Art. 78 
 
                     Modifiche all'Allegato I.7 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'Allegato I.7 Contenuti minimi del  quadro  esigenziale,  del
documento  di  fattibilita'  delle   alternative   progettuali,   del
documento  di  indirizzo  della  progettazione,   del   progetto   di
fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo  (Articoli
da 41 a 44), del decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Il
documento di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali,  di  cui
all'articolo 2, puo' essere supportato  dall'adozione  dei  metodi  e
strumenti di gestione informativa digitale di  cui  all'articolo  43,
eventualmente  integrati  con  i   sistemi   informativi   geografici
(Geographical Information System - GIS). A questo fine, il  documento
di fattibilita' delle alternative progettuali puo'  essere  integrato
dallo sviluppo di  modelli  informativi  e  GIS  su  scala  urbana  o
territoriale  comprensivi  dei  piani  di  cantiere  e   da   modelli
informativi  che  riflettano  lo  stato  dei  luoghi  e  delle  opere
immobiliari o infrastrutturali esistenti.»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le parole «, analogamente al quadro esigenziale,
puo' essere supportato dalla configurazione  di  modelli  informativi
bi- e tri-dimensionali di carattere  urbano»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «puo'  essere  supportato  dallo   sviluppo   di   modelli
informativi e GIS su scala urbana»; 
      2) al comma 4: 
        2.1. alla lettera a), le parole «bi-  e  tri-dimensionali  di
carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti:  «e  GIS  su  scala
urbana»; 
        2.2. alla lettera b), le parole «mappa tematica  archeologica
ove esistente» sono sostituite dalle seguenti «carta  del  potenziale
archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti,»; 
        2.2. alla lettera c), le parole  «illustrate  anche  mediante
modelli informativi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sviluppate
anche  tramite  l'adozione  dei  metodi  e  strumenti   di   gestione
informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43»; 
      c) all'articolo 3: 
        1) al comma 1: 
          1.1. la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)  lo
stato dei luoghi con  le  relative  indicazioni  di  tipo  catastale,
eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;»; 
          1.2 la lettera d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)  i
livelli della progettazione da  sviluppare  e  i  relativi  tempi  di
svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e  alla  dimensione
dell'intervento.  Quando  la  progettazione  e'  sviluppata   tramite
l'adozione dei metodi e strumenti di  gestione  informativa  digitale
delle costruzioni di cui all'articolo 43 del  codice,  i  livelli  di
fabbisogno informativo sono funzionali agli  obiettivi  del  relativo
livello  di  progettazione  e  agli  obiettivi  ed  usi  dei  modelli
informativi identificati dalla  stazione  appaltante  nel  capitolato
informativo;»; 
          1.3  alla  lettera  n),  le  parole   «dalla   modellazione
informativa tali specifiche, per quanto applicabili,  possono  essere
introdotte all'interno dei modelli informativi» sono sostituite dalle
seguenti:  «dall'adozione  dei  metodi  e   strumenti   di   gestione
informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai  CAM
sono integrati nella gestione informativa digitale»; 
        2) il comma 4 e' abrogato; 
        3)  al  comma   5,   ultimo   periodo,   le   parole   «dalla
configurazione»    sono    sostituite    dalle    seguenti:    «dalla
disponibilita'» e le parole  «bi-  e  tri-dimensionali  di  carattere
urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»; 
      d) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
 
                           «Articolo 4-bis 
                Progettazione di servizi e forniture 
 
        1. La progettazione di servizi e forniture e'  articolata  in
un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti e  dagli
enti concedenti mediante propri dipendenti. I  contenuti  minimi  del
progetto  sono  costituiti   almeno   da   una   relazione   generale
illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica
secondo le previsioni di cui all'articolo 41,  commi  13  e  14,  del
codice»; 
      e) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) e'  sostituita  dalla
seguente: «a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in
relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la
stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario
il ricorso;»; 
      f) all'articolo 6: 
        1) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Il  PFTE  e'
elaborato sulla base  della  valutazione  delle  caratteristiche  del
contesto nel quale andra' inserita la  nuova  opera,  compatibilmente
con le preesistenze (anche  di  natura  ambientale,  paesaggistica  e
archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43  del
codice, il PFTE e' supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di
gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i  sistemi
informativi geografici (Geographical Information System - GIS).»; 
        2) al comma 3, dopo la parola:  «geologia,»  e'  inserita  la
seguente «strutture,»; 
        3) al comma  4,  lettera  d),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «tramite la procedura di verifica preventiva di  cui
all'Allegato I.8»; 
        4) al comma 7: 
          4.1. alla lettera c), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «tramite la procedura di cui all'Allegato I.8»; 
          4.2.  alla  lettera   g),   dopo   le   parole   «relazione
specialistica»  sono  inserite  le  seguenti:   «sulla   modellazione
informativa»; 
          4.3. alla lettera o) l'ultimo periodo e' soppresso; 
          4.4. la lettera p) e' sostituita  dalla  seguente:  «p)  in
caso di appalto integrato ai  sensi  dell'articolo  21  del  presente
allegato, il capitolato informativo nei casi  previsti  dall'articolo
43 del codice;»; 
          4.5. alla lettera q), l'ultimo periodo e' soppresso; 
          4.6. il comma 8 e' abrogato; 
          4.7. dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
          «8-bis. I contratti di lavori di manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  ad  esclusione  degli  interventi   di   manutenzione
straordinaria che prevedono il rinnovo o  la  sostituzione  di  parti
strutturali delle opere o di  impianti  possono  essere  affidati  ai
sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base  di  un  progetto  di
fattibilita'  tecnico-economica  costituito   almeno   dai   seguenti
elaborati: 
          a) relazione generale; 
          b) computo metrico estimativo dell'opera; 
          c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; 
          d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato  alla
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' in applicazione
dei vigenti accordi sindacali  in  materia.  Stima  dei  costi  della
sicurezza.»; 
      g) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
 
                           Articolo 6-bis 
        (Progetto di fattibilita' per la finanza di progetto) 
 
        1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di
fattibilita' delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il
promotore o  il  proponente  presenta  un  progetto  di  fattibilita'
composto almeno dai seguenti elaborati: 
          a) relazione generale; 
          b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale  nel
quale  l'opera  e'  inserita,  contenente   anche   una   descrizione
dell'opera  medesima;  la  relazione  e'  altresi'  corredata   dagli
approfondimenti  richiesti  dal  RUP  in  funzione  della  natura   e
dell'ubicazione dell'intervento; 
          c) relazione preliminare di sostenibilita' dell'opera; 
          d) elaborati grafici tipologici delle  opere  (planimetrie,
prospetti e sezioni tipo); 
          e)  computo  metrico  estimativo  preliminare   dell'opera,
coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d); 
          f) cronoprogramma. 
        2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilita'
e' composto almeno dai seguenti elaborati 
          a) una relazione tecnico-illustrativa, che  identifica  gli
elementi  tecnici,  economici  e   finanziari   dell'investimento   e
specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti,  come
identificate nel documento di  specificazione  delle  caratteristiche
del servizio e della gestione, nonche' agli elementi evidenziati  nel
piano economico finanziario della proposta; 
          b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.»; 
      h) all'articolo 7, comma 2, lettera  c),  numero  1),  dopo  la
parola: «idrauliche,» e' inserita la seguente: «strutturali,»; 
      i) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
La relazione illustra le attivita' svolte ai sensi  dell'articolo  1,
comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di
assoggettabilita'   alla    procedura    di    verifica    preventiva
dell'interesse archeologico di cui  all'articolo  41,  comma  4,  del
codice, e delle linee guida approvate  in  materia  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri.»; 
      l) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.
Gli  elaborati  grafici  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica, redatti in scala  e  debitamente  quotati,  tenendo  conto
della necessita' di includere le eventuali  misure  e  interventi  di
mitigazione e di compensazione ambientale con la stima  dei  relativi
costi, salva diversa  motivata  determinazione  dell'amministrazione,
sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4.  Nel  caso  in  cui  si
adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e
relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti
dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei  limiti  in  cui
cio'  sia  praticabile  tecnologicamente,  garantendo,  in  caso   di
integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli  informativi,
l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.»; 
      m) all'articolo 13: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  La  relazione
specialistica  sulla  modellazione  informativa   del   progetto   di
fattibilita' tecnica ed economica attesta l'adempimento ai  requisiti
definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1,  comma  8,
dell'allegato I.9 e la conformita' ai contenuti del Piano di Gestione
Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.»; 
        2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2.   La   relazione   specialistica   sulla   modellazione
informativa, declinata  nei  contenuti  in  ragione  della  specifica
tipologia di intervento, include: 
          a)  il  sistema   di   denominazione,   classificazione   e
organizzazione   dei   modelli   informativi,   strutturati   secondo
contenitori informativi; 
          b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e  scambio
dei dati; 
          c) il sistema di coordinate di riferimento; 
          d) l'esplicitazione dei livelli di  fabbisogno  informativo
raggiunti  in  coerenza  con  gli  obiettivi  strategici  di  livello
progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli  informativi  conformi
ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo; 
          e)  le  procedure  di  coordinamento   e   verifica   della
modellazione  informativa,  compresa  la  descrizione  analitica  dei
processi  di  analisi  e  risoluzione  delle  interferenze  e   delle
incoerenze informative  oltre  che  i  report  delle  risultanze  dei
controlli effettuati sui modelli informativi; 
          f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni  relative
alla gestione informativa digitale dei tempi e costi; 
          g)    l'eventuale    riferimento    all'organizzazione    e
all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale  delle
informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione  e  dismissione
delle opere in progetto, nonche'  delle  informazioni  relative  alla
sostenibilita' sociale, economica, e ambientale; 
          h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o,
comunque,  in  forma  analitica,  dell'equivalenza  tra  i  contenuti
informativi presenti negli elaborati grafici e documentali  e  quelli
eventualmente  presenti   nei   modelli   informativi,   nonche'   la
descrizione del processo di generazione degli  elaborati  predetti  a
partire dai modelli informativi.»; 
        3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
      n) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti: 
 
                          «Articolo 13-bis 
                        (Modelli informativi) 
 
        1. I modelli informativi, in rapporto  alla  tipologia,  alla
categoria  e  alla  dimensione  dell'intervento,  contengono  i  dati
necessari per la valutazione dei costi, dei  tempi  di  realizzazione
dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta. 
        2.  I  dati  contenuti  nei  modelli  informativi,   definiti
attraverso i livelli di  fabbisogno  informativo,  coerenti  con  gli
obiettivi del Progetto di Fattibilita' Tecnica ed Economica,  possono
essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e  multimediale
e  afferiscono,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  alle
seguenti categorie: 
          a) identita'; 
          b) geometria, dimensioni ed aspetto; 
          c) localizzazione; 
          d) materiali; 
          e) prestazioni; 
          f) componenti e sistemi edilizi; 
          g) costi; 
          h) cronologia e fasi; 
          i) gestione e manutenzione; 
          l) normative e conformita'; 
          m) sicurezza e salute 
        3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi
devono  essere  coerenti  e  coordinati  con  quelli  presenti  negli
elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato. 
        4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi e'
funzionale alla specifica tipologia di intervento ed e'  disciplinata
nel Capitolato Informativo allegato al Documento  di  indirizzo  alla
progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato. 
 
                           Articolo 13-ter 
                  (Capitolato informativo del PFTE) 
 
