Art. 74 
 
                     Modifiche all'Allegato I.1 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti,  delle
procedure e degli  strumenti  (Articolo  13,  comma  6)  del  decreto
legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1: 
      1)  dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:  "d-bis)
«amministrazione procedente», tutte le pubbliche amministrazioni  che
avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della
legge del 7 agosto 1990, n. 241,  e  a  cui  compete  l'adozione  del
provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una  conferenza
di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo,  in
nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni;"; 
      2) dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti: 
        "t-bis)  «persone  con  disabilita'»:  le  persone   di   cui
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
        t-ter) «persone svantaggiate»: le persone di cui all'articolo
4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381."; 
    b) all'articolo 2, comma 1, la lettera  i)  e'  sostituita  dalla
seguente: "i) «contratto di  disponibilita'»,  il  contratto  con  il
quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo,  con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio  rischio,
a realizzare, riqualificare o  rifunzionalizzare  e  a  concedere  in
godimento all'amministrazione aggiudicatrice un'opera,  destinata  ad
uso  pubblico  o  di  interesse   pubblico.   L'operatore   economico
garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato  da
servire all'uso convenuto ed eliminandone a  proprie  spese  i  vizi,
anche sopravvenuti. Il  contratto  puo'  prevedere  il  trasferimento
della proprieta' dell'opera all'amministrazione, verso  il  pagamento
di un corrispettivo ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione  del
contratto di disponibilita' l'amministrazione  puo'  fare  ricorso  a
fondi comuni di investimento o societa' immobiliari e puo'  prevedere
il conferimento da parte dell'amministrazione  di  immobili  in  tali
fondi o  in  tali  societa',  a  titolo  di  corrispettivo  totale  o
parziale,  tenuto  conto  del  relativo   valore   di   mercato,   da
riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da
destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico;" 
    c) all'articolo 3, comma 1: 
      1) alla lettera q),  dopo  le  parole:  «che  permettono»  sono
inserite le seguenti: «la produzione,» e dopo le parole:  «del  ciclo
di vita» sono  inserite  le  seguenti:  «di  un'opera  immobiliare  o
infrastrutturale»; 
      2) dopo la lettera q), sono inserite le seguenti: 
        «q-bis) «ambiente di condivisione dei  dati»,  un  ecosistema
digitale di piattaforme  interoperabili  di  raccolta  organizzata  e
condivisione di dati relativi ad un  intervento,  gestiti  attraverso
specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni  a  supporto
delle decisioni,  basato  su  un'infrastruttura  informatica  la  cui
condivisione e'  regolata  da  specifici  sistemi  di  sicurezza  per
l'accesso, di tracciabilita' e successione storica  delle  variazioni
apportate ai contenuti informativi,  di  conservazione  nel  tempo  e
relativa accessibilita'  del  patrimonio  informativo  contenuto,  di
definizione delle  responsabilita'  nell'elaborazione  dei  contenuti
informativi e di tutela della proprieta' intellettuale; 
        q-ter) «coordinatore  dei  flussi  informativi»,  figura  che
opera a livello del singolo intervento, di  concerto  con  i  vertici
dell'organizzazione  e  su  indicazione  del  gestore  dei   processi
digitali; 
        q-quater) «gestore dei processi  digitali»,  il  responsabile
degli aspetti tecnici concernenti la  digitalizzazione  dei  processi
posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni  di
supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso; 
        q-quinquies)  «contenitore  informativo»,  insieme   coerente
denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un
sistema o di una struttura gerarchica; 
        q-sexies) «modello informativo», insieme  di  contenitori  di
informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata; 
        q-septies) «livelli di  fabbisogno  informativo»,  quadro  di
riferimento  che  definisce  l'estensione  e   la   rilevanza   delle
informazioni e dei dati  significativi  al  fine  di  perseguire  gli
obiettivi del dato livello di progettazione;"; 
      3) alla lettera u), le parole: «funzionalmente  autonomo»  sono
soppresse e sono inserite, in fine, le seguenti: «, purche'  inserito
in una programmazione idonea a garantire la  realizzazione  di  opere
funzionalmente autonome». 
