Art. 77
Modifiche all'Allegato I.5
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei
servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6) del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di
ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni
appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori,
nonche' in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione
del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta
all'amministrazione ricorrente o delegante.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I soggetti che
gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di
approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice,
certificate per la fase di programmazione, assicurano la
disponibilita' del supporto informatico per la compilazione degli
schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»;
3) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. Il referente
riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini
del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e
provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti
Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o
presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui
all'articolo 25, certificate per la fase di programmazione.»;
b) all'articolo 4, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale nella
sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Bandi e contratti un
avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli
operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento,
anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso, delle opere
incompiute di cui al comma 1 nonche' alla gestione delle stesse.»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 5:
1.1. il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco
annuale sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici.»;
1.2. il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente
all'elenco annuale dei lavori avviene entro i successivi trenta
giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in
assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.»;
2) al comma 8, le parole «ne danno comunicazione sul sito
istituzionale del committente» sono sostituite dalle seguenti:
«questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale»;
3) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. I programmi,
aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono
pubblicati con le medesime modalita' di cui al comma 5 e sono
trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
d) all'articolo 6:
1) la parola «forniture», ovunque ricorra, e' sostituita dalla
seguente: «beni»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di
ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni
appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e
servizi, nonche' in tutti i casi di delega delle predette funzioni,
l'adozione del programma triennale di cui al comma 1 spetta
all'amministrazione ricorrente o delegante.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I soggetti che
gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di
approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice,
certificate per la fase di programmazione, assicurano la
disponibilita' del supporto informatico per la compilazione degli
schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»;
4) il comma 12 e' abrogato;
5) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: «13-bis. Il
soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le
proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del
coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e
provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti
Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o
presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui
all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di
programmazione.»;
e) all'articolo 7:
1) la parola «forniture», ovunque ricorra, e' sostituita dalla
seguente: «beni»;
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti.
«3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni e
servizi, proposto dal referente responsabile del programma, e'
approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1,
del codice.
3-ter. Successivamente all'approvazione, il programma
triennale degli acquisti di beni e servizi e' pubblicato sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed e' trasmesso alla
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
4) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. I programmi,
modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime
modalita' di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1. al primo periodo, la parola «forniture» e' sostituita
dalla seguente: «beni», le parole «per ciascun acquisto» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascun lavoro o acquisto» e, dopo le
parole «a un soggetto aggregatore» sono inserite le seguenti: «o ad
altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6
dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega»;
1.2. al secondo periodo, le parole «dall'articolo 6, comma
1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3, comma 1, e
dall'articolo 6, comma 1,»
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui
le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di
quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1,
l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate
nell'AUSA nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti
pubblici dell'Autorita' nazionale anticorruzione, nonche', qualora
disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo
quadro o convenzione o della procedura delegata.»;
g) all'articolo 9, comma 1, la parola «forniture» e' sostituita
dalla seguente: «beni».
Note all'art. 77:
- Si riportano gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
dell'Allegato I.5 del citato decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, come modificati dal presente decreto:
«Art. 3 (Contenuti, livello di progettazione minimo,
ordine di priorita' del programma triennale dei lavori
pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti). -
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i
propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative
e regolamentari delle regioni e delle province autonome in
materia, adottano il programma triennale dei lavori
pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un
lavoro, nonche' i relativi elenchi annuali sulla base degli
schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante
dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di
pianificazione o di programmazione di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi
contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti consultano altresi', ove disponibili, le
pianificazioni delle attivita' delle centrali di
committenza.
1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza,
enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la
progettazione e affidamento di lavori, nonche' in tutti i
casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del
programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta
all'amministrazione ricorrente o delegante.
2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale
dei lavori pubblici di cui all'articolo 37 del codice sono
costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alla
realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualita' e fonte di finanziamento;
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) C: elenco degli immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi
disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono,
altresi', indicati i beni immobili nella disponibilita'
della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi
in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa
all'opera da affidare in concessione;
d) D: elenco dei lavori del programma con
indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con
indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente
elenco annuale nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3.
3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio
Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento
digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per
la fase di programmazione, assicurano la disponibilita' del
supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo
allegati annessi al presente allegato.
4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di
cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2,
sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma
triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei
beni immobili pubblici che possono essere oggetto di
cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.
310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1990, n. 403, i beni immobili concessi in diritto di
godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare
in concessione, nonche' i beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza di regioni ed enti locali, non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili e'
indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili
di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore
di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, e'
riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.
