Art. 72 
 
          Razionalizzazione della disciplina degli allegati 
             e conseguenti disposizioni di coordinamento 
 
  1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 226
e' inserito il seguente: 
    «Art. 226-bis. - (Disposizioni di semplificazione normativa) - 1.
Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,  comma
1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  possono  essere  abrogati  e
sostituiti i seguenti allegati: 
      a) I.3 - Termini delle procedure di appalto,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il  Ministro
per la pubblica amministrazione; 
      b) II.12 -  Sistema  di  qualificazione  e  requisiti  per  gli
esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentita l'ANAC. 
    2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e
sostituiti i seguenti allegati: 
      a) I.01 - Contratti collettivi, con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro; 
      b) I.2 - Attivita' del RUP,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
      c) I.5 - Elementi  per  la  programmazione  dei  lavori  e  dei
servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previo  parere  del  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa
con la Conferenza unificata; 
      d) I.6 -  Dibattito  pubblico  obbligatorio,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  il  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  e  il  Ministro  della
cultura; 
      e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento
di fattibilita'  delle  alternative  progettuali,  del  documento  di
indirizzo della progettazione, del progetto di  fattibilita'  tecnica
ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici; 
      f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse  archeologico,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  della  cultura,  sentito  il   Consiglio
superiore dei lavori pubblici; 
      g) I.9 - Metodi e strumenti di  gestione  informativa  digitale
delle costruzioni, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti; 
      h) I.10  -  Attivita'  tecniche  a  carico  degli  stanziamenti
previsti per le singole procedure, con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici; 
      i)  I.11  -  Disposizioni  relative  all'organizzazione,   alle
competenze, alle regole  di  funzionamento,  nonche'  alle  ulteriori
attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
      l) I.13 - Determinazione dei parametri  per  la  progettazione,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti; 
      m) I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento  dei  prezzari
regionali, con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici
e dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT),  nonche'  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
      n) II.1 - Elenchi  degli  operatori  economici  e  indagini  di
mercato per gli affidamenti di contratti di  importo  inferiore  alle
soglie  di  rilevanza  europea,  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC; 
      o) II.2 - Metodi  di  calcolo  della  soglia  di  anomalia  per
l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC; 
      p) II.2-bis -  Modalita'  di  applicazione  delle  clausole  di
revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti; 
      q) II.3 - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare
le pari opportunita' generazionali  e  di  genere  e  per  promuovere
l'inclusione lavorativa  delle  persone  con  disabilita'  o  persone
svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta dell'Autorita' delegata per le pari opportunita' e per le
disabilita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
      r) II.4 - Qualificazione  delle  stazioni  appaltanti  e  delle
centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentita  l'ANAC,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata; 
      s) II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
      t) II.6 - Informazioni in  avvisi  e  bandi,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
      u) II.6-bis  -  Accordo  di  collaborazione,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
      v) II.7 -  Caratteristiche  relative  alla  pubblicazione,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
      z) II.8 - Rapporti di  prova,  certificazioni  delle  qualita',
mezzi di prova, registro on line dei certificati e  costi  del  ciclo
vita, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
      aa) II.9 - Informazioni contenute negli  inviti  ai  candidati,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
      bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per  operatori
economici di altri Stati  membri,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
europei, ove nominato; 
      cc) II.13 - Certificazioni o marchi  rilevanti  ai  fini  della
riduzione  della   garanzia,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  il  Ministro  per  gli
affari europei; 
      dd) II.14 - Direzione dei lavori  e  direzione  dell'esecuzione
dei contratti. Modalita' di svolgimento delle  attivita'  della  fase
esecutiva. Collaudo  e  verifica  di  conformita',  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici; 
      ee) II.16  -  Informazioni  a  livello  europeo  relative  alla
modifica di  contratti  in  corso  di  esecuzione,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari europei; 
      ff) II.17 - Servizi  sostitutivi  di  mensa,  con  decreto  del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
      gg)  II.18  -  Qualificazione  dei  soggetti,  progettazione  e
collaudo nel settore dei beni culturali,  con  decreto  del  Ministro
della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; 
      hh) II.19 - Servizi di ricerca  e  sviluppo,  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro
delle imprese e del made in Italy; 
      ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza,
con decreto del Ministro della difesa, adottato di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
      ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di
cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti; 
      mm) V.1 - Compensi degli  arbitri,  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio  arbitrale
di cui al comma 4 dell'articolo 214; 
      nn) V.2 - Modalita' di  costituzione  del  Collegio  consultivo
tecnico,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
      oo) V.3 - Modalita' di formazione della Cabina  di  regia,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita  l'ANAC  e  la
Conferenza unificata. 
