Art. 65
Modifiche all'articolo 219
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della
sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che
non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo
medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio e' sciolto con l'adozione
della relativa pronuncia.».
Note all'art. 65:
- Si riporta l'articolo 219 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 219 (Scioglimento del collegio consultivo
tecnico). - 1. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al
termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi
in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, anche in un
momento anteriore su accordo delle parti.
1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data
della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare
esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre
richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo
caso, il collegio e' sciolto con l'adozione della relativa
pronuncia.».