 
          Note all'art. 74: 
              - Si riportano gli articoli 1, 2 e 3 dell'Allegato  I.1
          del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  come
          modificati dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Definizioni dei soggetti). - 1.  Nel  codice
          si intende per: 
                  a)  «stazione  appaltante»,   qualsiasi   soggetto,
          pubblico o privato, che  affida  contratti  di  appalto  di
          lavori, servizi e forniture e che e' comunque tenuto, nella
          scelta del contraente, al rispetto del codice; 
                  b)  «ente  concedente»,  qualsiasi  amministrazione
          aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro  soggetto
          pubblico o privato, che affida contratti di concessione  di
          lavori o di servizi e che e' comunque tenuto, nella  scelta
          del contraente, al rispetto del codice; 
                  c)  «amministrazioni  centrali»,   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, Ministero  degli  affari  esteri  e
          cooperazione   internazionale,    Ministero    dell'interno
          (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le
          direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco),
          Ministero della giustizia e uffici  giudiziari  (esclusi  i
          giudici  di  pace),  Ministero  della   difesa,   Ministero
          dell'economia e delle finanze, Ministero  delle  imprese  e
          del  made  in  Italy,  Ministero  dell'agricoltura,   della
          sovranita'   alimentare   e   delle   foreste,    Ministero
          dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  (incluse  le  sue  articolazioni
          periferiche),    Ministero    della    salute,    Ministero
          dell'istruzione  e  merito,  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca, Ministero della cultura  (comprensivo  delle
          sue  articolazioni  periferiche),  Ministero  del  turismo,
          CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come  centrale  di
          committenza  per  le  amministrazioni  centrali),   Agenzia
          nazionale  dei   beni   sequestrati   e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata e i soggetti  giuridici  che  sono
          loro succeduti; 
                  d)   «amministrazioni   sub-centrali»,   tutte   le
          pubbliche  amministrazioni  diverse  dalle  amministrazioni
          centrali di cui alla lettera c); 
                  d-bis)  «amministrazione  procedente»,   tutte   le
          pubbliche  amministrazioni  che  avviano  un   procedimento
          amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge  del  7
          agosto 1990,  n.  241,  e  a  cui  compete  l'adozione  del
          provvedimento finale, ivi compresa la convocazione  di  una
          conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula  di
          apposito accordo, in nome e per conto  di  altre  pubbliche
          amministrazioni; 
                  e)  «organismo  di  diritto  pubblico»,   qualsiasi
          soggetto, anche avente forma societaria: 
                    1) dotato di capacita' giuridica; 
                    2)  istituito  per  soddisfare   specificatamente
          esigenze di interesse generale, attraverso  lo  svolgimento
          di  un'attivita'   priva   di   carattere   industriale   o
          commerciale; 
                    3)  la  cui  attivita'  sia  finanziata  in  modo
          maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
          o da altri organismi di diritto  pubblico,  oppure  la  cui
          gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure
          il  cui  organo  d'amministrazione,  di  direzione   o   di
          vigilanza sia costituito da membri  dei  quali  piu'  della
          meta'  e'  designata  dallo  Stato,  dagli  enti   pubblici
          territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; 
                  f) «impresa pubblica»,  l'impresa  sulla  quale  le
          stazioni  appaltanti  possono  esercitare,  direttamente  o
          indirettamente, un'influenza dominante o  perche'  ne  sono
          proprietarie,  o  perche'  vi  hanno   una   partecipazione
          finanziaria, o in virtu' delle norme che disciplinano detta
          impresa.  L'influenza  dominante  e'  presunta  quando   le
          stazioni   appaltanti,   direttamente   o   indirettamente,
          riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 
                    1)  detengono   la   maggioranza   del   capitale
          sottoscritto; 
                    2) controllano la maggioranza dei voti cui  danno
