Art. 7
Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, le parole: «delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti»
sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati dalle stazioni appaltanti
e dagli enti concedenti».
Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 19, comma 3, del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19 (Principi e diritti digitali). - Omissis.
3. Le attivita' e i procedimenti amministrativi
connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono
svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente
codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali
infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e
dagli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi
relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto,
secondo le previsioni del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.
Omissis.».