Art. 7 
 
                      Modifiche all'articolo 19 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, le parole: «delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti»
sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati dalle stazioni appaltanti
e dagli enti concedenti». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'articolo 19, comma 3, del citato decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 19 (Principi e diritti digitali). - Omissis. 
              3.  Le  attivita'  e  i   procedimenti   amministrativi
          connessi al ciclo  di  vita  dei  contratti  pubblici  sono
          svolti digitalmente, secondo  le  previsioni  del  presente
          codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del
          2005,  mediante  le  piattaforme  e  i   servizi   digitali
          infrastrutturali utilizzati  dalle  stazioni  appaltanti  e
          dagli enti concedenti; i dati  e  le  informazioni  a  essi
          relativi sono gestiti e resi fruibili  in  formato  aperto,
          secondo  le  previsioni  del  codice  di  cui  al   decreto
          legislativo n. 82 del 2005. 
              Omissis.».