          diritto le azioni emesse dall'impresa; 
                    3) possono designare piu' della meta' dei  membri
          del  Consiglio  di  amministrazione,  di  direzione  o   di
          vigilanza dell'impresa; 
                  g)  «soggetti  titolari  di  diritti  esclusivi   o
          speciali», i titolari di diritti  concessi  dallo  Stato  o
          dagli enti locali ovvero da altre amministrazioni pubbliche
          attraverso atti di carattere legislativo,  regolamentare  o
          amministrativo, adeguatamente pubblicati, aventi  l'effetto
          di riservare,  rispettivamente,  a  uno  o  piu'  operatori
          economici  l'esercizio  delle  attivita'   previste   dagli
          articoli  da  146  a  152  del   codice   e   di   incidere
          sostanzialmente sulla capacita' di altri enti di esercitare
          tale  attivita'.  Non  costituiscono  diritti  esclusivi  o
          speciali i diritti concessi in virtu' di un procedimento  a
          evidenza pubblica basato su criteri oggettivi  e  idoneo  a
          garantire un'adeguata trasparenza; 
                  h) «joint  venture»,  l'associazione  tra  stazioni
          appaltanti o enti concedenti, finalizzata all'attuazione di
          un progetto o di una serie di  progetti  o  di  determinate
          intese di natura commerciale o finanziaria; 
                  i)  «centrale   di   committenza»,   una   stazione
          appaltante o un ente concedente che fornisce  attivita'  di
          centralizzazione  delle  committenze  in  favore  di  altre
          stazioni appaltanti o  enti  concedenti  e,  se  del  caso,
          attivita' di supporto all'attivita' di committenza; 
                  l) «operatore economico», qualsiasi persona o ente,
          anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla  forma
          giuridica e dalla natura pubblica o privata,  puo'  offrire
          sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di
          lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto
          della procedura di evidenza pubblica; 
                  m)  «raggruppamento  temporaneo»,  un  insieme   di
          imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori   di   servizi,
          costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata,
          allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento  di
          uno specifico contratto pubblico mediante presentazione  di
          una unica offerta; 
                  n) «aggiudicatario», un operatore economico cui  e'
          affidato un appalto o una concessione; 
                  o) «micro, piccole e  medie  imprese»,  le  imprese
          come definite nella raccomandazione  n.  2003/361/CE  della
          Commissione europea, del 6 maggio 2003; 
                  p)  «soggetti  aggregatori»,  i  soggetti  di   cui
          all'articolo 9 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89,  iscritti  di  diritto  nell'elenco  ANAC  ai  sensi
          dell'articolo 63, comma 4, del codice; 
                  q)     «amministrazioni     aggiudicatrici»,     le
          amministrazioni   dello   Stato,    gli    enti    pubblici
          territoriali, gli altri enti pubblici  non  economici,  gli
          organismi di diritto  pubblico,  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti; 
                  r)  «enti  aggiudicatori»,  i   soggetti   indicati
          all'articolo 7 della direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; 
                  s)  «candidato»,  un  operatore  economico  che  ha
          sollecitato un invito o e' stato invitato a  partecipare  a
          una procedura ristretta, a una  procedura  competitiva  con
          negoziazione,  a  una  procedura  negoziata  senza   previa
          pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
          o a un partenariato per l'innovazione o  ad  una  procedura
          per l'aggiudicazione di una concessione; 
                  t)  «stazione  appaltante  qualificata»,  qualsiasi
          soggetto,  pubblico  o   privato   qualificato   ai   sensi
          dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di  lavori
          di  importo  pari  o  superiore  a  500  mila  euro  e  per
          l'acquisizione di servizi  e  forniture  d'importo  pari  o
          superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti; 
                  t-bis) «persone con disabilita'»: le persone di cui
          all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
                  t-ter) «persone svantaggiate»: le  persone  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, della legge 8  novembre  1991,  n.
          381.». 
