Art. 72
Razionalizzazione della disciplina degli allegati
e conseguenti disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 226
e' inserito il seguente:
«Art. 226-bis. - (Disposizioni di semplificazione normativa) - 1.
Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e
sostituiti i seguenti allegati:
a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
per la pubblica amministrazione;
b) II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli
esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita l'ANAC.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e
sostituiti i seguenti allegati:
a) I.01 - Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del
lavoro;
b) I.2 - Attivita' del RUP, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei
servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa
con la Conferenza unificata;
d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della
cultura;
e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento
di fattibilita' delle alternative progettuali, del documento di
indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
g) I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
h) I.10 - Attivita' tecniche a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
i) I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle
competenze, alle regole di funzionamento, nonche' alle ulteriori
attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
l) I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
m) I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari
regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonche' previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di
mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle
soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
o) II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per
l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
p) II.2-bis - Modalita' di applicazione delle clausole di
revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
q) II.3 - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare
le pari opportunita' generazionali e di genere e per promuovere
l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' o persone
svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dell'Autorita' delegata per le pari opportunita' e per le
disabilita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
r) II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza
unificata;
s) II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
t) II.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
u) II.6-bis - Accordo di collaborazione, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
v) II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
z) II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualita',
mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo
vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori
economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari
europei, ove nominato;
cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della
riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli
affari europei;
dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione
dei contratti. Modalita' di svolgimento delle attivita' della fase
esecutiva. Collaudo e verifica di conformita', con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
ee) II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla
modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro per gli affari europei;
ff) II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
gg) II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e
collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro
della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
hh) II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro
delle imprese e del made in Italy;
ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza,
con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di
cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
mm) V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale
di cui al comma 4 dell'articolo 214;
nn) V.2 - Modalita' di costituzione del Collegio consultivo
tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
oo) V.3 - Modalita' di formazione della Cabina di regia, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la
Conferenza unificata.
3. L'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione
del contratto puo' essere abrogato e sostituito con un decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15- Criteri per
la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le
verifiche tecniche puo' essere abrogato e sostituito con un decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del
presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e
3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualita' di allegato
al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo
del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di
riferimento.».
2. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 17, comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) all'articolo 18, comma 10, il terzo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 37, il comma 7 e' abrogato;
e) all'articolo 40, il comma 2 e' abrogato;
f) all'articolo 41:
1) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 13, il quarto periodo e' soppresso;
4) al comma 15, il terzo periodo e' soppresso;
g) all'articolo 43, il comma 5 e' abrogato;
h) all'articolo 45, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
i) all'articolo 47, comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
l) all'articolo 50, il comma 3 e' abrogato;
m) all'articolo 54, il comma 3 e' abrogato;
n) all'articolo 61, il comma 5 e' abrogato;
o) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
p) all'articolo 70, comma 3, lettera a), numero 4), l'ultimo
periodo e' soppresso;
q) all'articolo 71, il comma 5 e' abrogato;
r) all'articolo 84, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
s) all'articolo 89, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
t) all'articolo 100:
1) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
2) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
u) all'articolo 105, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
v) all'articolo 106, comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso;
w) all'articolo 114, comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;
z) all'articolo 116, comma 11, il quarto periodo e' soppresso;
aa) all'articolo 120, comma 14, terzo periodo e' soppresso;
bb) all'articolo 131, comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso;
cc) all'articolo 133, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
dd) all'articolo 135, il comma 3 e' abrogato;
ee) all'articolo 136, comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
ff) all'articolo 182, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
gg) all'articolo 213, comma 15, l'ultimo periodo e' soppresso;
ll) all'articolo 215, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
mm) all'articolo 221, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso.
Note all'art. 72:
- Per i riferimenti all'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 4.
- Per i riferimenti all'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 5.
- Per i riferimenti all'articolo 18 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 6.
- Per i riferimenti all'articolo 41 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 14.
- Per i riferimenti all'articolo 43 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 15.
- Per i riferimenti all'articolo 45 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 16.
- Per i riferimenti all'articolo 50 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 18.
- Per i riferimenti all'articolo 61 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 24.
- Per i riferimenti all'articolo 62 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 25.
- Per i riferimenti all'articolo 70 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 28.
- Per i riferimenti all'articolo 100 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 32.
- Per i riferimenti all'articolo 106 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 35.
- Per i riferimenti all'articolo 116 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 40.
- Per i riferimenti all'articolo 120 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 42.
- Per i riferimenti all'articolo 136 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 46.
- Per i riferimenti all'articolo 215 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 62.
- Per i riferimenti all'articolo 221 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 66.
