Art. 60
Modifiche all'articolo 202
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti
dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo
predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di
concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato».
Note all'art. 60:
- Si riporta l'articolo 202 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 202 (Cessione di immobili in cambio di opere).
- 1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei
bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo
predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di
regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, puo' prevedere:
a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e
sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento
all'operatore economico o, quando questi vi abbia
interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei
requisiti di partecipazione alla gara, della proprieta' di
beni immobili dell'ente concedente, gia' indicati nel
programma triennale per i lavori o nell'avviso di
pre-informazione per i servizi e le forniture, non piu'
destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;
b) il trasferimento della proprieta' in un momento
anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia
fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei
modi previsti dal codice per la partecipazione alle
procedure di affidamento; la fideiussione e'
progressivamente svincolata con le modalita' previste con
riferimento alla cauzione definitiva.».