Art. 60 
 
                     Modifiche all'articolo 202 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 202, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo  redatti
dall'ANAC»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dei   bandi-tipo
predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal  DIPE,  di
concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato». 
 
          Note all'art. 60: 
              -  Si  riporta  l'articolo  202  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 202 (Cessione di immobili in cambio di  opere).
          - 1. Il bando di gara,  redatto  anche  tenendo  conto  dei
          bandi-tipo  predisposti  dall'ANAC  e  dei   contratti-tipo
          predisposti  dal  DIPE,  di  concerto  con  l'Autorita'  di
          regolazione di settore e con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, puo' prevedere: 
                  a) a titolo di corrispettivo, totale o  parziale  e
          sulla base del loro valore  di  mercato,  il  trasferimento
          all'operatore  economico  o,   quando   questi   vi   abbia
          interesse,  a  terzi  da  lui  indicati,  in  possesso  dei
          requisiti di partecipazione alla gara, della proprieta'  di
          beni  immobili  dell'ente  concedente,  gia'  indicati  nel
          programma  triennale  per  i  lavori   o   nell'avviso   di
          pre-informazione per i servizi e  le  forniture,  non  piu'
          destinati al perseguimento di scopi di interesse generale; 
                  b) il trasferimento della proprieta' in un  momento
          anteriore a quello della fine dei lavori,  previa  garanzia
          fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei
          modi  previsti  dal  codice  per  la  partecipazione   alle
          procedure    di    affidamento;    la    fideiussione    e'
          progressivamente svincolata con le modalita'  previste  con
          riferimento alla cauzione definitiva.».