Art. 64
Modifiche all'articolo 217
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 217, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando
l'acquisizione del parere o della determinazione non e' obbligatoria,
le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di
lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di
procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del
Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non
abbiano diversamente disposto. La possibilita' che la pronuncia del
collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale e'
esclusa nei casi in cui e' richiesta una pronuncia sulla risoluzione,
sulla sospensione coattiva o sulle modalita' di prosecuzione dei
lavori.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se le parti, ai
sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione
possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa,
produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.»;
c) la rubrica e' cosi' modificata: «Determinazioni facoltative».
Note all'art. 64:
- Si riporta l'articolo 217 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 217 (Determinazioni facoltative). - 1. Quando
l'acquisizione del parere o della determinazione non e'
obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo
tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi
dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le
parti, successivamente alla nomina del Presidente e non
oltre il momento dell'insediamento del collegio, non
abbiano diversamente disposto. La possibilita' che la
pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di
lodo contrattuale e' esclusa nei casi in cui e' richiesta
una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva
o sulle modalita' di prosecuzione dei lavori.
2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma
1, escludono che la determinazione possa valere come lodo
contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce
comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.
3. Le determinazioni aventi natura di lodo
contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati
dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di
procedura civile.».