Art. 61 
 
                     Modifiche all'articolo 209 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo  209,  comma  1,  lettera  b),  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al capoverso Articolo 121, comma 1, le parole: «nella Gazzetta
ufficiale  dell'Unione  europea  o  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana,», ovunque ricorrano, sono soppresse; 
    b) al capoverso Articolo 121, comma 6, le parole: «nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana», ovunque ricorrano, sono soppresse. 
 
          Note all'art. 61: 
              -  Si  riporta  l'articolo  209  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  209  (Modifiche   al   codice   del   processo
          amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010,  n.  104).  -  1.  Al  codice  del  processo
          amministrativo,  di   cui   all'allegato   1   al   decreto
          legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 120 (Disposizioni specifiche ai giudizi  di
          cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)). - 1.  Gli  atti
          delle   procedure   di   affidamento   e   di   concessione
          disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di  cui  al
          decreto legislativo di attuazione  della  legge  21  giugno
          2022, n.  78,  comprese  le  procedure  di  affidamento  di
          incarichi  e  concorsi  di  progettazione  e  di  attivita'
          tecnico-amministrative  a  esse  connesse,  i  quali  siano
          relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche'  i
          provvedimenti dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  in
          materia di contratti pubblici, sono impugnabili  unicamente
          mediante  ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale
          competente. In tutti  gli  atti  di  parte  e  in  tutti  i
          provvedimenti   del   giudice   e'   indicato   il   codice
          identificativo  di  gara  (CIG);  nel   caso   di   mancata
          indicazione  il  giudice  procede  in  ogni  caso  e  anche
          d'ufficio,  su  segnalazione  della  segreteria,  ai  sensi
          dell'articolo 86, comma 1. 
                    2.  Per  l'impugnazione  degli  atti  di  cui  al
          presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i
          motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli  gia'
          impugnati, sono proposti nel termine di trenta  giorni.  Il
          termine decorre, per il ricorso principale e per  i  motivi
          aggiunti,  dalla  ricezione  della  comunicazione  di   cui
          all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78  del
          2022 oppure dal momento  in  cui  gli  atti  sono  messi  a
          disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1  e  2,  del
          medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice
          una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre
          dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  legge  n.  78  del  2022.   Il   ricorso
          incidentale e' disciplinato dall'articolo 42. 
                    3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
          bando, il ricorso e' comunque proposto entro trenta  giorni
          dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o
          della determinazione di procedere all'affidamento in  house
          al soggetto partecipato o controllato.  Per  la  decorrenza
          del  termine  l'avviso  deve   contenere   la   motivazione
          dell'atto di aggiudicazione e della scelta di  affidare  il
          contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del
          sito  dove  sono  visionabili  gli  atti  e   i   documenti
          presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di
          cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle
          prescrizioni ivi indicate, il ricorso puo' essere  proposto
          non oltre sei mesi  dal  giorno  successivo  alla  data  di
          stipulazione del contratto comunicata ai sensi  del  codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge n. 78 del 2022. 
                    4. Se la stazione appaltante o l'ente  concedente
          e' rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso e'
          notificato anche presso la  sede  dell'Amministrazione,  ai
          soli fini della operativita' della sospensione obbligatoria
          del termine per la stipulazione del contratto. 
                    5.  Se  le  parti  richiedono  congiuntamente  di
          limitare la  decisione  all'esame  di  un'unica  questione,
          nonche' in ogni altro caso compatibilmente con le  esigenze
          di difesa di tutte le parti in relazione alla  complessita'
          della causa, il giudizio e' di  norma  definito,  anche  in
          deroga al comma 1,  primo  periodo,  dell'articolo  74,  in
          esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60,  ove
          ne ricorrano i presupposti, e,  in  mancanza,  e'  comunque
          definito con sentenza in forma semplificata a  una  udienza
          fissata d'ufficio, da tenersi entro  quarantacinque  giorni
          dalla scadenza del termine per la costituzione delle  parti
          diverse dal ricorrente e nel rispetto dei  termini  per  il
          deposito dei documenti  e  delle  memorie.  Della  data  di
          udienza e' dato immediato avviso alle parti  a  cura  della
          segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In  caso
          di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il
          contraddittorio o  assicurare  il  rispetto  di  termini  a
          difesa,  la  definizione  del  merito  e'   rinviata,   con
          l'ordinanza  che  dispone  gli  adempimenti  istruttori   o
          l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio  per
          l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una  udienza
          da tenersi non oltre trenta giorni. 
