Art. 68 
 
                     Modifiche all'articolo 223 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 223, comma 2, lettera f), del  decreto  legislativo
31 marzo  2023,  n.  36,  le  parole:  «progetti  di  fattibilita'  e
definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilita'
tecnico ed economica». 
 
          Note all'art. 68: 
              - Si riporta l'articolo 223, commi 1 e  2,  del  citato
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  223  (Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e  struttura  tecnica   di   missione).   -   1.
          Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei   trasporti   promuove   le   attivita'   tecniche    e
          amministrative  occorrenti  per  l'adeguata   e   sollecita
          progettazione  e  approvazione  delle   infrastrutture   ed
          effettua, con la collaborazione delle  regioni  o  province
          autonome interessate, le attivita' di  supporto  necessarie
          per la vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla
          realizzazione delle infrastrutture. 
                2. Nello svolgimento delle funzioni di cui  al  comma
          1,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          impronta  la  propria  attivita'  al  principio  di   leale
          collaborazione con le regioni e le province autonome e  con
          gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati
          dalla legge, la previa  intesa  delle  regioni  o  province
          autonome interessate.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   in
          particolare: 
                  a) promuove e riceve le proposte  delle  regioni  o
          province autonome e degli altri enti aggiudicatori; 
                  b) promuove e propone intese quadro tra  Governo  e
          singole regioni o province autonome, al fine del  congiunto
          coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; 
                  c)  promuove   la   redazione   dei   progetti   di
          fattibilita' delle infrastrutture  da  parte  dei  soggetti
          aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o  accordi
          procedimentali tra i soggetti comunque interessati; 
                  d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
          regioni, le province autonome e gli altri enti  interessati
          con oneri a proprio carico, alle attivita' di  supporto  al
          CIPESS per la vigilanza sulle attivita' di  affidamento  da
          parte  dei  soggetti  aggiudicatori  e   della   successiva
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese  di  cui  all'articolo
          39; 
                  e) ove necessario, collabora alle  attivita'  delle
          stazioni appaltanti e degli enti concedenti  o  degli  enti
          interessati  alle  attivita'  istruttorie  con  azioni   di
          indirizzo e supporto; 
                  f) cura l'istruttoria sui progetti di  fattibilita'
          tecnico  ed   economica,   anche   ai   fini   della   loro
          sottoposizione alle deliberazioni del  CIPESS  in  caso  di
          infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo
          del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso le
          eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per
          le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi   o
          commissioni consultive, ove richiesto dalle norme  vigenti,
          e'    acquisito    sul     progetto     di     fattibilita'
          tecnico-economica; 
                  g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico  dei
          fondi  di  cui  all'articolo  39,  le  risorse  finanziarie
          integrative necessarie alle attivita' progettuali; in  caso
          di infrastrutture  e  di  insediamenti  prioritari  per  lo
          sviluppo  del  Paese  di  cui  all'articolo  39,   propone,
          d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al
          CIPESS l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori,  a  carico
          dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie
          alla realizzazione  delle  infrastrutture,  contestualmente
          all'approvazione    del    progetto     di     fattibilita'
          tecnico-economica e nei limiti delle  risorse  disponibili,
          dando priorita' al completamento delle opere incompiute; 
                  h)  verifica   l'avanzamento   dei   lavori   anche
          attraverso  sopralluoghi  tecnico-amministrativi  presso  i
          cantieri interessati, previo accesso  agli  stessi;  a  tal
          fine  puo'  avvalersi,  ove  necessario,  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di  appositi
          protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza
          sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti 15 aprile  2002,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  54
          del 5 marzo 2004. 
                Omissis.».