        1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto  di
progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo  21  del  presente
allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello  sviluppo
della  progettazione  esecutiva  e  dell'esecuzione  dei  lavori   il
capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma  9,  dell'allegato
I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici,
compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il  livello
di progettazione  posto  a  base  di  gara  e  con  i  contenuti  del
capitolato informativo allegato al DIP,  tenuto  conto  della  natura
dell'opera e della procedura di affidamento. 
        2. Il capitolato  informativo  contiene  tutti  gli  elementi
utili alla individuazione  dei  requisiti  di  produzione,  gestione,
trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi,  in  stretta
connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione
appaltante. Tale documento fornisce, altresi', la  descrizione  delle
specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.»; 
      o) all'articolo 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli  strumenti  di
cui  all'articolo  43  del  codice,  la  stazione   appaltante   puo'
richiedere che le informazioni di cui al comma  1  vengano  integrate
nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione  di
modelli informativi del cantiere. 
        1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una
struttura tale da recepire le informazioni del piano di  sicurezza  e
coordinamento, nonche' l'associazione delle informazioni  riguardanti
le lavorazioni alla variabile temporale. 
        1-quater. Nei casi  di  cui  al  comma  1-bis,  la  relazione
specialistica   sulla   modellazione   informativa   deve   riportare
l'equivalenza tra i  contenuti  informativi  presenti  nel  piano  di
sicurezza e  coordinamento  dell'intervento  e  quelli  presenti  nei
modelli  informativi,  nonche'  la  descrizione   del   processo   di
generazione  degli  elaborati  predetti   a   partire   dai   modelli
informativi.»; 
      p) all'articolo 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli  strumenti  di
cui  all'articolo  43  del  codice,  la  stazione   appaltante   puo'
richiedere l'utilizzo di sistemi  di  gestione  informativa  digitale
economica, applicati agli  aspetti  relativi  alla  computazione  dei
lavori. 
        2-ter.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2-bis,  la   relazione
specialistica sulla modellazione  informativa  riporta  l'equivalenza
tra i contenuti informativi presenti nel computo  metrico  estimativo
di  massima  dell'intervento  e  quelli  eventualmente  presenti  nei
modelli  informativi,  nonche'  la  descrizione   del   processo   di
generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»; 
      q) all'articolo 18: 
        1) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  In  caso  di
adozione dei metodi e degli strumenti  di  cui  all'articolo  43  del
codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di  sistemi
di gestione informativa digitale  relativa  allo  sviluppo  temporale
delle attivita' di progettazione  e  di  esecuzione  dei  lavori,  in
coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.»; 
        2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nei  casi
di cui al comma 2,  la  relazione  specialistica  sulla  modellazione
informativa  riporta  l'equivalenza  tra  i   contenuti   informativi
presenti nel cronoprogramma dell'intervento  e  quelli  presenti  nei
modelli  informativi,  nonche'  la  descrizione   del   processo   di
generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»; 
      r) all'articolo 19: 
        1) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10.  In  caso  di
adozione dei metodi e degli strumenti  di  cui  all'articolo  43  del
codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di  sistemi
di gestione  informativa  digitale  relativa  alla  pianificazione  e
programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e delle sue
parti.»; 
        2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
          «10-bis. I modelli informativi di cui  all'articolo  13-bis
possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso,  gestione  e
manutenzione dell'opera  e  delle  sue  parti  coerentemente  con  il
livello di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica. 
          10-ter.  Nei  casi  di  cui  al  comma  10,  la   relazione
specialistica sulla modellazione  informativa  riporta  l'equivalenza
tra  i  contenuti  informativi  presenti  nel  piano  preliminare  di
manutenzione dell'opera e delle  sue  parti  e  quelli  presenti  nei
modelli informativi, nonche' descrizione del processo di  generazione
dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»; 
      s) all'articolo 22: 
        1) il comma 2 e' abrogato; 
        2) al comma 4, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti: 
          «p-bis)   modelli   informativi   e   relativa    relazione
specialistica  sulla  modellazione  informativa,  nei  casi  previsti
dall'articolo 43 del codice; 
          p-ter)   capitolato   informativo   nei    casi    previsti
dall'articolo 43 del codice.»; 
        3) il comma 5 e' abrogato; 
      t) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato; 
      u) all'articolo 24, il comma 4 e' abrogato; 
      v) all'articolo 25, il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.
In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43  del  codice,  gli
elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in  coerenza
con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati
e predisposti nel progetto esecutivo,  nei  limiti  in  cui  cio'  e'
praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con
dati  e  informazioni  esterne  ai  modelli  informativi,  l'assoluta
coerenza geometrica  ed  informativa  al  contenuto  informativo  dei
modelli stessi.»; 
      z) all'articolo 26, il comma 10 e' abrogato; 
      aa) all'articolo 27, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9.
In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui  all'articolo
43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere  l'utilizzo  di
sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione
e programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera  e  delle
sue parti.»; 
      bb) all'articolo 27, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
        «9-bis. I modelli  informativi  di  cui  all'articolo  13-bis
possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso,  gestione  e
manutenzione dell'opera  e  delle  sue  parti  coerentemente  con  il
livello di progettazione esecutivo. 
        9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica
sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i  contenuti
informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti  e  quelli  presenti  nei  modelli  informativi,   nonche'   la
descrizione del processo di  generazione  dell'elaborato  predetto  a
partire dai modelli informativi.»; 
      cc) all'articolo 28, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli  strumenti  di
cui  all'articolo  43  del  codice,  la  stazione   appaltante   puo'
richiedere che le informazioni relative ai commi da  1  a  3  vengano
integrate  nella  gestione  informativa   digitale   anche   mediante
l'elaborazione di modelli informativi del cantiere. 
        3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una
struttura tale da recepire le informazioni del piano di  sicurezza  e
coordinamento, nonche' l'associazione delle informazioni  riguardanti
le lavorazioni alla variabile temporale. 
        3-quater.  Nei  casi  di  cui  al  comma  4,   la   relazione
specialistica sulla modellazione  informativa  riporta  l'equivalenza
tra i  contenuti  informativi  presenti  nel  piano  di  sicurezza  e
coordinamento  dell'intervento  e   quelli   presenti   nei   modelli
informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli
elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»; 
      dd) all'articolo 30: 
        1) al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta  la  seguente:
«d-bis) nei casi di adozione  dei  metodi  e  strumenti  di  gestione
digitale  delle  costruzioni  di  cui  all'articolo  43,  descrizione
dell'eventuale associazione tra  la  scomposizione  gerarchica  delle
attivita', i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi
anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli  obiettivi  di
progetto esecutivo.»; 
        2) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «5.  In  caso  di
adozione dei metodi e degli strumenti  di  cui  all'articolo  43  del
codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di  sistemi
di gestione informativa digitale  relativa  allo  sviluppo  temporale
della attivita' di progettazione  e  di  esecuzione  dei  lavori,  in
coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.»; 
        3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nei  casi
di cui al comma 5,  la  relazione  specialistica  sulla  modellazione
informativa  riporta  l'equivalenza  tra  i   contenuti   informativi
presenti nel cronoprogramma dell'intervento  e  quelli  presenti  nei
modelli  informativi,  nonche'  la  descrizione   del   processo   di
generazione   dell'elaborato   predetto   a   partire   dai   modelli
informativi.»; 
      ee) all'articolo 31: 
        1) al comma 1: 
          1.1. al primo periodo, le parole «a misura» sono soppresse; 
          1.2.  al  secondo  periodo,  le  parole:   «Nel   caso   di
lavorazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo  restando  quanto
previsto  dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  nel   caso   di
lavorazioni »; 
          1.3.  al  terzo  periodo,  dopo   le   parole   «sono   poi
raggruppate» sono inserite le seguenti: «, sulla  base  degli  indici
sintetici previsti nell'Allegato II.2-bis»; 
        2) il comma 8 e' sostituito dal  seguente:  «8.  In  caso  di
adozione dei metodi e degli strumenti  di  cui  all'articolo  43  del
codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di  sistemi
di gestione informativa digitale economica per gli  aspetti  relativi
alla computazione dei lavori.»; 
        3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Nei  casi
di cui al comma 8,  la  relazione  specialistica  sulla  modellazione
informativa  riporta  l'equivalenza  tra  i   contenuti   informativi
presenti nel computo  metrico  estimativo  dell'intervento  e  quelli
eventualmente  presenti   nei   modelli   informativi,   nonche'   la
descrizione del processo di  generazione  dell'elaborato  predetto  a
partire dai modelli informativi.»; 
      ff) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti: 
 
                          «Articolo 32-bis 
       Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa 
 
        1. La relazione specialistica sulla modellazione  informativa
del progetto esecutivo attesta l'adempimento  ai  requisiti  definiti
nel  capitolato  informativo  di  cui   all'articolo   1,   comma   8
dell'Allegato I.9 e la conformita' ai contenuti del piano di gestione
informativa di cui all'articolo 1, comma 10,  del  predetto  Allegato
I.9. 
        2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa,
declinata nei contenuti  in  ragione  della  specifica  tipologia  di
intervento, indica: 
          a)  il  sistema   di   denominazione,   classificazione   e
organizzazione   dei   modelli   informativi   strutturati    secondo
contenitori informativi; 
          b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e  scambio
dei dati; 
          c) il sistema di coordinate di riferimento; 
          d) l'esplicitazione dei livelli di  fabbisogno  informativo
raggiunti  in  coerenza  con  gli  obiettivi  strategici  di  livello
progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli  informativi  conformi
ai requisiti definiti nel capitolato informativo; 
          e)  le  procedure  di  coordinamento   e   verifica   della
modellazione  informativa,  compresa  la  descrizione  analitica  dei
processi  di  analisi  e  risoluzione  delle  interferenze  e   delle
incoerenze informative  oltre  che  i  report  delle  risultanze  dei
controlli effettuati sui modelli informativi; 
          f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni  relative
alla gestione informativa digitale dei tempi e costi; 
          g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego
nei processi di  gestione  informativa  digitale  delle  informazioni
relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in
progetto, nonche' delle  informazioni  relative  alla  sostenibilita'
sociale, economica, e ambientale; 
          h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o,
comunque,  in  forma  analitica,  dell'equivalenza  tra  i  contenuti
informativi presenti negli elaborati grafici e documentali  e  quelli
eventualmente  presenti   nei   modelli   informativi,   nonche'   la
descrizione del processo di generazione degli  elaborati  predetti  a
partire dai modelli informativi. 
 
