Art. 69
Modifiche all'articolo 225
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in
merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni
culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis,
comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2
del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto
tecnico alle attivita' del RUP e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di
un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della
normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una
esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori
pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.»;
b) il comma 14 e' abrogato.
Note all'art. 69:
- Si riporta l'articolo 225 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 225 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - 1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e
i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli
effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici,
entro il sesto giorno feriale successivo a quello del
ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio
inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2,
129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in
attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016.
Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e
dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione. La pubblicazione di informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive avviene
esclusivamente in via telematica e non puo' comportare
oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Fino
al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla
piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Dal 1° gennaio
2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4,
99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma
5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1°
gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui
agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52,
53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213
commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo
svolgimento delle attivita' relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti
relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi
alle procedure di cui alla lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico
europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di
gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione
delle garanzie.
3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera
c), dell'allegato II 4 e' richiesto a decorrere dal 1°
gennaio 2024.
4 In sede di prima applicazione dell'articolo 47 e
fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato
I.11, la composizione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e le competenze delle sezioni restano quelle
vigenti alla data di entrata in vigore del codice, ivi
compreso quanto disposto dall'articolo 45 del decreto-legge
31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021 n. 108.
5. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il
regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017,
n. 192 Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, D.M. 02/11/2017, n. 192.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato
II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori
riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto
di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli
fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato
II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle
attivita' del RUP e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale possono comprendere, in
luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai
sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di
direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche
competenze coerenti con l'intervento.
6. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 136, comma 4, continua ad applicarsi il
regolamento recante la disciplina delle attivita' del
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e
forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le
disposizioni di cui all'allegato II.20.
7. Per le garanzie previste all'articolo 117, comma
12, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si
applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.
8. In relazione alle procedure di affidamento e ai
contratti riguardanti investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonche' dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi
comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse,
anche se non finanziate con dette risorse, si applicano,
anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonche' le
specifiche disposizioni legislative finalizzate a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi
stabiliti dal PNRR, dal PNC nonche' dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in
corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono
le procedure per le quali e' stato formalizzato l'incarico
di progettazione alla data in cui il codice acquista
efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del
progetto di fattibilita' tecnico economica sia stato
formalizzato prima della data in cui il codice acquista
efficacia, la stazione appaltante puo' procedere
all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione
dei lavori sulla base del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo
redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti
pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016.
10. Per gli interventi ricompresi tra le
infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista
dall'articolo 163 e seguenti del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti
negli strumenti di programmazione approvati e per i quali
la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia'
stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, i relativi progetti sono approvati secondo la
disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
11. Le procedure per la valutazione di impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata
in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle
attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto
avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti.
12. Le proroghe della dichiarazione di pubblica
utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in
scadenza su progetti gia' approvati dal CIPESS in base al
previgente codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto
aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una
informativa al CIPESS in merito alle proroghe disposte nel
corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno
successivo.
13. Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216,
comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel
senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di
cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo
codice, ai fini della partecipazione alle gare e
dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione
previsto dall'articolo 36, comma 7, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli
articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed
attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47, comma
2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che,
negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in
capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando
di gara per l'affidamento di servizi e forniture e'
valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza
dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati,
anche se diversi da quelli designati in gara.
14. (abrogato)
15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi
dei regolamenti di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma
2, 41, commi 2 e 4, 45, comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3,
61, comma 5, 70, comma 3, 71, comma 5, 84, comma 1, 89,
comma 2, 100, comma 3, 105, comma 1, 106, comma 8, 114,
comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182, comma 2 e 213,
comma 15, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
parlamentari che si esprimono entro trenta giorni, decorsi
i quali i regolamenti possono essere comunque emanati o
adottati.
16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei
regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in
attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non
diversamente previsto dal presente codice, si applicano le
corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi
allegati.».