    3. L'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa  alla  stipulazione
del contratto puo' essere abrogato e sostituito con  un  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15- Criteri per
la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e  le
verifiche tecniche puo' essere abrogato e sostituito con  un  decreto
del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  adottato  su
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
    4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi  del
presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata  in
vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1,  2  e
3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualita' di  allegato
al codice. I medesimi provvedimenti indicano  nel  titolo  l'articolo
del  presente  codice  che  dispone  la  disciplina  sostanziale   di
riferimento.». 
  2. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 17, comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 18, comma 10, il terzo periodo e' soppresso; 
    d) all'articolo 37, il comma 7 e' abrogato; 
    e) all'articolo 40, il comma 2 e' abrogato; 
    f) all'articolo 41: 
      1) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
      3) al comma 13, il quarto periodo e' soppresso; 
      4) al comma 15, il terzo periodo e' soppresso; 
    g) all'articolo 43, il comma 5 e' abrogato; 
    h) all'articolo 45, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    i) all'articolo 47, comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    l) all'articolo 50, il comma 3 e' abrogato; 
    m) all'articolo 54, il comma 3 e' abrogato; 
    n) all'articolo 61, il comma 5 e' abrogato; 
    o) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    p) all'articolo 70, comma 3,  lettera  a),  numero  4),  l'ultimo
periodo e' soppresso; 
    q) all'articolo 71, il comma 5 e' abrogato; 
    r) all'articolo 84, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    s) all'articolo 89, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    t) all'articolo 100: 
      1) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    u) all'articolo 105, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    v) all'articolo 106, comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    w) all'articolo 114, comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    z) all'articolo 116, comma 11, il quarto periodo e' soppresso; 
    aa) all'articolo 120, comma 14, terzo periodo e' soppresso; 
    bb) all'articolo 131, comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    cc) all'articolo 133, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    dd) all'articolo 135, il comma 3 e' abrogato; 
    ee) all'articolo 136, comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    ff) all'articolo 182, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    gg) all'articolo 213, comma 15, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    ll) all'articolo 215, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    mm) all'articolo 221, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 72: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  15  del   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 4. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  17  del   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 5. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  18  del   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 6. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  41  del   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 14. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  43  del   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 15. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  45  del   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 16. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  50  del   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 18. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  61  del   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 24. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  62  del   decreto
          legislativo 31  marzo  2023,  n.  36  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 25. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  70  del   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 28. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  100  del  decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 32. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 35. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  116  del  decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 40. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  120  del  decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 42. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  136  del  decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 46. 
              - Per i riferimenti all'articolo 215 del citato decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 62. 
              - Per i riferimenti all'articolo 221 del citato decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'articolo 66. 
              - Si riportano gli articoli 37, 40, 47, 54, 71,  84,89,
          105, 114, 131, 135, 133,  182  e  213  del  citato  decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificati  dal
          presente: 
                «Art. 37 (Programmazione dei lavori e degli  acquisti
          di beni e servizi). - 1. Le stazioni appaltanti e gli  enti
          concedenti: 
                  a)  adottano  il  programma  triennale  dei  lavori
          pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni  e
          servizi.  I  programmi  sono  approvati  nel  rispetto  dei
          documenti programmatori e in coerenza con  il  bilancio  e,
          per gli enti locali, secondo le norme della  programmazione
          economico-finanziaria e i principi contabili; 
                  b) approvano l'elenco annuale che indica  i  lavori
          da avviare nella prima  annualita'  e  specifica  per  ogni
          opera la fonte di finanziamento, stanziata nello  stato  di
          previsione o nel bilancio o comunque disponibile. 
                2. Il programma triennale dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi  aggiornamenti  annuali   contengono   i   lavori,
          compresi  quelli  complessi   e   da   realizzare   tramite
          concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo
          si stima pari o superiore alla soglia di  cui  all'articolo
          50, comma 1,  lettera  a).  I  lavori  di  importo  pari  o
          superiore  alla  soglia  di  rilevanza   europea   di   cui
          all'articolo  14,  comma  1,  lettera  a),  sono   inseriti
          nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento  di
          fattibilita' delle alternative  progettuali  e  nell'elenco
          annuale dopo  l'approvazione  del  documento  di  indirizzo
          della progettazione. I  lavori  di  manutenzione  ordinaria
          superiori alla soglia indicata  nel  secondo  periodo  sono
          inseriti  nell'elenco  triennale  anche  in   assenza   del
          documento di fattibilita' delle alternative progettuali.  I
          lavori,   servizi   e   forniture    da    realizzare    in
          amministrazione   diretta   non   sono    inseriti    nella
          programmazione. 
