Art. 74
Modifiche all'Allegato I.1
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle
procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6) del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis)
«amministrazione procedente», tutte le pubbliche amministrazioni che
avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della
legge del 7 agosto 1990, n. 241, e a cui compete l'adozione del
provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una conferenza
di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo, in
nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni;";
2) dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:
"t-bis) «persone con disabilita'»: le persone di cui
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
t-ter) «persone svantaggiate»: le persone di cui all'articolo
4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.";
b) all'articolo 2, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla
seguente: "i) «contratto di disponibilita'», il contratto con il
quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,
a realizzare, riqualificare o rifunzionalizzare e a concedere in
godimento all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ad
uso pubblico o di interesse pubblico. L'operatore economico
garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato da
servire all'uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi,
anche sopravvenuti. Il contratto puo' prevedere il trasferimento
della proprieta' dell'opera all'amministrazione, verso il pagamento
di un corrispettivo ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione del
contratto di disponibilita' l'amministrazione puo' fare ricorso a
fondi comuni di investimento o societa' immobiliari e puo' prevedere
il conferimento da parte dell'amministrazione di immobili in tali
fondi o in tali societa', a titolo di corrispettivo totale o
parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da
riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da
destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico;"
c) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera q), dopo le parole: «che permettono» sono
inserite le seguenti: «la produzione,» e dopo le parole: «del ciclo
di vita» sono inserite le seguenti: «di un'opera immobiliare o
infrastrutturale»;
2) dopo la lettera q), sono inserite le seguenti:
«q-bis) «ambiente di condivisione dei dati», un ecosistema
digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e
condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso
specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto
delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui
condivisione e' regolata da specifici sistemi di sicurezza per
l'accesso, di tracciabilita' e successione storica delle variazioni
apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e
relativa accessibilita' del patrimonio informativo contenuto, di
definizione delle responsabilita' nell'elaborazione dei contenuti
informativi e di tutela della proprieta' intellettuale;
q-ter) «coordinatore dei flussi informativi», figura che
opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici
dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi
digitali;
q-quater) «gestore dei processi digitali», il responsabile
degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi
posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di
supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;
q-quinquies) «contenitore informativo», insieme coerente
denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un
sistema o di una struttura gerarchica;
q-sexies) «modello informativo», insieme di contenitori di
informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata;
q-septies) «livelli di fabbisogno informativo», quadro di
riferimento che definisce l'estensione e la rilevanza delle
informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli
obiettivi del dato livello di progettazione;";
3) alla lettera u), le parole: «funzionalmente autonomo» sono
soppresse e sono inserite, in fine, le seguenti: «, purche' inserito
in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere
funzionalmente autonome».
Note all'art. 74:
- Si riportano gli articoli 1, 2 e 3 dell'Allegato I.1
del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni dei soggetti). - 1. Nel codice
si intende per:
a) «stazione appaltante», qualsiasi soggetto,
pubblico o privato, che affida contratti di appalto di
lavori, servizi e forniture e che e' comunque tenuto, nella
scelta del contraente, al rispetto del codice;
b) «ente concedente», qualsiasi amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto
pubblico o privato, che affida contratti di concessione di
lavori o di servizi e che e' comunque tenuto, nella scelta
del contraente, al rispetto del codice;
c) «amministrazioni centrali», Presidenza del
Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e
cooperazione internazionale, Ministero dell'interno
(incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le
direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco),
Ministero della giustizia e uffici giudiziari (esclusi i
giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e
del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, Ministero
dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni
periferiche), Ministero della salute, Ministero
dell'istruzione e merito, Ministero dell'universita' e
della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle
sue articolazioni periferiche), Ministero del turismo,
CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di
committenza per le amministrazioni centrali), Agenzia
nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata e i soggetti giuridici che sono
loro succeduti;
d) «amministrazioni sub-centrali», tutte le
pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni
centrali di cui alla lettera c);
d-bis) «amministrazione procedente», tutte le
pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento
amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge del 7
agosto 1990, n. 241, e a cui compete l'adozione del
provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una
conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di
apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche
amministrazioni;
e) «organismo di diritto pubblico», qualsiasi
soggetto, anche avente forma societaria:
1) dotato di capacita' giuridica;
2) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento
di un'attivita' priva di carattere industriale o
commerciale;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
f) «impresa pubblica», l'impresa sulla quale le
stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante o perche' ne sono
proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione
finanziaria, o in virtu' delle norme che disciplinano detta
impresa. L'influenza dominante e' presunta quando le
stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente,
riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare piu' della meta' dei membri
del Consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa;
g) «soggetti titolari di diritti esclusivi o
speciali», i titolari di diritti concessi dallo Stato o
dagli enti locali ovvero da altre amministrazioni pubbliche
attraverso atti di carattere legislativo, regolamentare o
amministrativo, adeguatamente pubblicati, aventi l'effetto
di riservare, rispettivamente, a uno o piu' operatori
economici l'esercizio delle attivita' previste dagli
articoli da 146 a 152 del codice e di incidere
sostanzialmente sulla capacita' di altri enti di esercitare
tale attivita'. Non costituiscono diritti esclusivi o
speciali i diritti concessi in virtu' di un procedimento a
evidenza pubblica basato su criteri oggettivi e idoneo a
garantire un'adeguata trasparenza;
h) «joint venture», l'associazione tra stazioni
appaltanti o enti concedenti, finalizzata all'attuazione di
un progetto o di una serie di progetti o di determinate
intese di natura commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», una stazione
appaltante o un ente concedente che fornisce attivita' di
centralizzazione delle committenze in favore di altre
stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso,
attivita' di supporto all'attivita' di committenza;
l) «operatore economico», qualsiasi persona o ente,
anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma
giuridica e dalla natura pubblica o privata, puo' offrire
sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di
lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto
della procedura di evidenza pubblica;
m) «raggruppamento temporaneo», un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata,
allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di
uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di
una unica offerta;
n) «aggiudicatario», un operatore economico cui e'
affidato un appalto o una concessione;
o) «micro, piccole e medie imprese», le imprese
come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003;
p) «soggetti aggregatori», i soggetti di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, iscritti di diritto nell'elenco ANAC ai sensi
dell'articolo 63, comma 4, del codice;
q) «amministrazioni aggiudicatrici», le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;
r) «enti aggiudicatori», i soggetti indicati
all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
s) «candidato», un operatore economico che ha
sollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare a
una procedura ristretta, a una procedura competitiva con
negoziazione, a una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura
per l'aggiudicazione di una concessione;
t) «stazione appaltante qualificata», qualsiasi
soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi
dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori
di importo pari o superiore a 500 mila euro e per
l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o
superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
t-bis) «persone con disabilita'»: le persone di cui
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
t-ter) «persone svantaggiate»: le persone di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.
381.».
«Art. 2 (Definizioni dei contratti). - 1. Nel codice si
intende per:
a) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti,
anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una
stazione appaltante o da un ente concedente;
b) «contratti di appalto» o «appalti pubblici», i
contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o
piu' operatori economici e una o piu' stazioni appaltanti e
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
beni o la prestazione di servizi;
c) «contratti di concessione» o «concessioni», i
contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di
nullita' in virtu' dei quali una o piu' amministrazioni
aggiudicatrici o uno o piu' enti aggiudicatori affidano
l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di
servizi a uno o piu' operatori economici, ove il
corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i
lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto
accompagnato da un prezzo;
d) «appalti di lavori complessi», gli appalti aventi
a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessita'
in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di
materiali e componenti innovativi, alla necessita' di
coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in
luoghi che presentano difficolta' logistiche o particolari
problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e
ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori
per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza
per mitigare il rischio di allungamento dei tempi
contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;
e) «contratti ad alta intensita' di manodopera», i
contratti nei quali il costo della manodopera e' pari o
superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei
corrispettivi;
f) «contratti a titolo oneroso», i contratti a
prestazioni corrispettive o che, comunque, prevedono
direttamente reciproci vantaggi e sacrifici economici in
capo a tutte le parti contraenti;
g) «contratti a titolo gratuito», i contratti in cui
l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici
direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o
alcune delle parti contraenti;
h) «contratti attivi», i contratti che non producono
spesa e da cui deriva un'entrata per la pubblica
amministrazione;
i) «contratto di disponibilita'», il contratto con il
quale un operatore economico si obbliga, verso un
corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, a realizzare, riqualificare o
rifunzionalizzare e a concedere in godimento
all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ad
uso pubblico o di interesse pubblico. L'operatore economico
garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in
stato da servire all'uso convenuto ed eliminandone a
proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto puo'
prevedere il trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo
ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione del contratto
di disponibilita' l'amministrazione puo' fare ricorso a
fondi comuni di investimento o societa' immobiliari e puo'
prevedere il conferimento da parte dell'amministrazione di
immobili in tali fondi o in tali societa', a titolo di
corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo
valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di
risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico
o di interesse pubblico;
l) «donazioni», i contratti con i quali, per spirito
di liberalita', una parte arricchisce l'altra, disponendo a
favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa
un'obbligazione;
m) «contratti esclusi», i contratti previsti dalla
Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva n.
