Art. 77 
 
                     Modifiche all'Allegato I.5 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei
servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6) del  decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In caso  di
ricorso a  centrali  di  committenza,  enti  aggregatori  o  stazioni
appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di  lavori,
nonche' in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione
del  programma  triennale  dei  lavori  di  cui  al  comma  1  spetta
all'amministrazione ricorrente o delegante.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  I  soggetti  che
gestiscono la  piattaforma  Servizio  Contratti  Pubblici  (SCP)  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  le  piattaforme  di
approvvigionamento  digitale  di  cui  all'articolo  25  del  codice,
certificate  per   la   fase   di   programmazione,   assicurano   la
disponibilita' del supporto informatico  per  la  compilazione  degli
schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»; 
      3) il comma 14 e' sostituito dal seguente:  «14.  Il  referente
riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai  fini
del coordinamento delle proposte da inserire nella  programmazione  e
provvede ad accreditarsi presso  la  piattaforma  Servizio  Contratti
Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  o
presso  le  piattaforme  di  approvvigionamento   digitale   di   cui
all'articolo 25, certificate per la fase di programmazione.»; 
    b) all'articolo 4, comma 3, il secondo periodo e' sostituito  dal
seguente: A tal fine esse pubblicano  sul  sito  istituzionale  nella
sezione  Amministrazione  Trasparente  (AT)   di   cui   al   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Bandi e  contratti  un
avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse  degli
operatori economici in ordine ai lavori di  possibile  completamento,
anche ridimensionato o con diversa destinazione  d'uso,  delle  opere
incompiute di cui al comma 1 nonche' alla gestione delle stesse.»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 5: 
        1.1.  il  primo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:
«Successivamente alla adozione, il  programma  triennale  e  l'elenco
annuale  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale   nella   sezione
Amministrazione Trasparente (AT) di cui  al  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33 e sono trasmessi  alla  Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici.»; 
        1.2.  il  terzo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:
«L'approvazione  definitiva  del  programma   triennale,   unitamente
all'elenco annuale dei  lavori  avviene  entro  i  successivi  trenta
giorni dalla  scadenza  delle  consultazioni,  ovvero,  comunque,  in
assenza   delle   consultazioni,   entro   sessanta   giorni    dalla
pubblicazione di  cui  al  primo  periodo,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal comma 4, e  con  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente  (AT)  di  cui  al  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca  dati
nazionale dei contratti pubblici.»; 
      2) al comma 8, le  parole  «ne  danno  comunicazione  sul  sito
istituzionale  del  committente»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale»; 
      3) il comma 10 e' sostituito dal seguente:  «10.  I  programmi,
aggiornati a  seguito  delle  modifiche  di  cui  al  comma  9,  sono
pubblicati con le medesime  modalita'  di  cui  al  comma  5  e  sono
trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»; 
    d) all'articolo 6: 
      1) la parola «forniture», ovunque ricorra, e' sostituita  dalla
seguente: «beni»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In caso  di
ricorso a  centrali  di  committenza,  enti  aggregatori  o  stazioni
appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di  beni  e
servizi, nonche' in tutti i casi di delega delle  predette  funzioni,
l'adozione  del  programma  triennale  di  cui  al  comma  1   spetta
all'amministrazione ricorrente o delegante.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  I  soggetti  che
gestiscono la  piattaforma  Servizio  Contratti  Pubblici  (SCP)  del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme  di
approvvigionamento  digitale  di  cui  all'articolo  25  del  codice,
certificate  per   la   fase   di   programmazione,   assicurano   la
disponibilita' del supporto informatico  per  la  compilazione  degli
schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»; 
      4) il comma 12 e' abrogato; 
      5) dopo il comma  13  e'  aggiunto  il  seguente:  «13-bis.  Il
soggetto referente individuato  ai  sensi  del  comma  13  riceve  le
proposte, i dati e le  informazioni  fornite  dai  RUP  ai  fini  del
coordinamento delle  proposte  da  inserire  nella  programmazione  e
provvede ad accreditarsi presso  la  piattaforma  Servizio  Contratti
Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  o
presso le altre piattaforme di  approvvigionamento  digitale  di  cui
all'articolo  25   del   codice,   certificate   per   la   fase   di
programmazione.»; 
    e) all'articolo 7: 
      1) la parola «forniture», ovunque ricorra, e' sostituita  dalla
seguente: «beni»; 
      2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti. 
        «3-bis. Il programma  triennale  degli  acquisti  di  beni  e
servizi,  proposto  dal  referente  responsabile  del  programma,  e'
approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma  1,
del codice. 
