Art. 68
Modifiche all'articolo 223
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 223, comma 2, lettera f), del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, le parole: «progetti di fattibilita' e
definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilita'
tecnico ed economica».
Note all'art. 68:
- Si riporta l'articolo 223, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 223 (Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e struttura tecnica di missione). - 1.
Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti promuove le attivita' tecniche e
amministrative occorrenti per l'adeguata e sollecita
progettazione e approvazione delle infrastrutture ed
effettua, con la collaborazione delle regioni o province
autonome interessate, le attivita' di supporto necessarie
per la vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla
realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
impronta la propria attivita' al principio di leale
collaborazione con le regioni e le province autonome e con
gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati
dalla legge, la previa intesa delle regioni o province
autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o
province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di
fattibilita' delle infrastrutture da parte dei soggetti
aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPESS per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo
39;
e) ove necessario, collabora alle attivita' delle
stazioni appaltanti e degli enti concedenti o degli enti
interessati alle attivita' istruttorie con azioni di
indirizzo e supporto;
f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita'
tecnico ed economica, anche ai fini della loro
sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS in caso di
infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per
le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto di fattibilita'
tecnico-economica;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi di cui all'articolo 39, le risorse finanziarie
integrative necessarie alle attivita' progettuali; in caso
di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al
CIPESS l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico
dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie
alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente
all'approvazione del progetto di fattibilita'
tecnico-economica e nei limiti delle risorse disponibili,
dando priorita' al completamento delle opere incompiute;
h) verifica l'avanzamento dei lavori anche
attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i
cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal
fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza
sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54
del 5 marzo 2004.
Omissis.».