                3. Il programma  triennale  di  acquisti  di  beni  e
          servizi e i relativi  aggiornamenti  annuali  indicano  gli
          acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di
          cui all'articolo 50, comma 1, lettera b). 
                4. Il programma triennale e i relativi  aggiornamenti
          annuali sono pubblicati  sul  sito  istituzionale  e  nella
          Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
                5.  Il  presente  articolo  non   si   applica   alla
          pianificazione delle attivita' dei soggetti  aggregatori  e
          delle centrali di committenza. 
                6. Con l'allegato I.5 sono definiti: 
                  a) gli schemi tipo, gli ordini di  priorita'  degli
          interventi,  comprensivi  del  completamento  delle   opere
          incompiute e dell'effettuazione dei  lavori  programmati  e
          non  avviati,  e   la   specificazione   delle   fonti   di
          finanziamento; 
                  b) le condizioni che consentono  di  modificare  la
          programmazione e di realizzare un intervento o procedere  a
          un acquisto non previsto nell'elenco annuale; 
                  c) le modalita' di raccordo con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
          concedenti possono delegare le attivita'. 
                7. (abrogato).». 
                «Art. 40 (Dibattito pubblico). - 1. Salvi i  casi  di
          dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6,
          la stazione appaltante o l'ente concedente puo'  indire  il
          dibattito  pubblico,  ove  ne  ravvisi  l'opportunita'   in
          ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento
          e  del  suo  impatto  sull'ambiente   e   sul   territorio,
          garantendone in ogni caso la celerita'. 
                2. (abrogato) 
                3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione
          sul  sito  istituzionale  della   stazione   appaltante   o
          dell'ente  concedente  di  una  relazione   contenente   il
          progetto  dell'opera  e  l'analisi  di  fattibilita'  delle
          eventuali alternative progettuali. 
                4.  Le  amministrazioni  statali   interessate   alla
          realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri  enti
          territoriali interessati dall'opera, nonche' i portatori di
          interessi diffusi costituiti in  associazioni  o  comitati,
          che, in ragione degli  scopi  statutari,  sono  interessati
          dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte
          entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione  di
          cui al comma 3. 
                5.  Il  dibattito  pubblico  si  conclude,  entro  un
          termine compatibile con le esigenze di celerita',  comunque
          non superiore a centoventi giorni  dalla  pubblicazione  di
          cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile
          del  dibattito  pubblico   e   contenente   una   sintetica
          descrizione delle proposte e delle osservazioni  pervenute,
          con l'eventuale indicazione di quelle  ritenute  meritevoli
          di accoglimento. La relazione conclusiva e' pubblicata  sul
          sito istituzionale della stazione  appaltante  o  dell'ente
          concedente. 
                6. Gli esiti del dibattito,  ivi  comprese  eventuali
          proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla
          stazione  appaltante  o  dall'ente   concedente   ai   fini
          dell'elaborazione del successivo livello di progettazione. 
                7. Resta ferma la disciplina prevista  da  specifiche
          disposizioni di legge per il dibattito  pubblico  afferente
          agli interventi finanziati con le risorse del  PNRR  e  del
          Piano nazionale per gli investimenti complementari al  PNRR
          (PNC), di cui  al  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021. 
                8. L'allegato I.6 disciplina: 
                  a)  i  casi  in  cui  il  dibattito   pubblico   e'
          obbligatorio; 
                  b) le modalita' di partecipazione e di  svolgimento
          del dibattito pubblico; 
                  c) le modalita' di individuazione e i  compiti  del
          responsabile del dibattito pubblico; 
                  d)  gli   eventuali   contenuti   ulteriori   della
          relazione iniziale e di quella conclusiva del  procedimento
          di dibattito pubblico.». 
                «Art. 47 (Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
          1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' il massimo
          organo  tecnico   consultivo   dello   Stato;   opera   con
          indipendenza di giudizio e di valutazione ed e'  dotato  di
          piena autonomia funzionale e organizzativa. 
                2. Il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e'
          presieduto dal Presidente ed e'  costituito  dall'Assemblea
          generale, da quattro Sezioni,  dalla  Segreteria  generale,
          dal  Servizio  tecnico  centrale  e  dall'Osservatorio  del
          collegio consultivo tecnico. 