                           Articolo 32-ter 
                       Capitolato informativo 
 
        1. Il capitolato informativo allegato al  progetto  esecutivo
ai sensi dell'art. 1 comma 9  dell'Allegato  I.9,  declina,  ai  fini
della gestione informativa digitale  dell'esecuzione  dei  lavori,  i
requisiti informativi strategici generali  e  specifici,  compresi  i
livelli  di  fabbisogno  informativo  coerenti  con  il  livello   di
progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato  informativo
allegato al  DIP,  tenuto  conto  della  natura  dell'opera  e  della
procedura di affidamento. 
        2. Il capitolato  informativo  contiene  tutti  gli  elementi
utili alla individuazione  dei  requisiti  di  produzione,  gestione,
trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi,  in  stretta
connessione con gli obiettivi decisionali  e  con  quelli  gestionali
della  stazione  appaltante.  Il  documento  fornisce,  altresi',  la
descrizione delle specifiche relative  all'ambiente  di  condivisione
dei dati.»; 
      gg) all'articolo 33: 
        1) il comma 6 e' sostituito dal  seguente:  «6.  In  caso  di
adozione dei metodi e degli strumenti  di  cui  all'articolo  43  del
codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di  sistemi
di  gestione  informativa  digitale  relativa   alle   attivita'   di
esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.»; 
        2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Nei  casi
di cui al comma 6,  la  relazione  specialistica  sulla  modellazione
informativa  riporta  l'equivalenza  tra  i   contenuti   informativi
presenti nel piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli
eventualmente presenti nei modelli  informativi  e  GIS,  oltre  alla
descrizione del processo di  generazione  dell'elaborato  predetto  a
partire dai modelli informativi e GIS.»; 
      hh) all'articolo 35, comma 1, lettera b), la parola  «coerente»
e' sostituita dalla seguente: «conforme»; 
      ii)  all'articolo  36,  comma  3,  la  parola   «coerente»   e'
sostituita dalla seguente: «conforme»; 
      ll) all'articolo 37, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni di cui  all'articolo  43  del  codice,  il
soggetto incaricato dell'attivita' di verifica accerta la conformita'
del progetto agli adempimenti e requisiti  riportati  nel  capitolato
informativo allegato al DIP. In  caso  di  affidamento  congiunto  di
progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica  accerta  la  conformita'  del   progetto   esecutivo   agli
adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo  di  cui
all'articolo 13-bis del presente Allegato.»; 
      mm) all'articolo 38: 
        1) al comma 1, lettera a), le parole «UNI  EN  ISO/IEC  1702»
sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI EN ISO/IEC 17020»; 
        2) al comma 2, le  parole  «un  coordinatore  del  gruppo  di
lavoro di verifica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «un  direttore
tecnico»; 
      nn) all'articolo 40: 
        1) al comma 2: 
          1.1. alla lettera f), punto 9, le parole: «il 15 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento»; 
          1.2. dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
          «i-bis)  per   i   modelli   informativi,   verificare   la
leggibilita', tracciabilita' e coerenza di  dati  e  informazioni  in
essi  contenute  e  la  coerenza  negli  elaborati  grafici   con   i
documentali  ad  essi  relazionati,  svolgendo  la   verifica   delle
interferenze  geometriche  e  delle   incoerenze   informative,   del
raggiungimento  degli  obiettivi  e  degli  usi  dei  modelli  e  dei
conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato
informativo in relazione al livello di  progettazione  nonche'  della
esaustivita', coerenza e completezza dei  contenuti  informativi  dei
modelli in relazione al livello di progettazione e in conformita'  ai
requisiti di cui al Capitolato Informativo; 
          i-ter) per la relazione  specialistica  sulla  modellazione
informativa, verificare che i contenuti presenti  siano  coerenti  ai
contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui  al
capitolato informativo.»; 
        2) il comma 3 e' abrogato; 
      oo) all'articolo 41, comma 1, il secondo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 78: 
                  - Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 5,  6,  7,  9,
          12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
          35, 36, 37, 40, e 41 dell'Allegato I.7 del  citato  decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
                «Art.  1  (Quadro  esigenziale).  -  1.   Il   quadro
          esigenziale tiene conto di quanto previsto negli  strumenti
          di  programmazione  del  committente.  Esso,  per   ciascun
          intervento  da  realizzare,  in  relazione  alla  tipologia
          dell'intervento stesso, riporta: 
                  a) gli obiettivi generali da perseguire  attraverso
          la  realizzazione  dell'intervento,   con   gli   associati
          indicatori chiave di prestazione; 
                  b)  i  fabbisogni,  le   esigenze   qualitative   e
          quantitative del committente, della collettivita'  o  della
          specifica utenza alla quale l'intervento e' destinato,  che
          dovranno essere  soddisfatti  attraverso  la  realizzazione
          dell'intervento stesso; 
                2. Il documento  di  fattibilita'  delle  alternative
          progettuali, di cui all'articolo 2, puo' essere  supportato
          dall'adozione  dei   metodi   e   strumenti   di   gestione
          informativa digitale di cui all'articolo 43,  eventualmente
          integrati   con   i    sistemi    informativi    geografici
          (Geographical Information System - GIS). A questo fine,  il
          documento di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali
          puo' essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi
          e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei  piani
          di cantiere e da  modelli  informativi  che  riflettano  lo
          stato   dei   luoghi   e   delle   opere   immobiliari    o
          infrastrutturali esistenti. 
                3.  La  redazione  del  quadro  esigenziale   e'   di
          esclusiva competenza del committente.» 
                «Art. 2 (Documento di fattibilita' delle  alternative
          progettuali). -  1.  Il  documento  di  fattibilita'  delle
          alternative progettuali, di seguito  «DOCFAP»,  e'  redatto
          nel rispetto dei contenuti del  quadro  esigenziale  ed  e'
          prodromico alla redazione del Documento di  indirizzo  alla
          progettazione di cui all'articolo 3. Il DOCFAP puo'  essere
          supportato dallo sviluppo di modelli informativi e  GIS  su
          scala urbana o territoriale e da  modelli  informativi  che
          riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari  o
          infrastrutturali esistenti che permettano  di  visualizzare
          analisi  di  scenario   e   di   identificare   alternative
          progettuali. 
                2.  Il  DOCFAP  individua  e  analizza  le  possibili
          soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi  di
          non  realizzazione  dell'intervento,  ove  applicabile,  le
          scelte  modali  e  le  alternative  di  tracciato  per   le
          infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilita' e al
          trasporto); per le opere  puntuali,  l'alternativa  tra  la
          realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di  un
          edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o
          urbanizzate o degradate,  limitando  ulteriore  consumo  di
          suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la
          localizzazione dell'intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e
          richiesto  dal  committente,  puo'  analizzare   anche   le
          soluzioni tecniche,  economiche  e  finanziarie,  anche  in
          relazione   agli   aspetti   manutentivi   dell'opera    da
          realizzare. Il  DOCFAP,  ove  pertinente  e  richiesto  dal
          committente, prende in considerazione e analizza  tutte  le
          opzioni possibili, inclusa, ove applicabile,  l'ipotesi  di
          non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un
          effettivo confronto comparato tra le  diverse  alternative.
          Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle
          alternative   analizzate   sul    contesto    territoriale,
          ambientale,  paesaggistico,   culturale   e   archeologico,
          nonche', per gli interventi sulle  opere  esistenti,  sulle
          caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal
          fine e' prevista la  possibilita'  di  effettuare  indagini
          preliminari. 
                3. In applicazione del principio di  proporzionalita'
          di cui all'articolo 41, comma 5, del codice, il  DOCFAP  e'
          sviluppato con un  livello  di  approfondimento  e  con  un
          contenuto  differenziato  in  relazione  al  tipo  e   alla
          dimensione dell'intervento da realizzare. 
                4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e
          alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di
          una relazione tecnico-illustrativa, cosi' articolata: 
                  a)  analisi  dello   stato   di   fatto   dell'area
          d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su  opere
          esistenti, integrabili da  modelli  informativi  e  GIS  su
          scala urbana o territoriale e da  modelli  informativi  che
          riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari  o
          infrastrutturali esistenti; 
                  b)     inquadramento     territoriale     dell'area
          d'intervento:   corografia,   stralcio   dello    strumento
          urbanistico   comunale,   verifica   della   compatibilita'
          dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la carta
          del  potenziale  archeologico  e  la  carta   del   rischio
          archeologico, ove esistenti, e con i  vincoli  di  settore,
          ove pertinenti; 
                  c) individuazione, tramite  elaborati  descrittivi,
          cartografici  e  grafici,  in  relazione  al  tipo  e  alla
          dimensione  dell'intervento,  delle  possibili  alternative
          progettuali come definite al comma 2, e relativo  confronto
          sulla  base  delle  caratteristiche  funzionali,  tecniche,
          economico, finanziarie, anche  in  relazione  agli  aspetti
          connessi alla  manutenibilita'.  Tali  alternative  possono
          essere sviluppate anche tramite  l'adozione  dei  metodi  e
          strumenti   di   gestione   informativa   digitale    delle
          costruzioni di cui all'articolo 43; 
                  d)  schemi  grafici  che  descrivano  e  consentano
          l'individuazione  delle  caratteristiche  essenziali  delle
          alternative  progettuali  esaminate.  Tali  schemi  possono
          essere  supportati  da  simulazioni   digitali   realizzate
          tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica; 
                  e) indicazione dei tempi previsti per  l'attuazione
          delle alternative progettuali esaminate; 
                  f) stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di
          prezzi parametrici; 
                  g)   confronto    comparato    delle    alternative
          progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto
          delle decisioni, in relazione al  tipo  e  alla  dimensione
          dell'intervento. 
                5. In relazione a quanto  stabilito  all'articolo  37
          del codice, la redazione del DOCFAP  e'  sempre  necessaria
          per interventi  il  cui  importo  per  lavori  sia  pari  o
          superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice. 
                6. Per interventi di importo dei lavori  superiore  a
          150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14
          del codice,  e'  facolta'  del  committente  richiedere  la
          redazione del DOCFAP, che sara' redatto  sulla  base  delle
          indicazioni fornite dal  responsabile  unico  del  progetto
          (RUP),  tenendo  conto  del   tipo   e   della   dimensione
          dell'intervento da realizzare. 
                7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato  tra
          le  alternative  prese  in  considerazione,  perviene  alla
          individuazione della  soluzione  che  presenta  il  miglior
          rapporto tra costi e benefici per la  collettivita'  e  per
          l'ambiente,  in  relazione  alle  specifiche  esigenze   da
          soddisfare e alle prestazioni da fornire. 
                8. Per gli interventi da realizzarsi con  formule  di
          partenariato pubblico privato il DOCFAP e' corredato  anche
          di un'analisi costi ricavi. 
                9.  Il  committente,  con   propria   determinazione,
          approva il DOCFAP.» 
                «Art. 3 (Documento di indirizzo alla  progettazione).
          - 1. Il  documento  di  indirizzo  alla  progettazione,  di
          seguito "DIP",  da  redigere  in  coerenza  con  il  quadro
          esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP,  ove
          redatto,  indica,  in  rapporto   alla   dimensione,   alla
          specifica tipologia e  alla  categoria  dell'intervento  da
          realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati
          progettuali necessari per la definizione  di  ogni  livello
          della progettazione. Il DIP e' redatto  e  approvato  prima
          dell'affidamento del progetto di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica, sia in caso di  progettazione  interna,  che  di
          progettazione  esterna   alla   stazione   appaltante;   in
          quest'ultimo  caso,  il  DIP  dovra'  essere  parte   della
          documentazione di  gara  per  l'affidamento  del  contratto
          pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante
          del "capitolato del servizio di progettazione". In caso  di
          progettazione interna alla stazione appaltante  il  DIP  e'
          allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno  le
          seguenti indicazioni: 
                  a) lo stato dei luoghi con le relative  indicazioni
          di tipo catastale,  eventualmente  strutturate  in  modelli
          informativi o GIS; 
                  b)  gli  obiettivi  da  perseguire  attraverso   la
          realizzazione dell'intervento,  le  funzioni  che  dovranno
          essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare  e,
          ove pertinenti, i livelli di servizio  da  conseguire  e  i
          requisiti prestazionali di progetto da raggiungere; 
                  c)  i  requisiti  tecnici  che  l'intervento   deve
          soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e
          al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b); 
                  d) i livelli della progettazione da sviluppare e  i
          relativi tempi di svolgimento, in rapporto  alla  specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento.  Quando  la
          progettazione e' sviluppata tramite l'adozione dei metodi e
          strumenti   di   gestione   informativa   digitale    delle
          costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di
          fabbisogno informativo sono funzionali agli  obiettivi  del
          relativo livello di progettazione e agli obiettivi  ed  usi
          dei  modelli  informativi   identificati   dalla   stazione
          appaltante nel capitolato informativo; 
                  e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere; 
                  f)   le   eventuali    raccomandazioni    per    la
          progettazione,  anche  in  relazione  alla   pianificazione
          urbanistica, territoriale e paesaggistica  vigente  e  alle
          valutazioni ambientali strategiche (VAS),  ove  pertinenti,
          procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici
          che  si  intendano  porre  a   base   della   progettazione
          dell'intervento; 
                  g) i limiti economici da rispettare  e  l'eventuale
          indicazione delle coperture finanziarie dell'opera; 
                  h)  le  indicazioni  in  ordine   al   sistema   di
          realizzazione dell'intervento; 
                  i) l'indicazione  della  procedura  di  scelta  del
          contraente; 
                  l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione; 
                  m) la tipologia di  contratto  individuata  per  la
          realizzazione  dell'intervento,  e  in  particolare  se  il
          contratto sara' stipulato a corpo o a  misura,  o  parte  a
          corpo e parte a misura; 
                  n) le specifiche  tecniche  contenute  nei  criteri
          ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero
          dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  per  quanto
          materialmente applicabili;  qualora  la  progettazione  sia
          supportata dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione
          informativa  digitale,  quando   possibile,   i   requisiti
          previsti dai CAM sono integrati nella gestione  informativa
          digitale; 
                  o)  la  individuazione,   laddove   possibile   e/o
          necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali,
          articolati in strutture analitiche di progetto; 
                  p) gli indirizzi generali per la progettazione  del
          monitoraggio ambientale,  geotecnico  e  strutturale  delle
          opere, ove ritenuto necessario; 
                  q)  le  specifiche  tecniche  per   l'utilizzo   di
          materiali, elementi e componenti ai fini: 
                    1) del perseguimento dei requisiti di resistenza,
          durabilita', robustezza e resilienza delle opere; 
                    2) della efficienza energetica e della  sicurezza
          e funzionalita' degli impianti; 
                  r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per
          le varie fasi dell'intervento; 
                  s) in caso di affidamenti agli operatori  economici
          di cui all'articolo 66, comma 1, del codice,  l'importo  di
          massima stimato da porre a  base  di  gara,  calcolato  nel
          rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13,  del
          codice, per la prestazione da affidare; 
                  t)  la  possibilita'  di  utilizzare  le   economie
          derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in
          corso d'opera; 
                  u)  nelle  ipotesi  in  cui  non  sia  prevista  la
          redazione del piano di sicurezza e coordinamento  ai  sensi
          del Titolo IV, Capo I, del  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della
          sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale  con
          l'individuazione   delle   potenziali   interferenze,    la
          descrizione dei rischi per la sicurezza  e  la  salute  dei
          lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione  di
          quelli  specifici   propri   dell'attivita'   dell'impresa,
          nonche' la stima dei costi della  sicurezza  per  tutta  la
          durata delle lavorazioni; 
                  v)    per    le    forniture,    i    criteri    di
          approvvigionamento  di  materiali  idonei  a  garantire  il
          rispetto dei criteri ambientali  minimi  e  i  diritti  dei
          lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a  promuovere  le
          forniture   di   materiali   certificati    da    organismi
          verificatori  accreditati  di   cui   al   regolamento   di
          esecuzione  (UE)  2018/2067  della  Commissione,   del   19
          dicembre 2018. 
                2. Nei casi previsi dalla  legge  o  per  scelta  del
          committente,   della   stazione   appaltate   o   dell'ente
          concedente il DIP include  il  capitolato  informativo  (di
          seguito anche  «CI»),  in  riferimento  a  quanto  previsto
          dall'articolo 43 del codice e  secondo  le  specifiche  del
          relativo allegato 1.9. 
                3.  Il  DIP,  oltre  ai  contenuti  stabiliti,   puo'
          contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di
          modellazione informativa, ulteriori riferimenti  alla  fase
          esecutiva, anche  con  riferimento  alla  pianificazione  e
          gestione della realizzazione prevista dalla norma  UNI  ISO
          21502: 2021 e dalla norma UNI ISO 31000. 
                4. (abrogato) 