        3-ter.   Successivamente   all'approvazione,   il   programma
triennale degli acquisti di beni e servizi  e'  pubblicato  sul  sito
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT)  di  cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  ed  e'  trasmesso  alla
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»; 
      3) il comma 5 e' abrogato; 
      4) il comma 10 e' sostituito dal seguente:  «10.  I  programmi,
modificati ai sensi del comma 8,  sono  pubblicati  con  le  medesime
modalita' di cui al comma 3-ter e  sono  trasmessi  alla  Banca  dati
nazionale dei contratti pubblici.»; 
    f) all'articolo 8: 
      1) al comma 1: 
        1.1. al primo periodo, la parola  «forniture»  e'  sostituita
dalla  seguente:  «beni»,  le  parole  «per  ciascun  acquisto»  sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascun lavoro o acquisto» e, dopo le
parole «a un soggetto aggregatore» sono inserite le seguenti:  «o  ad
altra  stazione  appaltante,  qualificata  ai  sensi  del   comma   6
dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega»; 
        1.2. al secondo periodo, le parole  «dall'articolo  6,  comma
1,» sono sostituite dalle seguenti:  «dall'articolo  3,  comma  1,  e
dall'articolo 6, comma 1,» 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi  in  cui
le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti,  in  adempimento  di
quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1,
l'elenco annuale ne indica la  denominazione  fra  quelle  registrate
nell'AUSA  nell'ambito  della  banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici dell'Autorita' nazionale  anticorruzione,  nonche',  qualora
disponibile, il codice  identificativo  di  gara  (CIG)  dell'accordo
quadro o convenzione o della procedura delegata.»; 
    g) all'articolo 9, comma 1, la parola «forniture»  e'  sostituita
dalla seguente: «beni». 
 
          Note all'art. 77: 
              - Si riportano gli articoli 3,  4,  5,  6,  7,  8  e  9
          dell'Allegato I.5 del citato decreto legislativo  31  marzo
          2023, n. 36, come modificati dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Contenuti, livello di progettazione  minimo,
          ordine di priorita'  del  programma  triennale  dei  lavori
          pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti).  -
          1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo  i
          propri ordinamenti e fatte salve le competenze  legislative
          e regolamentari delle regioni e delle province autonome  in
          materia,  adottano  il  programma  triennale   dei   lavori
          pubblici, anche  consistenti  in  lotti  funzionali  di  un
          lavoro, nonche' i relativi elenchi annuali sulla base degli
          schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante
          dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
          37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di
          pianificazione  o  di  programmazione  di  cui  al  decreto
          legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228  e  ai   principi
          contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118.  A  tal  fine  le  stazioni  appaltanti  e  gli   enti
          concedenti  consultano  altresi',   ove   disponibili,   le
          pianificazioni   delle   attivita'   delle   centrali    di
          committenza. 
                1-bis. In caso di ricorso a centrali di  committenza,
          enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate  per  la
          progettazione e affidamento di lavori, nonche' in  tutti  i
          casi di delega  delle  predette  funzioni,  l'adozione  del
          programma triennale dei lavori di cui  al  comma  1  spetta
          all'amministrazione ricorrente o delegante. 
                2. Gli schemi-tipo per  la  programmazione  triennale
          dei lavori pubblici di cui all'articolo 37 del codice  sono
          costituiti dalle seguenti schede: 
                  a)  A:  quadro  delle   risorse   necessarie   alla
          realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
          per annualita' e fonte di finanziamento; 
                  b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 
                  c) C: elenco degli immobili disponibili che possono
          essere  oggetto  di  cessione,  ivi  compresi  quelli  resi
          disponibili per insussistenza  dell'interesse  pubblico  al
          completamento  di  un'opera  pubblica   incompiuta.   Sono,
          altresi', indicati i  beni  immobili  nella  disponibilita'
          della stazione appaltante o dell'ente  concedente  concessi
          in diritto di godimento, a titolo  di  contributo,  la  cui
          utilizzazione  sia  strumentale  e  tecnicamente   connessa
          all'opera da affidare in concessione; 
                  d)  D:  elenco  dei  lavori   del   programma   con
          indicazione  degli  elementi   essenziali   per   la   loro
          individuazione; 
                  e) E: lavori che compongono l'elenco  annuale,  con
          indicazione  degli  elementi   essenziali   per   la   loro
          individuazione; 
                  f) F: elenco dei  lavori  presenti  nel  precedente
          elenco annuale nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3. 
                3. I soggetti che gestiscono la piattaforma  Servizio
          Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti  e  le  piattaforme  di  approvvigionamento
          digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per
          la fase di programmazione, assicurano la disponibilita' del
          supporto informatico per la compilazione degli  schemi-tipo
          allegati annessi al presente allegato. 
                4. Ai fini della compilazione delle schede A e C,  di
          cui, rispettivamente, alle lettere a) e  c)  del  comma  2,
          sono compresi, tra le fonti di finanziamento del  programma
          triennale dei lavori pubblici, il  valore  complessivo  dei
          beni  immobili  pubblici  che  possono  essere  oggetto  di
          cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai
          sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.