              «Art. 2 (Definizioni dei contratti). - 1. Nel codice si
          intende per: 
                a) «contratti» o «contratti pubblici»,  i  contratti,
          anche diversi da appalti e  concessioni,  conclusi  da  una
          stazione appaltante o da un ente concedente; 
                b) «contratti di appalto»  o  «appalti  pubblici»,  i
          contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o
          piu' operatori economici e una o piu' stazioni appaltanti e
          aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura  di
          beni o la prestazione di servizi; 
                c) «contratti  di  concessione»  o  «concessioni»,  i
          contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di
          nullita' in virtu' dei quali  una  o  piu'  amministrazioni
          aggiudicatrici o uno o  piu'  enti  aggiudicatori  affidano
          l'esecuzione di lavori o la  fornitura  e  la  gestione  di
          servizi  a  uno  o  piu'  operatori   economici,   ove   il
          corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire  i
          lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale  diritto
          accompagnato da un prezzo; 
                d) «appalti di lavori complessi», gli appalti  aventi
          a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessita'
          in relazione alla tipologia delle  opere,  all'utilizzo  di
          materiali  e  componenti  innovativi,  alla  necessita'  di
          coordinare  discipline  eterogenee  o  alla  esecuzione  in
          luoghi che presentano difficolta' logistiche o  particolari
          problematiche   geotecniche,   idrauliche,   geologiche   e
          ambientali. In ogni caso sono complessi tutti  quei  lavori
          per i quali si richieda un elevato  livello  di  conoscenza
          per  mitigare  il  rischio  di   allungamento   dei   tempi
          contrattuali o il superamento dei  costi  previsti,  o  per
          tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti; 
                e) «contratti ad alta intensita'  di  manodopera»,  i
          contratti nei quali il costo della  manodopera  e'  pari  o
          superiore al 50  per  cento  dell'importo  complessivo  dei
          corrispettivi; 
                f)  «contratti  a  titolo  oneroso»,  i  contratti  a
          prestazioni  corrispettive  o  che,   comunque,   prevedono
          direttamente reciproci vantaggi e  sacrifici  economici  in
          capo a tutte le parti contraenti; 
                g) «contratti a titolo gratuito», i contratti in  cui
          l'obbligo  di   prestazione   o   i   sacrifici   economici
          direttamente previsti nel contratto gravano solo su  una  o
          alcune delle parti contraenti; 
                h) «contratti attivi», i contratti che non  producono
          spesa  e  da  cui  deriva  un'entrata   per   la   pubblica
          amministrazione; 
                i) «contratto di disponibilita'», il contratto con il
          quale  un  operatore  economico  si   obbliga,   verso   un
          corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con
          gestione a proprio rischio, a realizzare,  riqualificare  o
          rifunzionalizzare    e    a    concedere    in    godimento
          all'amministrazione aggiudicatrice un'opera,  destinata  ad
          uso pubblico o di interesse pubblico. L'operatore economico
          garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in
          stato  da  servire  all'uso  convenuto  ed  eliminandone  a
          proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto puo'
          prevedere  il  trasferimento  della  proprieta'  dell'opera
          all'amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo
          ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione del  contratto
          di disponibilita' l'amministrazione  puo'  fare  ricorso  a
          fondi comuni di investimento o societa' immobiliari e  puo'
          prevedere il conferimento da parte dell'amministrazione  di
          immobili in tali fondi o in  tali  societa',  a  titolo  di
          corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del  relativo
          valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo  di
          risorse finanziarie private e da destinare ad uso  pubblico
          o di interesse pubblico; 
                l) «donazioni», i contratti con i quali, per  spirito
          di liberalita', una parte arricchisce l'altra, disponendo a
          favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa
          un'obbligazione; 
                m) «contratti esclusi», i  contratti  previsti  dalla
          Sezione II del Capo I  del  Titolo  I  della  direttiva  n.
          2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26
          febbraio 2014, dalla Sezione 3 del  Capo  I  del  Titolo  I
          della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo I  del
          Titolo I della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,  che  non  rientrano
          nel campo di applicazione del codice; 
                n) «accordo quadro», l'accordo  concluso  tra  una  o
          piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori  economici,
          il cui scopo e' quello di stabilire  le  clausole  relative
          agli appalti da aggiudicare durante  un  dato  periodo,  in
          particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
          quantita' previste; 
                o) «clausole sociali», disposizioni che  impongono  a
          un datore di lavoro il rispetto di determinati standard  di
          protezione  sociale  e  del  lavoro  come  condizione   per
          svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
          per  accedere  a   benefici   di   legge   e   agevolazioni
          finanziarie.». 
