Art. 76 
 
                     Modifiche all'Allegato I. 3 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'Allegato I. 3  Termini  delle  procedure  di  appalto  e  di
concessione (Articolo 17, comma 3) del decreto legislativo  31  marzo
2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla  rubrica,  le  parole:  «(Articolo  17,  comma  3)»  sono
sostituite dalle seguenti «(Articolo 17, commi 3 e 3-bis)»; 
    b) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «1.  A  norma
dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i  documenti  iniziali
di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori,  entro  tre  mesi
dalla data di approvazione del progetto. Le  gare  di  appalto  e  di
concessione si concludono  nei  seguenti  termini  massimi,  ove  sia
utilizzato il criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa
basato sul miglior rapporto tra qualita' e prezzo  o  sul  costo  del
ciclo di vita:»; 
    c) al comma 3, dopo le  parole:  «I  termini"  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2»; 
    d)  al  comma  4,  le  parole:  «i  termini  sopraindicati»  sono
sostituite dalle seguenti: «i termini di  cui  al  comma  1,  secondo
periodo, e al comma 2,»; 
    e) al comma 5, al primo periodo, le parole: «i termini  suddetti»
sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma  1,  primo
periodo, per un massimo di un mese e i termini di  cui  al  comma  1,
secondo periodo, e al comma 2» e, al secondo periodo, dopo le parole:
«i termini suddetti» sono inserite le seguenti: «rispettivamente  per
un ulteriore mese e». 
 
          Note all'art. 76: 
              -  Si  riporta  l'Allegato  I.3  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Allegato I.3. (Termini delle procedure di appalto  e
          di concessione). (Articolo 17, commi 3 e  3-bis).  -  1.  A
          norma dell'articolo 17, commi 3  e  3-bis,  del  codice,  i
          documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti
          di lavori, entro tre mesi dalla data  di  approvazione  del
          progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono
          nei  seguenti  termini  massimi,  ove  sia  utilizzato   il
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          basato sul miglior rapporto tra qualita'  e  prezzo  o  sul
          costo del ciclo di vita: 
                  a) procedura aperta: nove mesi; 
                  b) procedura ristretta: dieci mesi; 
                  c) procedura competitiva  con  negoziazione:  sette
          mesi; 
                  d) procedura negoziata senza  previa  pubblicazione
          di un bando di gara: quattro mesi; 
                  e) dialogo competitivo: sette mesi; 
                  f) partenariato per l'innovazione: nove mesi. 
                2. I termini per la conclusione delle  gare  condotte
          secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti: 
                  a) procedura aperta: cinque mesi; 
                  b) procedura ristretta: sei mesi; 
                  c) procedura competitiva con negoziazione:  quattro
          mesi; 
                  d) procedura negoziata senza  previa  pubblicazione
          di un bando di gara: tre mesi. 
                3. I termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al
          comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di  gara  o
          dall'invio degli inviti a offrire, fino  all'aggiudicazione
          alla miglior offerta, e non possono essere sospesi  neanche
          in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito
          di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. 
                4. Ove la stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
          debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia,  i
          termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al  comma  2,
          sono prorogati per il periodo massimo di un mese. 
                5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con
          proprio atto motivato, puo' prorogare i termini di  cui  al
          comma 1, primo periodo, per un  massimo  di  un  mese  e  i
          termini di cui al comma 1, secondo periodo, e  al  comma  2
          per un massimo  di  tre  mesi.  In  presenza  di  ulteriori
          situazioni  imprevedibili  di  oggettiva  difficolta'   che
          rendono non sostenibili i  tempi  procedimentali  sotto  il
          profilo   dell'organizzazione   amministrativa   e    della
          particolare complessita' della procedura,  certificate  dal
          RUP,  quest'ultimo,  con  proprio   atto   motivato,   puo'
          prorogare  i  termini  suddetti  rispettivamente   per   un
          ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.».