          310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          1990, n. 403,  i  beni  immobili  concessi  in  diritto  di
          godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
          strumentale e tecnicamente connessa all'opera  da  affidare
          in concessione,  nonche'  i  beni  immobili  ricadenti  nel
          territorio di competenza di regioni  ed  enti  locali,  non
          strumentali   all'esercizio    delle    proprie    funzioni
          istituzionali, suscettibili  di  valorizzazione  ovvero  di
          dismissione, di cui all'articolo 58  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili  e'
          indicato nell'apposita scheda C. Il valore  degli  immobili
          di cui al presente comma, stabilito sulla base  del  valore
          di mercato dagli uffici  titolari  dei  beni  immobili,  e'
          riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati. 
                5. Ogni  lavoro  o  lotto  funzionale  riportato  nel
          programma di cui al comma 1 e' individuato univocamente dal
          CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale  di  cui  al  primo
          periodo e' altresi' indicato  il  CUP,  tranne  i  casi  di
          manutenzione ordinaria. Entrambi i  codici  sono  mantenuti
          nei  programmi  triennali  nei  quali  il  lavoro  o  lotto
          funzionale e' riproposto, salvo modifiche  sostanziali  del
          progetto  che  ne  alterino  la  possibilita'  di   precisa
          individuazione. 
                6.  Per  ciascun  lavoro  di  cui  al  comma  1,  nel
          programma  triennale  e'  riportato  l'importo  complessivo
          stimato necessario per la realizzazione  di  detto  lavoro,
          comprensivo delle forniture e  dei  servizi  connessi  alla
          realizzazione dello stesso, inseriti  nella  programmazione
          triennale di cui all'articolo 6.  Nell'elenco  annuale  per
          ciascun  lavoro  e'  riportato  l'importo  complessivo  del
          relativo quadro economico. 
                7. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  37,
          comma 2, del codice, sono compresi nel programma  triennale
          e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute,
          di cui all'articolo 4, comma 4, del  presente  allegato,  i
          lavori realizzabili attraverso contratti di  concessione  o
          di partenariato pubblico  privato,  i  lavori  realizzabili
          tramite cessione del diritto di proprieta' o  altro  titolo
          di godimento  di  beni  immobili.  Il  programma  evidenzia
          altresi' se trattasi di lavoro complesso. 
                8. I lavori, anche consistenti in  lotti  funzionali,
          da avviare nella prima annualita' del programma di  cui  al
          comma  7,  costituiscono  l'elenco   annuale   dei   lavori
          pubblici. Sono inclusi in tale elenco  i  lavori,  compresi
          quelli di cui all'articolo 4, comma 4,  che  soddisfano  le
          seguenti condizioni: 
                  a)   previsione   in   bilancio   della   copertura
          finanziaria; 
                  b)  previsione  dell'avvio   della   procedura   di
          affidamento nel corso della prima annualita' del programma; 
                  c) rispetto dei livelli di progettazione minimi  di
          cui all'articolo 37, comma 2, del codice; 
                  d)   conformita'   dei   lavori   agli    strumenti
          urbanistici vigenti o adottati. 
                9. Un  lavoro  puo'  essere  inserito  nel  programma
          triennale dei lavori pubblici limitatamente a  uno  o  piu'
          lotti funzionali, purche' con riferimento all'intero lavoro
          sia stato osservato il livello  di  progettazione  indicato
          dall'articolo 37, comma 2,  del  codice,  quantificando  le
          risorse   finanziarie   necessarie    alla    realizzazione
          dell'intero lavoro. 
                10.  Il  programma  triennale  dei  lavori   pubblici
          riporta la priorita' dei lavori  valutata  su  tre  livelli
          come indicato nella scheda D. Nell'ambito della definizione
          degli ordini di priorita' le stazioni appaltanti e gli enti
          concedenti  individuano  come  prioritari   i   lavori   di
          ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  conseguenti   a
          calamita'  naturali,  di  prevenzione  e  mitigazione   del
          rischio sismico e  idrogeologico,  di  completamento  delle
          opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di
          recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi  o
          esecutivi gia' approvati, i lavori cofinanziati  con  fondi
          europei, con PNRR e  PNC  nonche'  i  lavori  per  i  quali
          ricorra  la  possibilita'  di  finanziamento  con  capitale
          privato maggioritario. 
                11. Nell'ambito dell'ordine di priorita'  di  cui  al
          comma 10, sono da ritenersi di priorita' massima  i  lavori
          di ricostruzione, riparazione e  ripristino  conseguenti  a
          calamita' naturali, e,  in  subordine,  gli  interventi  di
          prevenzione  sismica  sugli  edifici   strategici   e   gli
          interventi  di  previsione  e   mitigazione   del   rischio
          idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche
          incompiute nonche'  quelli  finanziati  con  PNRR  e  Piano
          complementare al PNRR. 
