Art. 71 
 
                     Modifica dell'articolo 226 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' abrogato l'articolo 12 del  decreto-legge  28  marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
2014, n. 80.». 
 
          Note all'art. 71: 
              -  Si  riporta  l'articolo  226  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali).  -  1.
          Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e'  abrogato
          dal 1° luglio 2023. 
                2. A decorrere dalla data in cui il  codice  acquista
          efficacia  ai  sensi  dell'articolo  229,   comma   2,   le
          disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50  del  2016
          continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti  in
          corso. A tal fine, per procedimenti in corso si  intendono:
          a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o  avvisi
          con cui si indice la procedura  di  scelta  del  contraente
          siano stati pubblicati prima della data in  cui  il  codice
          acquista  efficacia;  b)  in  caso   di   contratti   senza
          pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti
          in relazione ai quali, alla data in cui il codice  acquista
          efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare
          le offerte; c) per le opere di  urbanizzazione  a  scomputo
          del  contributo  di  costruzione,  oggetto  di  convenzioni
          urbanistiche  o  atti  assimilati  comunque  denominati,  i
          procedimenti in cui le predette convenzioni  o  atti  siano
          stati stipulati prima della data in cui il codice  acquista
          efficacia; d) per le procedure di accordo  bonario  di  cui
          agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato,  le
          procedure  relative  a  controversie   aventi   a   oggetto
          contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi  siano
          stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
          efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione  di
          bandi o avvisi, gli avvisi a presentare  le  offerte  siano
          stati inviati prima della suddetta data. 
                3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  225,
          sono abrogati dal 1° luglio 2023: 
                  a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612; 
                  b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e  f),  della
          legge 23 dicembre 1992, n. 498; 
                  c) il decreto del Presidente  della  Repubblica  27
          aprile 2006, n. 204; 
                  d) l'articolo 1, comma 32, della legge  6  novembre
          2012, n. 190; 
                  e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico
          7 giugno 2017, n. 122; 
                  f)  il  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154; 
                  g) il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  28  settembre  2022,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del  12  ottobre
          2022. 
                3-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, e' abrogato l'articolo 12  del
          decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. 
                4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  225,
          e' abrogato dal 1° gennaio 2024  il  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti  2  dicembre  2016,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 20 del 25 gennaio 2017. 
                5.  Ogni  richiamo   in   disposizioni   legislative,
          regolamentari   o   amministrative   vigenti   al   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  o  al  codice  dei
          contratti pubblici vigente alla data di entrata  in  vigore
          del  codice,  si  intende  riferito   alle   corrispondenti
          disposizioni  del  codice  o,  in  mancanza,  ai   principi
          desumibili dal codice stesso.