Art. 78
Modifiche all'Allegato I.7
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'Allegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali, del
documento di indirizzo della progettazione, del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli
da 41 a 44), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui
all'articolo 2, puo' essere supportato dall'adozione dei metodi e
strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43,
eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici
(Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento
di fattibilita' delle alternative progettuali puo' essere integrato
dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o
territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli
informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere
immobiliari o infrastrutturali esistenti.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole «, analogamente al quadro esigenziale,
puo' essere supportato dalla configurazione di modelli informativi
bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle
seguenti: «puo' essere supportato dallo sviluppo di modelli
informativi e GIS su scala urbana»;
2) al comma 4:
2.1. alla lettera a), le parole «bi- e tri-dimensionali di
carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala
urbana»;
2.2. alla lettera b), le parole «mappa tematica archeologica
ove esistente» sono sostituite dalle seguenti «carta del potenziale
archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti,»;
2.2. alla lettera c), le parole «illustrate anche mediante
modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppate
anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) lo
stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale,
eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;»;
1.2 la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i
livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di
svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell'intervento. Quando la progettazione e' sviluppata tramite
l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di
fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo
livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli
informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato
informativo;»;
1.3 alla lettera n), le parole «dalla modellazione
informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere
introdotte all'interno dei modelli informativi» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM
sono integrati nella gestione informativa digitale»;
2) il comma 4 e' abrogato;
3) al comma 5, ultimo periodo, le parole «dalla
configurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
disponibilita'» e le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere
urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;
d) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Articolo 4-bis
Progettazione di servizi e forniture
1. La progettazione di servizi e forniture e' articolata in
un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli
enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del
progetto sono costituiti almeno da una relazione generale
illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica
secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del
codice»;
e) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: «a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in
relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la
stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario
il ricorso;»;
f) all'articolo 6:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il PFTE e'
elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del
contesto nel quale andra' inserita la nuova opera, compatibilmente
con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e
archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del
codice, il PFTE e' supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di
gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi
informativi geografici (Geographical Information System - GIS).»;
2) al comma 3, dopo la parola: «geologia,» e' inserita la
seguente «strutture,»;
3) al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «tramite la procedura di verifica preventiva di cui
all'Allegato I.8»;
4) al comma 7:
4.1. alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «tramite la procedura di cui all'Allegato I.8»;
4.2. alla lettera g), dopo le parole «relazione
specialistica» sono inserite le seguenti: «sulla modellazione
informativa»;
4.3. alla lettera o) l'ultimo periodo e' soppresso;
4.4. la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) in
caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente
allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo
43 del codice;»;
4.5. alla lettera q), l'ultimo periodo e' soppresso;
4.6. il comma 8 e' abrogato;
4.7. dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti
strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai
sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di
fattibilita' tecnico-economica costituito almeno dai seguenti
elaborati:
a) relazione generale;
b) computo metrico estimativo dell'opera;
c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' in applicazione
dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della
sicurezza.»;
g) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
Articolo 6-bis
(Progetto di fattibilita' per la finanza di progetto)
1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di
fattibilita' delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il
promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilita'
composto almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel
quale l'opera e' inserita, contenente anche una descrizione
dell'opera medesima; la relazione e' altresi' corredata dagli
approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e
dell'ubicazione dell'intervento;
c) relazione preliminare di sostenibilita' dell'opera;
d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie,
prospetti e sezioni tipo);
e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera,
coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
f) cronoprogramma.
2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilita'
e' composto almeno dai seguenti elaborati
a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli
elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e
specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come
identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione, nonche' agli elementi evidenziati nel
piano economico finanziario della proposta;
b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.»;
h) all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), dopo la
parola: «idrauliche,» e' inserita la seguente: «strutturali,»;
i) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
La relazione illustra le attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di
assoggettabilita' alla procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del
codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.»;
l) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Gli elaborati grafici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto
della necessita' di includere le eventuali misure e interventi di
mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi
costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione,
sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si
adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e
relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti
dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui
cio' sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di
integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi,
l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.»;
m) all'articolo 13:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La relazione
specialistica sulla modellazione informativa del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti
definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8,
dell'allegato I.9 e la conformita' ai contenuti del Piano di Gestione
Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La relazione specialistica sulla modellazione
informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica
tipologia di intervento, include:
a) il sistema di denominazione, classificazione e
organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo
contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e scambio
dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo
raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello
progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi
ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della
modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei
processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle
incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei
controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative
alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e
all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle
informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione
delle opere in progetto, nonche' delle informazioni relative alla
sostenibilita' sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o,
comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti
informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la
descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a
partire dai modelli informativi.»;
3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
n) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
«Articolo 13-bis
(Modelli informativi)
1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla
categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati
necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione
dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.
2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti
attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli
obiettivi del Progetto di Fattibilita' Tecnica ed Economica, possono
essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale
e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle
seguenti categorie:
a) identita';
b) geometria, dimensioni ed aspetto;
c) localizzazione;
d) materiali;
e) prestazioni;
f) componenti e sistemi edilizi;
g) costi;
h) cronologia e fasi;
i) gestione e manutenzione;
l) normative e conformita';
m) sicurezza e salute
3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi
devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli
elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato.
4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi e'
funzionale alla specifica tipologia di intervento ed e' disciplinata
nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla
progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.
Articolo 13-ter
(Capitolato informativo del PFTE)
1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di
progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente
allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il
capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato
I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici,
compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello
di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del
capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura
dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi
utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione,
trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta
connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione
appaltante. Tale documento fornisce, altresi', la descrizione delle
specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.»;
o) all'articolo 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di
cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo'
richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate
nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di
modelli informativi del cantiere.
1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una
struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e
coordinamento, nonche' l'associazione delle informazioni riguardanti
le lavorazioni alla variabile temporale.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa deve riportare
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di
sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei
modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di
generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli
informativi.»;
p) all'articolo 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di
cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo'
richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale
economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei
lavori.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza
tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo
di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei
modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di
generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»;
q) all'articolo 18:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di
adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del
codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi
di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale
delle attivita' di progettazione e di esecuzione dei lavori, in
coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi
di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione
informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi
presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei
modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di
generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»;
r) all'articolo 19:
1) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. In caso di
adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del
codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi
di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e
programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e delle sue
parti.»;
2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis
possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e
manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il
livello di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica.
10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza
tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di
manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei
modelli informativi, nonche' descrizione del processo di generazione
dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
s) all'articolo 22:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) al comma 4, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) modelli informativi e relativa relazione
specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti
dall'articolo 43 del codice;
p-ter) capitolato informativo nei casi previsti
dall'articolo 43 del codice.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
t) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato;
u) all'articolo 24, il comma 4 e' abrogato;
v) all'articolo 25, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli
elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza
con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati
e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui cio' e'
praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con
dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta
coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei
modelli stessi.»;
z) all'articolo 26, il comma 10 e' abrogato;
aa) all'articolo 27, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9.
In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo
43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di
sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione
e programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e delle
sue parti.»;
bb) all'articolo 27, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis
possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e
manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il
livello di progettazione esecutivo.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica
sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti
informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la
descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a
partire dai modelli informativi.»;
cc) all'articolo 28, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di
cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo'
richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano
integrate nella gestione informativa digitale anche mediante
l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una
struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e
coordinamento, nonche' l'associazione delle informazioni riguardanti
le lavorazioni alla variabile temporale.