              «Art.  3   (Definizioni   delle   procedure   e   degli
          strumenti). - 1. Nel codice si intende per: 
                a) «affidamento del contratto», l'atto o la procedura
          attraverso   i   quali   il   contratto   e'    aggiudicato
          all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione
          appaltante o dall'ente concedente; 
                b) «scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o
          cifre che puo' essere letto, riprodotto e  poi  comunicato,
          comprese le informazioni generate, trasmesse  e  archiviate
          con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement; 
                c) «procedura di  evidenza  pubblica»,  la  procedura
          selettiva tramite gara fra  operatori  economici  che,  nel
          rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina
          dettata  dal  codice,   e'   finalizzata,   attraverso   la
          valutazione comparativa delle offerte e  la  selezione  del
          contraente, all'affidamento del contratto; 
                d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto
          senza una procedura di gara, nel quale, anche nel  caso  di
          previo interpello di piu' operatori economici, la scelta e'
          operata  discrezionalmente  dalla  stazione  appaltante   o
          dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri  qualitativi
          e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e
          b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti
          dal medesimo codice; 
                e)  «affidamento  in  house»,  l'affidamento  di   un
          contratto  di   appalto   o   di   concessione   effettuato
          direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico  o
          di diritto  privato  definita  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera o), del  testo  unico  in  materia  di  societa'  a
          partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19
          agosto 2016,  n.  175  e  alle  condizioni  rispettivamente
          indicate dall'articolo  12,  paragrafi  1,  2  e  3,  della
          direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3
          della  direttiva  23/2014/UE,  nonche',   per   i   settori
          speciali, dall'articolo 28,  paragrafi  1,  2  e  3,  della
          direttiva 24/2014/UE; 
                f) «procedure aperte», le procedure di affidamento in
          cui ogni operatore economico  interessato  puo'  presentare
          un'offerta; 
                g) «procedure ristrette», le procedure di affidamento
          alle  quali  ogni  operatore  economico  puo'  chiedere  di
          partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto
          gli operatori economici invitati dalle stazioni  appaltanti
          e dagli enti concedenti, con  le  modalita'  stabilite  dal
          codice; 
                h) «procedure negoziate», le procedure di affidamento
          in  cui  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          consultano  gli  operatori  economici  da  loro  scelti   e
          negoziano  con  uno  o  piu'  di  essi  le  condizioni  del
          contratto; 
                i)   «dialogo   competitivo»,   una   procedura    di
          affidamento nella quale la  stazione  appaltante  avvia  un
          dialogo con i candidati ammessi a tale procedura,  al  fine
          di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le  sue
          necessita' e  sulla  base  della  quale  o  delle  quali  i
          candidati  selezionati  sono  invitati  a   presentare   le
          offerte. Qualsiasi operatore  economico  puo'  chiedere  di
          partecipare a tale procedura; 
                l) «concorsi di progettazione», le procedure intese a
          fornire   alle    stazioni    appaltanti,    nel    settore
          dell'architettura, dell'ingegneria, del  restauro  e  della
          tutela   dei   beni   culturali   e   archeologici,   della
          pianificazione urbanistica e  territoriale,  paesaggistica,
          naturalistica, geologica, del verde urbano e del  paesaggio
          forestale agronomico, dei  sistemi  di  elaborazione  dati,
          nonche' nel  settore  della  messa  in  sicurezza  e  della
          mitigazione degli impatti  idrogeologici  e  idraulici,  un
          piano  o  un  progetto,  selezionato  da  una   commissione
          giudicatrice in base a una gara, con o  senza  assegnazione
          di premi; 
                m)   «localizzazione   di   opere   pubbliche»,    il
          procedimento attraverso il quale e' individuata  l'area  su
          cui realizzare un'opera pubblica di interesse statale e  ne
          e' accertata la compatibilita' urbanistica; 
                n) «opere pubbliche di interesse statale»,  le  opere
          eseguite dalle amministrazioni statali o comunque le  opere
          insistenti su aree statali, nonche' le opere da realizzarsi
