' di calcolo
e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in
materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.».