                12. Ai fini della realizzazione dei  lavori  previsti
          nell'elenco annuale dei lavori, le  stazioni  appaltanti  e
          gli enti  concedenti  tengono  conto  delle  priorita'  ivi
          indicate. Sono fatti  salvi  i  lavori  imposti  da  eventi
          imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti
          da  sopravvenute  disposizioni  di  legge  o  regolamentari
          ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale  o
          regionale. 
                13 Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          individuano, nell'ambito della propria  organizzazione,  la
          struttura e il soggetto  referente  per  la  redazione  del
          programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre
          gli oneri amministrativi,  tale  referente  e',  di  norma,
          individuato nel referente unico dell'amministrazione per la
          BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione. 
                14. Il referente riceve le  proposte,  i  dati  e  le
          informazioni fornite dai  RUP  ai  fini  del  coordinamento
          delle proposte da inserire nella programmazione e  provvede
          ad accreditarsi presso la  piattaforma  Servizio  Contratti
          Pubblici (SCP) del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti o presso  le  piattaforme  di  approvvigionamento
          digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di
          programmazione.» 
                «Art. 4 (Criteri di inclusione delle opere  pubbliche
          incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei
          relativi elenchi annuali). - 1. Per  le  finalita'  di  cui
          all'articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli
          enti concedenti, a  prescindere  dall'importo,  inseriscono
          nella scheda B le opere  pubbliche  incompiute  di  propria
          competenza, secondo  l'ordine  di  classificazione  di  cui
          all'articolo 4, comma 2  del  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  13  marzo  2013,  n.  42,
          indicando per ciascuna opera non completata le modalita'  e
          le risorse per il loro completamento.  Laddove  non  optino
          nei sensi di  cui  al  primo  periodo,  le  amministrazioni
          individuano  soluzioni  alternative,  quali  il  riutilizzo
          ridimensionato,  il  cambio  di  destinazione  d'uso  o  la
          cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  di
          altra opera  pubblica  mediante  cessione  di  immobili  in
          cambio di opere, la vendita ovvero la  demolizione  qualora
          le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione
          di soluzioni alternative. 
                2. Ai fini  del  completamento  e  della  fruibilita'
          dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio  di
          destinazione d'uso,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
          concedenti adottano le proprie determinazioni  sulla  base,
          ove pertinente, degli  esiti  della  valutazione  ex  ante,
          effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del
          decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  228,  condotta
          secondo  principi  di  appropriatezza  e   proporzionalita'
          tenuto conto della complessita', dell'impatto e  del  costo
          dell'opera, anche avvalendosi del  supporto  fornito  dalle
          strutture tecniche del  Ministero  delle  infrastrutture  e
          trasporti e delle regioni e delle province autonome, per  i
          rispettivi ambiti territoriali di competenza.  Le  medesime
          strutture  svolgono,  altresi',   attivita'   di   supporto
          tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative
          delle determinazioni adottate. 
                3. Qualora, sulla base della valutazione  di  cui  al
          comma 2, si rilevi che per il completamento e  la  gestione
          delle opere  pubbliche  incompiute  sussista  la  capacita'
          attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti
          e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure  di
          partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 174  e
          seguenti del codice. A tal fine esse  pubblicano  sul  sito
          istituzionale  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente
          (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,
          sottosezione Bandi e contratti  un  avviso  finalizzato  ad
          acquisire le manifestazioni di  interesse  degli  operatori
          economici in ordine ai lavori di  possibile  completamento,
          anche ridimensionato  o  con  diversa  destinazione  d'uso,
          delle opere incompiute di  cui  al  comma  1  nonche'  alla
          gestione delle stesse. 
                4. Le opere pubbliche  incompiute  per  le  quali,  a
          seguito della valutazione di cui al comma  2,  le  stazioni
          appaltanti e gli  enti  concedenti  abbiano  determinato  i
          lavori da adottare tra  quelli  menzionati  al  comma  1  e
          abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono
          inserite nell'elenco dei lavori del programma di  cui  alla
          scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E se
          la ripresa dei lavori e' prevista nella prima annualita'. 
                5. Nel caso in cui la stazione  appaltante  o  l'ente
          concedente   abbia    ritenuto,    con    atto    motivato,
          l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento  e
          alla fruibilita' dell'opera: 
                  a) riporta nell'elenco degli immobili di  cui  alla
          scheda C, previa acquisizione al patrimonio  a  seguito  di
          redazione e approvazione dello  stato  di  consistenza,  le
          opere pubbliche incompiute per le quali intenda  cedere  la
          titolarita' dell'opera  ad  altro  ente  pubblico  o  a  un
          soggetto esercente una funzione pubblica, ovvero  procedere
          alla vendita dell'opera sul mercato; 
                  b) riporta  nell'elenco  dei  lavori  di  cui  alle
          schede D ed E le opere pubbliche incompiute  per  le  quali
          intenda procedere alla demolizione. 