                    6.  In  caso  di  istanza  cautelare,   all'esito
          dell'udienza in camera di consiglio  e  anche  in  caso  di
          rigetto dell'istanza,  il  giudice  provvede  ai  necessari
          approfondimenti istruttori. 
                    7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura
          di gara sono impugnati con  ricorso  per  motivi  aggiunti,
          senza pagamento del contributo unificato. 
                    8. Salvo quanto previsto dal presente articolo  e
          dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119. 
                    9.  Anche  se  dalla  decisione   sulla   domanda
          cautelare non derivino effetti irreversibili,  il  collegio
          puo' subordinare la concessione o il diniego  della  misura
          cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di
          una cauzione di importo commisurato al valore  dell'appalto
          e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.
          La  durata  della  misura  subordinata  alla  cauzione   e'
          indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto  stabilito  dal
          comma 3 dell'articolo 119. 
                    10. Nella decisione cautelare  il  giudice  tiene
          conto di quanto previsto dagli articoli  121,  comma  1,  e
          122, e delle esigenze imperative connesse  a  un  interesse
          generale all'esecuzione del contratto, dandone conto  nella
          motivazione. 
                    11. Il giudice deposita la sentenza con la  quale
          definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di
          discussione.  Quando  la  stesura  della   motivazione   e'
          particolarmente   complessa,   il   giudice   pubblica   il
          dispositivo nel termine di cui al primo periodo,  indicando
          anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
          darvi attuazione, e comunque  deposita  la  sentenza  entro
          trenta giorni dall'udienza. 
                    12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo,
          5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio
          di Stato  nel  giudizio  di  appello  proposto  avverso  la
          sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi  di
          revocazione o opposizione di terzo. La parte puo'  proporre
          appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione
          prima della pubblicazione della sentenza. 
                    13. Nel caso di presentazione di offerte per piu'
          lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
          se sono dedotti  identici  motivi  di  ricorso  avverso  lo
          stesso atto."; 
                  b) l'articolo 121 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 121 (Inefficacia del contratto nei casi  di
          gravi  violazioni).   -   1.   Il   giudice   che   annulla
          l'aggiudicazione o gli affidamenti senza bando  di  cui  al
          comma  2  dell'articolo  120  dichiara  l'inefficacia   del
          contratto nei seguenti casi: 
                    a)  se   l'aggiudicazione   e'   avvenuta   senza
          pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara
          quando tale pubblicazione  e'  prescritta  dal  codice  dei
          contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge n. 78 del 2022; 
                    b) se l'aggiudicazione e' avvenuta con  procedura
          negoziata senza bando o con affidamento in  economia  fuori
          dai casi consentiti e questo abbia determinato  l'omissione
          della pubblicita' del bando o avviso con cui si indice  una
          gara quando tale pubblicazione e' prescritta dal codice dei
          contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge n. 78 del 2022; 
                    c) se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza
          rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo  18
          del codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
          legislativo di attuazione  della  legge  n.  78  del  2022,
          qualora tale violazione abbia  impedito  al  ricorrente  di
          avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione  del
          contratto e sempre che  tale  violazione,  aggiungendosi  a
          vizi  propri  dell'aggiudicazione,  abbia  influito   sulle
          possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento; 
                    d) se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza
          rispettare la sospensione obbligatoria del termine  per  la
          stipulazione  derivante  dalla  proposizione  del   ricorso
          giurisdizionale   avverso   l'aggiudicazione,   ai    sensi
          dell'articolo  18,  comma  4,  del  codice  dei   contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
          legge  n.   78   del   2022,   qualora   tale   violazione,
          aggiungendosi  a  vizi  propri  dell'aggiudicazione,  abbia
          influito sulle  possibilita'  del  ricorrente  di  ottenere
          l'affidamento. 