          da ogni altro ente istituzionalmente competente,  destinate
          a servire interessi pubblici non limitati al territorio  di
          una singola regione; 
                o) «interventi di rigenerazione  urbana»,  interventi
          che hanno il fine di  contrastare  il  consumo  del  suolo,
          incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione  del
          patrimonio  edilizio  esistente  e  dei   tessuti   urbani,
          favorendo usi  compatibili  degli  edifici  e  degli  spazi
          pubblici e privati, nonche' promuovendo la qualita'  urbana
          e architettonica; 
                p) «ciclo di vita del contratto pubblico»,  l'insieme
          delle attivita',  anche  di  natura  amministrativa  e  non
          contrattuale,   che   ineriscono    alla    programmazione,
          progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del
          contratto; 
                q)  «metodi  e  strumenti  di  gestione   informativa
          digitale  delle  costruzioni»,  metodologie,   processi   e
          tecnologie  abilitati  dalla  formulazione  dei   requisiti
          informativi e dalla modellazione dei dati,  che  permettono
          la produzione, la  collaborazione  e  lo  scambio  di  dati
          strutturati fra i soggetti  interessati  durante  tutte  le
          fasi  del  ciclo  di  vita  di   un'opera   immobiliare   o
          infrastrutturale, in particolare finalizzati a  mitigare  e
          gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilita'
          e a incrementare l'efficacia di un  investimento  pubblico,
          nelle fasi di progettazione, realizzazione e  gestione  nel
          ciclo  di  vita   dei   cespiti   fisici   quali   edifici,
          infrastrutture e reti; 
                q-bis)  «ambiente  di  condivisione  dei  dati»,   un
          ecosistema  digitale  di  piattaforme   interoperabili   di
          raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad  un
          intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e
          strutturati in informazioni  a  supporto  delle  decisioni,
          basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione
          e'  regolata  da  specifici  sistemi   di   sicurezza   per
          l'accesso, di tracciabilita' e  successione  storica  delle
          variazioni   apportate   ai   contenuti   informativi,   di
          conservazione  nel  tempo  e  relativa  accessibilita'  del
          patrimonio  informativo  contenuto,  di  definizione  delle
          responsabilita' nell'elaborazione dei contenuti informativi
          e di tutela della proprieta' intellettuale; 
                q-ter) «coordinatore dei flussi informativi»,  figura
          che opera a livello del singolo intervento, di concerto con
          i vertici dell'organizzazione e su indicazione del  gestore
          dei processi digitali; 
                q-quater)  «gestore  dei   processi   digitali»,   il
          responsabile   degli   aspetti   tecnici   concernenti   la
          digitalizzazione  dei  processi  posti  in   essere   dalla
          stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione
          o coordinamento generale degli interventi in corso; 
                q-quinquies)   «contenitore   informativo»,   insieme
          coerente   denominato    di    informazioni    recuperabili
          all'interno di un file, di un sistema o  di  una  struttura
          gerarchica; 
                q-sexies)   «modello   informativo»,    insieme    di
          contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e
          non strutturata; 
                q-septies)  «livelli  di   fabbisogno   informativo»,
          quadro di  riferimento  che  definisce  l'estensione  e  la
          rilevanza delle informazioni e dei  dati  significativi  al
          fine di  perseguire  gli  obiettivi  del  dato  livello  di
          progettazione; 
                r)   «errore   od   omissione   di    progettazione»,
          l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o
          erronea identificazione della normativa tecnica  vincolante
          per la progettazione, il  mancato  rispetto  dei  requisiti
          funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da  prova
          scritta, la violazione  delle  regole  di  diligenza  nella
          predisposizione  degli  elaborati,  errori,  inesattezze  o
          omissioni progettuali; 
                s)  «lotto  funzionale»,  uno  specifico  oggetto  di
          appalto o concessione da aggiudicare anche con  separata  e
          autonoma procedura, ovvero parti di un  lavoro  o  servizio
          generale la cui progettazione e realizzazione sia  tale  da
          assicurarne  funzionalita',  fruibilita'   e   fattibilita'
          indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; 
                t) «lotto prestazionale», uno  specifico  oggetto  di
          appalto o concessione da aggiudicare anche con  separata  e
