Art. 64 
 
                     Modifiche all'articolo 217 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 217, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  il  comma  1  e'  sostituito   dal   seguente:   «1.   Quando
l'acquisizione del parere o della determinazione non e' obbligatoria,
le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura  di
lodo contrattuale  ai  sensi  dell'articolo  808-ter  del  codice  di
procedura  civile  se  le  parti,  successivamente  alla  nomina  del
Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non
abbiano diversamente disposto. La possibilita' che la  pronuncia  del
collegio consultivo tecnico assuma natura  di  lodo  contrattuale  e'
esclusa nei casi in cui e' richiesta una pronuncia sulla risoluzione,
sulla sospensione coattiva o  sulle  modalita'  di  prosecuzione  dei
lavori.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Se  le  parti,  ai
sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione
possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa,
produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.»; 
    c) la rubrica e' cosi' modificata: «Determinazioni facoltative». 
 
          Note all'art. 64: 
              -  Si  riporta  l'articolo  217  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 217 (Determinazioni facoltative). -  1.  Quando
          l'acquisizione del parere o  della  determinazione  non  e'
          obbligatoria, le  determinazioni  del  collegio  consultivo
          tecnico assumono  natura  di  lodo  contrattuale  ai  sensi
          dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se  le
          parti, successivamente alla nomina  del  Presidente  e  non
          oltre  il  momento  dell'insediamento  del  collegio,   non
          abbiano  diversamente  disposto.  La  possibilita'  che  la
          pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura  di
          lodo contrattuale e' esclusa nei casi in cui  e'  richiesta
          una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva
          o sulle modalita' di prosecuzione dei lavori. 
                2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma
          1, escludono che la determinazione possa valere  come  lodo
          contrattuale, la  stessa,  anche  se  facoltativa,  produce
          comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215. 
                3.  Le   determinazioni   aventi   natura   di   lodo
          contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi  indicati
          dall'articolo  808-ter,  secondo  comma,  del   codice   di
          procedura civile.».