                3.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,
          nell'ambito  dei  compiti  attribuiti  allo  Stato  e   nel
          rispetto delle prerogative delle  regioni,  delle  province
          autonome, delle province, delle citta' metropolitane e  dei
          comuni, esercita  funzioni  consultive  ed  esprime  pareri
          obbligatori esclusivamente  sui  progetti  di  fattibilita'
          tecnica   ed   economica   di   competenza   statale,   dei
          concessionari statali e sulle altre  opere  finanziate  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui
          documenti di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali
          inseriti nei documenti pluriennali  di  programmazione  dei
          ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono
          resi se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal
          quadro economico, e' superiore a 200 milioni di  euro,  nel
          caso di infrastrutture lineari, o a  50  milioni  di  euro,
          negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi  presso
          i Provveditorati  interregionali  per  le  opere  pubbliche
          esprimono parere obbligatorio esclusivamente  sui  progetti
          di fattibilita' tecnico-economica di  opere  di  competenza
          statale, dei concessionari  statali  e  delle  altre  opere
          finanziate per almeno il 50 per cento  dallo  Stato  se  il
          costo complessivo dell'opera,  come  derivante  dal  quadro
          economico, e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore  a
          200 milioni di euro, nel caso  di  infrastrutture  lineari,
          oppure e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore  a  50
          milioni di euro, negli altri casi. Non e'  obbligatorio  il
          parere sui progetti di  fattibilita'  tecnico-economica  di
          opere di competenza statale, dei  concessionari  statali  e
          delle altre opere finanziate per almeno  il  cinquanta  per
          cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera,  come
          derivante dal quadro economico, e' inferiore a  25  milioni
          di euro. 
                4.  Le  ulteriori  competenze,  l'organizzazione  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  le  regole  di
          funzionamento,  nonche'  le  ulteriori  attribuzioni   sono
          stabilite e disciplinate nell'allegato I.11. 
                5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          il parere entro quarantacinque  giorni  dalla  trasmissione
          del progetto. Decorso tale termine, il  parere  si  intende
          reso in senso favorevole. 
                «Art.  54  (Esclusione   automatica   delle   offerte
          anomale). - 1. Nel caso di aggiudicazione, con il  criterio
          del prezzo piu' basso, di contratti di appalto di lavori  o
          servizi di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
          europea che non presentano  un  interesse  transfrontaliero
          certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto  previsto
          dall'articolo   110,   prevedono   negli   atti   di   gara
          l'esclusione  automatica  delle   offerte   che   risultano
          anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
          superiore a cinque. Il primo periodo non  si  applica  agli
          affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere  a)  e
          b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la
          congruita' di ogni altra offerta che, in base  ad  elementi
          specifici, appaia anormalmente bassa. 
                2. Nei casi di cui al  comma  1,  primo  periodo,  le
          stazioni appaltanti indicano negli atti di gara  il  metodo
          per l'individuazione  delle  offerte  anomale,  scelto  fra
          quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo  selezionano
          in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio  tra
          i metodi compatibili dell'allegato II.2. 
                3. (abrogato).». 
                «Art. 71 (Procedura aperta).  -  1.  Nelle  procedure
          aperte  qualsiasi  operatore  economico  interessato   puo'
          presentare un'offerta in risposta a un avviso di  indizione
          di gara. 
                2. Il termine minimo per la ricezione  delle  offerte
          e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di
          gara  ai  sensi   dell'articolo   84.   Le   offerte   sono
          accompagnate dalle informazioni  richieste  dalla  stazione
          appaltante. 
                3. Le stazioni appaltanti possono fissare un  termine
          non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla  data  di
          trasmissione del bando di gara ai sensi  dell'articolo  84,
          se per ragioni  di  urgenza,  specificamente  motivate,  il
          termine minimo stabilito dal comma 2 del presente  articolo
          non puo' essere rispettato. 
                4. Nel caso in cui  le  stazioni  appaltanti  abbiano
          pubblicato   un   avviso   di   pre-informazione   di   cui
          all'articolo 81 che non  sia  stato  usato  come  mezzo  di
          indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma  2
          del presente articolo puo' essere ridotto a quindici giorni
          purche' concorrano le seguenti condizioni: 
                  a) l'avviso di pre-informazione contenga  tutte  le
          informazioni  richieste  per  il  bando  di  gara  di   cui
          all'allegato  II.6,  Parte  I,  lettera  B,  sezione   B.1,
          sempreche'  queste  siano  disponibili  al  momento   della
          pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; 
                  b) l'avviso di pre-informazione sia  stato  inviato
          alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara. 
                5. (abrogato).». 