- Si riportano gli articoli 37, 40, 47, 54, 71, 84,89,
105, 114, 131, 135, 133, 182 e 213 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dal
presente:
«Art. 37 (Programmazione dei lavori e degli acquisti
di beni e servizi). - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti:
a) adottano il programma triennale dei lavori
pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e
servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme della programmazione
economico-finanziaria e i principi contabili;
b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori
da avviare nella prima annualita' e specifica per ogni
opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di
previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori,
compresi quelli complessi e da realizzare tramite
concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo
si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo
50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o
superiore alla soglia di rilevanza europea di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti
nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di
fattibilita' delle alternative progettuali e nell'elenco
annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo
della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria
superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono
inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali. I
lavori, servizi e forniture da realizzare in
amministrazione diretta non sono inseriti nella
programmazione.
3. Il programma triennale di acquisti di beni e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli
acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di
cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).
4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti
annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5. Il presente articolo non si applica alla
pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza.
6. Con l'allegato I.5 sono definiti:
a) gli schemi tipo, gli ordini di priorita' degli
interventi, comprensivi del completamento delle opere
incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e
non avviati, e la specificazione delle fonti di
finanziamento;
b) le condizioni che consentono di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a
un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti possono delegare le attivita'.
7. (abrogato).».
«Art. 40 (Dibattito pubblico). - 1. Salvi i casi di
dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6,
la stazione appaltante o l'ente concedente puo' indire il
dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunita' in
ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento
e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio,
garantendone in ogni caso la celerita'.
2. (abrogato)
3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione
sul sito istituzionale della stazione appaltante o
dell'ente concedente di una relazione contenente il
progetto dell'opera e l'analisi di fattibilita' delle
eventuali alternative progettuali.
4. Le amministrazioni statali interessate alla
realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti
territoriali interessati dall'opera, nonche' i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati
dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di
cui al comma 3.
5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un
termine compatibile con le esigenze di celerita', comunque
non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di
cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile
del dibattito pubblico e contenente una sintetica
descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute,
con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli
di accoglimento. La relazione conclusiva e' pubblicata sul
sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente
concedente.
6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali
proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla
stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini
dell'elaborazione del successivo livello di progettazione.
7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche
disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente
agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
(PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.
8. L'allegato I.6 disciplina:
a) i casi in cui il dibattito pubblico e'
obbligatorio;
b) le modalita' di partecipazione e di svolgimento
del dibattito pubblico;
c) le modalita' di individuazione e i compiti del
responsabile del dibattito pubblico;
d) gli eventuali contenuti ulteriori della
relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento
di dibattito pubblico.».
«Art. 47 (Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' il massimo
organo tecnico consultivo dello Stato; opera con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' dotato di
piena autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e'
presieduto dal Presidente ed e' costituito dall'Assemblea
generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale,
dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio del
collegio consultivo tecnico.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel
rispetto delle prerogative delle regioni, delle province
autonome, delle province, delle citta' metropolitane e dei
comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri
obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilita'
tecnica ed economica di competenza statale, dei
concessionari statali e sulle altre opere finanziate per
almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui
documenti di fattibilita' delle alternative progettuali
inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei
ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono
resi se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal
quadro economico, e' superiore a 200 milioni di euro, nel
caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro,
negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso
i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti
di fattibilita' tecnico-economica di opere di competenza
statale, dei concessionari statali e delle altre opere
finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il
costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro
economico, e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a
200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari,
oppure e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50
milioni di euro, negli altri casi. Non e' obbligatorio il
parere sui progetti di fattibilita' tecnico-economica di
opere di competenza statale, dei concessionari statali e
delle altre opere finanziate per almeno il cinquanta per
cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come
derivante dal quadro economico, e' inferiore a 25 milioni
di euro.
4. Le ulteriori competenze, l'organizzazione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di
funzionamento, nonche' le ulteriori attribuzioni sono
stabilite e disciplinate nell'allegato I.11.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende
reso in senso favorevole.
«Art. 54 (Esclusione automatica delle offerte
anomale). - 1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio
del prezzo piu' basso, di contratti di appalto di lavori o
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
europea che non presentano un interesse transfrontaliero
certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara
l'esclusione automatica delle offerte che risultano
anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli
affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e
b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la
congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le
stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo
per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra
quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano
in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra
i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. (abrogato).».
«Art. 71 (Procedura aperta). - 1. Nelle procedure
aperte qualsiasi operatore economico interessato puo'
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione
di gara.
2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono
accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione
appaltante.
3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine
non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84,
se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il
termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo
non puo' essere rispettato.
4. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano
pubblicato un avviso di pre-informazione di cui
all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di
indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2
del presente articolo puo' essere ridotto a quindici giorni
purche' concorrano le seguenti condizioni:
a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;
b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato
alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
5. (abrogato).».
