Art. 65 
 
                     Modifiche all'articolo 219 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il  contratto  si  considera  eseguito  alla  data  della
sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che
non sussistano riserve  o  altre  richieste  in  merito  al  collaudo
medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio e' sciolto con l'adozione
della relativa pronuncia.». 
 
          Note all'art. 65: 
              -  Si  riporta  l'articolo  219  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  219  (Scioglimento  del  collegio   consultivo
          tecnico). - 1. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al
          termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi
          in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, anche in  un
          momento anteriore su accordo delle parti. 
                1-bis. Il contratto si considera eseguito  alla  data
          della  sottoscrizione  dell'atto  di  collaudo  o  regolare
          esecuzione,  salvo  che  non  sussistano  riserve  o  altre
          richieste in merito al collaudo medesimo;  in  quest'ultimo
          caso, il collegio e' sciolto con l'adozione della  relativa
          pronuncia.».