5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel
programma di cui al comma 1 e' individuato univocamente dal
CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo
periodo e' altresi' indicato il CUP, tranne i casi di
manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti
nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto
funzionale e' riproposto, salvo modifiche sostanziali del
progetto che ne alterino la possibilita' di precisa
individuazione.
6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel
programma triennale e' riportato l'importo complessivo
stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro,
comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla
realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per
ciascun lavoro e' riportato l'importo complessivo del
relativo quadro economico.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37,
comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale
e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute,
di cui all'articolo 4, comma 4, del presente allegato, i
lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o
di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili
tramite cessione del diritto di proprieta' o altro titolo
di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia
altresi' se trattasi di lavoro complesso.
8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali,
da avviare nella prima annualita' del programma di cui al
comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori
pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi
quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le
seguenti condizioni:
a) previsione in bilancio della copertura
finanziaria;
b) previsione dell'avvio della procedura di
affidamento nel corso della prima annualita' del programma;
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di
cui all'articolo 37, comma 2, del codice;
d) conformita' dei lavori agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati.
9. Un lavoro puo' essere inserito nel programma
triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o piu'
lotti funzionali, purche' con riferimento all'intero lavoro
sia stato osservato il livello di progettazione indicato
dall'articolo 37, comma 2, del codice, quantificando le
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
dell'intero lavoro.
10. Il programma triennale dei lavori pubblici
riporta la priorita' dei lavori valutata su tre livelli
come indicato nella scheda D. Nell'ambito della definizione
degli ordini di priorita' le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti individuano come prioritari i lavori di
ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a
calamita' naturali, di prevenzione e mitigazione del
rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle
opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o
esecutivi gia' approvati, i lavori cofinanziati con fondi
europei, con PNRR e PNC nonche' i lavori per i quali
ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale
privato maggioritario.
11. Nell'ambito dell'ordine di priorita' di cui al
comma 10, sono da ritenersi di priorita' massima i lavori
di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a
calamita' naturali, e, in subordine, gli interventi di
prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli
interventi di previsione e mitigazione del rischio
idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche
incompiute nonche' quelli finanziati con PNRR e Piano
complementare al PNRR.
12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti
nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti tengono conto delle priorita' ivi
indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti
da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale.
13 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la
struttura e il soggetto referente per la redazione del
programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre
gli oneri amministrativi, tale referente e', di norma,
individuato nel referente unico dell'amministrazione per la
BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.
14. Il referente riceve le proposte, i dati e le
informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento
delle proposte da inserire nella programmazione e provvede
ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti
Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento
digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di
programmazione.»
«Art. 4 (Criteri di inclusione delle opere pubbliche
incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei
relativi elenchi annuali). - 1. Per le finalita' di cui
all'articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti, a prescindere dall'importo, inseriscono
nella scheda B le opere pubbliche incompiute di propria
competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui
all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42,
indicando per ciascuna opera non completata le modalita' e
le risorse per il loro completamento. Laddove non optino
nei sensi di cui al primo periodo, le amministrazioni
individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo
ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica mediante cessione di immobili in
cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora
le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione
di soluzioni alternative.
2. Ai fini del completamento e della fruibilita'
dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di
destinazione d'uso, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base,
ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante,
effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta
secondo principi di appropriatezza e proporzionalita'
tenuto conto della complessita', dell'impatto e del costo
dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle
strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e
trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i
rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime
strutture svolgono, altresi', attivita' di supporto
tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative
delle determinazioni adottate.
3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al
comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione
delle opere pubbliche incompiute sussista la capacita'
attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di
partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 174 e
seguenti del codice. A tal fine esse pubblicano sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente
(AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Bandi e contratti un avviso finalizzato ad
acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori
economici in ordine ai lavori di possibile completamento,
anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso,
delle opere incompiute di cui al comma 1 nonche' alla
gestione delle stesse.
4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a
seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti abbiano determinato i
lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 e
abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono
inserite nell'elenco dei lavori del programma di cui alla
scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E se
la ripresa dei lavori e' prevista nella prima annualita'.
5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente
concedente abbia ritenuto, con atto motivato,
l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e
alla fruibilita' dell'opera:
a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla
scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di
redazione e approvazione dello stato di consistenza, le
opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la
titolarita' dell'opera ad altro ente pubblico o a un
soggetto esercente una funzione pubblica, ovvero procedere
alla vendita dell'opera sul mercato;
b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle
schede D ed E le opere pubbliche incompiute per le quali
intenda procedere alla demolizione.
6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma
5, lettera b), nell'ambito del programma triennale sono
inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento
dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed
eventuale bonifica del sito.».
«Art. 5 (Modalita' di redazione, approvazione,
aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori
pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi
informativi e di pubblicita'). - 1. Il programma di cui
all'articolo 3 e' redatto ogni anno, scorrendo l'annualita'
pregressa e aggiornando i programmi precedentemente
approvati.
