Art. 70
Inserimento dell'articolo 225-bis
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 225
e' inserito il seguente:
«Art. 225-bis. - (Ulteriori disposizioni transitorie)
1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla
certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale e'
adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia
per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle
soglie di cui all'articolo 14 gia' avviati alla data di entrata in
vigore della presente disposizione per i quali e' stato redatto il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali ai sensi
dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.
3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data
di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si
intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con
cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano
gia' stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in
vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente
disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto
in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si
intendono le procedure per le quali e' stata presentata da un
soggetto promotore una proposta di fattibilita' per la realizzazione
di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente
ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori
di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli
strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.
5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e
all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di
entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in
assenza di una espressa volonta' contraria delle parti, anche ai
collegi gia' costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione
di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture gia'
costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».