                «Art. 84 (Pubblicazione a livello europeo).  -  1.  I
          bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi
          agli appalti aggiudicati di importo pari o  superiore  alle
          soglie di cui all'articolo 14 sono redatti  dalle  stazioni
          appaltanti  e  trasmessi  all'Ufficio  delle  pubblicazioni
          dell'Unione  europea,  per  il  tramite  della  Banca  dati
          nazionale  dei  contratti   pubblici,   secondo   modalita'
          conformi all'allegato II.7. La conferma da parte  di  detto
          Ufficio della ricezione e dell'avviso  della  pubblicazione
          trasmessa,   con    l'indicazione    della    data    della
          pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. 131 
                2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in
          lingua  italiana,  fatte  salve  le  norme  vigenti   nella
          provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il
          testo pubblicato in tali lingue e'  l'unico  facente  fede.
          Una sintesi degli elementi importanti di ciascun  avviso  o
          bando   e'   pubblicata,   a   cura   dell'Ufficio    delle
          pubblicazioni  dell'Unione  europea,  nelle  altre   lingue
          ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. 
                3. Le stazioni  appaltanti  possono  inviare  per  la
          pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici  che  non
          sono  soggetti  all'obbligo  di  pubblicazione   da   parte
          dell'Ufficio delle  pubblicazioni  dell'Unione  europea,  a
          condizione che essi siano trasmessi a tale ufficio  secondo
          il modello e le modalita' precisati al comma 1.». 
                «Art. 89 (Inviti ai candidati). - 1. Nelle  procedure
          ristrette, nel dialogo competitivo,  nei  partenariati  per
          l'innovazione,    nelle    procedure    competitive     con
          negoziazione,    le    stazioni     appaltanti     invitano
          simultaneamente e per iscritto, attraverso  le  piattaforme
          di approvvigionamento digitale, i candidati  selezionati  a
          presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel  caso
          di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Nel  caso
          di indizione di gara tramite un avviso di pre-informazione,
          le stazioni appaltanti invitano con le stesse modalita' gli
          operatori economici che gia'  hanno  espresso  interesse  a
          confermare nuovamente il loro interesse. 
                2. Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale
          al quale sono stati resi direttamente disponibili  per  via
          elettronica  i  documenti  di   gara   e   comprendono   le
          informazioni indicate nell'allegato II.9. Gli  inviti  sono
          corredati dei documenti di gara  se  non  sono  stati  resi
          disponibili ai sensi dell'articolo 88.». 
                «Art. 105 (Rapporti di  prova,  certificazioni  delle
          qualita', mezzi di prova, registro on line dei  certificati
          e costi del ciclo vita). -  1.  I  rapporti  di  prova,  le
          certificazioni e altri mezzi di prova, nonche' il costo del
          ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8.». 
                «Art. 114 (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei
          contratti). -  1.  L'esecuzione  dei  contratti  aventi  ad
          oggetto lavori, servizi o forniture e' diretta dal RUP, che
          controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il  RUP,
          nella  fase  dell'esecuzione,  si  avvale   del   direttore
          dell'esecuzione del contratto o del direttore  dei  lavori,
          del coordinatore  in  materia  di  salute  e  di  sicurezza
          durante l'esecuzione previsto  dal  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore  oppure  della
          commissione  di   collaudo   o   del   verificatore   della
          conformita' e accerta il corretto ed effettivo  svolgimento
          delle funzioni ad ognuno affidate. 
                2. Per la direzione e  il  controllo  dell'esecuzione
          dei contratti relativi  a  lavori  le  stazioni  appaltanti
          nominano,   prima   dell'avvio    della    procedura    per
          l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori
          che puo' essere coadiuvato, in relazione alla  complessita'
          dell'intervento, da un ufficio  di  direzione  dei  lavori,
          costituito da uno o piu' direttori operativi e da ispettori
          di  cantiere,  ed  eventualmente  dalle   figure   previste
          nell'allegato I.9. 
                3.  Il  direttore  dei  lavori,  con   l'ufficio   di
          direzione  dei  lavori,  ove  costituito,  e'  preposto  al
          controllo    tecnico,    contabile     e     amministrativo
          dell'esecuzione dell'intervento  anche  mediante  metodi  e
          strumenti  di  gestione   informativa   digitale   di   cui
          all'allegato I.9, se previsti,  per  eseguire  i  lavori  a
          regola d'arte e in conformita' al progetto e al contratto. 