                5.  Nel  caso  di  concorso  di  progettazione  o  di
          concorso di idee, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP
          e' integrato  con  i  documenti  preparatori  del  concorso
          stesso, predisposti a cura della stazione appaltante;  tali
          documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso
          ai fini di garantire  la  rispondenza  della  progettazione
          dell'intervento  oggetto   del   concorso   alle   esigenze
          qualitative e quantitative  dalla  stazione  appaltante.  I
          documenti di cui al primo periodo possono essere  integrati
          dalla disponibilita' di modelli informativi e GIS su  scala
          urbana  o  territoriale  e  da  modelli   informativi   che
          riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari  o
          infrastrutturali esistenti. 
                6.  A  seguito  della  redazione  del   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 4, il
          DIP e'  aggiornato  in  relazione  alla  definizione  delle
          scelte funzionali  e  tecnico-costruttive  adottate,  anche
          riguardo ai  requisiti  prestazionali  di  progetto.  Detto
          aggiornamento puo' costituire indirizzo per  le  successive
          fasi progettuali e, conseguentemente, puo' fornire elementi
          per la redazione del  disciplinare  di  gara  nel  caso  di
          procedura  di  affidamento  sulla  base  del  progetto   di
          fattibilita'  tecnica  ed  economica  con  l'adozione   del
          criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.». 
                «Art. 5 (Quadro economico dell'opera o del lavoro). -
          1.  Il  quadro  economico  dell'opera  o  del   lavoro   e'
          predisposto con progressivo approfondimento in rapporto  al
          livello di progettazione di cui  fa  parte  e  presenta  le
          necessarie specificazioni e variazioni  in  relazione  alla
          specifica    tipologia    e    categoria    dell'opera    o
          dell'intervento stesso, nonche' alle  specifiche  modalita'
          di affidamento dei lavori ai sensi del  codice.  Il  quadro
          economico, con riferimento al costo complessivo  dell'opera
          o dell'intervento, e' cosi' articolato: 
                  a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi  in
          cui,   in   relazione   alle   caratteristiche   specifiche
          dell'opera  o   del   lavoro,   la   stazione   appaltante,
          motivandolo  espressamente,  ne   ritiene   necessario   il
          ricorso; 
                  b) costi della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso
          d'asta; 
                  c) importo relativo all'aliquota  per  l'attuazione
          di  misure  volte  alla  prevenzione  e  repressione  della
          criminalita' e tentativi di infiltrazione mafiosa,  di  cui
          all'articolo 204, comma 6,  lettera  e),  del  codice,  non
          soggetto a ribasso; 
                  d)  opere  di  mitigazione   e   di   compensazione
          dell'impatto ambientale e sociale, nel  limite  di  importo
          del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per
          il monitoraggio ambientale;e) somme  a  disposizione  della
          stazione appaltante per: 
                    1) lavori in amministrazione diretta previsti  in
          progetto ed esclusi dall'appalto, ivi  inclusi  i  rimborsi
          previa fattura; 
                    2) rilievi, accertamenti e indagini  da  eseguire
          ai diversi livelli di progettazione a cura  della  stazione
          appaltante; 
                    3) rilievi, accertamenti e indagini  da  eseguire
          ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; 
                    4)   allacciamenti   ai   pubblici   servizi    e
          superamento eventuali interferenze; 
                    5) imprevisti, secondo quanto precisato al  comma
          2; 
                    6) accantonamenti in relazione alle modifiche  di
          cui agli articoli 60  e  120,  comma  1,  lettera  a),  del
          codice; 
                    7) acquisizione aree o immobili, indennizzi; 
                    8) spese tecniche  relative  alla  progettazione,
          alle  attivita'  preliminari,  ivi   compreso   l'eventuale
          monitoraggio  di  parametri   necessari   ai   fini   della
          progettazione  ove  pertinente,  al   coordinamento   della
          sicurezza in fase di  progettazione,  alle  conferenze  dei
          servizi, alla direzione lavori  e  al  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera
          e contabilita', all'incentivo di cui  all'articolo  45  del
          codice, nella misura corrispondente  alle  prestazioni  che
          dovranno essere svolte dal personale dipendente; 
                    9) spese per attivita'  tecnico-amministrative  e
          strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP
          qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione
          dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai
          sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonche'  per  la
          verifica   preventiva   della   progettazione   ai    sensi
          dell'articolo 42 del codice; 
                    10) spese di cui all'articolo 45, commi  6  e  7,
          del codice; 
                    11) eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
                    12) spese per pubblicita'; 
                    13) spese per prove di laboratorio,  accertamenti
          e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste
          dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo  116
          comma 11, del codice, nonche' per l'eventuale  monitoraggio
          successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto; 
                    14) spese  per  collaudo  tecnico-amministrativo,
          collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 
                    15)   spese   per    la    verifica    preventiva
          dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41,  comma
          4, del codice;16)  spese  per  i  rimedi  alternativi  alla
          tutela giurisdizionale; 
                    17) nei casi in cui sono previste, spese  per  le
          opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; 
                    18) IVA ed eventuali altre imposte. 
                2.  Le  voci  del   quadro   economico   relative   a
          imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5),  e  a
          eventuali lavori in  amministrazione  diretta,  di  cui  al
          comma 1 lettera e), numero  1),  sono  definite  entro  una
          soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei
          lavori  a  base  di  gara,  comprensivo  dei  costi   della
          sicurezza.» 
                «Art. 6 (Progetto di fattibilita' tecnico-economica).
          - 1. Il  progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica,  di
          seguito "PFTE", costituisce lo sviluppo  progettuale  della
          soluzione  che,  tra  le  alternative  possibili  messe   a
          confronto nel DOCFAP,  ove  redatto,  presenta  il  miglior
          rapporto tra costi  complessivi  da  sostenere  e  benefici
          attesi per la collettivita'. 
                2. Il PFTE e' elaborato sulla base della  valutazione
          delle  caratteristiche  del  contesto  nel   quale   andra'
          inserita   la   nuova   opera,   compatibilmente   con   le
          preesistenze (anche di natura ambientale,  paesaggistica  e
          archeologica).   A   questo   fine,   nei   casi   previsti
          dall'articolo  43  del  codice,  il  PFTE   e'   supportato
          dall'adozione  dei   metodi   e   strumenti   di   gestione
          informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi
          informativi geografici (Geographical Information  System  -
          GIS). 
                3. Durante la fase di progettazione  di  fattibilita'
          tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e  studi
          conoscitivi (morfologia, geologia,  strutture,  geotecnica,
          idrologia,  idraulica,   sismica,   unita'   ecosistemiche,
          evoluzione   storica,   uso   del    suolo,    destinazioni
          urbanistiche,    valori     paesistici,     architettonici,
          storico-culturali,    archeologia    preventiva,    vincoli
          normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo
          digitale   finalizzate   alla   definizione   di    modelli
          informativi dell'esistente. 
                4. La preventiva diagnostica del terreno, unita  alla
          ricognizione   e   alla   compiuta   interpretazione    del
          territorio, consente di pervenire alla determinazione: 
                  a)  dell'assetto   geometrico-spaziale   dell'opera
          (localizzazione sul territorio); 
                  b) degli aspetti funzionali dell'opera; 
                  c) delle tipologie fondazionali e  strutturali  (in
          elevazione) dell'opera medesima; 
                  d) della eventuale interferenza con  il  patrimonio
          culturale e archeologico tramite la procedura  di  verifica
          preventiva di cui all'Allegato I.8; 
                  e) delle  misure  di  mitigazione  e  compensazione
          dell'impatto ambientale e  sui  contesti  archeologici,  ai
          fini  della  loro  valorizzazione   e   restituzione   alla
          comunita'  locale  tramite   opere   di   conservazione   o
          dislocazione; 
                  f) di una previsione di spesa attendibile. 
                5. Il PFTE tiene conto, per quanto  possibile,  delle
          caratteristiche orografiche  e  morfologiche  del  contesto
          fisico di intervento, limitando le modifiche  del  naturale
          andamento del terreno (e  conseguentemente  il  consumo  di
          suolo  e  i  movimenti  terra)  salvaguardando,   altresi',
          l'officiosita' idraulica  dei  corsi  d'acqua  (naturali  e
          artificiali)  interferiti  dall'opera,  l'idrogeologia  del
          sottosuolo  e  la  stabilita'  geotecnica  dei  circostanti
          rilievi naturali e dei rilevati artificiali. 
                6. Nella redazione del PFTE deve  aversi  particolare
          riguardo: 
                  a) alla  compatibilita'  ecologica  della  proposta
          progettuale,  privilegiando  l'utilizzo   di   tecniche   e
          materiali,  elementi   e   componenti   a   basso   impatto
          ambientale; 
                  b) alla adozione di provvedimenti che,  in  armonia
          con la proposta progettuale, favoriscano  la  tutela  e  la
          valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  concorrendo  a
          preservare la memoria della comunita' nazionale e  del  suo
          territorio  e  promuovendo  il  patrimonio  culturale  come
          motore di sviluppo economico; 
                  c)  all'adozione  di  principi   di   progettazione
          bioclimatica e  di  "sistemi  passivi"  che  consentano  di
          migliorare   il    bilancio    energetico    dell'edificio,
          nell'ottica    di    una     sostenibilita'     complessiva
          dell'intervento stesso; 
                  d)  all'utile  reimpiego  dei  materiali  di  scavo
          (nella qualita' di  sottoprodotti  e/o  per  interventi  di
          ingegneria naturalistica), minimizzando  i  conferimenti  a
          discarica; 
                  e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo
          di vita, inclusivi di quelli di "fine vita"; 
                  f)   alla   ispezionabilita'   e    manutenibilita'
          dell'opera, anche avvalendosi dei  metodi  e  strumenti  di
          gestione informativa  digitale  delle  costruzioni  di  cui
          all'articolo 43 del codice; 
                  g)  all'adozione  dei  migliori  indirizzi  per   i
          processi e le modalita' di  trasporto  e  stoccaggio  delle
          merci, beni strumentali e personale, funzionali  alle  fasi
          di   avvio,   costruzione   e   manutenzione    dell'opera,
          privilegiando   modelli,    processi    e    organizzazioni
          certificati. 
                7.  Il  PFTE,  in  relazione  alle  dimensioni,  alla
          tipologia e alla categoria  dell'intervento  e',  in  linea
          generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP
          in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati: 
                  a) relazione generale; 
                  b)  relazione  tecnica,   corredata   di   rilievi,
          accertamenti, indagini e studi specialistici; 
                  c) relazione di verifica preventiva  dell'interesse
          archeologico (articolo 28, comma 4,  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42,  ed  eventuali  indagini  dirette  sul
          terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura
          di cui all'Allegato I.8; 
                  d) studio  di  impatto  ambientale,  per  le  opere
          soggette a valutazione di impatto  ambientale,  di  seguito
          "VIA"; 
                  e) relazione di sostenibilita' dell'opera; 
                  f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza
          delle   opere   esistenti   e   di   quelle    interferenti
          nell'immediato intorno dell'opera da progettare; 
                  g)  modelli  informativi   e   relativa   relazione
          specialistica  sulla  modellazione  informativa,  nei  casi
          previsti dall'articolo 43 del codice; 
                  h)  elaborati  grafici  delle  opere,  nelle  scale
          adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei  modelli
          informativi, quando presenti; 
                  i) computo estimativo dell'opera; 
                  l) quadro economico di progetto; 
                  m) piano economico e finanziario di massima, per le
          opere     da     realizzarsi     mediante      partenariato
          pubblico-privato; 
                  n) cronoprogramma; 
                  o)  piano  di   sicurezza   e   di   coordinamento,
          finalizzato  alla  tutela  della  salute  e  sicurezza  dei
          lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81, nonche'  in  applicazione  dei  vigenti
          accordi  sindacali  in  materia.  Stima  dei  costi   della
          sicurezza. 
                  p)  in  caso  di   appalto   integrato   ai   sensi
          dell'articolo  21  del  presente  allegato,  il  capitolato
          informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice; 
                  q) piano preliminare di manutenzione  dell'opera  e
          delle sue parti. 
                  r) piano preliminare di monitoraggio  geotecnico  e
          strutturale; 
                  s) per le opere soggette  a  VIA,  e  comunque  ove
          richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale; 
                  t) piano particellare delle aree espropriande o  da
          acquisire, ove pertinente. 
                8. (abrogato) 
                8-bis.  I  contratti  di   lavori   di   manutenzione
          ordinaria e straordinaria, ad esclusione  degli  interventi
          di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la
          sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti
          possono essere affidati ai sensi  dell'articolo  41,  comma
          5-bis,  sulla  base  di   un   progetto   di   fattibilita'
          tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati: 
                  a) relazione generale; 
                  b) computo metrico estimativo dell'opera; 
                  c) elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni
          previste; 
                  d)  piano  di   sicurezza   e   di   coordinamento,
          finalizzato  alla  tutela  della  salute  e  sicurezza  dei
          lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81, nonche'  in  applicazione  dei  vigenti
          accordi  sindacali  in  materia.  Stima  dei  costi   della
          sicurezza.». 
                «Art. 7  (Relazione  generale).  -  1.  La  relazione
          generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla
          dimensione dell'intervento si articola in: 
                  a)  descrizione  delle  motivazioni  giustificative
          della  necessita'  dell'intervento,   in   relazione   agli
          obiettivi generali individuati dal committente  nel  Quadro
          esigenziale.  Indicazione  dei   conseguenti   livelli   di
          prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei  relativi
          indicatori di prestazione che consentano  di  verificare  a
          opere ultimate, in fase  di  esercizio,  il  raggiungimento
          degli obiettivi previsti; 
                  b) individuazione  degli  obiettivi  posti  a  base
          della progettazione, in relazione  ai  contenuti  del  DIP,
          nonche' degli specifici requisiti prestazionali tecnici  di
          progetto da soddisfare; 
                  c)  descrizione  dettagliata,   tramite   elaborati
          descrittivi e grafici, delle  caratteristiche  tipologiche,
          funzionali, tecniche, gestionali  ed  economico-finanziarie
          della soluzione progettuale prescelta; 
                  d) riepilogo in forma descrittiva e  grafica  delle
          alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto,
          che  costituisce  documento   allegato   al   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica, insieme con la  relativa
          determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica
          della coerenza del processo progettuale; 
                  e)  elenco  delle  normative  di  riferimento,  con
          esplicito   richiamo   ai   parametri    prestazionali    o
          prescrittivi adottati per il PFTE,  in  relazione  ai  vari
          ambiti normativi cogenti o comunque  presi  a  riferimento,
          quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno,  classi
          di esposizione, scenari di evento; 
                  f) riepilogo degli aspetti economici  e  finanziari
          del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di
          spesa; eventuale articolazione dell'intervento  in  stralci
          funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e
          fruibili per le  opere  a  rete;  sintesi  delle  fonti  di
          finanziamento per la copertura della spesa; piano economico
          e  finanziario,  ove  previsto;  indicazioni   di   sintesi
          sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in  fase  di
          realizzazione  che  di  esercizio,  nei  casi  in  cui  sia
          richiesto; indicazioni generali di impatto  in  termini  di
          coinvolgimento delle micro e  piccole  imprese,  sia  nella
          fase  di  realizzazione  dell'opera,  sia  nelle  fasi   di
          manutenzione programmata e straordinaria); 
                2. La  descrizione  della  soluzione  progettuale  si
          articola in: 
                  a) esplicazione della soluzione progettuale  e  del
          percorso che ha condotto a elaborare tale  soluzione  sulla
          base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini
          di cui alla lettera c); 
                  b) aspetti funzionali, tecnici e di  interrelazione
          tra  i  diversi  elementi  del  progetto,   architettonici,
          funzionali,   strutturali,    impiantistici,    anche    in
          riferimento ai contenuti del DIP; 
                  c)  considerazioni   relative   alla   fattibilita'
          dell'intervento, documentata anche  in  base  ai  risultati
          dello studio d'impatto  ambientale  nei  casi  in  cui  sia
          previsto, nonche' agli  esiti  delle  indagini  di  seguito
          indicate  e  alle  conseguenti  valutazioni  riguardo  alla
          fattibilita' dell'intervento: 
                    1) esiti degli studi e delle indagini geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   strutturali,
          geotecniche,    sismiche,     ambientali,     archeologiche
          effettuate; 
                    2)  esiti  degli  accertamenti  in  ordine   agli
          eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica,
          artistica,  archeologica,  paesaggistica,  o  di  qualsiasi
          altra  natura,  interferenti  sulle  aree  o  sulle   opere
          interessate; 
                    3) esiti  delle  valutazioni  sullo  stato  della
          qualita' dell'ambiente interessato dall'intervento e  sulla
          sua  possibile  evoluzione,  in  assenza  e   in   presenza
          dell'intervento stesso, nonche' in corso di realizzazione; 
                    4)    considerazioni    e    valutazioni    sulla
