Art. 63
Modifiche all'articolo 216
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi di
iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni
altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione
di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza europea, e' obbligatoria l'acquisizione del parere o, su
concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio.
Se le parti convengono altresi' che le determinazioni del collegio
assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter
del Codice di procedura civile, e' preclusa l'esperibilita'
dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.»;
b) al comma 2, e' premesso il seguente periodo: «L'acquisizione
del parere e' obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.»;
c) la rubrica e' cosi' modificata: «Pareri e determinazioni
obbligatorie».
Note all'art. 63:
- Si riporta l'articolo 216 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 216 (Pareri e determinazioni obbligatorie). -
1. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di
variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o
controversia che insorga durante l'esecuzione di un
contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie
di rilevanza europea, e' obbligatoria l'acquisizione del
parere o, su concorde richiesta delle parti, di una
determinazione del collegio. Se le parti convengono
altresi' che le determinazioni del collegio assumono natura
di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del
Codice di procedura civile, e' preclusa l'esperibilita'
dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.
2. L'acquisizione del parere e' obbligatoria nei casi
di risoluzione contrattuale. Se, per qualsiasi motivo, i
lavori non possono procedere con il soggetto designato,
prima di risolvere il contratto la stazione appaltante
acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche
in ordine alla possibilita' che gravi motivi tecnici ed
economici rendano preferibile la prosecuzione con il
medesimo soggetto.
3. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta
anche la possibilita' di decidere:
a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei
lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge,
previa convenzione, di altri enti o societa' pubbliche
nell'ambito del quadro economico dell'opera;
b) se interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla originaria procedura di gara come
risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle
condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
c) se indire una nuova procedura per l'affidamento
del completamento dell'opera;
d) se proporre alle autorita' governative la nomina
di un commissario straordinario per lo svolgimento delle
attivita' necessarie al completamento dell'opera ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
4. Quando la sospensione e' imposta da gravi ragioni
di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a
regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita' di
superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti,
entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione
dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il
collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una
causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica
le modalita', tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui
proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da
apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.
In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo
contrattuale solo se tale possibilita' non sia stata
espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 217.».