Art. 73 
 
                   Inserimento dell'allegato I.01 
                al decreto legislativo 31 marzo 2023 
 
  1. All'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle
procedure e degli strumenti" del decreto legislativo 31  marzo  2023,
n. 36, premettere il seguente: 
 
                 "Allegato I.01 Contratti collettivi 
 
                                           (Articolo 11, commi 2 e 4) 
  Articolo 1 (Ambito di applicazione) 
  1. Il presente Allegato disciplina i criteri  e  le  modalita'  per
l'individuazione, nei  bandi,  negli  inviti  e  nella  decisione  di
contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del  contratto
collettivo  nazionale  e  territoriale  da  applicare  al   personale
impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici
e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale  si
eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle  associazioni  dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul  piano  nazionale  e  quello  il  cui  ambito  di
applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l'attivita'   oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente di cui all'articolo 11,  commi  1  e  2,  nonche'  per  la
presentazione e verifica della  dichiarazione  di  equivalenza  delle
tutele ai sensi dell'articolo  11,  comma  4.  Il  presente  Allegato
disciplina altresi' i criteri e le  modalita'  per  l'individuazione,
nei bandi, negli  inviti  e  nella  decisione  di  contrarre  di  cui
all'articolo 17,  comma  2,  del  codice,  dei  contratti  collettivi
applicabili ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis,  nonche'  per  la
presentazione e verifica della relativa dichiarazione di  equivalenza
delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4. 
  Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile) 
  1. Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1  e  2,  del  codice,  le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti  individuano  il  contratto
collettivo  nazionale  e  territoriale  di  lavoro   applicabile   al
personale  dipendente  impiegato  nell'appalto  o  nella  concessione
previa valutazione: 
    a) della stretta  connessione  dell'ambito  di  applicazione  del
contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o
della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai  sensi
del comma 2; 
    b) del criterio della maggiore rappresentativita' comparativa sul
piano nazionale delle associazioni dei datori  e  dei  prestatori  di
lavoro, ai sensi del comma 3. 
  2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni  appaltanti  o  gli
enti concedenti: 
    a) identificano l'attivita' da eseguire mediante indicazione  nei
bandi,  negli  inviti  e  nella  decisione  di   contrarre   di   cui
all'articolo 17, comma 2, del codice  del  rispettivo  codice  ATECO,
secondo  la  classificazione  delle  attivita'  economiche   adottata
dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il  codice  per  gli
appalti  pubblici  (CPV)  indicato  nei  medesimi  bandi,  inviti   e
decisione di contrarre; 
    b) individuano l'ambito di applicazione del contratto  collettivo
di lavoro in relazione ai sottosettori con cui  sono  classificati  i
contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro  istituito  presso  il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 
  3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti  con  il
requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui  al  medesimo
comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti: 
    a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di  lavoro
stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale  presi  a
riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  nella
redazione delle tabelle per la determinazione  del  costo  medio  del
lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13; 
    b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio
del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  richiedono
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare,  sulla
base delle  informazioni  disponibili,  il  contratto  collettivo  di
lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei  prestatori  di
lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello  nazionale
applicabile   alle   prestazioni   oggetto   dell'appalto   o   della
concessione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  11,  comma  3,  le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena
di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione  di  un
determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione. 
  5. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche all'individuazione  dei  contratti  collettivi  di
lavoro di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice. 
  Articolo 3 (Presunzione di equivalenza) 
  1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma  4,  e
della conseguente verifica,  si  considerano  equivalenti  le  tutele
garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro,
sottoscritti congiuntamente dalle medesime  organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative  con  organizzazioni  datoriali
diverse da quelle  firmatarie  del  contratto  collettivo  di  lavoro
indicato   dalla   stazione   appaltante,   attinenti   al   medesimo
sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore  economico
sia applicato il contratto collettivo di lavoro  corrispondente  alla
dimensione o alla natura giuridica dell'impresa. 
  2.  Per  gli  appalti  relativi  al   settore   dell'edilizia,   si
considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i
contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice
unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018. 
  Articolo 4 (Indicazione da parte  dell'operatore  economico  di  un
diverso contratto collettivo nazionale di lavoro) 
  1. Quando, al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  all'articolo  3,
l'operatore  economico  indica  nell'offerta  un  diverso   contratto
collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della
valutazione  di  equivalenza,  le  tutele  economiche  e  le   tutele
normative. 
  2.  La  valutazione  di  equivalenza  economica  dei  contratti  e'
effettuata in relazione  alle  componenti  fisse  della  retribuzione
globale annua, costituite dalle seguenti voci: 
    a) retribuzione tabellare annuale; 
    b) indennita' di contingenza; 
    c) elemento distinto della retribuzione (EDR); 
    d) eventuali mensilita' aggiuntive 
    e) eventuali ulteriori indennita' previste. 
  3.  La  valutazione  di  equivalenza  delle  tutele  normative   e'
effettuata sulla base dei seguenti parametri: 
    a) disciplina concernente il lavoro supplementare; 
    b) clausole relative al lavoro a tempo parziale; 
    c)  disciplina  del   lavoro   straordinario,   con   particolare
riferimento ai limiti massimi; 
    d) disciplina compensativa relativa alle festivita' soppresse; 
    e) durata del periodo di prova; 
    f) durata del periodo di preavviso; 
    g)  durata  del  periodo  di  comporto  in  caso  di  malattia  e
infortunio; 
    h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con  particolare
riferimento  al  riconoscimento  di  eventuali   integrazioni   delle
relative indennita'; 
    i) disciplina relativa alla maternita' e alle indennita' previste
per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori; 
    l) monte ore di permessi retribuiti; 
    m) disciplina relativa alla bilateralita'; 
    n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi e antinfortunistici,  inclusa  la  formazione  in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento  alla
formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico; 
    o) previdenza integrativa; 
    p) sanita' integrativa. 
  4. Le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  possono  ritenere
sussistente l'equivalenza delle tutele  quando  il  valore  economico
complessivo delle componenti fisse della retribuzione  globale  annua
di cui al  comma  2  risulta  almeno  pari  a  quello  del  contratto
collettivo di lavoro indicato nel  bando  di  gara  o  nell'invito  e
quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma  3  sono
marginali. 
  5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione
delle modalita' di attestazione dell'equivalenza delle tutele di  cui
al comma 4 e per la valutazione degli  scostamenti  che,  in  ragione
anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati
marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai  sensi  del
medesimo comma 4. 
  6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono
soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori  incidenti  anche
sulle tutele economiche o normative dei lavoratori,  resta  ferma  la
possibilita'  di  fare  riferimento,  ai  fini  della  determinazione
dell'equivalenza, al rispetto  di  tali  vincoli  in  relazione  alle
tutele regolate, ferma restando la verifica  delle  ulteriori  tutele
secondo quanto previsto nel presente articolo. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi
di cui all'articolo 11, comma 2-bis. 
  Articolo 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza) 
  1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed  enti  concedenti  di
verificare la congruita' dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli
operatori economici trasmettono la dichiarazione  di  equivalenza  di
cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta. 
  2. Prima di  procedere  all'affidamento  o  all'aggiudicazione,  la
stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione  di
equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.".