          compatibilita'   dell'intervento   rispetto   al   contesto
          territoriale e ambientale; 
                  d)  accertamento  in   ordine   alle   interferenze
          dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o  con
          pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta  di
          risoluzione  delle  interferenze   stesse   e   stima   dei
          prevedibili oneri; 
                  e) ricognizione in ordine alla disponibilita' delle
          aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito
          l'intervento, alle relative modalita' di  acquisizione,  ai
          prevedibili oneri; 
                  f) indicazioni per l'efficientamento  dei  processi
          di trasporto e  logistica  alla  luce  delle  tecnologie  e
          modelli di sostenibilita' logistica maggiormente utilizzati
          a livello internazionale, ove richiesto e applicabile; 
                  g)  indicazioni  sulla  fase  di  dismissione   del
          cantiere e di ripristino anche ambientale dello  stato  dei
          luoghi; 
                  h)  indicazioni  su  accessibilita',   utilizzo   e
          livello di manutenzione delle opere, degli impianti  e  dei
          servizi esistenti. 
                3.  Nel  caso  di  interventi  effettuati  su   opere
          esistenti,  la  relazione   ne   descrive   lo   stato   di
          consistenza, il livello di conoscenza,  le  caratteristiche
          tipologiche,  strutturali  e  impiantistiche,  nonche'   le
          motivazioni che hanno condotto alla scelta della  soluzione
          progettuale.». 
                «Art.   9   (Relazione   di    verifica    preventiva
          dell'interesse archeologico). - 1.  La  relazione  illustra
          gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva
          dell'interesse archeologico di cui all'articolo  41,  comma
          4, del codice, eseguita sulla  base  dell'allegato  I.8  al
          codice e delle linee guida approvate in materia con decreto
          del Presidente del Consiglio  dei  ministri.  La  relazione
          illustra le attivita'  svolte  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai  fini  della
          verifica di assoggettabilita' alla  procedura  di  verifica
          preventiva dell'interesse archeologico di cui  all'articolo
          41, comma 4, del codice, e delle linee guida  approvate  in
          materia  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri.». 
                «Art. 12 (Elaborati  grafici).  -  1.  Gli  elaborati
          grafici del progetto di fattibilita' tecnica ed  economica,
          redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della
          necessita' di includere le eventuali misure e interventi di
          mitigazione e di compensazione ambientale con la stima  dei
          relativi  costi,  salva  diversa  motivata   determinazione
          dell'amministrazione,  sono  costituiti  come  indicato  ai
          commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino  i  metodi  e  gli
          strumenti di cui all'articolo  43  del  codice  e  relativo
          allegato  I.9,  gli  elaborati  grafici   dovranno   essere
          estratti dai modelli informativi disciplinari  e  aggregati
          nei limiti in cui cio'  sia  praticabile  tecnologicamente,
          garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni
          esterne  ai  modelli   informativi,   l'assoluta   coerenza
          geometrica ed informativa ai modelli. 
                2.  La  stazione  appaltante  o  l'ente   concedente,
          qualora  non  ritenga   pertinente,   in   relazione   alla
          dimensione,    alla    categoria    e    alla     tipologia
          dell'intervento, la predisposizione di uno o piu' elaborati
          grafici  tra  quelli  elencati  ai  commi  3  e  4,   opera
          motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni  o
          integrazioni dell'elenco stesso, definendo la  composizione
          specifica degli elaborati del progetto di fattibilita'  per
          singolo intervento. 
                3. Per le opere puntuali gli elaborati sono: 
                  a)  stralcio   documentale   degli   strumenti   di
          pianificazione  territoriale  e  di  tutela  ambientale   e
          paesaggistica, nonche' degli strumenti urbanistici generali
          e  attuativi  vigenti,   sui   quali   sono   indicate   la
          localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali
          altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresi'
          riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a  un
          ambito significativo, riferibile  ai  sistemi  cartografici
          nazionali, con la perimetrazione dell'intervento; 
                  b) planimetrie con le indicazioni  delle  curve  di
          livello in  scala  adeguata,  sulle  quali  sono  riportati
          separatamente le opere e i lavori da realizzare e le  altre
          eventuali ipotesi progettuali esaminate; 
                  c)  elaborati  relativi  alle  indagini   e   studi
          preliminari, in scala adeguata alle  dimensioni  dell'opera
          in progettazione: 
                    1)  planimetria  con  ubicazione  delle  indagini
          eseguite; 
                    2)    carte    geologica,    geomorfologica     e
          idrogeologica,  con  la   localizzazione   dell'intervento,
          estese a un ambito territoriale significativo; 
                    3)   sezioni   geologiche,   geomorfologiche    e
          idrogeologiche,   con    localizzazione    dell'intervento,
          illustranti gli assetti litostrutturali,  geomorfologici  e
          idrogeologici; 
                    4) carta del reticolo idrografico; 
                    5) carta della potenzialita' archeologica; 
                    6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in
          scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento; 
                    7)   carta   di   microzonazione   sismica,   ove
          disponibile,  in  scala  adeguata,  estesa  a   un   ambito
          significativo; 
                    8) planimetria delle interferenze; 
                    9) planimetrie catastali; 
                    10)  planimetria  ubicativa  dei  siti  di   cave
          attive, degli impianti di recupero, dei  siti  di  deposito
          temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da
          utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti  dalla
          realizzazione dell'intervento; 
                  d)  schemi  grafici  e  sezioni-tipo  nel   numero,
          nell'articolazione e nelle scale  necessarie  a  permettere
          l'individuazione di massima  di  tutte  le  caratteristiche
          geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche
          delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai
          parametri da rispettare. 
                4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono: 
                  a) corografia generale di inquadramento  dell'opera
          in  scala  in  scala   adeguata,   estesa   a   un   ambito
          significativo,   riferibile   ai    sistemi    cartografici
          nazionali; 
                  b)     corografia     contenente      l'indicazione
          dell'andamento planimetrico  dei  tracciati  esaminati  con
          riferimento all'orografia dell'area, al  sistema  integrato
          di mobilita' e di trasporto e agli altri servizi esistenti,
          al reticolo idrografico, in scala  adeguata,  estesa  a  un
          ambito significativo, riferibile  ai  sistemi  cartografici
          nazionali; 
                  c)  stralcio  degli  strumenti  di   pianificazione
          territoriale  e  di  tutela  ambientale  e   paesaggistica,
          nonche' degli strumenti urbanistici  generali  e  attuativi
          vigenti, sui quali sono indicati  i  tracciati  alternativi
          esaminati; 
                  d) planimetrie con le indicazioni  delle  curve  di
          livello e/o dei punti quotati,  in  scala  adeguata,  sulle
          quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati; 
                  e) planimetrie su foto mosaico, in scala  adeguata,
          sulle  quali  sono  riportati   i   tracciati   alternativi
          esaminati; 
                  f) profili longitudinali altimetrici dei  tracciati
          alternativi esaminati in scala adeguata; 
                  g)  elaborati  relativi  alle  indagini   e   studi
          preliminari, e in particolare: 
                    1)  planimetria  con  ubicazione  delle  indagini
          eseguite; 
                    2)    carte    geologica,    geomorfologica     e
          idrogeologica, con localizzazione dell'intervento, estese a
          un ambito significativo; 
                    3)   sezioni   geologiche,   geomorfologiche    e
          idrogeologiche,   con    localizzazione    dell'intervento,
          illustranti gli assetti litostrutturali,  geomorfologici  e
          idrogeologici; 
                    4)  profili   litostratigrafico,   idrogeologico,
          geotecnico  con  caratterizzazione   fisico-meccanica   dei
          principali litotipi e con indicazione della posizione delle
          falde idriche; 
                    5)  carta  del  reticolo  idrografico  in   scala
          adeguata; 
                    6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in
          scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento; 
                    7)  carta  della  potenzialita'  archeologica  in
          scala  adeguata,  estesa   a   un   ambito   significativo,
          riferibile ai sistemi cartografici nazionali; 
                    8)   carta   di   microzonazione   sismica,   ove
          disponibile,  in  scala  adeguata,  estesa  a   un   ambito
          significativo,   riferibile   ai    sistemi    cartografici
          nazionali; 
                    9) eventuali planimetrie con  i  risultati  delle
          indagini  e  delle  simulazioni  del  traffico   in   scala
          adeguata, ove pertinenti; 
                    10) planimetria delle interferenze con il  sedime
          di edifici e/o reti infrastrutturali  esistenti,  in  scala
          adeguata, estesa a un ambito significativo,  riferibile  ai
          sistemi cartografici nazionali; 
                    11) corografia in scala in scala adeguata, estesa
          a  un   ambito   significativo,   riferibile   ai   sistemi
          cartografici nazionali, con l'ubicazione dei siti  di  cave
          attive, degli impianti di recupero, dei  siti  di  deposito
          temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da
          utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti  dalla
          realizzazione dell'intervento; 
                    12) sistemazione tipo di aree di  deposito  o  di
          rinaturalizzazione ambientale; 
                    13) schemi  grafici  e  sezioni  schematiche  nel
          numero,  nell'articolazione  e  nelle  scale  necessarie  a
          permettere l'individuazione di massima della localizzazione
          e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche
          delle aree di  cantiere  necessarie  per  la  realizzazione
          delle opere; 
                  h) planimetrie con le indicazioni  delle  curve  di
          livello,  in  scala  non  inferiore  a  1:  5.000,  per  il
          tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a
          1: 2.000 per le  tratte  in  area  urbana.  La  planimetria
          contiene  una  rappresentazione  del   corpo   stradale   o
          ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi
          di  progetto,  in  base  alle  caratteristiche  geometriche
          assunte. La geometria delle opere e' rappresentata in  ogni
          sua  parte  (scarpate,  opere  di  sostegno,  opere  d'arte
          idrauliche,  fasce  di  rispetto  e  fasce   di   interesse
          urbanistico),  allo   scopo   di   determinare   l'ingombro
          complessivo dell'infrastruttura e i relativi  rapporti  con
          il  territorio,  nonche'  le  eventuali  interferenze   con
          edifici   e   infrastrutture   esistenti.   Sono    inoltre
          rappresentate le caratteristiche geometriche del  tracciato
          e le opere d'arte principali; 
                  i)  planimetrie  su  foto  mosaico,  in  scala  non
          inferiore a 1: 5.000, del tracciato selezionato; 
                  l) profili longitudinali altimetrici delle opere da
          realizzare  in  scala  non  inferiore   a   1:   5.000/500,
          contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste,
          le intersezioni con  reti  di  trasporto,  di  servizi  e/o
          idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato;
          per le tratte in area urbana la scala non e' inferiore a 1:
          2000/200; 
                  m) sezioni tipo delle opere in scala adeguata; 
                  n) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato
          per una corretta valutazione preliminare delle quantita' da
          utilizzare nei computi per  la  quantificazione  dei  costi
          dell'opera; 
                  o)  elaborati  che  consentano,  mediante   piante,
          prospetti e  sezioni  in  scala  adeguata,  la  definizione
          tipologica di tutti i manufatti  speciali  e  di  tutte  le
          opere correnti e minori che l'intervento richiede; 
                  p)  elaborati  che  consentano,  mediante   schemi,
          piante e sezioni in scala adeguata,  la  definizione  delle
          componenti  impiantistiche  presenti  nel   progetto,   ivi
          compresi gli impianti di protezione  antincendio  attivi  e
          passivi,   con    l'indicazione    delle    caratteristiche
          tecnico-funzionali. 
                5. Le planimetrie e gli elaborati  grafici  riportano
          altresi'  le   indicazioni   relative   alla   suddivisione
          dell'intervento  in  lotti  funzionali  e   fruibili,   ove
          prevista. 
                6. Sulla base  di  tutti  gli  elaborati  grafici  e'
          predisposta  una  stima  che  consenta  la  quantificazione
          complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini  del
          calcolo della spesa. 
                7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete,
          il progetto di fattibilita' tecnica ed economica  specifica
          gli elaborati e le relative scale da adottare  in  sede  di
          progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove
          previste,  che   possono   essere   variate   soltanto   su
          indicazione   della   stazione   appaltante   o   dell'ente
          concedente.» 
                «Art. 13 (Relazione specialistica sulla  modellazione
          informativa).  -  1.  La  relazione   specialistica   sulla
          modellazione  informativa  del  progetto  di   fattibilita'
          tecnica ed economica  attesta  l'adempimento  ai  requisiti
          definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo  1,
          comma 8, dell'allegato I.9 e la  conformita'  ai  contenuti
          del Piano di Gestione Informativa di  cui  all'articolo  1,
          comma 10, dell'allegato I.9. 
                2.  La  relazione  specialistica  sulla  modellazione
          informativa,  declinata  nei  contenuti  in  ragione  della
          specifica tipologia di intervento, include: 
                  a) il sistema di denominazione,  classificazione  e
          organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo
          contenitori informativi; 
                  b) le specifiche di interoperabilita', fornitura  e
          scambio dei dati; 
                  c) il sistema di coordinate di riferimento; 
                  d)  l'esplicitazione  dei  livelli  di   fabbisogno
          informativo  raggiunti  in  coerenza  con   gli   obiettivi
          strategici di livello progettuale e gli  obiettivi  ed  usi
          dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti  nel
          Capitolato Informativo; 
                  e) le procedure di coordinamento e  verifica  della
          modellazione informativa, compresa la descrizione analitica
          dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze  e
          delle incoerenze  informative  oltre  che  i  report  delle
          risultanze   dei   controlli   effettuati    sui    modelli
          informativi; 
                  f) l'organizzazione ed impiego  delle  informazioni
          relative alla gestione informativa  digitale  dei  tempi  e
          costi; 
                  g)  l'eventuale  riferimento  all'organizzazione  e
          all'integrazione  nei  processi  di  gestione   informativa
          digitale delle  informazioni  relative  all'uso,  gestione,
          manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche'
          delle informazioni relative  alla  sostenibilita'  sociale,
          economica, e ambientale; 
                  h)  l'esplicitazione,  preferibilmente   in   forma
          matriciale    o,    comunque,    in    forma     analitica,
          dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli
          elaborati grafici  e  documentali  e  quelli  eventualmente
          presenti nei modelli informativi,  nonche'  la  descrizione
          del processo di  generazione  degli  elaborati  predetti  a
          partire dai modelli informativi. 
                3. (abrogato) 
                4. (abrogato).». 
                «Art. 15 (Piano  di  sicurezza  e  coordinamento  del
          PFTE). - 1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e  misure
          finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi
          di lavoro per la stesura  dei  piani  di  sicurezza  con  i
          seguenti contenuti minimi: 
                  a)  identificazione   e   descrizione   dell'opera,
          esplicitata con: 
                    1) localizzazione del cantiere e descrizione  del
          contesto in cui e' prevista l'area di cantiere; 
                    2)   descrizione   sintetica   dell'opera,    con
          riferimento alle scelte progettuali effettuate; 
                  b)      relazione       sintetica       concernente
          l'individuazione,  l'analisi   e   la   valutazione   degli
          effettivi rischi  naturali  e  antropici,  con  riferimento
          all'area e  all'organizzazione  dello  specifico  cantiere,
          nonche'  alle  lavorazioni  interferenti,  ivi  compresi  i
          rischi derivanti  dal  possibile  rinvenimento  di  ordigni
          bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attivita' di
          scavo, nonche' dall'esecuzione della bonifica degli ordigni
          bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove
          valutata necessaria; 
                  c) scelte progettuali e organizzative, procedure  e
          misure preventive e protettive, in riferimento all'area  di
          cantiere,   all'organizzazione   del   cantiere   e    alle
          lavorazioni; 
                  d)  stima  sommaria  dei  costi  della   sicurezza,
          determinata in relazione  all'opera  da  realizzare,  sulla
          base degli elementi di cui alle lettere  da  a)  a  c)  del
          presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV  al  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalita'  del
          calcolo  sommario  di  cui  all'articolo  16  del  presente
          allegato. 
                1-bis.  In  caso  di  adozione  dei  metodi  e  degli
          strumenti di cui all'articolo 43 del  codice,  la  stazione
          appaltante puo' richiedere che le informazioni  di  cui  al
          comma  1  vengano  integrate  nella  gestione   informativa
          digitale   anche   mediante   l'elaborazione   di   modelli
          informativi del cantiere. 
                1-ter.  I  modelli  informativi  di  cantiere  devono
          possedere una struttura tale da  recepire  le  informazioni
          del   piano   di   sicurezza   e   coordinamento,   nonche'
          l'associazione   delle    informazioni    riguardanti    le
          lavorazioni alla variabile temporale. 
                1-quater.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis,   la
          relazione specialistica sulla modellazione informativa deve
          riportare  l'equivalenza  tra   i   contenuti   informativi
          presenti   nel   piano   di   sicurezza   e   coordinamento
          dell'intervento e quelli presenti nei modelli  informativi,
          nonche' la descrizione del processo  di  generazione  degli
          elaborati predetti a partire dai modelli informativi.» 
                