3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza
tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e
coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli
informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli
elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
dd) all'articolo 30:
1) al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione
digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione
dell'eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle
attivita', i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi
anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di
progetto esecutivo.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In caso di
adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del
codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi
di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale
della attivita' di progettazione e di esecuzione dei lavori, in
coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.»;
3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nei casi
di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione
informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi
presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei
modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di
generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli
informativi.»;
ee) all'articolo 31:
1) al comma 1:
1.1. al primo periodo, le parole «a misura» sono soppresse;
1.2. al secondo periodo, le parole: «Nel caso di
lavorazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di
lavorazioni »;
1.3. al terzo periodo, dopo le parole «sono poi
raggruppate» sono inserite le seguenti: «, sulla base degli indici
sintetici previsti nell'Allegato II.2-bis»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In caso di
adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del
codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi
di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi
alla computazione dei lavori.»;
3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Nei casi
di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione
informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi
presenti nel computo metrico estimativo dell'intervento e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la
descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a
partire dai modelli informativi.»;
ff) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 32-bis
Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa
del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti
nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8
dell'Allegato I.9 e la conformita' ai contenuti del piano di gestione
informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato
I.9.
2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa,
declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di
intervento, indica:
a) il sistema di denominazione, classificazione e
organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo
contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e scambio
dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo
raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello
progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi
ai requisiti definiti nel capitolato informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della
modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei
processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle
incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei
controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative
alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego
nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni
relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in
progetto, nonche' delle informazioni relative alla sostenibilita'
sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o,
comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti
informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la
descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a
partire dai modelli informativi.
Articolo 32-ter
Capitolato informativo
1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo
ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini
della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i
requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i
livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di
progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo
allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della
procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi
utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione,
trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta
connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali
della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresi', la
descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione
dei dati.»;
gg) all'articolo 33:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di
adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del
codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi
di gestione informativa digitale relativa alle attivita' di
esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Nei casi
di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione
informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi
presenti nel piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla
descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a
partire dai modelli informativi e GIS.»;
hh) all'articolo 35, comma 1, lettera b), la parola «coerente»
e' sostituita dalla seguente: «conforme»;
ii) all'articolo 36, comma 3, la parola «coerente» e'
sostituita dalla seguente: «conforme»;
ll) all'articolo 37, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il
soggetto incaricato dell'attivita' di verifica accerta la conformita'
del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato
informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di
progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica accerta la conformita' del progetto esecutivo agli
adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui
all'articolo 13-bis del presente Allegato.»;
mm) all'articolo 38:
1) al comma 1, lettera a), le parole «UNI EN ISO/IEC 1702»
sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;
2) al comma 2, le parole «un coordinatore del gruppo di
lavoro di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «un direttore
tecnico»;
nn) all'articolo 40:
1) al comma 2:
1.1. alla lettera f), punto 9, le parole: «il 15 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento»;
1.2. dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) per i modelli informativi, verificare la
leggibilita', tracciabilita' e coerenza di dati e informazioni in
essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i
documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle
interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del
raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei
conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato
informativo in relazione al livello di progettazione nonche' della
esaustivita', coerenza e completezza dei contenuti informativi dei
modelli in relazione al livello di progettazione e in conformita' ai
requisiti di cui al Capitolato Informativo;
i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione
informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai
contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al
capitolato informativo.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
oo) all'articolo 41, comma 1, il secondo periodo e' soppresso.
Note all'art. 78:
- Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
35, 36, 37, 40, e 41 dell'Allegato I.7 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 1 (Quadro esigenziale). - 1. Il quadro
esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti
di programmazione del committente. Esso, per ciascun
intervento da realizzare, in relazione alla tipologia
dell'intervento stesso, riporta:
a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso
la realizzazione dell'intervento, con gli associati
indicatori chiave di prestazione;
b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e
quantitative del committente, della collettivita' o della
specifica utenza alla quale l'intervento e' destinato, che
dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione
dell'intervento stesso;
2. Il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, di cui all'articolo 2, puo' essere supportato
dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente
integrati con i sistemi informativi geografici
(Geographical Information System - GIS). A questo fine, il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
puo' essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi
e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani
di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo
stato dei luoghi e delle opere immobiliari o
infrastrutturali esistenti.
3. La redazione del quadro esigenziale e' di
esclusiva competenza del committente.»
«Art. 2 (Documento di fattibilita' delle alternative
progettuali). - 1. Il documento di fattibilita' delle
alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», e' redatto
nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed e'
prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla
progettazione di cui all'articolo 3. Il DOCFAP puo' essere
supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su
scala urbana o territoriale e da modelli informativi che
riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o
infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare
analisi di scenario e di identificare alternative
progettuali.
2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili
soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di
non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le
scelte modali e le alternative di tracciato per le
infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilita' e al
trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la
realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un
edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o
urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di
suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la
localizzazione dell'intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e
richiesto dal committente, puo' analizzare anche le
soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in
relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da
realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal
committente, prende in considerazione e analizza tutte le
opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di
non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un
effettivo confronto comparato tra le diverse alternative.
Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle
alternative analizzate sul contesto territoriale,
ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico,
nonche', per gli interventi sulle opere esistenti, sulle
caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal
fine e' prevista la possibilita' di effettuare indagini
preliminari.
3. In applicazione del principio di proporzionalita'
di cui all'articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP e'
sviluppato con un livello di approfondimento e con un
contenuto differenziato in relazione al tipo e alla
dimensione dell'intervento da realizzare.
4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e
alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di
una relazione tecnico-illustrativa, cosi' articolata:
a) analisi dello stato di fatto dell'area
d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere
esistenti, integrabili da modelli informativi e GIS su
scala urbana o territoriale e da modelli informativi che
riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o
infrastrutturali esistenti;
b) inquadramento territoriale dell'area
d'intervento: corografia, stralcio dello strumento
urbanistico comunale, verifica della compatibilita'
dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la carta
del potenziale archeologico e la carta del rischio
archeologico, ove esistenti, e con i vincoli di settore,
ove pertinenti;
c) individuazione, tramite elaborati descrittivi,
cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla
dimensione dell'intervento, delle possibili alternative
progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto
sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche,
economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti
connessi alla manutenibilita'. Tali alternative possono
essere sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43;
d) schemi grafici che descrivano e consentano
l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle
alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono
essere supportati da simulazioni digitali realizzate
tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
e) indicazione dei tempi previsti per l'attuazione
delle alternative progettuali esaminate;
f) stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di
prezzi parametrici;
g) confronto comparato delle alternative
progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto
delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione
dell'intervento.
5. In relazione a quanto stabilito all'articolo 37
del codice, la redazione del DOCFAP e' sempre necessaria
per interventi il cui importo per lavori sia pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
6. Per interventi di importo dei lavori superiore a
150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14
del codice, e' facolta' del committente richiedere la
redazione del DOCFAP, che sara' redatto sulla base delle
indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto
(RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione
dell'intervento da realizzare.
7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra
le alternative prese in considerazione, perviene alla
individuazione della soluzione che presenta il miglior
rapporto tra costi e benefici per la collettivita' e per
l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e alle prestazioni da fornire.
8. Per gli interventi da realizzarsi con formule di
partenariato pubblico privato il DOCFAP e' corredato anche
di un'analisi costi ricavi.
9. Il committente, con propria determinazione,
approva il DOCFAP.»
«Art. 3 (Documento di indirizzo alla progettazione).