                4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1
          milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e
          di rischi di interferenze, il direttore dei lavori,  se  in
          possesso dei requisiti richiesti  dalla  normativa  vigente
          sulla sicurezza, svolge anche le funzioni  di  coordinatore
          per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei
          lavori  non  puo'  svolgere  tali  funzioni,  la   stazione
          appaltante  designa  almeno  un  direttore   operativo   in
          possesso  dei  requisiti,  individuato  con  le   modalita'
          previste dal codice. In tal caso  il  coordinatore  per  la
          sicurezza in fase di esecuzione assume  la  responsabilita'
          per le funzioni ad esso  assegnate  dalla  normativa  sulla
          sicurezza, operando in piena autonomia. 
                5. L'allegato  II.14  stabilisce  le  attivita'  e  i
          compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti
          con funzioni di  direttori  operativi  e  di  ispettori  di
          cantiere e, se presenti, delle figure di  cui  all'allegato
          I.9. 
                6. Salvo che non sia diversamente previsto nel  bando
          di gara per la progettazione, le  stazioni  appaltanti  che
          sono  amministrazioni  pubbliche  affidano  l'attivita'  di
          direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza,  la
          affidano ai dipendenti di  centrali  di  committenza  o  di
          altre amministrazioni pubbliche, previo  accordo  ai  sensi
          dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa
          o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18   agosto   2000,   n.   267.   Qualora   le
          amministrazioni di cui  al  primo  periodo  non  dispongano
          delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso
          di  lavori  complessi  o  che  richiedano  professionalita'
          specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante  non  sia
          una amministrazione pubblica, l'incarico e' affidato con le
          modalita' previste dal codice. 
                7. Per  i  contratti  aventi  ad  oggetto  servizi  e
          forniture  le  funzioni   e   i   compiti   del   direttore
          dell'esecuzione  sono  svolti,  di  norma,  dal  RUP,   che
          provvede, anche con  l'ausilio  di  uno  o  piu'  direttori
          operativi  individuati   dalla   stazione   appaltante   in
          relazione alla complessita' dell'appalto, al coordinamento,
          alla  direzione  e  al  controllo   tecnico   contabile   e
          amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora
          previsto,  mediante  metodi   e   strumenti   di   gestione
          informativa digitale di cui all'allegato  I.9,  assicurando
          la  regolare  esecuzione  da   parte   dell'esecutore,   in
          conformita' ai documenti contrattuali. 
                8. L'allegato II.14 individua i contratti di  servizi
          e forniture  di  particolare  importanza,  per  qualita'  o
          importo   delle   prestazioni,   per   cui   il   direttore
          dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP. 
                9. Qualora le stazioni appaltanti non  dispongano  al
          loro interno delle competenze o del personale necessario ad
          espletare  l'attivita'  di  direzione  dell'esecuzione,  si
          applica il comma 6. 
                10.  Per  i  contratti   di   servizi   e   forniture
          individuati ai sensi del comma 8, la  stazione  appaltante,
          su indicazione del direttore  dell'esecuzione,  sentito  il
          RUP, puo' nominare uno o piu' assistenti  con  funzioni  di
          direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare  il
          direttore   dell'esecuzione   secondo    quanto    previsto
          dall'allegato II.14.». 
                «Art.  131  (Servizi  sostitutivi  di  mensa).  -  1.
          L'attivita' di  emissione  di  buoni  pasto  ha  per  scopo
          l'erogazione del servizio sostitutivo  di  mensa  aziendale
          per il tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di  buoni
          pasto o di altri titoli rappresentativi di servizi. 
                2. L'affidamento dei servizi sostitutivi  di  cui  al
          presente articolo e' riservato a societa' di capitali,  con
          capitale versato non inferiore a 750.000 euro e  costituite
          con tale specifico oggetto sociale, il  cui  bilancio  deve
          essere corredato della relazione redatta da una societa' di
          revisione  iscritta  nel  registro  istituito   presso   il
          Ministero della giustizia ai sensi  dell'articolo  2409-bis
          del codice civile. 
                3. Il possesso dei requisiti di cui al comma  2  deve
          essere provato mediante preventiva segnalazione certificata
          di inizio  attivita',  redatta  dai  rappresentanti  legali
          della societa' e trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle  imprese  e
          del made in Italy. 
                4.  Gli  operatori  economici  attivi   nel   settore
          dell'emissione di buoni pasto aventi sede  in  altri  Paesi
          dell'Unione europea possono  esercitare  l'attivita'  se  a
          cio'  autorizzati  in  base  alle  norme   del   Paese   di
          appartenenza. 
