Art. 70 
 
                  Inserimento dell'articolo 225-bis 
             al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 225
e' inserito il seguente: 
    «Art. 225-bis. - (Ulteriori disposizioni transitorie) 
    1. Il provvedimento  di  cui  all'articolo  26,  comma  1,  sulla
certificazione delle piattaforme di  approvvigionamento  digitale  e'
adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia
per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione. 
    2. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  43  sull'adozione  dei
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
non si applicano ai procedimenti  di  programmazione  superiori  alle
soglie di cui all'articolo 14 gia' avviati alla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione per i quali e'  stato  redatto  il
documento di fattibilita'  delle  alternative  progettuali  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7. 
    3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla  data
di cui  all'articolo  229,  comma  2,  continuano  ad  applicarsi  ai
procedimenti in corso. A tal  fine,  per  procedimenti  in  corso  si
intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o  avvisi  con
cui si indice la procedura  di  scelta  del  contraente  siano  stati
pubblicati prima della data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione ovvero, in caso  di  contratti  senza  pubblicazione  di
bandi o avvisi, le procedure e i contratti  in  relazione  ai  quali,
alla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  siano
gia' stati inviati gli avvisi a presentare offerte. 
    4. Le disposizioni di cui all'articolo 193,  la  cui  entrata  in
vigore coincide con la data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto
in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si
intendono le procedure  per  le  quali  e'  stata  presentata  da  un
soggetto promotore una proposta di fattibilita' per la  realizzazione
di interventi mediante finanza di progetto ovvero  l'ente  concedente
ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a  farsi  promotori
di iniziative volte alla  realizzazione  di  progetti  inclusi  negli
strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato. 
    5.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  da  215  a  219  e
all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con  la  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione  si  applicano,  in
assenza di una espressa volonta'  contraria  delle  parti,  anche  ai
collegi gia' costituiti ed operanti alla medesima data, ad  eccezione
di  quelli  relativi  ai  contratti  di  servizi  e  forniture   gia'
costituiti  alla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione.».