Art. 67
Modifiche all'articolo 222
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 10, le parole: «rilevanti per l'attribuzione della
reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o» sono soppresse.
Note all'art. 67:
- Si riporta l'articolo 222 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 222 (Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC)). - 1. La vigilanza e il controllo sui contratti
pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito
dal codice, all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),
che agisce anche al fine di prevenire e contrastare
illegalita' e corruzione.
2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo,
contratti-tipo e altri atti amministrativi generali,
garantisce la promozione dell'efficienza, della qualita'
dell'attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce
supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la
omogeneita' dei procedimenti amministrativi e favorisce lo
sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere,
immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al
primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di
impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti,
riconducibilita' a fattispecie criminose, situazioni
anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da
parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma
l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti
dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia
amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei
capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti
amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal
proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di
analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di
adeguata pubblicita', anche sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, in modo che siano rispettati la
qualita' della regolazione e il divieto di introduzione o
di mantenimento di livelli di regolazione superiori a
quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal
codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo
sono, altresi', pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC
e dallo stesso scaricabili con modalita' tale da garantirne
l'autenticita'.
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:
a) vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti
secretati o che esigono particolari misure di sicurezza,
nonche' sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione
del codice; nell'ambito dell'attivita' di vigilanza nei
settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli
altri casi previsti dal codice puo' irrogare per le
violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il proprio
regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il
limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro
5.000. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e
l'eventuale recidiva sono valutate ai fini della
qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 63;
b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti
pubblici;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito
atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a
modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di
settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la
relazione annuale sull'attivita' svolta, prevista
dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.
190, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio
delle proprie funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli
esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i
correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti
attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e
opera un controllo sulla corretta applicazione della
specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di
somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo
140;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti
richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella
predisposizione degli atti, nell'attivita' di gestione
dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione
del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte
delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di
intesa, delle indicazioni dell'ANAC, qualora non
adeguatamente motivato, e' valutato ai fini della
qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 63;
i) per favorire l'economicita' dei contratti
pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto,
elabora con appositi atti di indirizzo, fatte salve le
normative di settore, costi standard dei lavori e prezzi di
riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore
impatto in termini di costo a carico della pubblica
amministrazione; si avvale a tal fine, sulla base di
apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri
enti del Sistema statistico nazionale, secondo le
condizioni di maggiore efficienza, ed eventualmente anche
delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti
presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti
operanti nel settore dei contratti pubblici;
l) esercita le funzioni di cui all'articolo 63 in
relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti;
m) esercita le funzioni di cui all'articolo 23 e
contribuisce al coordinamento della digitalizzazione del
sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di
regia.
4. L'ANAC gestisce il sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell'ambito dello svolgimento della propria
attivita', l'ANAC puo' disporre ispezioni, anche su
richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri
organi dello Stato nonche' dell'ausilio del Corpo della
Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a
esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di
controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza penale,
alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti
che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi
sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
generale della Corte dei conti.
7. L'ANAC collabora con l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato per la rilevazione di
comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine
dell'attribuzione del rating di legalita' delle imprese di
cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27.
8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'ANAC
utilizza la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di
cui all'articolo 23.
9. Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi
di trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28,
comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente invia
senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite
dall'ANAC con proprio provvedimento. L'inadempimento
dell'obbligo e' sanzionato ai sensi del comma 13. Per un
periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data
in cui il codice acquista efficacia, il RUP non e' soggetto
alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi
informativi previsti nei confronti della Banca nazionale
dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui, entro sessanta
giorni dalla comunicazione all'amministrazione di
appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con
contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli 46
e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, relativa all'adempimento degli
stessi.
10. E' istituito presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici il casellario informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario
sono annotate, secondo le modalita' individuate dall'ANAC,
con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i
dati relativi agli operatori economici con riferimento alle
iscrizioni previste dall'articolo 94. L'ANAC, nel medesimo
provvedimento, individua le ulteriori informazioni da
iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle per il
conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui
all'articolo 103, nonche' la durata delle iscrizioni e la
modalita' di archiviazione delle stesse. Nel casellario
l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi
adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e
f).
11. Presso l'ANAC opera la Camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di
cui all'articolo 214.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, l'ANAC ha il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei
soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori
economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite
massimo di euro 5.000. Nei confronti dei soggetti che, a
fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dell'ANAC, forniscono informazioni o
esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle
stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli
organismi di attestazione dati o documenti non veritieri
circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l'ANAC
ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di
euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale. Con
propri atti l'ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori
di sua competenza.
14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni
di cui al presente articolo restano nella disponibilita'
dell'ANAC nei limiti del 50 per cento e sono utilizzabili
per le proprie attivita' istituzionali. Le restanti somme
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le
sanzioni sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ANAC
specificando l'importo e i destinatari.
15. Presso l'ANAC, nell'ambito dell'Anagrafe unica
delle stazioni appaltanti, e' istituito l'elenco dei
soggetti aggregatori.
16. Per garantire la consultazione immediata e
suddivisa per materia degli strumenti di regolazione
flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC
pubblica i suddetti provvedimenti con modalita' tali da
rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti
e agli operatori economici la disciplina applicabile a
ciascun procedimento.».