- 1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di
seguito "DIP", da redigere in coerenza con il quadro
esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove
redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla
specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da
realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati
progettuali necessari per la definizione di ogni livello
della progettazione. Il DIP e' redatto e approvato prima
dell'affidamento del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, sia in caso di progettazione interna, che di
progettazione esterna alla stazione appaltante; in
quest'ultimo caso, il DIP dovra' essere parte della
documentazione di gara per l'affidamento del contratto
pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante
del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di
progettazione interna alla stazione appaltante il DIP e'
allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le
seguenti indicazioni:
a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni
di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli
informativi o GIS;
b) gli obiettivi da perseguire attraverso la
realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno
essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e,
ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i
requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
c) i requisiti tecnici che l'intervento deve
soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e
al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
d) i livelli della progettazione da sviluppare e i
relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la
progettazione e' sviluppata tramite l'adozione dei metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di
fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del
relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi
dei modelli informativi identificati dalla stazione
appaltante nel capitolato informativo;
e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
f) le eventuali raccomandazioni per la
progettazione, anche in relazione alla pianificazione
urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle
valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti,
procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici
che si intendano porre a base della progettazione
dell'intervento;
g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale
indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;
h) le indicazioni in ordine al sistema di
realizzazione dell'intervento;
i) l'indicazione della procedura di scelta del
contraente;
l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;
m) la tipologia di contratto individuata per la
realizzazione dell'intervento, e in particolare se il
contratto sara' stipulato a corpo o a misura, o parte a
corpo e parte a misura;
n) le specifiche tecniche contenute nei criteri
ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto
materialmente applicabili; qualora la progettazione sia
supportata dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale, quando possibile, i requisiti
previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa
digitale;
o) la individuazione, laddove possibile e/o
necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali,
articolati in strutture analitiche di progetto;
p) gli indirizzi generali per la progettazione del
monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle
opere, ove ritenuto necessario;
q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di
materiali, elementi e componenti ai fini:
1) del perseguimento dei requisiti di resistenza,
durabilita', robustezza e resilienza delle opere;
2) della efficienza energetica e della sicurezza
e funzionalita' degli impianti;
r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per
le varie fasi dell'intervento;
s) in caso di affidamenti agli operatori economici
di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di
massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel
rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del
codice, per la prestazione da affidare;
t) la possibilita' di utilizzare le economie
derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in
corso d'opera;
u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi
del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della
sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con
l'individuazione delle potenziali interferenze, la
descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di
quelli specifici propri dell'attivita' dell'impresa,
nonche' la stima dei costi della sicurezza per tutta la
durata delle lavorazioni;
v) per le forniture, i criteri di
approvvigionamento di materiali idonei a garantire il
rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei
lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le
forniture di materiali certificati da organismi
verificatori accreditati di cui al regolamento di
esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19
dicembre 2018.
2. Nei casi previsi dalla legge o per scelta del
committente, della stazione appaltate o dell'ente
concedente il DIP include il capitolato informativo (di
seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto
dall'articolo 43 del codice e secondo le specifiche del
relativo allegato 1.9.
3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, puo'
contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di
modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase
esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e
gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO
21502: 2021 e dalla norma UNI ISO 31000.
4. (abrogato)
5. Nel caso di concorso di progettazione o di
concorso di idee, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP
e' integrato con i documenti preparatori del concorso
stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali
documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso
ai fini di garantire la rispondenza della progettazione
dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze
qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I
documenti di cui al primo periodo possono essere integrati
dalla disponibilita' di modelli informativi e GIS su scala
urbana o territoriale e da modelli informativi che
riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o
infrastrutturali esistenti.
6. A seguito della redazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 4, il
DIP e' aggiornato in relazione alla definizione delle
scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche
riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto
aggiornamento puo' costituire indirizzo per le successive
fasi progettuali e, conseguentemente, puo' fornire elementi
per la redazione del disciplinare di gara nel caso di
procedura di affidamento sulla base del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica con l'adozione del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.».
«Art. 5 (Quadro economico dell'opera o del lavoro). -
1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro e'
predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al
livello di progettazione di cui fa parte e presenta le
necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla
specifica tipologia e categoria dell'opera o
dell'intervento stesso, nonche' alle specifiche modalita'
di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro
economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera
o dell'intervento, e' cosi' articolato:
a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in
cui, in relazione alle caratteristiche specifiche
dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante,
motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il
ricorso;
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta;
c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione
di misure volte alla prevenzione e repressione della
criminalita' e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui
all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non
soggetto a ribasso;
d) opere di mitigazione e di compensazione
dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo
del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per
il monitoraggio ambientale;e) somme a disposizione della
stazione appaltante per:
1) lavori in amministrazione diretta previsti in
progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura;
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire
ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione
appaltante;
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire
ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
4) allacciamenti ai pubblici servizi e
superamento eventuali interferenze;
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma
2;
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di
cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del
codice;
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
8) spese tecniche relative alla progettazione,
alle attivita' preliminari, ivi compreso l'eventuale
monitoraggio di parametri necessari ai fini della
progettazione ove pertinente, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera
e contabilita', all'incentivo di cui all'articolo 45 del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente;
9) spese per attivita' tecnico-amministrative e
strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP
qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione
dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonche' per la
verifica preventiva della progettazione ai sensi
dell'articolo 42 del codice;
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7,
del codice;
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicita';
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti
e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste
dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116
comma 11, del codice, nonche' per l'eventuale monitoraggio
successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
15) spese per la verifica preventiva
dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma
4, del codice;16) spese per i rimedi alternativi alla
tutela giurisdizionale;
17) nei casi in cui sono previste, spese per le
opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
18) IVA ed eventuali altre imposte.
2. Le voci del quadro economico relative a
imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a
eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al
comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una
soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei
lavori a base di gara, comprensivo dei costi della
sicurezza.»
«Art. 6 (Progetto di fattibilita' tecnico-economica).
- 1. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica, di
seguito "PFTE", costituisce lo sviluppo progettuale della
soluzione che, tra le alternative possibili messe a
confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior
rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici
attesi per la collettivita'.
2. Il PFTE e' elaborato sulla base della valutazione
delle caratteristiche del contesto nel quale andra'
inserita la nuova opera, compatibilmente con le
preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e
archeologica). A questo fine, nei casi previsti
dall'articolo 43 del codice, il PFTE e' supportato
dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi
informativi geografici (Geographical Information System -
GIS).
3. Durante la fase di progettazione di fattibilita'
tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi
conoscitivi (morfologia, geologia, strutture, geotecnica,
idrologia, idraulica, sismica, unita' ecosistemiche,
evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni
urbanistiche, valori paesistici, architettonici,
storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli
normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo
digitale finalizzate alla definizione di modelli
informativi dell'esistente.
4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla
ricognizione e alla compiuta interpretazione del
territorio, consente di pervenire alla determinazione:
a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera
(localizzazione sul territorio);
b) degli aspetti funzionali dell'opera;
c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in
elevazione) dell'opera medesima;
d) della eventuale interferenza con il patrimonio
culturale e archeologico tramite la procedura di verifica
preventiva di cui all'Allegato I.8;
e) delle misure di mitigazione e compensazione
dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai
fini della loro valorizzazione e restituzione alla
comunita' locale tramite opere di conservazione o
dislocazione;
f) di una previsione di spesa attendibile.
5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle
caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto
fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale
andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di
suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresi',
l'officiosita' idraulica dei corsi d'acqua (naturali e
artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del
sottosuolo e la stabilita' geotecnica dei circostanti
rilievi naturali e dei rilevati artificiali.
6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare
riguardo:
a) alla compatibilita' ecologica della proposta
progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e
materiali, elementi e componenti a basso impatto
ambientale;
b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia
con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a
preservare la memoria della comunita' nazionale e del suo
territorio e promuovendo il patrimonio culturale come
motore di sviluppo economico;
c) all'adozione di principi di progettazione
bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di
migliorare il bilancio energetico dell'edificio,
nell'ottica di una sostenibilita' complessiva
dell'intervento stesso;
d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo
(nella qualita' di sottoprodotti e/o per interventi di
ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a
discarica;
e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo
di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";
f) alla ispezionabilita' e manutenibilita'
dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni di cui
all'articolo 43 del codice;
g) all'adozione dei migliori indirizzi per i
processi e le modalita' di trasporto e stoccaggio delle
merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi
di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera,
privilegiando modelli, processi e organizzazioni
certificati.
