Art. 67 
 
                     Modifiche all'articolo 222 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 10, le parole: «rilevanti  per  l'attribuzione  della
reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 67: 
              -  Si  riporta  l'articolo  222  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   222   (Autorita'   nazionale   anticorruzione
          (ANAC)). - 1. La vigilanza e  il  controllo  sui  contratti
          pubblici sono attribuiti, nei limiti  di  quanto  stabilito
          dal codice, all'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC),
          che  agisce  anche  al  fine  di  prevenire  e  contrastare
          illegalita' e corruzione. 
                2. L'ANAC,  attraverso  bandi-tipo,  capitolati-tipo,
          contratti-tipo  e  altri  atti   amministrativi   generali,
          garantisce la promozione  dell'efficienza,  della  qualita'
          dell'attivita'  delle  stazioni  appaltanti,  cui  fornisce
          supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e  la
          omogeneita' dei procedimenti amministrativi e favorisce  lo
          sviluppo delle migliori pratiche.  Trasmette  alle  Camere,
          immediatamente dopo la loro adozione, gli atti  di  cui  al
          primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di
          impatto, per numero di operatori potenzialmente  coinvolti,
          riconducibilita'  a   fattispecie   criminose,   situazioni
          anomale o comunque sintomatiche  di  condotte  illecite  da
          parte    delle    stazioni    appaltanti.    Resta    ferma
          l'impugnabilita'  delle  decisioni  e  degli  atti  assunti
          dall'ANAC  innanzi  ai  competenti  organi   di   giustizia
          amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo,  dei
          capitolati-tipo,   dei   contratti-tipo   e   degli    atti
          amministrativi generali, si dota,  nei  modi  previsti  dal
          proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di
          analisi e di verifica dell'impatto  della  regolazione,  di
          adeguata pubblicita', anche sulla Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica  italiana,  in  modo  che  siano  rispettati  la
          qualita' della regolazione e il divieto di  introduzione  o
          di mantenimento  di  livelli  di  regolazione  superiori  a
          quelli minimi  richiesti  dalle  direttive  europee  e  dal
          codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i  contratti-tipo
          sono, altresi', pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC
          e dallo stesso scaricabili con modalita' tale da garantirne
          l'autenticita'. 
                3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC: 
                  a)  vigila  sui  contratti   pubblici,   anche   di
          interesse regionale, di lavori,  servizi  e  forniture  nei
          settori ordinari e nei settori  speciali  e  sui  contratti
          secretati o che esigono particolari  misure  di  sicurezza,
          nonche' sui contratti esclusi dall'ambito  di  applicazione
          del codice; nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  nei
          settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in  tutti  gli
          altri  casi  previsti  dal  codice  puo'  irrogare  per  le
          violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla
          legge 24  novembre  1981,  n.  689  e  secondo  il  proprio
          regolamento, sanzioni amministrative  pecuniarie  entro  il
          limite minimo di euro 500  e  il  limite  massimo  di  euro
          5.000.  La   sottoposizione   a   sanzioni   pecuniarie   e
          l'eventuale  recidiva   sono   valutate   ai   fini   della
          qualificazione   delle   stazioni   appaltanti   ai   sensi
          dell'articolo 63; 
                  b) vigila sulla corretta esecuzione  dei  contratti
          pubblici; 
                  c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito
          atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza  o  di
          applicazione distorta della normativa di settore; 
                  d)  formula  al  Governo  proposte  in   ordine   a
          modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di
          settore; 
                  e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la
          relazione   annuale   sull'attivita'    svolta,    prevista
          dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre  2012,  n.
          190, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio
          delle proprie funzioni; 
                  f)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione  degli
          esecutori dei contratti pubblici di lavori  ed  esercita  i
          correlati poteri sanzionatori; 
                  g) vigila sul divieto di affidamento dei  contratti
          attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie  e
          opera  un  controllo  sulla  corretta  applicazione   della
          specifica disciplina derogatoria prevista  per  i  casi  di
          somma urgenza e di protezione civile  di  cui  all'articolo
          140; 
                  h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
          attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
          di  protocolli  di  intesa  con  le   stazioni   appaltanti
          richiedenti, finalizzata  a  sostenere  le  medesime  nella
          predisposizione  degli  atti,  nell'attivita'  di  gestione
          dell'intera procedura di gara e nella  fase  di  esecuzione
          del contratto; il persistente mancato  rispetto,  da  parte
          delle stazioni  appaltanti  firmatarie  dei  protocolli  di
          intesa,   delle   indicazioni   dell'ANAC,   qualora    non
          adeguatamente  motivato,  e'   valutato   ai   fini   della
          qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai  sensi
          dell'articolo 63; 
                  i)  per  favorire  l'economicita'   dei   contratti
          pubblici e la trasparenza  delle  condizioni  di  acquisto,
          elabora con appositi atti  di  indirizzo,  fatte  salve  le
          normative di settore, costi standard dei lavori e prezzi di
          riferimento di beni  e  servizi,  tra  quelli  di  maggiore
          impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della  pubblica
          amministrazione; si  avvale  a  tal  fine,  sulla  base  di
          apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri
          enti  del  Sistema   statistico   nazionale,   secondo   le
          condizioni di maggiore efficienza, ed  eventualmente  anche
          delle informazioni contenute nelle  banche  dati  esistenti
          presso altre amministrazioni  pubbliche  e  altri  soggetti
          operanti nel settore dei contratti pubblici; 
                  l) esercita le funzioni di cui all'articolo  63  in
          relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti; 
                  m) esercita le funzioni di cui  all'articolo  23  e
          contribuisce al coordinamento  della  digitalizzazione  del
          sistema dei contratti pubblici da  parte  della  Cabina  di
          regia. 
