Art. 62
Modifiche all'articolo 215
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e
valutazione»;
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche,
incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di
partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle
soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio e'
obbligatoria.»;
c) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni
eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi
dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.».
Note all'art. 62:
- Si riporta l'articolo 215 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 215 (Collegio consultivo tecnico). - 1. Per
prevenire le controversie o consentire la rapida
risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni
natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti,
ciascuna parte puo' chiedere la costituzione di un collegio
consultivo tecnico, formato secondo le modalita' di cui
all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di
giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle
realizzate tramite contratti di concessione o di
partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore
alle soglie di rilevanza europea la costituzione del
collegio e' obbligatoria.
2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o
adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo
contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di
procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo
contrattuale, l'attivita' di mediazione e conciliazione e'
comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione
per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni
del collegio consultivo tecnico e' valutata ai fini della
responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e
costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento
degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di
esclusione della responsabilita' per danno erariale, salva
l'ipotesi di condotta dolosa.».