Art. 69 
 
                     Modifiche all'articolo 225 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato  II.18  in
merito alla progettazione e direzione di lavori  riguardanti  i  beni
culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis,
comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo  19,  comma  2
del medesimo allegato II.18, la direzione  dei  lavori,  il  supporto
tecnico alle attivita'  del  RUP  e  del  dirigente  competente  alla
formazione del programma triennale possono comprendere, in  luogo  di
un  restauratore  di  beni  culturali  qualificato  ai  sensi   della
normativa vigente, soggetti in possesso,  alla  data  di  entrata  in
vigore del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  di  una
esperienza  almeno  quinquennale  di  direzione  tecnica  di   lavori
pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.»; 
    b) il comma 14 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 69: 
              -  Si  riporta  l'articolo  225  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   225   (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - 1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi  e
          i bandi sono pubblicati, ai  fini  della  decorrenza  degli
          effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana, serie speciale relativa  ai  contratti  pubblici,
          entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a  quello  del
          ricevimento  della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio
          inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca  dello  Stato.
          Fino  al  31  dicembre   2023   trovano   applicazione   le
          disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2,
          129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato  in
          attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del  2016.
          Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli  avvisi  e
          dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione  appaltante
          dall'aggiudicatario entro il  termine  di  sessanta  giorni
          dall'aggiudicazione.  La  pubblicazione   di   informazioni
          ulteriori,    complementari    o     aggiuntive     avviene
          esclusivamente in via  telematica  e  non  puo'  comportare
          oneri finanziari a carico della stazione  appaltante.  Fino
          al 31  dicembre  2023  continuano  le  pubblicazioni  sulla
          piattaforma del Servizio contratti pubblici  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato  B
          al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Dal 1° gennaio
          2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85. 
                2. Le disposizioni di cui agli articoli 19,  20,  21,
          22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36,  37,  comma  4,
          99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119,  comma
          5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere  dal  1°
          gennaio 2024. In via transitoria, le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44,  52,
          53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7,  111,  comma  2-bis,  213
          commi 8, 9 e 10, 214, comma  6  del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo
          svolgimento delle attivita' relative: 
                  a)  alla  redazione  o  acquisizione   degli   atti
          relativi alle procedure di  programmazione,  progettazione,
          pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; 
                  b) alla trasmissione dei dati e documenti  relativi
          alle procedure di cui alla lettera a); 
                  c) all'accesso alla documentazione di gara; 
                  d) alla presentazione del documento di  gara  unico
          europeo; 
                  e) alla presentazione delle offerte; 
                  f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di
          gara; 
                  g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo
          dei contratti anche in fase di  esecuzione  e  la  gestione
          delle garanzie. 
                3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo
          4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma  1,  lettera
          c), dell'allegato II 4 e'  richiesto  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2024. 
                4 In sede di prima applicazione  dell'articolo  47  e
          fino all'attuazione delle disposizioni di cui  all'allegato
          I.11, la composizione del Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici e  le  competenze  delle  sezioni  restano  quelle
          vigenti alla data di entrata  in  vigore  del  codice,  ivi
          compreso quanto disposto dall'articolo 45 del decreto-legge
          31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021 n. 108. 
                5.  Fino  all'adozione   del   regolamento   di   cui
          all'articolo  13,  comma  4,  continua  ad  applicarsi   il
          regolamento di cui al decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017,
          n. 192 Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale, D.M. 02/11/2017, n. 192. 
                5-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'allegato
          II.18 in merito alla progettazione e  direzione  di  lavori
          riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto
          di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai  soli
          fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo  allegato
          II.18, la direzione dei lavori, il  supporto  tecnico  alle
          attivita'  del  RUP  e  del   dirigente   competente   alla
          formazione del programma triennale possono comprendere,  in
          luogo di un restauratore di beni culturali  qualificato  ai
          sensi della normativa vigente, soggetti in  possesso,  alla
          data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50,  di  una  esperienza  almeno  quinquennale  di
          direzione  tecnica  di  lavori  pubblici  e  di  specifiche
          competenze coerenti con l'intervento. 
                6.  Fino  all'adozione   del   regolamento   di   cui
          all'articolo  136,  comma  4,  continua  ad  applicarsi  il
          regolamento  recante  la  disciplina  delle  attivita'  del
          Ministero della difesa in  materia  di  lavori,  servizi  e
          forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          15 novembre 2012, n. 236,  in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni di cui all'allegato II.20. 
                7. Per le garanzie previste all'articolo  117,  comma
          12, nelle more dell'adozione del decreto ivi  previsto,  si
          applicano le disposizioni del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31. 