                5. L'affidamento  dei  servizi  di  cui  al  presente
          articolo   avviene   esclusivamente   con    il    criterio
          dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  individuata
          sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo.  Il  bando
          di gara stabilisce i criteri  di  valutazione  dell'offerta
          pertinenti, tra cui: 
                  a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto; 
                  b) la rete degli  esercizi  da  convenzionare,  con
          specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti
          o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano
          il servizio sostitutivo di  mensa  offerto  dalla  rete  di
          esercizi selezionata; 
                  c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in
          misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del
          buono pasto. Tale sconto incondizionato  remunera  altresi'
          ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti; 
                  d)   i   termini   di   pagamento   agli   esercizi
          convenzionati; 
                  e) il progetto tecnico. 
                6. L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui
          puo' essere erogato il servizio sostitutivo  di  mensa,  le
          caratteristiche  dei  buoni  pasto  e  il  contenuto  degli
          accordi stipulati tra le societa' di emissione dei buoni  e
          i titolari degli  esercizi  convenzionabili.  Nel  caso  di
          buoni pasto in forma elettronica e' garantito agli esercizi
          convenzionati un unico terminale di pagamento. 
                7. Ai  fini  del  possesso  della  rete  di  esercizi
          attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa,
          eventualmente richiesto come criterio di  partecipazione  o
          di aggiudicazione, e' sufficiente  l'assunzione,  da  parte
          dell'operatore  economico,   dell'impegno   all'attivazione
          della rete stessa entro  un  congruo  termine  dal  momento
          dell'aggiudicazione, fissato in sede di bando.  La  mancata
          attivazione della rete richiesta entro il termine  indicato
          comporta la decadenza dell'aggiudicazione. 
                8. Le stazioni  appaltanti  che  acquistano  i  buoni
          pasto,  le   societa'   di   emissione   e   gli   esercizi
          convenzionati  consentono,  ciascuno  nell'esercizio  della
          rispettiva attivita' contrattuale e delle  obbligazioni  di
          propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto  per
          l'intero valore nominale.». 
                «Art. 133 (Requisiti di qualificazione). - 1.  Per  i
          lavori  di  cui  al  presente  Titolo,   i   requisiti   di
          qualificazione  dei  soggetti  esecutori  e  dei  direttori
          tecnici,  nonche'   i   livelli   e   i   contenuti   della
          progettazione e le modalita' del collaudo sono  individuati
          nell'allegato II.18.». 
                «Art. 135 (Servizi  di  ricerca  e  sviluppo).  -  1.
          Relativamente  ai  servizi  di  ricerca  e   sviluppo,   le
          disposizioni del  codice  si  applicano  esclusivamente  ai
          contratti relativi ai servizi di cui all'allegato II.19,  a
          condizione che: 
                  a) i  risultati  appartengano  esclusivamente  alla
          stazione appaltante,  per  essere  destinati  all'esercizio
          della propria attivita'; 
                  b) la  prestazione  del  servizio  sia  interamente
          retribuita dalla stazione appaltante. 
                2.  Le  stazioni  appaltanti  possono  ricorrere,  in
          applicazione dei principi di cui agli articoli 1,  2  e  3,
          agli appalti pubblici pre-commerciali,  che  rispettino  le
          condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando: 
                  a) siano destinati al  conseguimento  di  risultati
          non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante,
          che li usi nell'esercizio della propria attivita'; 
                  b) la prestazione del servizio non sia  interamente
          retribuita dalla stazione appaltante; 
                  c)  l'esigenza   non   possa   essere   soddisfatta
          ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato. 
                3. (abrogato).». 
                «Art. 182 (Bando).  -  1.  Gli  enti  concedenti  che
          intendono aggiudicare una  concessione  rendono  nota  tale
          intenzione per mezzo di un bando di concessione. 
                2. Il bando di concessione contiene  le  informazioni
          indicate nell'allegato IV.1 e, ove  opportuno,  ogni  altra
          informazione ritenuta  utile  dall'ente  concedente,  anche
          secondo  il  formato  dei  modelli   uniformi   predisposti
          dall'Autorita' di regolazione del settore. 
                3. Gli enti concedenti: 
                  a) precisano nel contratto  di  concessione  che  i
          beni  pubblici  o  a  destinazione  pubblica  eventualmente
          assegnati al concessionario per la  gestione  del  servizio
          non  possono  essere  utilizzati  per  lo  svolgimento   di
          attivita' economiche che non  siano  espressamente  oggetto
          della procedura di affidamento; 
                  b) possono prevedere che, per l'esecuzione  di  una
          quota  dei  servizi  accessori  affidati  con  la  medesima
          procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori
          economici terzi. 
                4. Il bando indica i requisiti tecnici  e  funzionali
          che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o
          i servizi oggetto della concessione. 