                4. L'ANAC gestisce il sistema di qualificazione delle
          stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. 
                5.  Nell'ambito  dello  svolgimento   della   propria
          attivita',  l'ANAC  puo'  disporre  ispezioni,   anche   su
          richiesta  motivata  di  chiunque   ne   abbia   interesse,
          avvalendosi eventualmente  della  collaborazione  di  altri
          organi dello Stato nonche'  dell'ausilio  del  Corpo  della
          Guardia  di  finanza,  che  esegue  le  verifiche   e   gli
          accertamenti richiesti agendo con i poteri  di  indagine  a
          esso  attribuiti  ai  fini  degli   accertamenti   relativi
          all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. 
                6.  Qualora  accerti  l'esistenza  di  irregolarita',
          l'ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di
          controllo e, se le irregolarita'  hanno  rilevanza  penale,
          alle competenti Procure della Repubblica.  Qualora  accerti
          che  dalla  esecuzione  dei   contratti   pubblici   derivi
          pregiudizio per il pubblico erario, gli atti  e  i  rilievi
          sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
          generale della Corte dei conti. 
                7. L'ANAC collabora  con  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza  e  del   mercato   per   la   rilevazione   di
          comportamenti aziendali meritevoli di valutazione  al  fine
          dell'attribuzione del rating di legalita' delle imprese  di
          cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24  gennaio  2012,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
          2012, n. 27. 
                8. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  2,  l'ANAC
          utilizza la Banca dati nazionale dei contratti pubblici  di
          cui all'articolo 23. 
                9. Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi
          di trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e  28,
          comma 1, la stazione appaltante o l'ente  concedente  invia
          senza  indugio  i  dati,  secondo  le  indicazioni  fornite
          dall'ANAC  con   proprio   provvedimento.   L'inadempimento
          dell'obbligo e' sanzionato ai sensi del comma  13.  Per  un
          periodo transitorio pari a un anno, decorrente  dalla  data
          in cui il codice acquista efficacia, il RUP non e' soggetto
          alle sanzioni irrogabili per la violazione  degli  obblighi
          informativi previsti nei confronti  della  Banca  nazionale
          dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui, entro  sessanta
          giorni   dalla   comunicazione    all'amministrazione    di
          appartenenza, adempia a tutti  gli  oneri  informativi  con
          contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli  46
          e 47 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,  relativa  all'adempimento  degli
          stessi. 
                10. E' istituito presso la Banca dati  nazionale  dei
          contratti pubblici il casellario informatico dei  contratti
          pubblici di lavori, servizi  e  forniture.  Nel  casellario
          sono annotate, secondo le modalita' individuate  dall'ANAC,
          con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e  i
          dati relativi agli operatori economici con riferimento alle
          iscrizioni previste dall'articolo 94. L'ANAC, nel  medesimo
          provvedimento,  individua  le  ulteriori  informazioni   da
          iscrivere  nel  casellario,  ivi  comprese  quelle  per  il
          conseguimento dell'attestazione di  qualificazione  di  cui
          all'articolo 103, nonche' la durata delle iscrizioni  e  la
          modalita' di archiviazione  delle  stesse.  Nel  casellario
          l'ANAC iscrive direttamente  i  provvedimenti  interdittivi
          adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere  e)  e
          f). 
                11. Presso l'ANAC opera la  Camera  arbitrale  per  i
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di
          cui all'articolo 214. 
                12. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
                13. Nel rispetto dei principi di cui  alla  legge  24
          novembre 1981, n. 689, l'ANAC  ha  il  potere  di  irrogare
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  nei   confronti   dei
          soggetti che  rifiutano  od  omettono,  senza  giustificato
          motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
          richiesti dalla stessa, e  nei  confronti  degli  operatori
          economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
          appaltante  o  dell'ente  aggiudicatore  di  comprovare  il
          possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura  di
          affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite
          massimo di euro 5.000. Nei confronti dei  soggetti  che,  a
          fronte della richiesta di informazioni o di  esibizione  di
          documenti da parte  dell'ANAC,  forniscono  informazioni  o
          esibiscono documenti non veritieri o  che  forniscono  alle
          stazioni  appaltanti  o  agli  enti  aggiudicatori  o  agli
          organismi di attestazione dati o  documenti  non  veritieri
          circa il possesso dei requisiti di  qualificazione,  l'ANAC
          ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
          entro il limite minimo di euro 500 e il limite  massimo  di
          euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione  penale.  Con
          propri atti l'ANAC disciplina i  procedimenti  sanzionatori
          di sua competenza. 
                14. Le somme derivanti dal pagamento  delle  sanzioni
          di cui al presente articolo  restano  nella  disponibilita'
          dell'ANAC nei limiti del 50 per cento e  sono  utilizzabili
          per le proprie attivita' istituzionali. Le  restanti  somme
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Le
          sanzioni sono pubblicate nel sito  istituzionale  dell'ANAC
          specificando l'importo e i destinatari. 
                15. Presso l'ANAC,  nell'ambito  dell'Anagrafe  unica
          delle  stazioni  appaltanti,  e'  istituito  l'elenco   dei
          soggetti aggregatori. 
                16.  Per  garantire  la  consultazione  immediata   e
          suddivisa  per  materia  degli  strumenti  di   regolazione
          flessibile adottati dall'ANAC comunque  denominati,  l'ANAC
          pubblica i suddetti provvedimenti  con  modalita'  tali  da
          rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti
          e agli operatori  economici  la  disciplina  applicabile  a
          ciascun procedimento.».