                «Art. 16 (Calcolo  sommario  dei  lavori).  -  1.  Il
          calcolo  sommario  dei  lavori  e'  effettuato,  in   linea
          generale e in  caso  di  appalto  integrato,  redigendo  un
          computo metrico  estimativo  di  massima  e  utilizzando  i
          prezzari di cui all'articolo 41, comma 13, del codice. 
                2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore  a
          1  milione  di  euro,  il  costo  presunto  e'   effettuato
          applicando alle  quantita'  delle  lavorazioni  previste  i
          corrispondenti prezzi parametrici o  costi  standardizzati,
          elaborati  da  soggetti  pubblici  o   desunti   da   fonti
          attendibili. 
                2-bis.  In  caso  di  adozione  dei  metodi  e  degli
          strumenti di cui all'articolo 43 del  codice,  la  stazione
          appaltante  puo'  richiedere  l'utilizzo  di   sistemi   di
          gestione informativa  digitale  economica,  applicati  agli
          aspetti relativi alla computazione dei lavori. 
              2-ter. Nei casi di cui al  comma  2-bis,  la  relazione
          specialistica  sulla   modellazione   informativa   riporta
          l'equivalenza tra  i  contenuti  informativi  presenti  nel
          computo metrico estimativo  di  massima  dell'intervento  e
          quelli  eventualmente  presenti  nei  modelli  informativi,
          nonche'  la  descrizione  del   processo   di   generazione
          dell'elaborato a partire dai modelli informativi.». 
                «Art. 18  (Cronoprogramma).  -  1.  In  coerenza  con
          quanto   previsto   nel   documento   di   indirizzo   alla
          progettazione,  il  cronoprogramma  rappresenta,   mediante
          diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attivita' di
          progettazione, di affidamento e di  esecuzione  dei  lavori
          (suddivisi  per  macro-categorie).  Per  ciascuna  di  tali
          attivita',  il  cronoprogramma  indica  i   tempi   massimi
          previsti per lo svolgimento. 
                2. In caso di adozione dei metodi e  degli  strumenti
          di cui all'articolo 43 del codice, la  stazione  appaltante
          puo'  richiedere  l'utilizzo   di   sistemi   di   gestione
          informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle
          attivita' di progettazione e di esecuzione dei  lavori,  in
          coerenza con quanto previsto all'allegato II.14. 
                2-bis. Nei casi di  cui  al  comma  2,  la  relazione
          specialistica  sulla   modellazione   informativa   riporta
          l'equivalenza tra  i  contenuti  informativi  presenti  nel
          cronoprogramma  dell'intervento  e  quelli   presenti   nei
          modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di
          generazione   dell'elaborato   a   partire   dai    modelli
          informativi.» 
                