                5. I bandi e i relativi  allegati,  ivi  compresi,  a
          seconda dei  casi,  lo  schema  di  contratto  e  il  piano
          economico-finanziario, sono definiti in modo da  assicurare
          adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali  la
          reperibilita'   sul   mercato   finanziario   di    risorse
          proporzionate ai  fabbisogni,  la  sostenibilita'  di  tali
          fonti e la congrua redditivita' del capitale  investito.  I
          bandi  possono  anche  richiedere  che  le  offerte   siano
          corredate  da  manifestazioni  di  interesse  dell'istituto
          finanziatore. 
                6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare  una
          concessione per servizi sociali e altri  servizi  specifici
          elencati nell'allegato IV  alla  direttiva  2014/23/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          rendono  nota  l'intenzione  di  aggiudicare  la   prevista
          concessione mediante  la  pubblicazione  di  un  avviso  di
          pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di
          cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE. 
                7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non  e'
          richiesto di pubblicare un bando di  concessione  quando  i
          lavori o i servizi possono essere forniti  soltanto  da  un
          determinato operatore  economico  per  una  delle  seguenti
          ragioni: 
                  a) l'oggetto della concessione e'  la  creazione  o
          l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione
          artistica unica; 
                  b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici; 
                  c) l'esistenza di un diritto esclusivo; 
                  d)   la   tutela   dei   diritti   di    proprieta'
          intellettuale e di  diritti  esclusivi  diversi  da  quelli
          definiti  all'articolo  5,  punto   10,   della   direttiva
          2014/23/UE. 
                8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b),  c)  e
          d),  si   applicano   unicamente   qualora   non   esistano
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non  sia
          il risultato di una limitazione artificiosa  dei  parametri
          per l'aggiudicazione della concessione. 
                9. All'ente concedente non e' richiesto di pubblicare
          un  nuovo  bando  di  concessione  qualora  non  sia  stata
          presentata alcuna offerta o alcuna  offerta  appropriata  o
          non  sia  stata  depositata  alcuna  candidatura  o  alcuna
          candidatura  appropriata  in  risposta  a  una   precedente
          procedura di concessione, purche'  le  condizioni  iniziali
          del contratto  di  concessione  non  siano  sostanzialmente
          modificate;  in  tal  caso  va  presentata  una   relazione
          all'Autorita' di regolazione del settore. 
                10. Un'offerta e' ritenuta  non  appropriata  se  non
          presenta alcuna pertinenza con la concessione ed e'  quindi
          manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali,
          a  rispondere  alle  esigenze  e  ai  requisiti   dell'ente
          concedente specificati nei documenti di gara. 
                11. I bandi, gli avvisi  di  pre-informazione  e  gli
          avvisi  di  aggiudicazione  relativi  alle  concessioni  di
          importo pari o superiore alle soglie di  rilevanza  europea
          sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi  all'ufficio
          delle pubblicazioni dell'Unione europea  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 84.  Gli  avvisi  di  aggiudicazione
          delle  concessioni  contengono  le  informazioni   di   cui
          all'allegato VII alla direttiva 2014/23/UE o, in  relazione
          alle concessioni di cui al comma 6 del  presente  articolo,
          le  informazioni  di  cui  all'allegato  VIII  alla  stessa
          direttiva. 
                12. In ordine alla pubblicazione a livello  nazionale
          di  bandi,  avvisi  di   pre-informazione   e   avvisi   di
          aggiudicazione, si applica l'articolo 85.». 
                «Art. 213 (Arbitrato). - Omissis. 
                15. Su istanza  di  parte  la  Corte  d'appello  puo'
          sospendere,  con  ordinanza,  l'efficacia  del   lodo,   se
          ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351
          del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia
          del  lodo,  o  ne  conferma  la  sospensione  disposta  dal
          Presidente, il collegio  verifica  se  il  giudizio  e'  in
          condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare
          le conclusioni, ordina la discussione  orale  nella  stessa
          udienza o camera di consiglio, ovvero  in  una  udienza  da
          tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione;
          all'udienza  pronunzia  sentenza  a   norma   dell'articolo
          281-sexies del  codice  di  procedura  civile.  Se  ritiene
          indispensabili incombenti istruttori, il collegio  provvede
          su di essi con la stessa  ordinanza  di  sospensione  e  ne
          ordina l'assunzione in una udienza successiva di non  oltre
          novanta  giorni;  quindi  provvede  ai  sensi  dei  periodi
          precedenti.  La  disciplina  relativa  ai  compensi   degli
          arbitri e' disposta dall'allegato V.1.».