                8. In relazione alle procedure di  affidamento  e  ai
          contratti   riguardanti   investimenti   pubblici,    anche
          suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte  con  le
          risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonche' dai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi
          comprese le infrastrutture di supporto  ad  essi  connesse,
          anche se non finanziate con dette  risorse,  si  applicano,
          anche dopo il 1° luglio 2023, le  disposizioni  di  cui  al
          decreto-legge   n.   77   del   2021,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla   legge   n.   108   del   2021,   al
          decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.   13,   nonche'   le
          specifiche   disposizioni   legislative    finalizzate    a
          semplificare e agevolare la realizzazione  degli  obiettivi
          stabiliti dal PNRR, dal PNC  nonche'  dal  Piano  nazionale
          integrato  per  l'energia  e  il  clima  2030  di  cui   al
          regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 
                9. A decorrere dalla data in cui il  codice  acquista
          efficacia  ai  sensi  dell'articolo  229,   comma   2,   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  23  del   codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, continuano ad applicarsi  ai  procedimenti  in
          corso. A tal fine, per procedimenti in corso  si  intendono
          le procedure per le quali e' stato formalizzato  l'incarico
          di progettazione  alla  data  in  cui  il  codice  acquista
          efficacia. Nel caso in  cui  l'incarico  di  redazione  del
          progetto  di  fattibilita'  tecnico  economica  sia   stato
          formalizzato prima della data in  cui  il  codice  acquista
          efficacia,   la   stazione   appaltante   puo'    procedere
          all'affidamento congiunto di  progettazione  ed  esecuzione
          dei lavori sulla base del progetto di fattibilita'  tecnica
          ed economica oppure sulla base di  un  progetto  definitivo
          redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei  contratti
          pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016. 
                10.   Per   gli   interventi   ricompresi   tra    le
          infrastrutture strategiche di cui alla disciplina  prevista
          dall'articolo 163  e  seguenti  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  gia'  inseriti
          negli strumenti di programmazione approvati e per  i  quali
          la procedura di valutazione di impatto ambientale sia  gia'
          stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del
          2016,  i  relativi  progetti  sono  approvati  secondo   la
          disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. 
                11.  Le  procedure  per  la  valutazione  di  impatto
          ambientale delle grandi opere avviate alla data di  entrata
          in vigore del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo  la  disciplina
          gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo n. 163  del  2006,
          sono concluse  in  conformita'  alle  disposizioni  e  alle
          attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del  predetto
          avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per
          le varianti. 
                12.  Le  proroghe  della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita'  e  del  vincolo  preordinato   all'esproprio   in
          scadenza su progetti gia' approvati dal CIPESS in  base  al
          previgente codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
          servizi e forniture di cui al decreto  legislativo  n.  163
          del  2006,  sono  approvate   direttamente   dal   soggetto
          aggiudicatore. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti entro il 31 dicembre di ciascun  anno  rende  una
          informativa al CIPESS in merito alle proroghe disposte  nel
          corso  dell'anno  e  ai  termini  in   scadenza   nell'anno
          successivo. 
                13. Gli articoli 47, comma 1, 83,  comma  2,  e  216,
          comma 14, del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo n. 50 del  2016,  si  interpretano  nel
          senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di
          cui all'articolo 45, comma  2,  lettera  c),  del  medesimo
          codice,  ai  fini  della   partecipazione   alle   gare   e
          dell'esecuzione si  applica  il  regime  di  qualificazione
          previsto  dall'articolo  36,  comma  7,  del   codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          di cui al decreto legislativo  n.  163  del  2006  e  dagli
          articoli  81  e  94  del  regolamento  di   esecuzione   ed
          attuazione  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207.  L'articolo  47,  comma
          2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
          legislativo n. 50 del 2016, si interpreta  nel  senso  che,
          negli appalti di servizi e  forniture,  la  sussistenza  in
          capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel  bando
          di  gara  per  l'affidamento  di  servizi  e  forniture  e'
          valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza
          dei predetti requisiti  in  capo  ai  singoli  consorziati,
          anche se diversi da quelli designati in gara. 
                14. (abrogato) 
                15. Salvo quanto previsto dal comma  14,  gli  schemi
          dei regolamenti di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma
          2, 41, commi 2 e 4, 45, comma 1, 47, comma 4, 54, comma  3,
          61, comma 5, 70, comma 3, 71, comma 5,  84,  comma  1,  89,
          comma 2, 100, comma 3, 105, comma 1,  106,  comma  8,  114,
          comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182, comma 2  e  213,
          comma   15,   sono   trasmessi   alle   Camere   ai    fini
          dell'acquisizione dei pareri delle  competenti  Commissioni
          parlamentari che si esprimono entro trenta giorni,  decorsi
          i quali i regolamenti possono  essere  comunque  emanati  o
          adottati. 
                16. A decorrere dalla data in cui il codice  acquista
          efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei
          regolamenti e  delle  linee  guida  dell'ANAC  adottati  in
          attuazione del codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.   50   del   2016,   laddove   non
          diversamente previsto dal presente codice, si applicano  le
          corrispondenti disposizioni del presente codice e dei  suoi
          allegati.».