                6. Qualora ricorra la determinazione di cui al  comma
          5, lettera b), nell'ambito  del  programma  triennale  sono
          inseriti  gli  oneri  necessari   per   lo   smantellamento
          dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed
          eventuale bonifica del sito.». 
                «Art.  5  (Modalita'  di   redazione,   approvazione,
          aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori
          pubblici  e   del   relativo   elenco   annuale.   Obblighi
          informativi e di pubblicita'). - 1.  Il  programma  di  cui
          all'articolo 3 e' redatto ogni anno, scorrendo l'annualita'
          pregressa  e  aggiornando   i   programmi   precedentemente
          approvati. 
                2.  I  lavori  per  i  quali  sia  stata  avviata  la
          procedura di affidamento non sono riproposti nel  programma
          successivo. 
                3. La scheda  F  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
          lettera  f),  riporta  l'elenco  dei  lavori  presenti  nel
          precedente    elenco    annuale    e     non     riproposti
          nell'aggiornamento del  programma  per  motivi  diversi  da
          quelli di cui  al  comma  2,  ovvero  per  i  quali  si  e'
          rinunciato all'attuazione. 
                4. Nel rispetto di quanto previsto  all'articolo  37,
          comma 1, del codice, nonche' dei termini di cui ai commi  5
          e 6 del presente articolo,  sono  adottati  lo  schema  del
          programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco  annuale
          dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del
          programma. 
                5.  Successivamente  alla  adozione,   il   programma
          triennale e  l'elenco  annuale  sono  pubblicati  sul  sito
          istituzionale  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente
          (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  e
          sono trasmessi alla  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          possono   consentire   la   presentazione   di    eventuali
          osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui
          al primo periodo. L'approvazione definitiva  del  programma
          triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori avviene
          entro i  successivi  trenta  giorni  dalla  scadenza  delle
          consultazioni,   ovvero,   comunque,   in   assenza   delle
          consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di
          cui al primo periodo, nel rispetto di quanto  previsto  dal
          comma 4, e con pubblicazione sul sito  istituzionale  nella
          sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con  comunicazione  alla
          Banca dati nazionale dei contratti  pubblici.  Le  stazioni
          appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori
          forme di pubblicita' purche' queste  siano  predisposte  in
          modo da assicurare  il  rispetto  dei  termini  di  cui  al
          presente comma. 
                6. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di bilancio, le  stazioni  appaltanti  e
          gli enti concedenti che siano amministrazioni  dello  Stato
          procedono all'aggiornamento  del  programma  triennale  dei
          lavori pubblici e del relativo  elenco  annuale.  Le  altre
          stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i
          medesimi documenti  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          decorrenza degli effetti del proprio bilancio  o  documento
          equivalente,  secondo  l'ordinamento  proprio  di  ciascuna
          amministrazione. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo
          172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
          267. 
                7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove  risulti
          avviata la  procedura  di  approvazione  dell'aggiornamento
          annuale del programma triennale  e  dell'elenco  annuale  e
          nelle   more   della   conclusione   della   medesima,   le
          amministrazioni,  secondo  i  loro  ordinamenti,   possono,
          motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative
          a  un  lavoro  previsto  dalla  seconda  annualita'  di  un
          programma triennale approvato e dall'elenco  annuale  dello
          schema di programma triennale adottato. 
                8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli  enti
          concedenti non  provvedano  alla  redazione  del  programma
          triennale dei  lavori  pubblici,  per  assenza  di  lavori,
          questi   ne   danno   comunicazione   sul   proprio    sito
          istituzionale nella sezione  «Amministrazione  trasparente»
          di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33  e  ne
          danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti
          pubblici. 
                9. I programmi  triennali  di  lavori  pubblici  sono
          modificabili   nel   corso   dell'anno,   previa   apposita
          approvazione dell'organo competente, da  individuarsi,  per
          gli enti locali, secondo la tipologia della  modifica,  nel
          rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1,  del
          codice, qualora le modifiche riguardino: 
                  a) la cancellazione  di  uno  o  piu'  lavori  gia'
          previsti nell'elenco annuale; 
                  b) l'aggiunta di uno o piu' lavori  in  conseguenza
          di  atti  amministrativi  adottati  a  livello  statale   o
          regionale; 
                  c)  l'aggiunta  di  uno  o  piu'  lavori   per   la
          sopravvenuta disponibilita'  di  finanziamenti  all'interno
          del  bilancio  non  prevedibili  al  momento  della   prima
          approvazione  del  programma,  ivi  comprese  le  ulteriori
          risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o  di
          economie; 
                  d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito
          dell'elenco annuale di lavori precedentemente  previsti  in
          annualita' successive; 
                  e) la modifica del quadro economico dei lavori gia'
          contemplati nell'elenco annuale, per la  quale  si  rendano
          necessarie ulteriori risorse. 
