Art. 63 
 
                     Modifiche all'articolo 216 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Nei  casi  di
iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni
altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione
di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie  di
rilevanza europea, e' obbligatoria l'acquisizione del  parere  o,  su
concorde richiesta delle parti, di una determinazione  del  collegio.
Se le parti convengono altresi' che le  determinazioni  del  collegio
assumono natura di lodo contrattuale ai sensi  dell'articolo  808-ter
del  Codice  di  procedura  civile,   e'   preclusa   l'esperibilita'
dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.»; 
    b) al comma 2, e' premesso il seguente  periodo:  «L'acquisizione
del parere e' obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.»; 
    c) la rubrica  e'  cosi'  modificata:  «Pareri  e  determinazioni
obbligatorie». 
 
          Note all'art. 63: 
              -  Si  riporta  l'articolo  216  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 216 (Pareri e determinazioni  obbligatorie).  -
          1. Nei casi  di  iscrizione  di  riserve,  di  proposte  di
          variante e in relazione ad ogni  altra  disputa  tecnica  o
          controversia  che  insorga  durante  l'esecuzione   di   un
          contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie
          di rilevanza europea, e'  obbligatoria  l'acquisizione  del
          parere  o,  su  concorde  richiesta  delle  parti,  di  una
          determinazione  del  collegio.  Se  le   parti   convengono
          altresi' che le determinazioni del collegio assumono natura
          di lodo contrattuale ai  sensi  dell'articolo  808-ter  del
          Codice di procedura  civile,  e'  preclusa  l'esperibilita'
          dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve. 
                2. L'acquisizione del parere e' obbligatoria nei casi
          di risoluzione contrattuale. Se, per  qualsiasi  motivo,  i
          lavori non possono procedere  con  il  soggetto  designato,
          prima di risolvere  il  contratto  la  stazione  appaltante
          acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche
          in ordine alla possibilita' che  gravi  motivi  tecnici  ed
          economici  rendano  preferibile  la  prosecuzione  con   il
          medesimo soggetto. 
                3. Nel parere il collegio consultivo  tecnico  valuta
          anche la possibilita' di decidere: 
                  a) se procedere all'esecuzione in via  diretta  dei
          lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge,
          previa convenzione, di  altri  enti  o  societa'  pubbliche
          nell'ambito del quadro economico dell'opera; 
                  b) se interpellare progressivamente i soggetti  che
          hanno partecipato alla originaria procedura  di  gara  come
          risultanti dalla relativa  graduatoria,  per  stipulare  un
          nuovo contratto per  l'affidamento  del  completamento  dei
          lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e  alle
          condizioni proposte dall'operatore economico interpellato; 
                  c) se indire una nuova procedura per  l'affidamento
          del completamento dell'opera; 
                  d) se proporre alle autorita' governative la nomina
          di un commissario straordinario per  lo  svolgimento  delle
          attivita' necessarie al completamento dell'opera  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55. 
                4. Quando la sospensione e' imposta da gravi  ragioni
          di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione  a
          regola d'arte dell'opera, in relazione  alle  modalita'  di
          superamento delle quali non vi e'  accordo  tra  le  parti,
          entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione
          dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il
          collegio consultivo  tecnico  accerta  l'esistenza  di  una
          causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e  indica
          le modalita', tra quelle di cui ai commi 2  e  3,  con  cui
          proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie  da
          apportare per la realizzazione dell'opera a regola  d'arte.
          In  tal  caso  la  pronuncia  assume  l'efficacia  di  lodo
          contrattuale  solo  se  tale  possibilita'  non  sia  stata
          espressamente  esclusa  ai   sensi   di   quanto   disposto
          dall'articolo 217.».