                    2.  Il  giudice  precisa,   in   funzione   delle
          deduzioni delle parti e della  valutazione  della  gravita'
          della  condotta  della  stazione  appaltante  o   dell'ente
          concedente e della situazione di fatto, se la  declaratoria
          di inefficacia  e'  limitata  alle  prestazioni  ancora  da
          eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se
          essa opera in via retroattiva. 
                    3. Il contratto resta efficace, anche in presenza
          delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato
          che il  rispetto  di  esigenze  imperative  connesse  a  un
          interesse  generale  imponga  che  i  suoi  effetti   siano
          mantenuti.  Tra  le  esigenze  imperative  rientrano,   fra
          l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico  o  di
          altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi
          contrattuali possono essere rispettati solo  dall'esecutore
          attuale.   Gli   interessi   economici   sono   presi    in
          considerazione  come  esigenze   imperative   solo   quando
          l'inefficacia  del  contratto  condurrebbe  a   conseguenze
          sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale  mancata
          proposizione della domanda di subentro  nel  contratto  nei
          casi in  cui  il  vizio  dell'aggiudicazione  non  comporta
          l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono  esigenze
          imperative gli interessi economici legati  direttamente  al
          contratto, che comprendono fra l'altro  i  costi  derivanti
          dal ritardo nell'esecuzione  del  contratto  stesso,  dalla
          necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione,
          dal cambio dell'operatore economico  e  dagli  obblighi  di
          legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 
                    4. A  cura  della  segreteria,  le  sentenze  che
          provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
          politiche europee. 
                    5. Quando, nonostante le violazioni, il contratto
          e' considerato efficace o  l'inefficacia  e'  temporalmente
          limitata, si  applicano  le  sanzioni  alternative  di  cui
          all'articolo 123. 
                    6. La  inefficacia  del  contratto  prevista  dal
          comma 1, lettere a) e b), non si applica quando la stazione
          appaltante o  l'ente  concedente  ha  seguito  la  seguente
          procedura: 
                    a) con atto motivato  anteriore  all'avvio  della
          procedura di affidamento ha  dichiarato  che  la  procedura
          senza pubblicazione del bando o avviso con  cui  si  indice
          una gara e' consentita dal codice dei  contratti  pubblici,
          di cui al decreto legislativo di attuazione della legge  n.
          78 del 2022; 
                    b) rispettivamente per i contratti  di  rilevanza
          europea e per quelli sotto soglia, ha pubblicato un  avviso
          volontario  per  la   trasparenza   preventiva   ai   sensi
          dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78  del
          2022,  in  cui  manifesta  l'intenzione  di  concludere  il
          contratto; 
                    c) il contratto non e' stato concluso prima dello
          scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal
          giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di
          cui alla lettera b). 
                  c) all'articolo 123, comma 1,  alinea,  le  parole:
          "di cui all'articolo 121, comma 4"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di cui all'articolo 121, comma 5"; 
                  d) l'articolo 124 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art.  124  (Tutela  in  forma  specifica  e  per
          equivalente).  -  1.  L'accoglimento   della   domanda   di
          conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto  e'
          comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del
          contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e  122.  Se
          non  dichiara  l'inefficacia  del  contratto,  il   giudice
          dispone il risarcimento per equivalente del danno subito  e
          provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie
          e di quelle di rivalsa proposte dalla  stazione  appaltante
          nei  confronti  dell'operatore  economico   che,   con   un
          comportamento illecito, ha concorso a determinare un  esito
          della gara illegittimo. 
                    2. La condotta processuale della parte che, senza
          giustificato motivo, non ha proposto la domanda di  cui  al
          comma 1, o non si e'  resa  disponibile  a  subentrare  nel
          contratto, e' valutata dal giudice ai  sensi  dell'articolo
          1227 del codice civile. 
                    3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, il giudice
          individua i criteri di liquidazione del danno e assegna  un
          termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare
          una proposta risarcitoria. La  mancata  formulazione  della
          proposta  nel  termine   assegnato   o   la   significativa
          differenza tra l'importo indicato nella proposta  e  quello
          liquidato nella sentenza resa  sull'eventuale  giudizio  di
          ottemperanza  costituiscono  elementi  valutativi  ai  fini
          della  regolamentazione  delle  spese  di  lite   in   tale
          giudizio, fatto salvo  quanto  disposto  dall'articolo  91,
          primo comma, del codice di procedura civile.».