                10. I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche
          di  cui  al  comma  9,  sono  pubblicati  con  le  medesime
          modalita' di cui al comma 5 e  sono  trasmessi  alla  Banca
          dati nazionale dei contratti pubblici. 
              11. Un lavoro non  inserito  nell'elenco  annuale  puo'
          essere realizzato quando  sia  reso  necessario  da  eventi
          imprevedibili o calamitosi o da  sopravvenute  disposizioni
          di  legge  o  regolamentari.   Un   lavoro   non   inserito
          nell'elenco annuale puo' essere altresi'  realizzato  sulla
          base di un autonomo  piano  finanziario  che  non  utilizzi
          risorse gia' previste tra i mezzi finanziari della stazione
          appaltante  o  dell'ente  concedente   al   momento   della
          formazione   dell'elenco,   avviando   le   procedure    di
          aggiornamento della programmazione. 
                12. Il CIPESS, al  fine  di  disporre  di  un  quadro
          programmatico generale di riferimento, puo'  chiedere  alle
          amministrazioni centrali che  vigilano  su  enti  tenuti  a
          predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti di trasmettere alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione
          e il coordinamento della politica economica, una  relazione
          che  sintetizzi  la  distribuzione   territoriale   e   per
          tipologia dei  lavori  inseriti  nel  complesso  dei  piani
          triennali degli organismi vigilati riguardanti il  triennio
          di riferimento e i relativi contenuti finanziari.» 
                «Art. 6 (Contenuti, ordine di priorita' del programma
          triennale degli acquisti  di  beni  e  servizi).  -  1.  Le
          stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri
          ordinamenti e  fatte  salve  le  competenze  legislative  e
          regolamentari delle regioni e delle  province  autonome  in
          materia,  adottano,  nel  rispetto   di   quanto   previsto
          dall'articolo  37  comma  1,  del  codice,   il   programma
          triennale degli  acquisti  di  beni  e  servizi  nonche'  i
          relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base
          degli schemi-tipo annessi al presente allegato. 
                Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini
          della  predisposizione  del   programma   triennale   degli
          acquisti di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e
          aggiornamenti  annuali,  consultano,  ove  disponibili,  le
          pianificazioni delle attivita' dei soggetti  aggregatori  e
          delle centrali di committenza, anche ai fini  del  rispetto
          degli obblighi di utilizzo di strumenti di  acquisto  e  di
          negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia
          di contenimento della spesa. 
                1-bis. In caso di ricorso a centrali di  committenza,
          enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate  per  la
          progettazione e affidamento di beni e servizi,  nonche'  in
          tutti i casi di delega delle predette funzioni,  l'adozione
          del  programma  triennale  di  cui  al   comma   1   spetta
          all'amministrazione ricorrente o delegante. 
                2. Gli schemi-tipo per  la  programmazione  triennale
          degli acquisti di beni  e  servizi  sono  costituiti  dalle
          seguenti schede: 
                  a)  G:  quadro  delle   risorse   necessarie   alle
          acquisizioni  previste  dal   programma,   articolate   per
          annualita' e fonte di finanziamento; 
                  b) H:  elenco  degli  acquisti  del  programma  con
          indicazione  degli  elementi   essenziali   per   la   loro
          individuazione. Nella scheda  sono  indicati  i  beni  e  i
          servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5,
          riportandone il relativo CUP, ove previsto; 
                  c)  I:  elenco  degli   acquisti   presenti   nella
          precedente  programmazione  triennale  nei  casi   previsti
          dall'articolo 7, comma 3. 
                3. I soggetti che gestiscono la piattaforma  Servizio
          Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture
          e Trasporti e le altre  piattaforme  di  approvvigionamento
          digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per
          la fase di programmazione, assicurano la disponibilita' del
          supporto informatico per la compilazione degli  schemi-tipo
          allegati annessi al presente allegato. 
                4. Ogni acquisto di  beni  e  servizi  riportato  nel
          programma di cui al comma 1 e' individuato univocamente dal
          CUI. Per  ogni  acquisto  per  il  quale  e'  previsto,  e'
          riportato il CUP. Entrambi  i  codici  sono  mantenuti  nei
          programmi triennali nei  quali  l'acquisto  e'  riproposto,
          salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la
          possibilita' di precisa individuazione. 
                5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel  programma
          triennale sono riportati gli importi degli acquisti di beni
          e servizi risultanti dalla stima  del  valore  complessivo,
          ovvero, per gli  acquisti  di  beni  e  servizi  ricompresi
          nell'elenco annuale, gli importi  del  prospetto  economico
          delle acquisizioni medesime. 
                6. Il programma triennale contiene altresi' i servizi
          di cui all'articolo 41, comma 10,  del  codice  nonche'  le
          ulteriori acquisizioni di  beni  e  servizi  connessi  alla
          realizzazione  di  lavori  previsti  nella   programmazione
          triennale dei lavori pubblici o di  altre  acquisizioni  di
          beni e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli
          importi  relativi  a  tali   acquisizioni,   qualora   gia'
          ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro  economico
          del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non  sono
          computati  ai  fini  della  quantificazione  delle  risorse
          complessive del programma di cui alla scheda G. 