7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla
tipologia e alla categoria dell'intervento e', in linea
generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP
in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi,
accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell'interesse
archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul
terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura
di cui all'Allegato I.8;
d) studio di impatto ambientale, per le opere
soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito
"VIA";
e) relazione di sostenibilita' dell'opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza
delle opere esistenti e di quelle interferenti
nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione
specialistica sulla modellazione informativa, nei casi
previsti dall'articolo 43 del codice;
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale
adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli
informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell'opera;
l) quadro economico di progetto;
m) piano economico e finanziario di massima, per le
opere da realizzarsi mediante partenariato
pubblico-privato;
n) cronoprogramma;
o) piano di sicurezza e di coordinamento,
finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonche' in applicazione dei vigenti
accordi sindacali in materia. Stima dei costi della
sicurezza.
p) in caso di appalto integrato ai sensi
dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato
informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e
delle sue parti.
r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e
strutturale;
s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove
richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
t) piano particellare delle aree espropriande o da
acquisire, ove pertinente.
8. (abrogato)
8-bis. I contratti di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi
di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti
possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma
5-bis, sulla base di un progetto di fattibilita'
tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) computo metrico estimativo dell'opera;
c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni
previste;
d) piano di sicurezza e di coordinamento,
finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonche' in applicazione dei vigenti
accordi sindacali in materia. Stima dei costi della
sicurezza.».
«Art. 7 (Relazione generale). - 1. La relazione
generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla
dimensione dell'intervento si articola in:
a) descrizione delle motivazioni giustificative
della necessita' dell'intervento, in relazione agli
obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro
esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di
prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi
indicatori di prestazione che consentano di verificare a
opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento
degli obiettivi previsti;
b) individuazione degli obiettivi posti a base
della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP,
nonche' degli specifici requisiti prestazionali tecnici di
progetto da soddisfare;
c) descrizione dettagliata, tramite elaborati
descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche,
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie
della soluzione progettuale prescelta;
d) riepilogo in forma descrittiva e grafica delle
alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto,
che costituisce documento allegato al progetto di
fattibilita' tecnica ed economica, insieme con la relativa
determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica
della coerenza del processo progettuale;
e) elenco delle normative di riferimento, con
esplicito richiamo ai parametri prestazionali o
prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari
ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento,
quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi
di esposizione, scenari di evento;
f) riepilogo degli aspetti economici e finanziari
del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di
spesa; eventuale articolazione dell'intervento in stralci
funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e
fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di
finanziamento per la copertura della spesa; piano economico
e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi
sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in fase di
realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia
richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di
coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella
fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di
manutenzione programmata e straordinaria);
2. La descrizione della soluzione progettuale si
articola in:
a) esplicazione della soluzione progettuale e del
percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla
base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini
di cui alla lettera c);
b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione
tra i diversi elementi del progetto, architettonici,
funzionali, strutturali, impiantistici, anche in
riferimento ai contenuti del DIP;
c) considerazioni relative alla fattibilita'
dell'intervento, documentata anche in base ai risultati
dello studio d'impatto ambientale nei casi in cui sia
previsto, nonche' agli esiti delle indagini di seguito
indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla
fattibilita' dell'intervento:
1) esiti degli studi e delle indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, strutturali,
geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche
effettuate;
2) esiti degli accertamenti in ordine agli
eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica,
artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi
altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere
interessate;
3) esiti delle valutazioni sullo stato della
qualita' dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla
sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza
dell'intervento stesso, nonche' in corso di realizzazione;
4) considerazioni e valutazioni sulla
compatibilita' dell'intervento rispetto al contesto
territoriale e ambientale;
d) accertamento in ordine alle interferenze
dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con
pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di
risoluzione delle interferenze stesse e stima dei
prevedibili oneri;
e) ricognizione in ordine alla disponibilita' delle
aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito
l'intervento, alle relative modalita' di acquisizione, ai
prevedibili oneri;
f) indicazioni per l'efficientamento dei processi
di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e
modelli di sostenibilita' logistica maggiormente utilizzati
a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;
g) indicazioni sulla fase di dismissione del
cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei
luoghi;
h) indicazioni su accessibilita', utilizzo e
livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
3. Nel caso di interventi effettuati su opere
esistenti, la relazione ne descrive lo stato di
consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche
tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonche' le
motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione
progettuale.».
«Art. 9 (Relazione di verifica preventiva
dell'interesse archeologico). - 1. La relazione illustra
gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma
4, del codice, eseguita sulla base dell'allegato I.8 al
codice e delle linee guida approvate in materia con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. La relazione
illustra le attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della
verifica di assoggettabilita' alla procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo
41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in
materia con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.».
«Art. 12 (Elaborati grafici). - 1. Gli elaborati
grafici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della
necessita' di includere le eventuali misure e interventi di
mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei
relativi costi, salva diversa motivata determinazione
dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai
commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli
strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo
allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere
estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati
nei limiti in cui cio' sia praticabile tecnologicamente,
garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni
esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza
geometrica ed informativa ai modelli.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente,
qualora non ritenga pertinente, in relazione alla
dimensione, alla categoria e alla tipologia
dell'intervento, la predisposizione di uno o piu' elaborati
grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera
motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o
integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione
specifica degli elaborati del progetto di fattibilita' per
singolo intervento.
3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:
a) stralcio documentale degli strumenti di
pianificazione territoriale e di tutela ambientale e
paesaggistica, nonche' degli strumenti urbanistici generali
e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la
localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali
altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresi'
riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un
ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici
nazionali, con la perimetrazione dell'intervento;
b) planimetrie con le indicazioni delle curve di
livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati
separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre
eventuali ipotesi progettuali esaminate;
c) elaborati relativi alle indagini e studi
preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera
in progettazione:
1) planimetria con ubicazione delle indagini
eseguite;
2) carte geologica, geomorfologica e
idrogeologica, con la localizzazione dell'intervento,
estese a un ambito territoriale significativo;
3) sezioni geologiche, geomorfologiche e
idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento,
illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e
idrogeologici;
4) carta del reticolo idrografico;
5) carta della potenzialita' archeologica;
6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in
scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;
7) carta di microzonazione sismica, ove
disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito
significativo;
8) planimetria delle interferenze;
9) planimetrie catastali;
10) planimetria ubicativa dei siti di cave
attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito
temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da
utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla
realizzazione dell'intervento;
d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero,
nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche
geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche
delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai
parametri da rispettare.
4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono:
a) corografia generale di inquadramento dell'opera
in scala in scala adeguata, estesa a un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici
nazionali;
b) corografia contenente l'indicazione
dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con
riferimento all'orografia dell'area, al sistema integrato
di mobilita' e di trasporto e agli altri servizi esistenti,
al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa a un
ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici
nazionali;
c) stralcio degli strumenti di pianificazione
territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica,
nonche' degli strumenti urbanistici generali e attuativi
vigenti, sui quali sono indicati i tracciati alternativi
esaminati;
d) planimetrie con le indicazioni delle curve di
livello e/o dei punti quotati, in scala adeguata, sulle
quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
e) planimetrie su foto mosaico, in scala adeguata,
sulle quali sono riportati i tracciati alternativi
esaminati;
f) profili longitudinali altimetrici dei tracciati
alternativi esaminati in scala adeguata;
g) elaborati relativi alle indagini e studi
preliminari, e in particolare:
1) planimetria con ubicazione delle indagini
eseguite;
2) carte geologica, geomorfologica e
idrogeologica, con localizzazione dell'intervento, estese a
un ambito significativo;
3) sezioni geologiche, geomorfologiche e
idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento,
illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e
idrogeologici;
4) profili litostratigrafico, idrogeologico,
geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei
principali litotipi e con indicazione della posizione delle
falde idriche;
5) carta del reticolo idrografico in scala
adeguata;
6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in
scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;
7) carta della potenzialita' archeologica in
scala adeguata, estesa a un ambito significativo,
riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
8) carta di microzonazione sismica, ove
disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici
nazionali;
9) eventuali planimetrie con i risultati delle
indagini e delle simulazioni del traffico in scala
adeguata, ove pertinenti;
10) planimetria delle interferenze con il sedime
di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala
adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai
sistemi cartografici nazionali;
11) corografia in scala in scala adeguata, estesa
a un ambito significativo, riferibile ai sistemi
cartografici nazionali, con l'ubicazione dei siti di cave
attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito
temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da
utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla
realizzazione dell'intervento;
12) sistemazione tipo di aree di deposito o di
rinaturalizzazione ambientale;
13) schemi grafici e sezioni schematiche nel
numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a
permettere l'individuazione di massima della localizzazione
e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche
delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione
delle opere;
h) planimetrie con le indicazioni delle curve di
livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, per il
tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a
1: 2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria
contiene una rappresentazione del corpo stradale o
ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi
di progetto, in base alle caratteristiche geometriche
assunte. La geometria delle opere e' rappresentata in ogni
sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d'arte
idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse
urbanistico), allo scopo di determinare l'ingombro
complessivo dell'infrastruttura e i relativi rapporti con
il territorio, nonche' le eventuali interferenze con
edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre
rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato
e le opere d'arte principali;
i) planimetrie su foto mosaico, in scala non
inferiore a 1: 5.000, del tracciato selezionato;
l) profili longitudinali altimetrici delle opere da
realizzare in scala non inferiore a 1: 5.000/500,
contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste,
le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o
idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato;
per le tratte in area urbana la scala non e' inferiore a 1:
2000/200;
m) sezioni tipo delle opere in scala adeguata;
n) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato
per una corretta valutazione preliminare delle quantita' da
utilizzare nei computi per la quantificazione dei costi
dell'opera;
o) elaborati che consentano, mediante piante,
prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione
tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le
opere correnti e minori che l'intervento richiede;
p) elaborati che consentano, mediante schemi,
piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle
componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi
compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e
passivi, con l'indicazione delle caratteristiche
tecnico-funzionali.
5. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano
altresi' le indicazioni relative alla suddivisione
dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, ove
prevista.
6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici e'
predisposta una stima che consenta la quantificazione
complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del
calcolo della spesa.
7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete,
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica specifica
gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di
progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove
previste, che possono essere variate soltanto su
indicazione della stazione appaltante o dell'ente
concedente.»
«Art. 13 (Relazione specialistica sulla modellazione
informativa). - 1. La relazione specialistica sulla
modellazione informativa del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti
definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1,
comma 8, dell'allegato I.9 e la conformita' ai contenuti
del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1,
comma 10, dell'allegato I.9.
2. La relazione specialistica sulla modellazione
informativa, declinata nei contenuti in ragione della
specifica tipologia di intervento, include:
a) il sistema di denominazione, classificazione e
organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo
contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e
scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno
informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi
strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi
dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel
Capitolato Informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della
modellazione informativa, compresa la descrizione analitica
dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e
delle incoerenze informative oltre che i report delle
risultanze dei controlli effettuati sui modelli
informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni
relative alla gestione informativa digitale dei tempi e
costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e
all'integrazione nei processi di gestione informativa
digitale delle informazioni relative all'uso, gestione,
manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche'
delle informazioni relative alla sostenibilita' sociale,
economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma
matriciale o, comunque, in forma analitica,
dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli
elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente
presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione
del processo di generazione degli elaborati predetti a
partire dai modelli informativi.
3. (abrogato)
4. (abrogato).».
«Art. 15 (Piano di sicurezza e coordinamento del
PFTE). - 1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i
seguenti contenuti minimi:
a) identificazione e descrizione dell'opera,
esplicitata con:
1) localizzazione del cantiere e descrizione del
contesto in cui e' prevista l'area di cantiere;
2) descrizione sintetica dell'opera, con
riferimento alle scelte progettuali effettuate;
b) relazione sintetica concernente
l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli
effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento
all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere,
nonche' alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i
rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni
bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attivita' di
scavo, nonche' dall'esecuzione della bonifica degli ordigni
bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove
valutata necessaria;
c) scelte progettuali e organizzative, procedure e
misure preventive e protettive, in riferimento all'area di
cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle
lavorazioni;
d) stima sommaria dei costi della sicurezza,
determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla
base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del
presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalita' del
calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente
allegato.
1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli
strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione
appaltante puo' richiedere che le informazioni di cui al
comma 1 vengano integrate nella gestione informativa
digitale anche mediante l'elaborazione di modelli
informativi del cantiere.
1-ter. I modelli informativi di cantiere devono
possedere una struttura tale da recepire le informazioni
del piano di sicurezza e coordinamento, nonche'
l'associazione delle informazioni riguardanti le
lavorazioni alla variabile temporale.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la
relazione specialistica sulla modellazione informativa deve
riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi
presenti nel piano di sicurezza e coordinamento
dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi,
nonche' la descrizione del processo di generazione degli
elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»
«Art. 16 (Calcolo sommario dei lavori). - 1. Il
calcolo sommario dei lavori e' effettuato, in linea
generale e in caso di appalto integrato, redigendo un
computo metrico estimativo di massima e utilizzando i
prezzari di cui all'articolo 41, comma 13, del codice.
2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a
1 milione di euro, il costo presunto e' effettuato
applicando alle quantita' delle lavorazioni previste i
corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati,
elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti
attendibili.
2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli
strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione
appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di
gestione informativa digitale economica, applicati agli
aspetti relativi alla computazione dei lavori.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
computo metrico estimativo di massima dell'intervento e
quelli eventualmente presenti nei modelli informativi,
nonche' la descrizione del processo di generazione
dell'elaborato a partire dai modelli informativi.».
«Art. 18 (Cronoprogramma). - 1. In coerenza con
quanto previsto nel documento di indirizzo alla
progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante
diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attivita' di
progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori
(suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali
attivita', il cronoprogramma indica i tempi massimi
previsti per lo svolgimento.
2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti
di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante
puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione
informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle
attivita' di progettazione e di esecuzione dei lavori, in
coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei
modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di
generazione dell'elaborato a partire dai modelli
informativi.»
«Art. 19 (Piano preliminare di manutenzione
dell'opera e delle sue parti). - 1. Il piano preliminare di
manutenzione dell'opera e delle sue parti e' il documento
che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli
elaborati progettuali, l'attivita' di manutenzione
dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel
tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita',
l'efficienza e il valore economico.
2. In allegato al piano preliminare di manutenzione
sono riportate le misure volte ad assicurare la
conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici
rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla
soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al
tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.
3. Il piano preliminare di manutenzione assume
contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla
specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti
documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata
indicazione dell'amministrazione:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
4. I contenuti dei documenti di cui al comma 3 sono
declinati in funzione del corrente livello di definizione
progettuale.
5. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti
significative dell'opera, e in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle
informazioni atte a permettere all'Amministrazione usuaria
di conoscere le modalita' per la migliore utilizzazione del
bene, nonche' tutti gli elementi necessari per limitare
quanto piu' possibile i danni derivanti da un'utilizzazione
impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni
atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni
di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
6. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal
corrente livello di definizione progettuale, contiene le
seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita' di uso corretto.
7. Il manuale di manutenzione si riferisce alla
manutenzione delle parti significative del bene e in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in
relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati,
le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.
8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile
dal corrente livello di definizione progettuale, contiene
le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per
l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente
dall'Amministrazione usuaria;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
8. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze
prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine
di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel
corso degli anni.
9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di
manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto
possibile dal corrente livello di definizione progettuale:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende
in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo
di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce
il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi
momenti della vita del bene, individuando la dinamica della
caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di
collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di
manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione del bene.
10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti
di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante
puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione
informativa digitale relativa alla pianificazione e
programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e
delle sue parti.
10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo
13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi
all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue
parti coerentemente con il livello di progettazione di
fattibilita' tecnica ed economica.
10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue
parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche'
descrizione del processo di generazione dell'elaborato
predetto a partire dai modelli informativi.».