2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I
della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo I del
Titolo I della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano
nel campo di applicazione del codice;
n) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici,
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste;
o) «clausole sociali», disposizioni che impongono a
un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di
protezione sociale e del lavoro come condizione per
svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
per accedere a benefici di legge e agevolazioni
finanziarie.».
«Art. 3 (Definizioni delle procedure e degli
strumenti). - 1. Nel codice si intende per:
a) «affidamento del contratto», l'atto o la procedura
attraverso i quali il contratto e' aggiudicato
all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione
appaltante o dall'ente concedente;
b) «scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o
cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato,
comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate
con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;
c) «procedura di evidenza pubblica», la procedura
selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel
rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina
dettata dal codice, e' finalizzata, attraverso la
valutazione comparativa delle offerte e la selezione del
contraente, all'affidamento del contratto;
d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto
senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di
previo interpello di piu' operatori economici, la scelta e'
operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi
e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e
b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti
dal medesimo codice;
e) «affidamento in house», l'affidamento di un
contratto di appalto o di concessione effettuato
direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o
di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera o), del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente
indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della
direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3
della direttiva 23/2014/UE, nonche', per i settori
speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della
direttiva 24/2014/UE;
f) «procedure aperte», le procedure di affidamento in
cui ogni operatore economico interessato puo' presentare
un'offerta;
g) «procedure ristrette», le procedure di affidamento
alle quali ogni operatore economico puo' chiedere di
partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto
gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
e dagli enti concedenti, con le modalita' stabilite dal
codice;
h) «procedure negoziate», le procedure di affidamento
in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o piu' di essi le condizioni del
contratto;
i) «dialogo competitivo», una procedura di
affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine
di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue
necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le
offerte. Qualsiasi operatore economico puo' chiedere di
partecipare a tale procedura;
l) «concorsi di progettazione», le procedure intese a
fornire alle stazioni appaltanti, nel settore
dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della
tutela dei beni culturali e archeologici, della
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica,
naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio
forestale agronomico, dei sistemi di elaborazione dati,
nonche' nel settore della messa in sicurezza e della
mitigazione degli impatti idrogeologici e idraulici, un
piano o un progetto, selezionato da una commissione
giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione
di premi;
m) «localizzazione di opere pubbliche», il
procedimento attraverso il quale e' individuata l'area su
cui realizzare un'opera pubblica di interesse statale e ne
e' accertata la compatibilita' urbanistica;
n) «opere pubbliche di interesse statale», le opere
eseguite dalle amministrazioni statali o comunque le opere
insistenti su aree statali, nonche' le opere da realizzarsi
da ogni altro ente istituzionalmente competente, destinate
a servire interessi pubblici non limitati al territorio di
una singola regione;
o) «interventi di rigenerazione urbana», interventi
che hanno il fine di contrastare il consumo del suolo,
incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani,
favorendo usi compatibili degli edifici e degli spazi
pubblici e privati, nonche' promuovendo la qualita' urbana
e architettonica;
p) «ciclo di vita del contratto pubblico», l'insieme
delle attivita', anche di natura amministrativa e non
contrattuale, che ineriscono alla programmazione,
progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del
contratto;
q) «metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni», metodologie, processi e
tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti
informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono
la produzione, la collaborazione e lo scambio di dati
strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le
fasi del ciclo di vita di un'opera immobiliare o
infrastrutturale, in particolare finalizzati a mitigare e
gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilita'
e a incrementare l'efficacia di un investimento pubblico,
nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel
ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici,
infrastrutture e reti;
q-bis) «ambiente di condivisione dei dati», un
ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di
raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un
intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e
strutturati in informazioni a supporto delle decisioni,
basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione
e' regolata da specifici sistemi di sicurezza per
l'accesso, di tracciabilita' e successione storica delle
variazioni apportate ai contenuti informativi, di
conservazione nel tempo e relativa accessibilita' del
patrimonio informativo contenuto, di definizione delle
responsabilita' nell'elaborazione dei contenuti informativi
e di tutela della proprieta' intellettuale;
q-ter) «coordinatore dei flussi informativi», figura
che opera a livello del singolo intervento, di concerto con
i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore
dei processi digitali;
q-quater) «gestore dei processi digitali», il
responsabile degli aspetti tecnici concernenti la
digitalizzazione dei processi posti in essere dalla
stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione
o coordinamento generale degli interventi in corso;
q-quinquies) «contenitore informativo», insieme
coerente denominato di informazioni recuperabili
all'interno di un file, di un sistema o di una struttura
gerarchica;
q-sexies) «modello informativo», insieme di
contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e
non strutturata;
q-septies) «livelli di fabbisogno informativo»,
quadro di riferimento che definisce l'estensione e la
rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al
fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di
progettazione;
r) «errore od omissione di progettazione»,
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova
scritta, la violazione delle regole di diligenza nella
predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o
omissioni progettuali;
s) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di
appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e
autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio
generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da
assicurarne funzionalita', fruibilita' e fattibilita'
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
t) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di
appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e
autonoma procedura, definito su base qualitativa, in
conformita' alle varie categorie e specializzazioni
presenti o in conformita' alle diverse fasi successive del
progetto;
u) «lotto quantitativo», uno specifico oggetto di
appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e
autonoma procedura, definito su base meramente
quantitativa, in conformita' alle varie categorie e
specializzazioni presenti o in conformita' alle diverse
fasi successive del progetto adeguato alla capacita'
economico-finanziaria delle medie e piccole imprese,
purche' inserito in una programmazione idonea a garantire
la realizzazione di opere funzionalmente autonome;
v) «sito istituzionale», il sito web delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti, contenente la sezione
«Bandi di gara e contratti», nella quale sono pubblicati
gli atti, i dati e le informazioni previsti dal codice e
dall'allegato II.6. Per i soggetti tenuti all'applicazione
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la
sottosezione «Bandi di gara e contratti» e' collocata nella
sezione «Amministrazione trasparente»;
z) «attivita' di committenza ausiliaria», le
attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
attivita' di committenza, in particolare nelle forme
seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle
stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di
concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla
progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome
e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e
per conto della stazione appaltante interessata;
aa) «servizi globali», il complesso delle prestazioni
eterogenee, necessarie per il compimento, la gestione, la
manutenzione, il finanziamento di un'opera o di un
servizio, e funzionali al miglior perseguimento del
risultato amministrativo, anche in termini di efficienza e
qualita', di cui e' garante l'operatore economico;
bb) «opera», il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e
forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
cc) «strumenti di acquisto», strumenti di
acquisizione che non richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi
della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati
senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dd) «strumenti di negoziazione», strumenti di
acquisizione che richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza
che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai
sensi del presente codice;
ee) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione
subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso
dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari
in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non
all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in
parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da
parte dell'esecutore.».