                7. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al  comma
          6 sono individuate da un proprio CUI e  sono  associate  al
          CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o  dell'acquisizione
          al quale sono connessi. 
                8. Nei programmi triennali degli acquisti di  beni  e
          servizi,  per   ogni   singolo   acquisto,   e'   riportata
          l'annualita'  nella  quale  si  intende  dare  avvio   alla
          procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a  una
          centrale di committenza o a  un  soggetto  aggregatore,  al
          fine  di  consentire  il  raccordo  con  la  pianificazione
          dell'attivita' degli stessi. 
                9. Per l'inserimento nel  programma  triennale  degli
          acquisti di beni e servizi, le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti   concedenti,   anche   con   riferimento   all'intera
          acquisizione nel caso di suddivisione in lotti  funzionali,
          provvedono a fornire adeguate indicazioni  in  ordine  alle
          caratteristiche  tipologiche,  funzionali  e   tecnologiche
          delle  acquisizioni   da   realizzare   e   alla   relativa
          quantificazione economica. 
                10. Il programma triennale degli acquisti di  beni  e
          servizi riporta l'ordine di  priorita'.  Nell'ambito  della
          definizione  degli  ordini   di   priorita'   le   stazioni
          appaltanti  e  gli   enti   concedenti   individuano   come
          prioritari i servizi e i beni necessari in  conseguenza  di
          calamita' naturali, per garantire  gli  interessi  pubblici
          primari, gli acquisti aggiuntivi per  il  completamento  di
          beni o servizi, nonche' i beni e i servizi cofinanziati con
          fondi europei, e i beni e i servizi per i quali ricorra  la
          possibilita'  di   finanziamento   con   capitale   privato
          maggioritario. 
                11. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          tengono conto di tali priorita', fatte salve  le  modifiche
          dipendenti da  eventi  imprevedibili  o  calamitosi,  o  da
          sopravvenute disposizioni di legge o  regolamentari  ovvero
          da  atti  amministrativi  adottati  a  livello  statale   o
          regionale. 
                12. (abrogato) 
                13. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          individuano, nell'ambito della propria  organizzazione,  la
          struttura e il soggetto  referente  per  la  redazione  del
          programma triennale degli acquisti di beni  e  servizi.  Il
          soggetto di cui  al  presente  comma  puo'  coincidere  con
          quello di cui all'articolo  3,  comma  13.  Si  applica  la
          procedura di cui all'articolo 3, comma 14. 
                13-bis. Il soggetto referente  individuato  ai  sensi
          del comma 13 riceve le proposte, i dati e  le  informazioni
          fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da
          inserire nella programmazione e  provvede  ad  accreditarsi
          presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso  le
          altre piattaforme di  approvvigionamento  digitale  di  cui
          all'articolo 25 del codice,  certificate  per  la  fase  di
          programmazione.» 
                «Art.  7  (Modalita'  di   redazione,   approvazione,
          aggiornamento e  modifica  del  programma  triennale  degli
          acquisti di beni  e  servizi.  Obblighi  informativi  e  di
          pubblicita'). - 1. Il programma di cui  all'articolo  6  e'
          redatto  ogni  anno,  scorrendo  l'annualita'  pregressa  e
          aggiornando i programmi precedentemente approvati. 
                2. Non e'  riproposto  nel  programma  successivo  un
          acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia
          stata avviata la procedura di affidamento. 
                3. La scheda I,  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
          lettera c), riporta  l'elenco  degli  acquisti  di  beni  e
          servizi presenti  nella  prima  annualita'  del  precedente
          programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma
          per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero  per
          i quali si e' rinunciato all'acquisizione. 
                3-bis. Il programma triennale degli acquisti di  beni
          e  servizi,  proposto  dal   referente   responsabile   del
          programma, e' approvato nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'articolo 37, comma 1, del codice. 
                3-ter. Successivamente all'approvazione, il programma
          triennale degli acquisti di beni e  servizi  e'  pubblicato
          sul  sito  istituzionale  nella   sezione   Amministrazione
          Trasparente (AT) di cui al  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33, ed e' trasmesso alla Banca dati nazionale  dei
          contratti pubblici. 
                4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli  enti
          concedenti non  provvedano  alla  redazione  del  programma
          triennale degli acquisti di beni e servizi, per assenza  di
          acquisti di beni e  servizi,  ne  danno  comunicazione  sul
          profilo  del  committente  nella  sezione  «Amministrazione
          trasparente» di cui al decreto legislativo 14  marzo  2013,
          n. 33. 
                5. (abrogato) 
                6. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di bilancio, le  stazioni  appaltanti  e
          gli enti concedenti che siano amministrazioni  dello  Stato
          procedono all'aggiornamento del programma  triennale  degli
          acquisti di beni e servizi e del relativo  elenco  annuale.