                «Art.   19   (Piano   preliminare   di   manutenzione
          dell'opera e delle sue parti). - 1. Il piano preliminare di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti e'  il  documento
          che prevede, pianifica e  programma,  tenendo  conto  degli
          elaborati   progettuali,   l'attivita'   di    manutenzione
          dell'opera e delle sue parti, al  fine  di  mantenerne  nel
          tempo la funzionalita',  le  caratteristiche  di  qualita',
          l'efficienza e il valore economico. 
                2. In allegato al piano preliminare  di  manutenzione
          sono  riportate  le   misure   volte   ad   assicurare   la
          conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici
          rilevanti    connessi    all'opera,     stabilite     dalla
          soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al
          tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate. 
                3.  Il  piano  preliminare  di  manutenzione   assume
          contenuto differenziato in relazione all'importanza e  alla
          specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti
          documenti operativi  preliminari,  salvo  diversa  motivata
          indicazione dell'amministrazione: 
                  a) il manuale d'uso; 
                  b) il manuale di manutenzione; 
                  c) il programma di manutenzione. 
                4. I contenuti dei documenti di cui al comma  3  sono
          declinati in funzione del corrente livello  di  definizione
          progettuale. 
                5. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle  parti
          significative dell'opera, e in particolare  degli  impianti
          tecnologici.   Il   manuale   contiene   l'insieme    delle
          informazioni atte a permettere all'Amministrazione  usuaria
          di conoscere le modalita' per la migliore utilizzazione del
          bene, nonche' tutti gli  elementi  necessari  per  limitare
          quanto piu' possibile i danni derivanti da un'utilizzazione
          impropria, per consentire di eseguire tutte  le  operazioni
          atte alla sua conservazione che non  richiedono  conoscenze
          specialistiche e per riconoscere  tempestivamente  fenomeni
          di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
          specialistici. 
                6.  Il  manuale  d'uso,  per  quanto  possibile   dal
          corrente livello di definizione  progettuale,  contiene  le
          seguenti informazioni: 
                  a)  la  collocazione  nell'intervento  delle  parti
          menzionate; 
                  b) la rappresentazione grafica; 
                  c) la descrizione; 
                  d) le modalita' di uso corretto. 
                7. Il  manuale  di  manutenzione  si  riferisce  alla
          manutenzione  delle  parti  significative  del  bene  e  in
          particolare degli impianti tecnologici. Esso  fornisce,  in
          relazione   alle   diverse   unita'   tecnologiche,    alle
          caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati,
          le indicazioni  necessarie  per  la  corretta  manutenzione
          nonche' per  il  ricorso  ai  centri  di  assistenza  o  di
          servizio. 
                8. Il manuale di manutenzione, per  quanto  possibile
          dal corrente livello di definizione  progettuale,  contiene
          le seguenti informazioni: 
                  a)  la  collocazione  nell'intervento  delle  parti
          menzionate; 
                  b) la rappresentazione grafica; 
                  c) la  descrizione  delle  risorse  necessarie  per
          l'intervento manutentivo; 
                  d) il livello minimo delle prestazioni; 
                  e) le anomalie riscontrabili; 
                  f)   le   manutenzioni   eseguibili    direttamente
          dall'Amministrazione usuaria; 
                  g) le manutenzioni da eseguire a cura di  personale
          specializzato. 
                8. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze
          prefissate temporalmente o altrimenti prefissate,  al  fine
          di una corretta gestione del bene e  delle  sue  parti  nel
          corso degli anni. 
                9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma  di
          manutenzione contiene le seguenti informazioni, per  quanto
          possibile dal corrente livello di definizione progettuale: 
                  a) il sottoprogramma delle prestazioni, che  prende
          in considerazione, per classe di requisito, le  prestazioni
          fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo  ciclo
          di vita; 
                  b) il sottoprogramma dei controlli,  che  definisce
          il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello
          prestazionale (qualitativo e quantitativo)  nei  successivi
          momenti della vita del bene, individuando la dinamica della
          caduta delle prestazioni aventi come estremi il  valore  di
          collaudo e quello minimo di norma; 
                  c)   il   sottoprogramma   degli   interventi    di
          manutenzione, che riporta in ordine temporale i  differenti
          interventi  di  manutenzione,  al  fine   di   fornire   le
          informazioni per una corretta conservazione del bene. 
                10. In caso di adozione dei metodi e degli  strumenti
          di cui all'articolo 43 del codice, la  stazione  appaltante
          puo'  richiedere  l'utilizzo   di   sistemi   di   gestione
          informativa  digitale  relativa   alla   pianificazione   e
          programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e
          delle sue parti. 
                10-bis. I modelli  informativi  di  cui  all'articolo
          13-bis possono  contenere  dati  ed  informazioni  relativi
          all'uso, gestione e manutenzione  dell'opera  e  delle  sue
          parti coerentemente con  il  livello  di  progettazione  di
          fattibilita' tecnica ed economica. 
              10-ter. Nei casi di  cui  al  comma  10,  la  relazione
          specialistica  sulla   modellazione   informativa   riporta
          l'equivalenza tra  i  contenuti  informativi  presenti  nel
          piano preliminare di manutenzione dell'opera  e  delle  sue
          parti e quelli presenti nei  modelli  informativi,  nonche'
          descrizione  del  processo  di  generazione  dell'elaborato
          predetto a partire dai modelli informativi.». 
                «Art. 22  (Progetto  esecutivo).  -  1.  Il  progetto
          esecutivo, redatto in conformita' al precedente livello  di
          progettazione di fattibilita' tecnico-economica,  determina
          in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo
          previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il
          cronoprogramma  coerente  con  quello   del   progetto   di
          fattibilita' tecnico-economica. Il progetto esecutivo  deve
          essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni
          elemento sia identificato in  forma,  tipologia,  qualita',
          dimensione e prezzo. Il  progetto  deve  essere,  altresi',
          corredato di apposito piano di  manutenzione  dell'opera  e
          delle sue parti, in relazione al ciclo di  vita  dell'opera
          stessa. 
                2. (abrogato) 
                3.  Il  progetto  esecutivo  e'  redatto  nel   pieno
          rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli  abilitativi
          o in sede di accertamento di conformita' urbanistica, o  di
          conferenza dei servizi o  di  pronuncia  di  compatibilita'
          ambientale, ove previste. 
                4. Il  progetto  esecutivo  contiene  la  definizione
          finale  di  tutte  le  lavorazioni  e,  pertanto,  descrive
          compiutamente  e  in   ogni   particolare   architettonico,
          strutturale e impiantistico,  l'intervento  da  realizzare.
          Restano esclusi soltanto i piani operativi di  cantiere,  i
          piani di approvvigionamento, nonche' i calcoli e i  grafici
          relativi alle opere provvisionali. Salva  diversa  motivata
          determinazione  della  stazione  appaltante,  il   progetto
          esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla  tipologia  e
          alla categoria dell'intervento, e'  composto  dai  seguenti
          documenti: 
                  a) relazione generale; 
                  b) relazioni specialistiche; 
                  c) elaborati grafici, comprensivi anche  di  quelli
          relativi alle  strutture  e  agli  impianti,  nonche',  ove
          previsti,  degli  elaborati   relativi   alla   mitigazione
          ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino  e
          al miglioramento ambientale; 
                  d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e
          degli impianti; 
                  e) piano di manutenzione  dell'opera  e  delle  sue
          parti; 
                  f)  aggiornamento  del  piano  di  sicurezza  e  di
          coordinamento  di  cui   all'articolo   100   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
                  g) quadro di incidenza della manodopera; 
                  h) cronoprogramma; 
                  i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
                  l) computo metrico estimativo e quadro economico; 
                  m) schema di contratto  e  capitolato  speciale  di
          appalto; 
                  n) piano particellare di esproprio aggiornato; 
                  o) relazione tecnica ed elaborati  di  applicazione
          dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di  cui
          al codice, ove applicabili; 
                  p)   fascicolo   adattato   alle    caratteristiche
          dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI  al
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
                  p-bis) modelli  informativi  e  relativa  relazione
          specialistica  sulla  modellazione  informativa,  nei  casi
          previsti dall'articolo 43 del codice; 
                  p-ter) capitolato  informativo  nei  casi  previsti
          dall'articolo 43 del codice. 
                5. (abrogato). 
                6. Per le  opere  soggette  a  valutazione  d'impatto
          ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il
          progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione
          ambientale del cantiere. 
                7.   Nell'ipotesi   di   affidamento   congiunto   di
          progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla  base
          del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  il
          progetto  esecutivo  non   puo'   prevedere   significative
          modifiche alla qualita' e alle quantita' delle  lavorazioni
          previste nel progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
          Sono  ammesse  le  modifiche  qualitative  e  quantitative,
          contenute entro i limiti  stabiliti  dal  codice,  che  non
          incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti  e
          che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.» 
                «Art. 23 (Relazione  generale).  -  1.  La  relazione
          generale del  progetto  esecutivo  descrive  in  dettaglio,
          anche  attraverso  specifici  riferimenti  agli   elaborati
          grafici  e  alle  prescrizioni  del   capitolato   speciale
          d'appalto: 
                  a) i criteri utilizzati per le  scelte  progettuali
          esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi,  nonche'
          per il conseguimento e la verifica dei  prescritti  livelli
          di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi,  in
          relazione  al  sistema  delle  esigenze  e  dei   requisiti
          definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti
          livelli prestazionali individuati  nel  precedente  livello
          progettuale; 
                  b) i criteri adottati e le  scelte  effettuate  per
          trasferire sul piano contrattuale e sul  piano  costruttivo
          le    soluzioni    spaziali,    tipologiche,    funzionali,
          architettoniche  e  tecnologiche  previste  dal  precedente
          livello progettuale approvato; 
                  c) i rilievi eseguiti e le indagini  effettuate  ai
          diversi livelli di progettazione anche al fine  di  ridurre
          in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti. 
                2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative
          applicate,   con   esplicito   riferimento   ai   parametri
          prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai  vari
          ambiti normativi cogenti o comunque  presi  a  riferimento,
          quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno,  classi
          di esposizione, scenari di evento,  evidenziando  eventuali
          modifiche intervenute rispetto  al  precedente  livello  di
          progettazione. 
                3. Nel caso in cui il progetto preveda  l'impiego  di
          componenti prefabbricati, la relazione di cui  al  comma  1
          precisa  le  caratteristiche  illustrate  negli   elaborati
          grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale
          d'appalto riguardanti le modalita' di  presentazione  e  di
          approvazione dei componenti da utilizzare. 
                4. Nel caso in cui il progetto preveda  l'impiego  di
          materiali da trattare con  l'uso  di  additivi  o  leganti,
          quali  terreni  naturali  trattati  a  calce   o   cemento,
          nell'ambito del progetto esecutivo deve  essere  sviluppata
          la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire
          le corrette proporzioni fra terreno e legante per  ottenere
          un materiale da costruzione con  le  prestazioni  richieste
          per le opere. La  possibilita'  di  utilizzare  il  terreno
          naturale trattato deve essere  coerente  con  il  piano  di
          utilizzo delle terre e rocce da scavo di  cui  all'articolo
          10, comma 4, lettera d). 
                5.(abrogato).». 
                «Art. 24 (Relazioni specialistiche). - 1. Il progetto
          esecutivo, secondo le previsioni di  cui  all'articolo  22,
          comma 1, in relazione alle  dimensioni,  alla  tipologia  e
          alla  categoria  dell'intervento,  contiene  le   relazioni
          specialistiche, che costituiscono  lo  sviluppo  di  quelle
          contenute nel PFTE. 
                2. Le relazioni, sulla base di  quanto  definito  nel
          precedente livello progettuale, illustrano  puntualmente  e
          nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati  e  le  verifiche
          analitiche effettuate in sede di  progettazione  esecutiva,
          le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con
          quanto previsto nella progettazione di fattibilita' tecnica
          ed economica e le eventuali  ulteriori  indagini  eseguite,
          che  devono  essere  funzionali  alle  suddette   soluzioni
          progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e
          che non inducano variazioni delle previsioni economiche  di
          spesa. 
                3. Per i lavori complessi,  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera d), dell'allegato I.1  al  codice,  per  i
          quali si sono rese necessarie, nell'ambito  del  precedente
          livello progettuale, particolari relazioni  specialistiche,
          queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli
          aspetti inerenti all'esecuzione e alla  manutenzione  degli
          impianti   tecnologici   e   di    ogni    altro    aspetto
          dell'intervento, compresi quelli  relativi  alle  opere  di
          mitigazione e  compensazione  ambientale  e  alle  opere  a
          verde. 
                4. (abrogato).». 
                «Art. 25 (Elaborati  grafici).  -  1.  Gli  elaborati
          grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente
          in   ogni   particolare   architettonico,   strutturale   e
          impiantistico   le   caratteristiche   dell'intervento   da
          realizzare. Tali elaborati  sono  redatti  nelle  opportune
          scale,  eseguiti  con  i   procedimenti   piu'   idonei   e
          debitamente quotati, in relazione al tipo  di  opera  o  di
          intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati
          grafici del progetto  esecutivo  sono  costituiti  come  di
          seguito indicato: 
                  a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse  o
          prescritte, tutti gli elaborati  grafici  del  progetto  di
          fattibilita' tecnico-economica; 
                  b) elaborati che risultino necessari all'esecuzione
          delle opere o dei lavori  sulla  base  degli  esiti,  degli
          studi e delle indagini  eseguite  nei  diversi  livelli  di
          progettazione  nonche',  ove   necessario,   in   sede   di
          progettazione esecutiva; 
                  c) elaborati di tutti i particolari costruttivi; 
                  d)  elaborati  atti  a  illustrare   le   modalita'
          esecutive di dettaglio; 
                  e) elaborati di tutte le lavorazioni che  risultano
          necessarie per  il  rispetto  delle  prescrizioni  disposte
          dagli organismi competenti  in  sede  di  approvazione  del
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica; 
                  f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi
          sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale  in
          relazione alle attivita' di cantiere, tra  cui  uno  studio
          della viabilita' di accesso ai cantieri ed eventualmente la
          progettazione di quella  provvisoria,  in  modo  che  siano
          contenuti  l'interferenza  con  il  traffico  locale  e  il
          pericolo  per  le  persone  e   per   l'ambiente,   nonche'
          l'indicazione   degli   accorgimenti   atti    a    evitare
          inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici; 
                  g) elaborati  atti  a  definire  le  misure  e  gli
          interventi di mitigazione  ambientale  e  di  compensazione
          ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti; 
                  h) elaborati atti  a  definire  le  caratteristiche
          dimensionali,   prestazionali   e   di   assemblaggio   dei
          componenti   prefabbricati,   qualora   ne   sia   prevista
          l'utilizzazione; 
                  i) elaborati che definiscono  le  fasi  costruttive
          dell'intervento, con particolare riguardo alle strutture. 
                2.  La  stazione  appaltante  o  l'ente   concedente,
          qualora  non  ritenga   pertinente,   in   relazione   alla
          dimensione,    alla    categoria    e    alla     tipologia
          dell'intervento, la predisposizione di uno o piu' elaborati
          grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente
          le necessarie differenziazioni e riduzioni  o  integrazioni
          dell'elenco stesso,  definendo  la  composizione  specifica
          degli elaborati  del  progetto  esecutivo  per  il  singolo
          intervento. 
                3.  Gli  elaborati  sono  redatti  in  modo  tale  da
          consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori
          in ogni loro elemento. 
                4. In caso di ricorso ai metodi e agli  strumenti  di
          gestione informativa digitale  delle  costruzioni,  di  cui
          all'articolo 43 del  codice,  gli  elaborati  grafici  sono
          estratti  dai  modelli  informativi,  in  coerenza  con   i
          contenitori  informativi  e  con  i   modelli   informativi
          configurati  e  predisposti  nel  progetto  esecutivo,  nei
          limiti  in  cui  cio'  e'   praticabile   tecnologicamente,
          garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni
          esterne  ai  modelli   informativi,   l'assoluta   coerenza
          geometrica ed  informativa  al  contenuto  informativo  dei
          modelli stessi.». 
                «Art. 26 (Calcoli delle strutture e degli impianti  e
          relazioni di  calcolo).  -  1.  La  redazione  dei  calcoli
          relativi al progetto  esecutivo  delle  strutture  e  degli
          impianti,  nell'osservanza   delle   rispettive   normative
          vigenti, puo' essere eseguita anche  mediante  utilizzo  di
          programmi informatici. 
                2. I calcoli del progetto esecutivo  delle  strutture
          devono consentire il dimensionamento e le  verifiche  delle
          prestazioni delle stesse, secondo  quanto  stabilito  dalle
          vigenti regole tecniche, in ogni loro  aspetto  generale  e
          particolare,  in  modo  da  escludere  la   necessita'   di
          variazioni in corso di esecuzione. 
                3. I calcoli del progetto  esecutivo  degli  impianti
          sono eseguiti con riferimento alle condizioni di  esercizio
          o  alle  fasi  costruttive,  qualora  piu'  gravose   delle
          condizioni  di   esercizio,   nonche'   alla   destinazione
          specifica dell'intervento e devono permettere di  stabilire
          e  dimensionare  tutte  le   apparecchiature,   condutture,
          canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la
          funzionalita' dell'impianto stesso, nonche'  consentire  di
          determinarne il prezzo. 
                4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli
          impianti e' effettuata unitariamente e in  forma  integrata
          alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di
          dimostrare   la   piena   compatibilita'    tra    progetto
          architettonico, strutturale e impiantistico,  di  prevedere
          esattamente    ingombri,    passaggi,     cavedi,     sedi,
          attraversamenti e  simili  e  di  ottimizzare  le  fasi  di
          realizzazione. 
                5.  I  calcoli  delle  strutture  e  degli  impianti,
          comunque eseguiti, sono accompagnati da  una  relazione  di
          calcolo, illustrativa dei  criteri  e  delle  modalita'  di
          calcolo,  che  ne  consentano   una   agevole   lettura   e
          verificabilita'. 
                6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende: 
                  a) gli elaborati grafici di insieme -  carpenterie,
          profili e sezioni - in scala non inferiore a 1: 50,  e  gli
          elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a  1:
          10, contenenti fra l'altro: 
                    1) per  le  strutture  in  cemento  armato  o  in
          cemento armato  precompresso,  i  tracciati  dei  ferri  di
          armatura con l'indicazione delle  sezioni  e  delle  misure
          parziali e complessive, nonche' i tracciati delle  armature
          per  la  precompressione;   resta   esclusa   soltanto   la
          compilazione delle  distinte  di  ordinazione  a  carattere
          organizzativo di cantiere; 
                    2)  per  le  strutture   metalliche,   lignee   o
          realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti
          i  profili  e  i  particolari  relativi  ai   collegamenti,
          completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e
          posizione  di  chiodi  e  bulloni  o  di  altri   tipi   di
          connessioni, dello spessore, tipo,  posizione  e  lunghezza
          delle saldature, ove presenti; resta  esclusa  soltanto  la
          compilazione dei  disegni  di  officina  e  delle  relative
          distinte pezzi; 
                    3) per le strutture murarie, tutti  gli  elementi
          tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione; 
                  b) la relazione di calcolo contenente: 
                    1) l'indicazione delle norme di riferimento; 
                    2)  la   specifica   della   qualita'   e   delle
          caratteristiche meccaniche dei materiali e delle  modalita'
          di esecuzione qualora necessarie; 
                    3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture
          sono state dimensionate; 
                    4) le verifiche statiche. 
                7. Nelle strutture che si identificano  con  l'intero
          intervento, quali ponti,  viadotti,  pontili  di  attracco,
          opere  di  sostegno  delle  terre  e  simili,  il  progetto
          esecutivo e' completo dei particolari esecutivi di tutte le
          opere integrative. 
                8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende: 
                  a) gli  elaborati  grafici  di  insieme,  in  scala
          ammessa o prescritta e comunque non inferiore a  1:  50,  e
          gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non  inferiore
          a 1: 10, con le notazioni metriche necessarie; 
                  b)  l'elencazione   descrittiva   particolareggiata
          delle parti di ogni impianto con le relative  Relazioni  di
          calcolo; 
                  c)   la   specificazione   delle    caratteristiche
          funzionali  e  qualitative  dei  materiali,  macchinari   e
          apparecchiature. 
                9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente
          articolo possono essere variati su motivata indicazione del
          RUP. 
                10.(abrogato).». 
                «Art. 27 (Piano di manutenzione  dell'opera  e  delle
          sue parti). - 1. Il  piano  di  manutenzione  dell'opera  e
          delle sue parti e' il documento complementare  al  progetto
          esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto
          degli  elaborati  progettuali  esecutivi,  l'attivita'   di
          manutenzione dell'opera e  delle  sue  parti,  al  fine  di
          mantenerne nel tempo la funzionalita',  le  caratteristiche
          di  qualita',  l'efficienza  e  il  valore  economico.   In
          allegato al piano di manutenzione sono riportate le  misure
          volte ad assicurare la conservazione e  la  protezione  dei
          rinvenimenti  archeologici  rilevanti  connessi  all'opera,
          stabilite  dalla   soprintendenza   competente   ai   sensi
          dell'articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui,  in
          relazione al tipo di intervento,  tali  disposizioni  siano
          state emanate. 
                2.  Il  piano  di   manutenzione   assume   contenuto
          differenziato   in   relazione   all'importanza   e    alla
          specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti
          documenti operativi,  salvo  diversa  motivata  indicazione
          dell'amministrazione: 
                  a) il manuale d'uso; 
                  b) il manuale di manutenzione; 
                  c) il programma di manutenzione. 
                3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle  parti
          significative dell'opera, e in particolare  degli  impianti
          tecnologici.   Il   manuale   contiene   l'insieme    delle
          informazioni atte a permettere all'utente di  conoscere  le
          modalita' per la migliore utilizzazione del  bene,  nonche'
          tutti gli  elementi  necessari  per  limitare  quanto  piu'
          possibile i danni derivanti da un'utilizzazione  impropria,
          per consentire di eseguire tutte le  operazioni  atte  alla
          sua   conservazione   che   non    richiedono    conoscenze
          specialistiche e per riconoscere  tempestivamente  fenomeni
          di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
          specialistici. 
                4.   Il   manuale   d'uso   contiene   le    seguenti
          informazioni: 
                  a)  la  collocazione  nell'intervento  delle  parti
          menzionate; 
                  b) la rappresentazione grafica; 
                  c) la descrizione; 
                  d) le modalita' di uso corretto. 
                5. Il  manuale  di  manutenzione  si  riferisce  alla
          manutenzione delle  parti  significative  del  bene,  e  in
          particolare degli impianti tecnologici. Esso  fornisce,  in
          relazione   alle   diverse   unita'   tecnologiche,    alle
          caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati,
          le indicazioni  necessarie  per  la  corretta  manutenzione
          nonche' per  il  ricorso  ai  centri  di  assistenza  o  di
          servizio. 
                6. Il manuale di manutenzione  contiene  le  seguenti
          informazioni: 
                  a)  la  collocazione  nell'intervento  delle  parti
          menzionate; 
                  b) la rappresentazione grafica; 
                  c) la  descrizione  delle  risorse  necessarie  per
          l'intervento manutentivo; 
                  d) il livello minimo delle prestazioni; 
                  e) le anomalie riscontrabili; 
                  f)   le   manutenzioni   eseguibili    direttamente
          dall'utente; 
                  g) le manutenzioni da eseguire a cura di  personale
          specializzato. 
                7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze
          prefissate temporalmente o altrimenti prefissate,  al  fine
          di una corretta gestione del bene e  delle  sue  parti  nel
          corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi: 
                  a) il sottoprogramma delle prestazioni, che  prende
          in considerazione, per classe di requisito, le  prestazioni
          fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo  ciclo
          di vita; 
                  b) il sottoprogramma dei controlli,  che  definisce
          il programma delle verifiche comprendenti, ove  necessario,
          anche quelle  geodetiche,  topografiche,  fotogrammetriche,
          geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare  il
          livello  prestazionale  (qualitativo  e  quantitativo)  nei
          successivi momenti della vita  del  bene,  individuando  la
          dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi
          il valore di collaudo e quello minimo di norma; 
                  c)   il   sottoprogramma   degli   interventi    di
          manutenzione, che riporta in ordine temporale i  differenti
          interventi  di  manutenzione,  al  fine   di   fornire   le
          informazioni per una corretta conservazione del bene. 
                8.  Nel  caso  di   interventi   complessi   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'alleato  I.1  del
          codice, nel manuale di manutenzione, oltre a  quanto  sopra
          indicato, sono approfonditi e sviluppati in  particolare  i
          seguenti aspetti: 
                  a)  la  descrizione   delle   risorse   necessarie,
          riprendendo  le  voci  del  computo  metrico  estimativo  e
          definendo  le  obsolescenze  e  i  rimpiazzi  in  un  tempo
          programmato e con l'indicazione dei  relativi  costi;  deve
          quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo
          di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del
          manufatto; 
                  b) il programma  delle  manutenzioni,  mediante  la
          predisposizione   di   database   per   la    verifica    e
          l'implementazione di quanto indicato alla lettera c); 
                  c)   l'attivazione   dei   controlli    sistematici
          (sottoprogramma dei controlli)  al  fine  di  stabilire  le
          modalita'  di  controllo  sul  permanere  del  rischio   di
          disponibilita' in capo all'operatore economico; 
                  d) la tracciabilita' degli interventi di  rimpiazzo
          effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione). 
                9. In caso di adozione dei metodi e  degli  strumenti
          di cui all'articolo 43 del codice, la  stazione  appaltante
          puo'  richiedere  l'utilizzo   di   sistemi   di   gestione
          informativa  digitale  relativa   alla   pianificazione   e
          programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e
          delle sue parti. 
                9-bis. I  modelli  informativi  di  cui  all'articolo
          13-bis possono  contenere  dati  ed  informazioni  relativi
          all'uso, gestione e manutenzione  dell'opera  e  delle  sue
          parti  coerentemente  con  il  livello   di   progettazione
          esecutivo. 
              9-ter. Nei  casi  di  cui  al  comma  9,  la  relazione
          specialistica  sulla   modellazione   informativa   riporta
          l'equivalenza tra  i  contenuti  informativi  presenti  nel
          piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli
          presenti nei modelli informativi,  nonche'  la  descrizione
          del  processo  di  generazione  dell'elaborato  predetto  a
          partire dai modelli informativi.». 
                «Art. 28 (Piano di sicurezza e di  coordinamento).  -
          1. Il piano di sicurezza e di coordinamento e' il documento
          complementare  al   progetto   esecutivo,   finalizzato   a
          prevedere l'organizzazione delle  lavorazioni  piu'  idonea
          per prevenire o ridurre i rischi  per  la  sicurezza  e  la
          salute dei lavoratori,  attraverso  l'individuazione  delle
          eventuali fasi critiche del processo di costruzione,  e  la
          definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano
          contiene misure di concreta fattibilita', e' specifico  per
          ogni cantiere temporaneo o mobile  ed  e'  redatto  secondo
          quanto previsto nell'allegato XV al decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81. La  stima  dei  costi  della  sicurezza
          derivanti   dall'attuazione   delle   misure    individuate
          rappresenta la  quota  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera b). 
                2.  I  contenuti  del  piano  di   sicurezza   e   di
          coordinamento sono il risultato  di  scelte  progettuali  e
          organizzative conformi alle misure generali  di  tutela  di
          cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
          secondo  quanto  riportato  nell'allegato  XV  al  medesimo
          decreto legislativo in  termini  di  contenuti  minimi.  In
          particolare, la  relazione  tecnica,  corredata  da  tavole
          esplicative di progetto, deve  prevedere  l'individuazione,
          l'analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  in  riferimento
          all'area e  all'organizzazione  dello  specifico  cantiere,
          alle  lavorazioni  interferenti  e  ai  rischi   aggiuntivi
          rispetto a quelli  specifici  propri  dell'attivita'  delle
          singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. 
                3.  Ove  necessario,  il  piano  di  sicurezza  e  di
          coordinamento contiene altresi' indicazioni  riguardo  agli
          elementi/dispositivi    previsti    per     il     collaudo
          dell'intervento. 
                3-bis.  In  caso  di  adozione  dei  metodi  e  degli
          strumenti di cui all'articolo 43 del  codice,  la  stazione
          appaltante puo' richiedere che le informazioni relative  ai
          commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa
          digitale   anche   mediante   l'elaborazione   di   modelli
          informativi del cantiere. 
                3-ter.  I  modelli  informativi  di  cantiere  devono
          possedere una struttura tale da  recepire  le  informazioni
          del   piano   di   sicurezza   e   coordinamento,   nonche'
          l'associazione   delle    informazioni    riguardanti    le
          lavorazioni alla variabile temporale. 
              3-quater. Nei casi di cui  al  comma  4,  la  relazione
          specialistica  sulla   modellazione   informativa   riporta
          l'equivalenza tra  i  contenuti  informativi  presenti  nel
          piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli
          presenti nei modelli informativi,  nonche'  la  descrizione
          del processo di  generazione  degli  elaborati  predetti  a
          partire dai modelli informativi.». 
                
