Art. 62 
 
                     Modifiche all'articolo 215 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, al primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «in modo da garantire l'indipendenza di  giudizio  e
valutazione»; 
    b) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Per i lavori  diretti  alla  realizzazione  delle  opere  pubbliche,
incluse quelle realizzate  tramite  contratti  di  concessione  o  di
partenariato pubblico-privato,  di  importo  pari  o  superiore  alle
soglie  di  rilevanza  europea  la  costituzione  del   collegio   e'
obbligatoria.»; 
    c) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il
collegio consultivo tecnico esprime pareri  o  adotta  determinazioni
eventualmente  aventi  valore   di   lodo   contrattuale   ai   sensi
dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.». 
 
          Note all'art. 62: 
              -  Si  riporta  l'articolo  215  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 215 (Collegio consultivo  tecnico).  -  1.  Per
          prevenire  le   controversie   o   consentire   la   rapida
          risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche  di  ogni
          natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti,
          ciascuna parte puo' chiedere la costituzione di un collegio
          consultivo tecnico, formato secondo  le  modalita'  di  cui
          all'allegato V.2 in modo  da  garantire  l'indipendenza  di
          giudizio  e  valutazione.  Per  i   lavori   diretti   alla
          realizzazione  delle  opere   pubbliche,   incluse   quelle
          realizzate  tramite   contratti   di   concessione   o   di
          partenariato pubblico-privato, di importo pari o  superiore
          alle  soglie  di  rilevanza  europea  la  costituzione  del
          collegio e' obbligatoria. 
                2. Il collegio consultivo tecnico  esprime  pareri  o
          adotta determinazioni eventualmente aventi valore  di  lodo
          contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del  codice  di
          procedura civile. Se la pronuncia  assume  valore  di  lodo
          contrattuale, l'attivita' di mediazione e conciliazione  e'
          comunque finalizzata alla scelta della  migliore  soluzione
          per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. 
                3. L'inosservanza dei pareri o  delle  determinazioni
          del collegio consultivo tecnico e' valutata ai  fini  della
          responsabilita' del soggetto agente per  danno  erariale  e
          costituisce, salvo  prova  contraria,  grave  inadempimento
          degli    obblighi    contrattuali.    L'osservanza    delle
          determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa  di
          esclusione della responsabilita' per danno erariale,  salva
          l'ipotesi di condotta dolosa.».