          Le  altre  stazioni  appaltanti  e  gli   enti   concedenti
          approvano i medesimi documenti entro novanta  giorni  dalla
          data di decorrenza degli effetti  del  proprio  bilancio  o
          documento equivalente,  secondo  l'ordinamento  proprio  di
          ciascuna  amministrazione.  Resta  fermo  quanto   previsto
          dall'articolo   172   del   testo   unico    delle    leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove  risulti
          avviata la  procedura  di  approvazione  dell'aggiornamento
          annuale  del  programma  triennale  e  nelle   more   della
          conclusione della medesima, le amministrazioni,  secondo  i
          loro  ordinamenti,  possono,   motivatamente,   autorizzare
          l'avvio delle procedure relative a un acquisto  di  beni  e
          servizi previsto in un programma triennale approvato. 
                8. I programmi triennali degli  acquisti  di  beni  e
          servizi  sono  modificabili  nel  corso  dell'anno,  previa
          apposita   approvazione    dell'organo    competente,    da
          individuarsi, per gli enti  locali,  secondo  la  tipologia
          della   modifica,   nel   rispetto   di   quanto   previsto
          all'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le  modifiche
          riguardino: 
                  a) la cancellazione di uno  o  piu'  acquisti  gia'
          previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di  beni  e
          servizi; 
                  b) l'aggiunta di uno o piu' acquisti in conseguenza
          di  atti  amministrativi  adottati  a  livello  statale   o
          regionale; 
                  c)  l'aggiunta  di  uno  o  piu'  acquisti  per  la
          sopravvenuta disponibilita'  di  finanziamenti  all'interno
          del  bilancio  non  prevedibili  al  momento  della   prima
          approvazione  del  programma,  ivi  comprese  le  ulteriori
          risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o  di
          economie; 
                  d)   l'anticipazione    alla    prima    annualita'
          dell'acquisizione  di  una  fornitura  o  di  un   servizio
          ricompreso nel programma triennale degli acquisti; 
                  e) la modifica del quadro economico degli  acquisti
          gia' contemplati  nell'elenco  annuale,  per  la  quale  si
          rendano necessarie ulteriori risorse. 
                9.  Un  servizio  o  una   fornitura   non   inseriti
          nell'elenco annuale possono essere realizzati quando  siano
          resi necessari da eventi imprevedibili o  calamitosi  o  da
          sopravvenute disposizioni  di  legge  o  regolamentari.  Un
          servizio  o  una  fornitura  non   inseriti   nella   prima
          annualita' del programma possono essere altresi' realizzati
          sulla  base  di  un  autonomo  piano  finanziario  che  non
          utilizzi risorse  gia'  previste  tra  i  mezzi  finanziari
          dell'amministrazione   al    momento    della    formazione
          dell'elenco, avviando le procedure di  aggiornamento  della
          programmazione. 
                10. I programmi, modificati ai  sensi  del  comma  8,
          sono pubblicati con le medesime modalita' di cui  al  comma
          3-ter e  sono  trasmessi  alla  Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici.» 
                «Art. 8 (Modalita' di raccordo con la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento). - 1. Negli elenchi annuali degli
          acquisti di beni e servizi  e  negli  elenchi  annuali  dei
          lavori,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          indicano per ciascun lavoro o acquisto  l'obbligo,  qualora
          sussistente,  ovvero  l'intenzione  di  ricorrere   a   una
          centrale di committenza o a un soggetto  aggregatore  o  ad
          altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6
          dell'articolo 63, o individuata  mediante  altra  forma  di
          delega per l'espletamento della procedura di affidamento; a
          tal fine essi  consultano,  ai  sensi  di  quanto  previsto
          dall'articolo 3, comma  1,  e  dall'articolo  6,  comma  1,
          secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori
          e delle  centrali  di  committenza  e  ne  acquisiscono  il
          preventivo assenso o  ne  verificano  la  capienza  per  il
          soddisfacimento del proprio fabbisogno. 
                2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli  enti
          concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma  1,
          ricorrono ai soggetti di cui al comma 1,  l'elenco  annuale
          ne indica la denominazione fra quelle registrate  nell'AUSA
          nell'ambito  della  banca  dati  nazionale  dei   contratti
          pubblici dell'Autorita' nazionale anticorruzione,  nonche',
          qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG)
          dell'accordo  quadro  o  convenzione  o   della   procedura
          delegata.» 
                «Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.  Il
          presente  allegato  si  applica   per   la   formazione   o
          l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici
          e degli acquisti di beni e servizi effettuati  a  decorrere
          dal periodo di programmazione 2023-2025. 
                2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018,
          e' abrogato a decorrere  dalla  data  in  cui  il  presente
          allegato acquista efficacia  ai  sensi  dell'articolo  229,
          comma 2, del codice.».