2. I lavori per i quali sia stata avviata la
procedura di affidamento non sono riproposti nel programma
successivo.
3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel
precedente elenco annuale e non riproposti
nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da
quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si e'
rinunciato all'attuazione.
4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37,
comma 1, del codice, nonche' dei termini di cui ai commi 5
e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale
dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del
programma.
5. Successivamente alla adozione, il programma
triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente
(AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui
al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma
triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori avviene
entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle
consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di
cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale nella
sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni
appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori
forme di pubblicita' purche' queste siano predisposte in
modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al
presente comma.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato
procedono all'aggiornamento del programma triennale dei
lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre
stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i
medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di
decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento
equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna
amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti
avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento
annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e
nelle more della conclusione della medesima, le
amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono,
motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative
a un lavoro previsto dalla seconda annualita' di un
programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello
schema di programma triennale adottato.
8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti non provvedano alla redazione del programma
triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori,
questi ne danno comunicazione sul proprio sito
istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente»
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne
danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
9. I programmi triennali di lavori pubblici sono
modificabili nel corso dell'anno, previa apposita
approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per
gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del
codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o piu' lavori gia'
previsti nell'elenco annuale;
b) l'aggiunta di uno o piu' lavori in conseguenza
di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
c) l'aggiunta di uno o piu' lavori per la
sopravvenuta disponibilita' di finanziamenti all'interno
del bilancio non prevedibili al momento della prima
approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori
risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di
economie;
d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito
dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in
annualita' successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori gia'
contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano
necessarie ulteriori risorse.
10. I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche
di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime
modalita' di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo'
essere realizzato quando sia reso necessario da eventi
imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni
di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere altresi' realizzato sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse gia' previste tra i mezzi finanziari della stazione
appaltante o dell'ente concedente al momento della
formazione dell'elenco, avviando le procedure di
aggiornamento della programmazione.
12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro
programmatico generale di riferimento, puo' chiedere alle
amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a
predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica, una relazione
che sintetizzi la distribuzione territoriale e per
tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani
triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio
di riferimento e i relativi contenuti finanziari.»
«Art. 6 (Contenuti, ordine di priorita' del programma
triennale degli acquisti di beni e servizi). - 1. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri
ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e
regolamentari delle regioni e delle province autonome in
materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 37 comma 1, del codice, il programma
triennale degli acquisti di beni e servizi nonche' i
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base
degli schemi-tipo annessi al presente allegato.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini
della predisposizione del programma triennale degli
acquisti di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le
pianificazioni delle attivita' dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto
degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa.
1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza,
enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la
progettazione e affidamento di beni e servizi, nonche' in
tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione
del programma triennale di cui al comma 1 spetta
all'amministrazione ricorrente o delegante.
2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale
degli acquisti di beni e servizi sono costituiti dalle
seguenti schede:
a) G: quadro delle risorse necessarie alle
acquisizioni previste dal programma, articolate per
annualita' e fonte di finanziamento;
b) H: elenco degli acquisti del programma con
indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione. Nella scheda sono indicati i beni e i
servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5,
riportandone il relativo CUP, ove previsto;
c) I: elenco degli acquisti presenti nella
precedente programmazione triennale nei casi previsti
dall'articolo 7, comma 3.
3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio
Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento
digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per
la fase di programmazione, assicurano la disponibilita' del
supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo
allegati annessi al presente allegato.
4. Ogni acquisto di beni e servizi riportato nel
programma di cui al comma 1 e' individuato univocamente dal
CUI. Per ogni acquisto per il quale e' previsto, e'
riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei
programmi triennali nei quali l'acquisto e' riproposto,
salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la
possibilita' di precisa individuazione.
5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma
triennale sono riportati gli importi degli acquisti di beni
e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo,
ovvero, per gli acquisti di beni e servizi ricompresi
nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico
delle acquisizioni medesime.
6. Il programma triennale contiene altresi' i servizi
di cui all'articolo 41, comma 10, del codice nonche' le
ulteriori acquisizioni di beni e servizi connessi alla
realizzazione di lavori previsti nella programmazione
triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di
beni e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli
importi relativi a tali acquisizioni, qualora gia'
ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico
del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono
computati ai fini della quantificazione delle risorse
complessive del programma di cui alla scheda G.
7. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma
6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al
CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione
al quale sono connessi.
8. Nei programmi triennali degli acquisti di beni e
servizi, per ogni singolo acquisto, e' riportata
l'annualita' nella quale si intende dare avvio alla
procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una
centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al
fine di consentire il raccordo con la pianificazione
dell'attivita' degli stessi.