«Art. 84 (Pubblicazione a livello europeo). - 1. I
bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi
agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni
appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, secondo modalita'
conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto
Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione
trasmessa, con l'indicazione della data della
pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. 131
2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in
lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella
provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il
testo pubblicato in tali lingue e' l'unico facente fede.
Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o
bando e' pubblicata, a cura dell'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue
ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la
pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non
sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, a
condizione che essi siano trasmessi a tale ufficio secondo
il modello e le modalita' precisati al comma 1.».
«Art. 89 (Inviti ai candidati). - 1. Nelle procedure
ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per
l'innovazione, nelle procedure competitive con
negoziazione, le stazioni appaltanti invitano
simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme
di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a
presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso
di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Nel caso
di indizione di gara tramite un avviso di pre-informazione,
le stazioni appaltanti invitano con le stesse modalita' gli
operatori economici che gia' hanno espresso interesse a
confermare nuovamente il loro interesse.
2. Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale
al quale sono stati resi direttamente disponibili per via
elettronica i documenti di gara e comprendono le
informazioni indicate nell'allegato II.9. Gli inviti sono
corredati dei documenti di gara se non sono stati resi
disponibili ai sensi dell'articolo 88.».
«Art. 105 (Rapporti di prova, certificazioni delle
qualita', mezzi di prova, registro on line dei certificati
e costi del ciclo vita). - 1. I rapporti di prova, le
certificazioni e altri mezzi di prova, nonche' il costo del
ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8.».
«Art. 114 (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei
contratti). - 1. L'esecuzione dei contratti aventi ad
oggetto lavori, servizi o forniture e' diretta dal RUP, che
controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il RUP,
nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore
dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,
del coordinatore in materia di salute e di sicurezza
durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore oppure della
commissione di collaudo o del verificatore della
conformita' e accerta il corretto ed effettivo svolgimento
delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione
dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti
nominano, prima dell'avvio della procedura per
l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori
che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita'
dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori,
costituito da uno o piu' direttori operativi e da ispettori
di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste
nell'allegato I.9.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di
direzione dei lavori, ove costituito, e' preposto al
controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e
strumenti di gestione informativa digitale di cui
all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a
regola d'arte e in conformita' al progetto e al contratto.
4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1
milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e
di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente
sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei
lavori non puo' svolgere tali funzioni, la stazione
appaltante designa almeno un direttore operativo in
possesso dei requisiti, individuato con le modalita'
previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilita'
per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla
sicurezza, operando in piena autonomia.
5. L'allegato II.14 stabilisce le attivita' e i
compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti
con funzioni di direttori operativi e di ispettori di
cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato
I.9.
6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando
di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che
sono amministrazioni pubbliche affidano l'attivita' di
direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la
affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di
altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa
o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le
amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano
delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso
di lavori complessi o che richiedano professionalita'
specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia
una amministrazione pubblica, l'incarico e' affidato con le
modalita' previste dal codice.
7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e
forniture le funzioni e i compiti del direttore
dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che
provvede, anche con l'ausilio di uno o piu' direttori
operativi individuati dalla stazione appaltante in
relazione alla complessita' dell'appalto, al coordinamento,
alla direzione e al controllo tecnico contabile e
amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora
previsto, mediante metodi e strumenti di gestione
informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando
la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in
conformita' ai documenti contrattuali.
8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi
e forniture di particolare importanza, per qualita' o
importo delle prestazioni, per cui il direttore
dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al
loro interno delle competenze o del personale necessario ad
espletare l'attivita' di direzione dell'esecuzione, si
applica il comma 6.
10. Per i contratti di servizi e forniture
individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante,
su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il
RUP, puo' nominare uno o piu' assistenti con funzioni di
direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il
direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto
dall'allegato II.14.».
«Art. 131 (Servizi sostitutivi di mensa). - 1.
L'attivita' di emissione di buoni pasto ha per scopo
l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale
per il tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni
pasto o di altri titoli rappresentativi di servizi.
2. L'affidamento dei servizi sostitutivi di cui al
presente articolo e' riservato a societa' di capitali, con
capitale versato non inferiore a 750.000 euro e costituite
con tale specifico oggetto sociale, il cui bilancio deve
essere corredato della relazione redatta da una societa' di
revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis
del codice civile.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve
essere provato mediante preventiva segnalazione certificata
di inizio attivita', redatta dai rappresentanti legali
della societa' e trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e
del made in Italy.
4. Gli operatori economici attivi nel settore
dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi
dell'Unione europea possono esercitare l'attivita' se a
cio' autorizzati in base alle norme del Paese di
appartenenza.
