Art. 73
Inserimento dell'allegato I.01
al decreto legislativo 31 marzo 2023
1. All'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle
procedure e degli strumenti" del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, premettere il seguente:
"Allegato I.01 Contratti collettivi
(Articolo 11, commi 2 e 4)
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalita' per
l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di
contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto
collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale
impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici
e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, nonche' per la
presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle
tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Il presente Allegato
disciplina altresi' i criteri e le modalita' per l'individuazione,
nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui
all'articolo 17, comma 2, del codice, dei contratti collettivi
applicabili ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, nonche' per la
presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza
delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)
1. Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto
collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al
personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione
previa valutazione:
a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del
contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o
della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi
del comma 2;
b) del criterio della maggiore rappresentativita' comparativa sul
piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro, ai sensi del comma 3.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli
enti concedenti:
a) identificano l'attivita' da eseguire mediante indicazione nei
bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui
all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO,
secondo la classificazione delle attivita' economiche adottata
dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli
appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e
decisione di contrarre;
b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo
di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i
contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il
requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo
comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale presi a
riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella
redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del
lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13;
b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio
del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla
base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di
lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della
concessione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena
di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un
determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.
5. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto
compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di
lavoro di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice.
Articolo 3 (Presunzione di equivalenza)
1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e
della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele
garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro,
sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative con organizzazioni datoriali
diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro
indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo
sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico
sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla
dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.
2. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si
considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i
contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice
unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un
diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)
1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3,
l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto
collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della
valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele
normative.
2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti e'
effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione
globale annua, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennita' di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilita' aggiuntive
e) eventuali ulteriori indennita' previste.
3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative e'
effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare
riferimento ai limiti massimi;
d) disciplina compensativa relativa alle festivita' soppresse;
e) durata del periodo di prova;
f) durata del periodo di preavviso;
g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e
infortunio;
h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare
riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle
relative indennita';
i) disciplina relativa alla maternita' e alle indennita' previste
per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
l) monte ore di permessi retribuiti;
m) disciplina relativa alla bilateralita';
n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla
formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;
o) previdenza integrativa;
p) sanita' integrativa.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere
sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico
complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua
di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto
collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e
quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono
marginali.
5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione
delle modalita' di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui
al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione
anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati
marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del
medesimo comma 4.
6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono
soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche
sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la
possibilita' di fare riferimento, ai fini della determinazione
dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle
tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele
secondo quanto previsto nel presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi
di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
Articolo 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza)
1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di
verificare la congruita' dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli
operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di
cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.
2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la
stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di
equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.".