Art. 76
Modifiche all'Allegato I. 3
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'Allegato I. 3 Termini delle procedure di appalto e di
concessione (Articolo 17, comma 3) del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «(Articolo 17, comma 3)» sono
sostituite dalle seguenti «(Articolo 17, commi 3 e 3-bis)»;
b) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. A norma
dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali
di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi
dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di
concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia
utilizzato il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
basato sul miglior rapporto tra qualita' e prezzo o sul costo del
ciclo di vita:»;
c) al comma 3, dopo le parole: «I termini" sono inserite le
seguenti: «di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2»;
d) al comma 4, le parole: «i termini sopraindicati» sono
sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, secondo
periodo, e al comma 2,»;
e) al comma 5, al primo periodo, le parole: «i termini suddetti»
sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, primo
periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1,
secondo periodo, e al comma 2» e, al secondo periodo, dopo le parole:
«i termini suddetti» sono inserite le seguenti: «rispettivamente per
un ulteriore mese e».
Note all'art. 76:
- Si riporta l'Allegato I.3 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Allegato I.3. (Termini delle procedure di appalto e
di concessione). (Articolo 17, commi 3 e 3-bis). - 1. A
norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i
documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti
di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del
progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono
nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
basato sul miglior rapporto tra qualita' e prezzo o sul
costo del ciclo di vita:
a) procedura aperta: nove mesi;
b) procedura ristretta: dieci mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: sette
mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara: quattro mesi;
e) dialogo competitivo: sette mesi;
f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.
2. I termini per la conclusione delle gare condotte
secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:
a) procedura aperta: cinque mesi;
b) procedura ristretta: sei mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: quattro
mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara: tre mesi.
3. I termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al
comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o
dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione
alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche
in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito
di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente
debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i
termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2,
sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con
proprio atto motivato, puo' prorogare i termini di cui al
comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i
termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2
per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori
situazioni imprevedibili di oggettiva difficolta' che
rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il
profilo dell'organizzazione amministrativa e della
particolare complessita' della procedura, certificate dal
RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, puo'
prorogare i termini suddetti rispettivamente per un
ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.».