9. Per l'inserimento nel programma triennale degli
acquisti di beni e servizi, le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti, anche con riferimento all'intera
acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali,
provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche
delle acquisizioni da realizzare e alla relativa
quantificazione economica.
10. Il programma triennale degli acquisti di beni e
servizi riporta l'ordine di priorita'. Nell'ambito della
definizione degli ordini di priorita' le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti individuano come
prioritari i servizi e i beni necessari in conseguenza di
calamita' naturali, per garantire gli interessi pubblici
primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di
beni o servizi, nonche' i beni e i servizi cofinanziati con
fondi europei, e i beni e i servizi per i quali ricorra la
possibilita' di finanziamento con capitale privato
maggioritario.
11. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
tengono conto di tali priorita', fatte salve le modifiche
dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero
da atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale.
12. (abrogato)
13. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la
struttura e il soggetto referente per la redazione del
programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Il
soggetto di cui al presente comma puo' coincidere con
quello di cui all'articolo 3, comma 13. Si applica la
procedura di cui all'articolo 3, comma 14.
13-bis. Il soggetto referente individuato ai sensi
del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni
fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da
inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi
presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le
altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui
all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di
programmazione.»
«Art. 7 (Modalita' di redazione, approvazione,
aggiornamento e modifica del programma triennale degli
acquisti di beni e servizi. Obblighi informativi e di
pubblicita'). - 1. Il programma di cui all'articolo 6 e'
redatto ogni anno, scorrendo l'annualita' pregressa e
aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. Non e' riproposto nel programma successivo un
acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia
stata avviata la procedura di affidamento.
3. La scheda I, di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di beni e
servizi presenti nella prima annualita' del precedente
programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma
per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per
i quali si e' rinunciato all'acquisizione.
3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni
e servizi, proposto dal referente responsabile del
programma, e' approvato nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 37, comma 1, del codice.
3-ter. Successivamente all'approvazione, il programma
triennale degli acquisti di beni e servizi e' pubblicato
sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ed e' trasmesso alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici.
4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti non provvedano alla redazione del programma
triennale degli acquisti di beni e servizi, per assenza di
acquisti di beni e servizi, ne danno comunicazione sul
profilo del committente nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
5. (abrogato)
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato
procedono all'aggiornamento del programma triennale degli
acquisti di beni e servizi e del relativo elenco annuale.
Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti
approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla
data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o
documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di
ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 172 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti
avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento
annuale del programma triennale e nelle more della
conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i
loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare
l'avvio delle procedure relative a un acquisto di beni e
servizi previsto in un programma triennale approvato.
8. I programmi triennali degli acquisti di beni e
servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa
apposita approvazione dell'organo competente, da
individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia
della modifica, nel rispetto di quanto previsto
all'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche
riguardino:
a) la cancellazione di uno o piu' acquisti gia'
previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di beni e
servizi;
b) l'aggiunta di uno o piu' acquisti in conseguenza
di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
c) l'aggiunta di uno o piu' acquisti per la
sopravvenuta disponibilita' di finanziamenti all'interno
del bilancio non prevedibili al momento della prima
approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori
risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di
economie;
d) l'anticipazione alla prima annualita'
dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio
ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti
gia' contemplati nell'elenco annuale, per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse.
9. Un servizio o una fornitura non inseriti
nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano
resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un
servizio o una fornitura non inseriti nella prima
annualita' del programma possono essere altresi' realizzati
sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione
dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della
programmazione.
10. I programmi, modificati ai sensi del comma 8,
sono pubblicati con le medesime modalita' di cui al comma
3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici.»
«Art. 8 (Modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento). - 1. Negli elenchi annuali degli
acquisti di beni e servizi e negli elenchi annuali dei
lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
indicano per ciascun lavoro o acquisto l'obbligo, qualora
sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una
centrale di committenza o a un soggetto aggregatore o ad
altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6
dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di
delega per l'espletamento della procedura di affidamento; a
tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1,
secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori
e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il
preventivo assenso o ne verificano la capienza per il
soddisfacimento del proprio fabbisogno.
2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1,
ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l'elenco annuale
ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA
nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti
pubblici dell'Autorita' nazionale anticorruzione, nonche',
qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG)
dell'accordo quadro o convenzione o della procedura
delegata.»
«Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Il
presente allegato si applica per la formazione o
l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici
e degli acquisti di beni e servizi effettuati a decorrere
dal periodo di programmazione 2023-2025.
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018,
e' abrogato a decorrere dalla data in cui il presente
allegato acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229,
comma 2, del codice.».