          autonoma  procedura,  definito  su  base  qualitativa,   in
          conformita'  alle  varie   categorie   e   specializzazioni
          presenti o in conformita' alle diverse fasi successive  del
          progetto; 
                u) «lotto quantitativo»,  uno  specifico  oggetto  di
          appalto o concessione da aggiudicare anche con  separata  e
          autonoma   procedura,   definito    su    base    meramente
          quantitativa,  in  conformita'  alle  varie   categorie   e
          specializzazioni presenti o  in  conformita'  alle  diverse
          fasi  successive  del  progetto  adeguato  alla   capacita'
          economico-finanziaria  delle  medie  e   piccole   imprese,
          purche' inserito in una programmazione idonea  a  garantire
          la realizzazione di opere funzionalmente autonome; 
                v) «sito istituzionale», il sito web  delle  stazioni
          appaltanti e degli enti concedenti, contenente  la  sezione
          «Bandi di gara e contratti», nella  quale  sono  pubblicati
          gli atti, i dati e le informazioni previsti  dal  codice  e
          dall'allegato II.6. Per i soggetti tenuti  all'applicazione
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,   n.   33,   la
          sottosezione «Bandi di gara e contratti» e' collocata nella
          sezione «Amministrazione trasparente»; 
                z)  «attivita'   di   committenza   ausiliaria»,   le
          attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
          attivita'  di  committenza,  in  particolare  nelle   forme
          seguenti: 
                  1)  infrastrutture  tecniche  che  consentano  alle
          stazioni appaltanti di aggiudicare appalti  pubblici  o  di
          concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 
                  2)   consulenza   sullo   svolgimento    o    sulla
          progettazione delle procedure di appalto; 
                  3) preparazione delle procedure di appalto in  nome
          e per conto della stazione appaltante interessata; 
                  4) gestione delle procedure di appalto  in  nome  e
          per conto della stazione appaltante interessata; 
                aa) «servizi globali», il complesso delle prestazioni
          eterogenee, necessarie per il compimento, la  gestione,  la
          manutenzione,  il  finanziamento  di  un'opera  o   di   un
          servizio,  e  funzionali  al  miglior   perseguimento   del
          risultato amministrativo, anche in termini di efficienza  e
          qualita', di cui e' garante l'operatore economico; 
                bb) «opera», il risultato di un  insieme  di  lavori,
          che di per se' esplichi una funzione economica  o  tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle  di
          difesa e di presidio ambientale, di presidio  agronomico  e
          forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica; 
                cc)   «strumenti   di   acquisto»,    strumenti    di
          acquisizione che  non  richiedono  apertura  del  confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 
                  1) le convenzioni quadro  di  cui  all'articolo  26
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate,  ai  sensi
          della normativa vigente, da CONSIP S.p.A.  e  dai  soggetti
          aggregatori; 
                  2) gli accordi  quadro  stipulati  da  centrali  di
          committenza quando gli appalti specifici  sono  aggiudicati
          senza riapertura del confronto competitivo; 
                  3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
          committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 
                dd)  «strumenti  di   negoziazione»,   strumenti   di
          acquisizione  che   richiedono   apertura   del   confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 
                  1) gli accordi  quadro  stipulati  da  centrali  di
          committenza nel caso in cui gli appalti  specifici  vengono
          aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 
                  2) il sistema dinamico di  acquisizione  realizzato
          da centrali di committenza; 
                  3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
          committenza nel  caso  di  acquisti  effettuati  attraverso
          confronto concorrenziale; 
                  4) i sistemi realizzati da centrali di  committenza
          che comunque consentono lo svolgimento delle  procedure  ai
          sensi del presente codice; 
                ee) «cottimo», l'affidamento della  sola  lavorazione
          subappaltabile  ad  impresa  subappaltatrice  in   possesso
          dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari
          in relazione all'importo totale dei lavori affidati  e  non
          all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
          effetto della eventuale fornitura diretta, in  tutto  o  in
          parte, di materiali, apparecchiature  e  mezzi  d'opera  da
          parte dell'esecutore.».