«Art. 22 (Progetto esecutivo). - 1. Il progetto
esecutivo, redatto in conformita' al precedente livello di
progettazione di fattibilita' tecnico-economica, determina
in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il
cronoprogramma coerente con quello del progetto di
fattibilita' tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve
essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita',
dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresi',
corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera
stessa.
2. (abrogato)
3. Il progetto esecutivo e' redatto nel pieno
rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi
o in sede di accertamento di conformita' urbanistica, o di
conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilita'
ambientale, ove previste.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione
finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive
compiutamente e in ogni particolare architettonico,
strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i
piani di approvvigionamento, nonche' i calcoli e i grafici
relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata
determinazione della stazione appaltante, il progetto
esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e
alla categoria dell'intervento, e' composto dai seguenti
documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli
relativi alle strutture e agli impianti, nonche', ove
previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione
ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e
al miglioramento ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e
degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti;
f) aggiornamento del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) computo metrico estimativo e quadro economico;
m) schema di contratto e capitolato speciale di
appalto;
n) piano particellare di esproprio aggiornato;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione
dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui
al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche
dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
p-bis) modelli informativi e relativa relazione
specialistica sulla modellazione informativa, nei casi
previsti dall'articolo 43 del codice;
p-ter) capitolato informativo nei casi previsti
dall'articolo 43 del codice.
5. (abrogato).
6. Per le opere soggette a valutazione d'impatto
ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il
progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione
ambientale del cantiere.
7. Nell'ipotesi di affidamento congiunto di
progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base
del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, il
progetto esecutivo non puo' prevedere significative
modifiche alla qualita' e alle quantita' delle lavorazioni
previste nel progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative,
contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non
incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e
che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.»
«Art. 23 (Relazione generale). - 1. La relazione
generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio,
anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati
grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto:
a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonche'
per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli
di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in
relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti
definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti
livelli prestazionali individuati nel precedente livello
progettuale;
b) i criteri adottati e le scelte effettuate per
trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo
le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,
architettoniche e tecnologiche previste dal precedente
livello progettuale approvato;
c) i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai
diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre
in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti.
2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative
applicate, con esplicito riferimento ai parametri
prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari
ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento,
quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi
di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali
modifiche intervenute rispetto al precedente livello di
progettazione.
3. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di
componenti prefabbricati, la relazione di cui al comma 1
precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati
grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto riguardanti le modalita' di presentazione e di
approvazione dei componenti da utilizzare.
4. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di
materiali da trattare con l'uso di additivi o leganti,
quali terreni naturali trattati a calce o cemento,
nell'ambito del progetto esecutivo deve essere sviluppata
la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire
le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere
un materiale da costruzione con le prestazioni richieste
per le opere. La possibilita' di utilizzare il terreno
naturale trattato deve essere coerente con il piano di
utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo
10, comma 4, lettera d).
5.(abrogato).».
«Art. 24 (Relazioni specialistiche). - 1. Il progetto
esecutivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 22,
comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e
alla categoria dell'intervento, contiene le relazioni
specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle
contenute nel PFTE.
2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel
precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e
nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva,
le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con
quanto previsto nella progettazione di fattibilita' tecnica
ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite,
che devono essere funzionali alle suddette soluzioni
progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e
che non inducano variazioni delle previsioni economiche di
spesa.
3. Per i lavori complessi, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, per i
quali si sono rese necessarie, nell'ambito del precedente
livello progettuale, particolari relazioni specialistiche,
queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli
aspetti inerenti all'esecuzione e alla manutenzione degli
impianti tecnologici e di ogni altro aspetto
dell'intervento, compresi quelli relativi alle opere di
mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a
verde.
4. (abrogato).».
«Art. 25 (Elaborati grafici). - 1. Gli elaborati
grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente
in ogni particolare architettonico, strutturale e
impiantistico le caratteristiche dell'intervento da
realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune
scale, eseguiti con i procedimenti piu' idonei e
debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di
intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati
grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di
seguito indicato:
a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o
prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di
fattibilita' tecnico-economica;
b) elaborati che risultino necessari all'esecuzione
delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli
studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di
progettazione nonche', ove necessario, in sede di
progettazione esecutiva;
c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) elaborati atti a illustrare le modalita'
esecutive di dettaglio;
e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano
necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte
dagli organismi competenti in sede di approvazione del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica;
f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi
sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in
relazione alle attivita' di cantiere, tra cui uno studio
della viabilita' di accesso ai cantieri ed eventualmente la
progettazione di quella provvisoria, in modo che siano
contenuti l'interferenza con il traffico locale e il
pericolo per le persone e per l'ambiente, nonche'
l'indicazione degli accorgimenti atti a evitare
inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;
g) elaborati atti a definire le misure e gli
interventi di mitigazione ambientale e di compensazione
ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;
h) elaborati atti a definire le caratteristiche
dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista
l'utilizzazione;
i) elaborati che definiscono le fasi costruttive
dell'intervento, con particolare riguardo alle strutture.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente,
qualora non ritenga pertinente, in relazione alla
dimensione, alla categoria e alla tipologia
dell'intervento, la predisposizione di uno o piu' elaborati
grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente
le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni
dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica
degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo
intervento.
3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da
consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori
in ogni loro elemento.
4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui
all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono
estratti dai modelli informativi, in coerenza con i
contenitori informativi e con i modelli informativi
configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei
limiti in cui cio' e' praticabile tecnologicamente,
garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni
esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza
geometrica ed informativa al contenuto informativo dei
modelli stessi.».
«Art. 26 (Calcoli delle strutture e degli impianti e
relazioni di calcolo). - 1. La redazione dei calcoli
relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli
impianti, nell'osservanza delle rispettive normative
vigenti, puo' essere eseguita anche mediante utilizzo di
programmi informatici.
2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture
devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle
prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle
vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e
particolare, in modo da escludere la necessita' di
variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti
sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio
o alle fasi costruttive, qualora piu' gravose delle
condizioni di esercizio, nonche' alla destinazione
specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire
e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture,
canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la
funzionalita' dell'impianto stesso, nonche' consentire di
determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli
impianti e' effettuata unitariamente e in forma integrata
alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di
dimostrare la piena compatibilita' tra progetto
architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere
esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di
realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti,
comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di
calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalita' di
calcolo, che ne consentano una agevole lettura e
verificabilita'.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie,
profili e sezioni - in scala non inferiore a 1: 50, e gli
elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1:
10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in
cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di
armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure
parziali e complessive, nonche' i tracciati delle armature
per la precompressione; resta esclusa soltanto la
compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche, lignee o
realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti
i profili e i particolari relativi ai collegamenti,
completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di
connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza
delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la
compilazione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;
3) per le strutture murarie, tutti gli elementi
tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualita' e delle
caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita'
di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture
sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero
intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco,
opere di sostegno delle terre e simili, il progetto
esecutivo e' completo dei particolari esecutivi di tutte le
opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala
ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1: 50, e
gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore
a 1: 10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata
delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di
calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche
funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e
apparecchiature.
9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente
articolo possono essere variati su motivata indicazione del
RUP.
10.(abrogato).».
«Art. 27 (Piano di manutenzione dell'opera e delle
sue parti). - 1. Il piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti e' il documento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto
degli elaborati progettuali esecutivi, l'attivita' di
manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di
mantenerne nel tempo la funzionalita', le caratteristiche
di qualita', l'efficienza e il valore economico. In
allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure
volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei
rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera,
stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi
dell'articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in
relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano
state emanate.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto
differenziato in relazione all'importanza e alla
specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti
documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione
dell'amministrazione:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti
significative dell'opera, e in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle
informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le
modalita' per la migliore utilizzazione del bene, nonche'
tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu'
possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria,
per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla
sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni
di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti
informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita' di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla
manutenzione delle parti significative del bene, e in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in
relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati,
le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti
informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per
l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente
dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze
prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine
di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel
corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende
in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo
di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce
il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario,
anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche,
geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il
livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi
il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di
manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Nel caso di interventi complessi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'alleato I.1 del
codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra
indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i
seguenti aspetti:
a) la descrizione delle risorse necessarie,
riprendendo le voci del computo metrico estimativo e
definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo
programmato e con l'indicazione dei relativi costi; deve
quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo
di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del
manufatto;
b) il programma delle manutenzioni, mediante la
predisposizione di database per la verifica e
l'implementazione di quanto indicato alla lettera c);
c) l'attivazione dei controlli sistematici
(sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le
modalita' di controllo sul permanere del rischio di
disponibilita' in capo all'operatore economico;
d) la tracciabilita' degli interventi di rimpiazzo
effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).
9. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti
di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante
puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione
informativa digitale relativa alla pianificazione e
programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e
delle sue parti.
9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo
13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi
all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue
parti coerentemente con il livello di progettazione
esecutivo.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli
presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione
del processo di generazione dell'elaborato predetto a
partire dai modelli informativi.».
«Art. 28 (Piano di sicurezza e di coordinamento). -
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento e' il documento
complementare al progetto esecutivo, finalizzato a
prevedere l'organizzazione delle lavorazioni piu' idonea
per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la
definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano
contiene misure di concreta fattibilita', e' specifico per
ogni cantiere temporaneo o mobile ed e' redatto secondo
quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza
derivanti dall'attuazione delle misure individuate
rappresenta la quota di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di
coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e
organizzative conformi alle misure generali di tutela di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo
decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In
particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole
esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere,
alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi
rispetto a quelli specifici propri dell'attivita' delle
singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di
coordinamento contiene altresi' indicazioni riguardo agli
elementi/dispositivi previsti per il collaudo
dell'intervento.
3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli
strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione
appaltante puo' richiedere che le informazioni relative ai
commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa
digitale anche mediante l'elaborazione di modelli
informativi del cantiere.
3-ter. I modelli informativi di cantiere devono
possedere una struttura tale da recepire le informazioni
del piano di sicurezza e coordinamento, nonche'
l'associazione delle informazioni riguardanti le
lavorazioni alla variabile temporale.
3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli
presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione
del processo di generazione degli elaborati predetti a
partire dai modelli informativi.».
«Art. 30 (Cronoprogramma). - 1. Il progetto esecutivo
e' corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma
che rappresenta graficamente, in forma chiaramente
leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi
comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di
approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di
esecuzione dei lavori, nonche' di collaudo o di emissione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove
previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna
fase indica i relativi tempi di attuazione. Il
cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la
sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di
esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle
lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna
lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di
esecuzione e i relativi costi.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.
3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base
del progetto di fattibilita', secondo quanto previsto dal
codice, il cronoprogramma e' presentato dal concorrente
insieme con l'offerta.
4. Per i lavori complessi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, e',
inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico
estimativo di cui all'articolo31, un modello di controllo e
gestione del processo di realizzazione dell'intervento
attraverso l'utilizzo della metodologia di cui alla norma
UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di
progetto, secondo la seguente articolazione:
a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base
del progetto;
b) elementi che compongono il progetto;
c) elenco completo delle attivita' da svolgere ai
fini della realizzazione dell'intervento;
d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle
attivita';
d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti
di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo
43, descrizione dell'eventuale associazione tra la
scomposizione gerarchica delle attivita', i dati e le
informazioni contenute nei modelli informativi anche in
termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di
progetto esecutivo.
5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti
di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante
puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione
informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della
attivita' di progettazione e di esecuzione dei lavori, in
coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei
modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di
generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli
informativi.»
«Art. 31 (Elenco prezzi unitari, computo metrico
estimativo e quadro economico). - 1. Il computo metrico
estimativo e' redatto applicando alle quantita' delle
lavorazioni da contabilizzare i relativi prezzi unitari;
tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi
dell'articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le
quantita' totali delle singole lavorazioni sono ricavate da
computi di quantita' parziali, con indicazione puntuale dei
corrispondenti elaborati grafici. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di
lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico
estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine
di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo,
e' redatto un distinto elaborato, non facente parte del
computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalita'
del computo metrico estimativo, con riferimento alle
sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla
formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni,
risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte
dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, sulla
base degli indici sintetici previsti nell'Allegato
II.2-bis, in sede di redazione dello schema di contratto e
del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di
categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in
forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di
opere cui le aliquote si riferiscono.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo
viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantita' stimate di materiali,
manodopera, noli e trasporti, necessari per la
realizzazione delle quantita' unitarie di ogni voce, i
rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l'utilizzo,
ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e
dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero
da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di
commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di
mercato;
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13
e il 17 per cento, a seconda della importanza, della
natura, della durata e di particolari esigenze
dell'intervento, per spese generali;
c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per
cento per utile dell'esecutore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche
dell'intervento, il computo metrico estimativo puo'
prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni
in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto
d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a
disposizione della stazione appaltante.
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori
e percio' a carico dell'appaltatore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta
di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi
comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e
gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di
cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione,
l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi
inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da
quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse
le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non
assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o
mezzo d'opera franco cantiere;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e
per quanto altro occorre alla completa e perfetta
esecuzione dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche,
esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del
RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene
effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del
certificato di collaudo o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere,
l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei
mezzi d'opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria
attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni
temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi o estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona
conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di collaudo o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure
per la gestione del rischio aziendale, nonche' gli
ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma
9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110
del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal
capitolato speciale d'appalto.
5. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento
puo' essere effettuata anche attraverso programmi di
gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto
dal presente articolo; se la progettazione e' affidata a
progettisti esterni, i programmi devono essere
preventivamente accettati dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente.
6. Il risultato del computo metrico estimativo e
delle espropriazioni confluisce in un quadro economico
redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6.
7. Le varie voci di lavoro del computo metrico
estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie
di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di
rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali
individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili;
c) nell'ambito delle categorie di cui alla lettera
b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita'
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali,
individuate ai sensi dell'allegato II.12 al codice.
8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti
di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante
puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione
informativa digitale economica per gli aspetti relativi
alla computazione dei lavori.
8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
computo metrico estimativo dell'intervento e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la
descrizione del processo di generazione dell'elaborato
predetto a partire dai modelli informativi.».
«Art. 33 (Piano particellare di esproprio). - 1. Il
piano particellare degli espropri, degli asservimenti e
delle interferenze con i servizi e' redatto in base alle
mappe catastali aggiornate, e' accompagnato da apposita
relazione esplicativa e comprende anche una specifica
indicazione analitica delle espropriazioni e degli
asservimenti necessari per gli attraversamenti e le
deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre
interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve
contenere l'indicazione delle coperture di bilancio per far
fronte al pagamento delle indennita'.
2. Sulle mappe catastali sono altresi' indicate le
eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in
relazione a specifiche normative o a esigenze connesse al
tipo di intervento.
3. Il piano e' corredato dell'elenco dei soggetti che
in catasto risultano proprietari dell'immobile da
espropriare o asservire ed e' corredato dell'indicazione di
tutti i dati catastali nonche' delle superfici interessate.
4. Per ogni soggetto proprietario e' inoltre indicata
l'indennita' di espropriazione determinata in base alle
leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la
relazione di cui al comma 1 da' conto anche di eventuali
ricorsi presentati al giudice amministrativo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste
l'intervento da realizzare e' affidato a un soggetto cui
sono attribuiti, per legge o per delega, poteri
espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a
titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonche' al
pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano
ritardi o responsabilita' a lui imputabili.
6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti
di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante
puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione
informativa digitale relativa alle attivita' di esproprio,
asservimento e interferenza con i servizi.
6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre
alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato
predetto a partire dai modelli informativi e GIS.».
«Art. 35 (Accreditamento). - 1. Per le attivita' di
verifica sono:
a) Organismi di controllo accreditati ai sensi
della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di
ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di
ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione
del sistema di controllo interno di qualita' conforme con i
requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti
partecipanti all'European cooperation for accreditation
(EA), nonche' il Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello
Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36, comma
3.»
