Art. 71
Modifica dell'articolo 226
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80.».
Note all'art. 71:
- Si riporta l'articolo 226 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali). - 1.
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' abrogato
dal 1° luglio 2023.
2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in
corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente
siano stati pubblicati prima della data in cui il codice
acquista efficacia; b) in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti
in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista
efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare
le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i
procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano
stati stipulati prima della data in cui il codice acquista
efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui
agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le
procedure relative a controversie aventi a oggetto
contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano
stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di
bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano
stati inviati prima della suddetta data.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225,
sono abrogati dal 1° luglio 2023:
a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della
legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 2006, n. 204;
d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre
2012, n. 190;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico
7 giugno 2017, n. 122;
f) il decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
g) il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre
2022.
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e' abrogato l'articolo 12 del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225,
e' abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.
5. Ogni richiamo in disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative vigenti al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei
contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore
del codice, si intende riferito alle corrispondenti
disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi
desumibili dal codice stesso.