5. L'affidamento dei servizi di cui al presente
articolo avviene esclusivamente con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando
di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta
pertinenti, tra cui:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da convenzionare, con
specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti
o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano
il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di
esercizi selezionata;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in
misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del
buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresi'
ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi
convenzionati;
e) il progetto tecnico.
6. L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui
puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le
caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli
accordi stipulati tra le societa' di emissione dei buoni e
i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel caso di
buoni pasto in forma elettronica e' garantito agli esercizi
convenzionati un unico terminale di pagamento.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi
attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa,
eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o
di aggiudicazione, e' sufficiente l'assunzione, da parte
dell'operatore economico, dell'impegno all'attivazione
della rete stessa entro un congruo termine dal momento
dell'aggiudicazione, fissato in sede di bando. La mancata
attivazione della rete richiesta entro il termine indicato
comporta la decadenza dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni
pasto, le societa' di emissione e gli esercizi
convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della
rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di
propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per
l'intero valore nominale.».
«Art. 133 (Requisiti di qualificazione). - 1. Per i
lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori
tecnici, nonche' i livelli e i contenuti della
progettazione e le modalita' del collaudo sono individuati
nell'allegato II.18.».
«Art. 135 (Servizi di ricerca e sviluppo). - 1.
Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le
disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai
contratti relativi ai servizi di cui all'allegato II.19, a
condizione che:
a) i risultati appartengano esclusivamente alla
stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio
della propria attivita';
b) la prestazione del servizio sia interamente
retribuita dalla stazione appaltante.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in
applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3,
agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le
condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:
a) siano destinati al conseguimento di risultati
non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante,
che li usi nell'esercizio della propria attivita';
b) la prestazione del servizio non sia interamente
retribuita dalla stazione appaltante;
c) l'esigenza non possa essere soddisfatta
ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato.
3. (abrogato).».
«Art. 182 (Bando). - 1. Gli enti concedenti che
intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale
intenzione per mezzo di un bando di concessione.
2. Il bando di concessione contiene le informazioni
indicate nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra
informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche
secondo il formato dei modelli uniformi predisposti
dall'Autorita' di regolazione del settore.
3. Gli enti concedenti:
a) precisano nel contratto di concessione che i
beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente
assegnati al concessionario per la gestione del servizio
non possono essere utilizzati per lo svolgimento di
attivita' economiche che non siano espressamente oggetto
della procedura di affidamento;
b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una
quota dei servizi accessori affidati con la medesima
procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori
economici terzi.
4. Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali
che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o
i servizi oggetto della concessione.
5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a
seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano
economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare
adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali la
reperibilita' sul mercato finanziario di risorse
proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali
fonti e la congrua redditivita' del capitale investito. I
bandi possono anche richiedere che le offerte siano
corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto
finanziatore.
6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una
concessione per servizi sociali e altri servizi specifici
elencati nell'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista
concessione mediante la pubblicazione di un avviso di
pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di
cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.
7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non e'
richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i
lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un
determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni:
a) l'oggetto della concessione e' la creazione o
l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione
artistica unica;
b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
c) l'esistenza di un diritto esclusivo;
d) la tutela dei diritti di proprieta'
intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli
definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva
2014/23/UE.
8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e
d), si applicano unicamente qualora non esistano
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia
il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri
per l'aggiudicazione della concessione.
9. All'ente concedente non e' richiesto di pubblicare
un nuovo bando di concessione qualora non sia stata
presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o
non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna
candidatura appropriata in risposta a una precedente
procedura di concessione, purche' le condizioni iniziali
del contratto di concessione non siano sostanzialmente
modificate; in tal caso va presentata una relazione
all'Autorita' di regolazione del settore.
10. Un'offerta e' ritenuta non appropriata se non
presenta alcuna pertinenza con la concessione ed e' quindi
manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali,
a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente
concedente specificati nei documenti di gara.
11. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli
avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea
sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all'ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea con le modalita'
previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione
delle concessioni contengono le informazioni di cui
all'allegato VII alla direttiva 2014/23/UE o, in relazione
alle concessioni di cui al comma 6 del presente articolo,
le informazioni di cui all'allegato VIII alla stessa
direttiva.
12. In ordine alla pubblicazione a livello nazionale
di bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi di
aggiudicazione, si applica l'articolo 85.».
«Art. 213 (Arbitrato). - Omissis.
15. Su istanza di parte la Corte d'appello puo'
sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se
ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351
del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia
del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal
Presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in
condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare
le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa
udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da
tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione;
all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo
281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede
su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne
ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre
novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi
precedenti. La disciplina relativa ai compensi degli
arbitri e' disposta dall'allegato V.1.».