Art. 66
Modifiche all'articolo 221
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 221, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
Note all'art. 66:
- Si riporta l'articolo 221 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 221 (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio
presso la Cabina di regia. Governance dei servizi). - 1. La
Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici e'
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La sua composizione e le modalita' di funzionamento sono
disciplinate dall'allegato V.3.
2. La Cabina di regia e' la sede istituzionale per il
coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi
delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per
l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione
delle informazioni e per la diffusione della conoscenza
delle migliori e delle peggiori pratiche.
3. Ciascuna amministrazione coinvolta
nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina
di regia indicazioni e spunti per la propria attivita'.
4. La Cabina di regia ha tra l'altro il compito di:
a) effettuare una ricognizione sullo stato di
attuazione del codice e sulle difficolta' riscontrate dalle
stazioni appaltanti nella fase di applicazione, anche al
fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di
miglioramento;
b) curare, se del caso con apposito piano di
azione, la fase di attuazione del presente codice
coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti,
di regolamenti attuativi e atti di indirizzo, nonche' il
loro ulteriore riordino in allegato al codice, anche al
fine di assicurarne la tempestivita' e la coerenza
reciproca;
c) esaminare le proposte di modifiche normative
nella materia disciplinata dal codice per valutarne
l'impatto sulla legislazione vigente e garantire
omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel
coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore e
contribuendo all'effettuazione delle analisi e verifiche di
impatto dei relativi provvedimenti;
d) sovrintendere alla digitalizzazione del sistema
dei contratti pubblici, fermo restando l'esercizio delle
funzioni, da parte dell'ANAC, di cui all'articolo 23;
e) promuovere accordi, protocolli di intesa,
convenzioni, anche con associazioni private per agevolare
la bancabilita' delle opere pubbliche;
f) in relazione al partenariato pubblico privato,
in coordinamento con il Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica, promuovere la
conoscenza delle nuove procedure e agevolarne l'utilizzo
tra i potenziali partecipanti, ivi comprese imprese, banche
e altre societa' finanziarie; favorire il coordinamento e
lo scambio di informazioni tra le parti; individuare e
divulgare le soluzioni piu' appropriate a eventuali
problemi applicativi e promuovere la raccolta e la
diffusione dei dati che confluiscono nella banca dati sul
partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 175,
comma 7.
5. La Cabina di regia segnala, sulla base delle
informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o
problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di
competenza.
6. Ogni anno la Cabina di regia, anche avvalendosi
dell'ANAC, presenta alla Commissione una relazione di
controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause
piu' frequenti di non corretta applicazione o di incertezza
giuridica, compresi possibili problemi strutturali o
ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di
partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie
imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione,
l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode,
corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita'
gravi in materia di appalti e di concessioni.
7. La Cabina di regia e' la struttura nazionale di
riferimento per la cooperazione con la Commissione europea
per l'applicazione della normativa in materia di appalti
pubblici e di concessioni e per l'adempimento degli
obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli
Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni
sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice
e sulla gestione delle relative procedure.
8. Il CIPESS elabora specifiche politiche in materia
di servizi e forniture, predisponendo un piano nazionale
dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di
innovazione e di investimento in tecnologia, anche
attraverso consultazioni periodiche degli operatori
economici.
9. Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche
le modalita' di attuazione delle previsioni ivi contenute,
e include l'attuazione di progetti specifici, anche
attraverso affidamento degli stessi a centrali di
committenza.».