«Art. 36 (Verifica attraverso strutture tecniche
interne o esterne alla stazione appaltante). - 1. La
stazione appaltante provvede all'attivita' di verifica
della progettazione attraverso strutture e personale
tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso
strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo'
avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.
2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al
comma 1, nonche' nei casi di accertata carenza di organico,
la stazione appaltante, per il tramite del responsabile
unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a
oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.
3. Per sistema interno di controllo di qualita', ai
fini dell'articolo 35, si intende un sistema conforme con i
requisiti della norma UNI EN ISO 9001.»
«Art. 37 (Disposizioni generali riguardanti
l'attivita' di verifica). - 1. Il responsabile del progetto
puo' utilizzare, come criterio o base di riferimento, per
la stima del corrispettivo delle attivita' di verifica del
progetto affidate a strutture tecniche esterne alla
stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del
decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.
2. L'attivita' di verifica della progettazione, con
esclusione dell'attivita' di verifica relativa ai livelli
di progettazione verificati internamente, qualora sia
affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, e'
affidata unitariamente.
3. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica
e' munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura
dei rischi legati alle attivita' professionali a norma
dell'articolo 43.
4. Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni di cui
all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato
dell'attivita' di verifica accerta la conformita' del
progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel
capitolato informativo allegato al DIP. In caso di
affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il
soggetto incaricato dell'attivita' di verifica accerta la
conformita' del progetto esecutivo agli adempimenti e
requisiti riportati nel capitolato informativo di cui
all'articolo 13-bis del presente Allegato.»
«Art. 38 (Requisiti per la partecipazione alle gare).
- 1. I requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono
definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti
elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica, di
ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di
direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per
un importo da determinare in una misura non inferiore a due
volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti
servizi;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni,
di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti,
di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi
della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di
direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno
almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto
da affidare e di natura analoga allo stesso. Per
l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa
riferimento alla suddivisione in classi e categorie di
opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. Il soggetto che concorre all'affidamento
dell'appalto individua, in sede di offerta, un direttore
tecnico nella persona di un laureato in ingegneria o
architettura, abilitato all'esercizio della professione da
almeno dieci anni e iscritto al relativo albo
professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati
dall'Organismo di ispezione nonche' il rapporto conclusivo
di cui all'articolo 41, comma 7.
3. Alle procedure di affidamento delle attivita' di
verifica possono partecipare, in forma singola o associata,
i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo
A e di tipo C, nonche', per verifiche di progetti relativi
a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i
soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Per
verifiche di progetti relativi a lavori di importo
superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi
della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di
ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da
tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di
associazione temporanea, la mandataria deve possedere una
quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti
dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve
essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante
puo' richiedere alle mandanti una percentuale minima di
possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non
inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.
4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non
deve partecipare o aver partecipato direttamente o
indirettamente ne' alla gara per l'affidamento della
progettazione ne' alla redazione della stessa in qualsiasi
suo livello.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4
comporta l'esclusione per cinque anni dalle attivita' di
verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi
di accreditamento.»
«Art. 40 (Verifica della documentazione). - 1. La
verifica da parte del soggetto preposto al controllo e'
effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente
allegato, per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui
al comma 1 si deve:
a) per le relazioni generali, verificare che i
contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare
e grafica, nonche' con i requisiti definiti nello studio di
fattibilita' ovvero nel documento preliminare alla
progettazione e con i contenuti delle documentazioni di
autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase
progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti
alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione
dell'opera e con la corretta applicazione delle
disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso
in esame;
2) verificare che il dimensionamento dell'opera,
con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto
completamente, in relazione al livello di progettazione da
verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano
esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari
e interpretabili;
3) verificare la congruenza di tali risultati con
il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle
prescrizioni prestazionali e capitolari;
4) verificare la correttezza del dimensionamento
per gli elementi ritenuti piu' critici, che devono essere
desumibili anche dalla descrizione illustrativa della
relazione di calcolo stessa;
5) verificare che le scelte progettuali
costituiscano una soluzione idonea in relazione alla
durabilita' dell'opera nelle condizioni d'uso e
manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche, verificare che
i contenuti presenti siano coerenti con:
1) le specifiche esplicitate dal committente;
2) le norme cogenti;
3) le norme tecniche applicabili, anche in
relazione alla completezza della documentazione
progettuale;
4) le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni
elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in
termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue
caratteristiche, esso sia identificato univocamente
attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di
identificazione che possa porlo in riferimento alla
descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti
prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e
lo schema di contratto, verificare che ogni elemento,
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente
qualificato all'interno della documentazione prestazionale
e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le
prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di
contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica,
verificare che:
1) i costi parametrici assunti alla base del
calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualita'
dell'opera prevista e la complessita' delle necessarie
lavorazioni;
2) i prezzi unitari assunti come riferimento
siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione
appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area
interessata;
3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi
di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato
nei prezzari;
4) i prezzi unitari assunti a base del computo
metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi
e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5) gli elementi di computo metrico estimativo
comprendano tutte le opere previste nella documentazione
prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati
grafici e descrittivi;
6) i metodi di misura delle opere siano usuali o
standard;
7) le misure delle opere computate siano
corrette, operando anche a campione o per categorie
prevalenti;
8) i totali calcolati siano corretti;
9) il computo metrico estimativo e lo schema di
contratto individuino la categoria prevalente, le categorie
scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le
categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per
le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o
piu' di tali opere superi in valore il 10 per cento
dell'importo totale dei lavori;
10) le stime economiche relative a piani di
gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari
di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano
fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e
raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
11) i piani economici e finanziari siano tali da
assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e
finanziario;
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento,
verificare che sia redatto per tutte le tipologie di
lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione
dell'opera e in conformita' dei relativi magisteri;
verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli
aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto
sui costi e sull'effettiva cantierabilita' dell'opera,
coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico, verificare che sia
stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo
17;
i) accertare l'acquisizione di tutte le
approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il
livello di progettazione.
i-bis) per i modelli informativi, verificare la
leggibilita', tracciabilita' e coerenza di dati e
informazioni in essi contenute e la coerenza negli
elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati,
svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e
delle incoerenze informative, del raggiungimento degli
obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli
di fabbisogno informativo definiti nel capitolato
informativo in relazione al livello di progettazione
nonche' della esaustivita', coerenza e completezza dei
contenuti informativi dei modelli in relazione al livello
di progettazione e in conformita' ai requisiti di cui al
Capitolato Informativo;
i-ter) per la relazione specialistica sulla
modellazione informativa, verificare che i contenuti
presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente
Allegato e alle specifiche di cui al capitolato
informativo.
3. (abrogato).»
«Art. 41 (Estensione del controllo e momenti della
verifica). - 1. Le verifiche devono essere effettuate
contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile
del progetto pianifica l'attivita' di verifica in funzione
del piano di sviluppo della progettazione, degli
adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40,
devono essere adeguate al livello progettuale in esame e
costituiscono la base di riferimento; il loro livello puo'
essere comunque semplificato o integrato dalla stazione
appaltante in relazione alla natura e alla complessita'
dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitivita' di elementi
progettuali o di esistenza di casi analoghi gia' oggetto di
verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere
adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a
campione" o "a comparazione".
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate,
l'attivita' di controllo successiva puo' essere svolta
sulle parti costituenti modifica o integrazione della
documentazione progettuale gia' esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione
incaricati della verifica possono supportare il RUP anche
nell'attivita' di verifica delle offerte anomale in sede di
gara e delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica deve
essere documentato attraverso la redazione di appositi
verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti
del soggetto preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla
verifica riporta le risultanze dell'attivita' svolta e
accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori,
o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora
nominato, della attestazione in merito:
a) alla accessibilita' delle aree e degli immobili
interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti
rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilita' del progetto
anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei
lavori.».