                «Art. 30 (Cronoprogramma). - 1. Il progetto esecutivo
          e' corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma
          che  rappresenta   graficamente,   in   forma   chiaramente
          leggibile, tutte le  fasi  attuative  dell'intervento,  ivi
          comprese le fasi di redazione del  progetto  esecutivo,  di
          approvazione del progetto, di affidamento  dei  lavori,  di
          esecuzione dei lavori, nonche' di collaudo o  di  emissione
          del certificato di  regolare  esecuzione  dei  lavori,  ove
          previsti secondo la normativa in materia,  e  per  ciascuna
          fase  indica   i   relativi   tempi   di   attuazione.   Il
          cronoprogramma,  inoltre,  riporta,  in   particolare,   la
          sequenza delle lavorazioni che  afferiscono  alla  fase  di
          esecuzione  dei  lavori,  con   la   pianificazione   delle
          lavorazioni  gestibili  autonomamente,   e   per   ciascuna
          lavorazione rappresenta graficamente i  relativi  tempi  di
          esecuzione e i relativi costi. 
                2. Nel calcolo del tempo  contrattuale  deve  tenersi
          conto della prevedibile incidenza dei giorni  di  andamento
          stagionale sfavorevole. 
                3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base
          del progetto di fattibilita', secondo quanto  previsto  dal
          codice, il cronoprogramma  e'  presentato  dal  concorrente
          insieme con l'offerta. 
                4. Per i lavori  complessi  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera  d),  dell'allegato  I.1  al  codice,  e',
          inoltre,  predisposto,  sulla  base  del  computo   metrico
          estimativo di cui all'articolo31, un modello di controllo e
          gestione  del  processo  di  realizzazione  dell'intervento
          attraverso l'utilizzo della metodologia di cui  alla  norma
          UNI  ISO  21500  relativa  alle  strutture  analitiche   di
          progetto, secondo la seguente articolazione: 
                  a) sistema delle esigenze e dei  requisiti  a  base
          del progetto; 
                  b) elementi che compongono il progetto; 
                  c) elenco completo delle attivita' da  svolgere  ai
          fini della realizzazione dell'intervento; 
                  d) definizione delle tempistiche di ciascuna  delle
          attivita'; 
                  d-bis) nei casi di adozione dei metodi e  strumenti
          di gestione digitale delle costruzioni di cui  all'articolo
          43,  descrizione   dell'eventuale   associazione   tra   la
          scomposizione gerarchica  delle  attivita',  i  dati  e  le
          informazioni contenute nei  modelli  informativi  anche  in
          termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi  di
          progetto esecutivo. 
                5. In caso di adozione dei metodi e  degli  strumenti
          di cui all'articolo 43 del codice, la  stazione  appaltante
          puo'  richiedere  l'utilizzo   di   sistemi   di   gestione
          informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della
          attivita' di progettazione e di esecuzione dei  lavori,  in
          coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice. 
                5-bis. Nei casi di  cui  al  comma  5,  la  relazione
          specialistica  sulla   modellazione   informativa   riporta
          l'equivalenza tra  i  contenuti  informativi  presenti  nel
          cronoprogramma  dell'intervento  e  quelli   presenti   nei
          modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di
          generazione dell'elaborato predetto a partire  dai  modelli
          informativi.» 
                «Art. 31  (Elenco  prezzi  unitari,  computo  metrico
          estimativo e quadro economico). -  1.  Il  computo  metrico
          estimativo  e'  redatto  applicando  alle  quantita'  delle
          lavorazioni da contabilizzare i  relativi  prezzi  unitari;
          tali prezzi unitari sono  dedotti  dai  prezzari  ai  sensi
          dell'articolo 41, comma 13, del codice, ove  esistenti;  le
          quantita' totali delle singole lavorazioni sono ricavate da
          computi di quantita' parziali, con indicazione puntuale dei
          corrispondenti elaborati  grafici.  Fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso  di
          lavorazioni da contabilizzare a corpo, il  computo  metrico
          estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine
          di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo,
          e' redatto un distinto elaborato,  non  facente  parte  del
          computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalita'
          del  computo  metrico  estimativo,  con  riferimento   alle
          sotto-lavorazioni  che  complessivamente  concorrono   alla
          formazione del prezzo  a  corpo.  Le  singole  lavorazioni,
          risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci  dedotte
          dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, sulla
          base  degli   indici   sintetici   previsti   nell'Allegato
          II.2-bis, in sede di redazione dello schema di contratto  e
          del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi  di
          categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione  avviene  in
          forma tabellare con riferimento alle  specifiche  parti  di
          opere cui le aliquote si riferiscono. 
                2. Per eventuali voci  mancanti  il  relativo  prezzo
          viene determinato mediante analisi: 
                  a) applicando alle quantita' stimate di  materiali,
          manodopera,   noli   e   trasporti,   necessari   per    la
          realizzazione delle quantita'  unitarie  di  ogni  voce,  i
          rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l'utilizzo,
          ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle  regioni  e
          dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero
          da listini ufficiali o dai listini delle locali  camere  di
          commercio, oppure,  in  difetto,  dai  prezzi  correnti  di
          mercato; 
                  b) aggiungendo una percentuale variabile tra il  13
          e il 17  per  cento,  a  seconda  della  importanza,  della
          natura,   della   durata   e   di   particolari    esigenze
          dell'intervento, per spese generali; 
                  c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10  per
          cento per utile dell'esecutore. 
                3.  In  relazione  alle  specifiche   caratteristiche
          dell'intervento,  il  computo   metrico   estimativo   puo'
          prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni
          in amministrazione  diretta,  da  prevedere  nel  contratto
          d'appalto o da inserire nel quadro economico tra  quelle  a
          disposizione della stazione appaltante. 
                4. Per spese generali comprese nel prezzo dei  lavori
          e percio' a carico dell'appaltatore, si intendono: 
                  a) le spese di contratto e accessorie  e  l'imposta
          di registro; 
                  b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi
          comprese la cauzione definitiva o la  garanzia  globale  di
          esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; 
                  c)  la  quota  delle  spese  di  organizzazione   e
          gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore; 
                  d) la  gestione  amministrativa  del  personale  di
          cantiere e la direzione tecnica di cantiere; 
                  e)  le  spese  per  l'impianto,  la   manutenzione,
          l'illuminazione e la dismissione finale del  cantiere,  ivi
          inclusi i costi per  l'utilizzazione  di  aree  diverse  da
          quelle poste a disposizione dal committente;  sono  escluse
          le spese relative alla sicurezza nei  cantieri  stessi  non
          assoggettate a ribasso; 
                  f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale  o
          mezzo d'opera franco cantiere; 
                  g) le spese per attrezzi e  opere  provvisionali  e
          per  quanto  altro  occorre  alla   completa   e   perfetta
          esecuzione dei lavori; 
                  h) le  spese  per  rilievi,  tracciati,  verifiche,
          esplorazioni, capisaldi e  simili  che  possono  occorrere,
          anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o  del
          RUP o dell'organo di collaudo,  dal  giorno  in  cui  viene
          effettuata la consegna dei lavori  fino  all'emissione  del
          certificato di collaudo o all'emissione del certificato  di
          regolare esecuzione; 
                  i) le spese per le  vie  di  accesso  al  cantiere,
          l'installazione e  l'esercizio  delle  attrezzature  e  dei
          mezzi d'opera di cantiere; 
                  l) le spese per idonei locali e per  la  necessaria
          attrezzatura da mettere a  disposizione  per  l'ufficio  di
          direzione lavori; 
                  m)  le  spese  per   passaggio,   per   occupazioni
          temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento  di
          piante, per depositi o estrazioni di materiali; 
                  n)  le  spese  per   la   custodia   e   la   buona
          conservazione   delle   opere   fino   all'emissione    del
          certificato di collaudo o all'emissione del certificato  di
          regolare esecuzione; 
                  o) le spese di adeguamento del cantiere, le  misure
          per  la  gestione  del  rischio  aziendale,   nonche'   gli
          ulteriori  oneri  aziendali  in  osservanza   del   decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  da   indicarsi   in
          attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108,  comma
          9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo  110
          del codice; 
                  p) gli oneri generali e  particolari  previsti  dal
          capitolato speciale d'appalto. 
                5. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento
          puo'  essere  effettuata  anche  attraverso  programmi   di
          gestione informatizzata, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dal presente articolo; se la progettazione  e'  affidata  a
          progettisti   esterni,   i    programmi    devono    essere
          preventivamente  accettati  dalla  stazione  appaltante   o
          dall'ente concedente. 
                6. Il risultato  del  computo  metrico  estimativo  e
          delle espropriazioni  confluisce  in  un  quadro  economico
          redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6. 
                7. Le  varie  voci  di  lavoro  del  computo  metrico
          estimativo vanno aggregate secondo le rispettive  categorie
          di appartenenza, generali e specializzate,  allo  scopo  di
          rilevare  i  rispettivi  importi,  in  relazione  ai  quali
          individuare: 
                  a) la categoria prevalente; 
                  b) le categorie scorporabili; 
                  c) nell'ambito delle categorie di cui alla  lettera
          b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di
          notevole contenuto tecnologico o di rilevante  complessita'
          tecnica,  quali  strutture,  impianti  e  opere   speciali,
          individuate ai sensi dell'allegato II.12 al codice. 
                8. In caso di adozione dei metodi e  degli  strumenti
          di cui all'articolo 43 del codice, la  stazione  appaltante
          puo'  richiedere  l'utilizzo   di   sistemi   di   gestione
          informativa digitale economica  per  gli  aspetti  relativi
          alla computazione dei lavori. 
                8-bis. Nei casi di  cui  al  comma  8,  la  relazione
          specialistica  sulla   modellazione   informativa   riporta
          l'equivalenza tra  i  contenuti  informativi  presenti  nel
          computo  metrico  estimativo   dell'intervento   e   quelli
          eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche'  la
          descrizione  del  processo  di  generazione  dell'elaborato
          predetto a partire dai modelli informativi.». 
                «Art. 33 (Piano particellare di esproprio). -  1.  Il
          piano particellare degli  espropri,  degli  asservimenti  e
          delle interferenze con i servizi e' redatto  in  base  alle
          mappe catastali aggiornate,  e'  accompagnato  da  apposita
          relazione  esplicativa  e  comprende  anche  una  specifica
          indicazione  analitica   delle   espropriazioni   e   degli
          asservimenti  necessari  per  gli  attraversamenti   e   le
          deviazioni di strade e di corsi  d'acqua  e  per  le  altre
          interferenze che richiedono espropriazioni. Il  piano  deve
          contenere l'indicazione delle coperture di bilancio per far
          fronte al pagamento delle indennita'. 
                2. Sulle mappe catastali sono  altresi'  indicate  le
          eventuali zone di rispetto o da  sottoporre  a  vincolo  in
          relazione a specifiche normative o a esigenze  connesse  al
          tipo di intervento. 
                3. Il piano e' corredato dell'elenco dei soggetti che
          in   catasto   risultano   proprietari   dell'immobile   da
          espropriare o asservire ed e' corredato dell'indicazione di
          tutti i dati catastali nonche' delle superfici interessate. 
                4. Per ogni soggetto proprietario e' inoltre indicata
          l'indennita' di espropriazione  determinata  in  base  alle
          leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo;  la
          relazione di cui al comma 1 da' conto  anche  di  eventuali
          ricorsi presentati al giudice amministrativo. 
                5. Se l'incarico di acquisire l'area su  cui  insiste
          l'intervento da realizzare e' affidato a  un  soggetto  cui
          sono  attribuiti,  per   legge   o   per   delega,   poteri
          espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita' di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto  a
          titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonche' al
          pagamento delle spese legali sostenute  se  non  sussistano
          ritardi o responsabilita' a lui imputabili. 
                6. In caso di adozione dei metodi e  degli  strumenti
          di cui all'articolo 43 del codice, la  stazione  appaltante
          puo'  richiedere  l'utilizzo   di   sistemi   di   gestione
          informativa digitale relativa alle attivita' di  esproprio,
          asservimento e interferenza con i servizi. 
                6-bis. Nei casi di  cui  al  comma  6,  la  relazione
          specialistica  sulla   modellazione   informativa   riporta
          l'equivalenza tra  i  contenuti  informativi  presenti  nel
          piano particellare di esproprio  dell'intervento  e  quelli
          eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre
          alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato
          predetto a partire dai modelli informativi e GIS.». 
                «Art. 35 (Accreditamento). - 1. Per le  attivita'  di
          verifica sono: 
                  a) Organismi  di  controllo  accreditati  ai  sensi
          della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi  di
          ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma
          europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
                  b) Organi di accreditamento, per gli  Organismi  di
          ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI
          CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione
          del sistema di controllo interno di qualita' conforme con i
          requisiti  della  norma  UNI  EN   ISO   9001,   gli   enti
          partecipanti  all'European  cooperation  for  accreditation
          (EA), nonche' il Servizio tecnico  centrale  del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello
          Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36,  comma
          3.» 
                «Art.  36  (Verifica  attraverso  strutture  tecniche
          interne o  esterne  alla  stazione  appaltante).  -  1.  La
          stazione  appaltante  provvede  all'attivita'  di  verifica
          della  progettazione  attraverso  strutture   e   personale
          tecnico della propria  amministrazione,  ovvero  attraverso
          strutture tecniche di altre  amministrazioni  di  cui  puo'
          avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice. 
                2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al
          comma 1, nonche' nei casi di accertata carenza di organico,
          la stazione appaltante, per  il  tramite  del  responsabile
          unico del progetto, affida l'appalto di  servizi  avente  a
          oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni. 
                3. Per sistema interno di controllo di  qualita',  ai
          fini dell'articolo 35, si intende un sistema conforme con i
          requisiti della norma UNI EN ISO 9001.» 
                «Art.   37   (Disposizioni    generali    riguardanti
          l'attivita' di verifica). - 1. Il responsabile del progetto
          puo' utilizzare, come criterio o base di  riferimento,  per
          la stima del corrispettivo delle attivita' di verifica  del
          progetto  affidate  a  strutture  tecniche   esterne   alla
          stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella  B6  del
          decreto  del  Ministro  della  giustizia  4  aprile   2001,
          pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti. 
                2. L'attivita' di verifica della  progettazione,  con
          esclusione dell'attivita' di verifica relativa  ai  livelli
          di  progettazione  verificati  internamente,  qualora   sia
          affidata a soggetti esterni alla  stazione  appaltante,  e'
          affidata unitariamente. 
                3. Il soggetto incaricato dell'attivita' di  verifica
          e' munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura
          dei rischi legati  alle  attivita'  professionali  a  norma
          dell'articolo 43. 
                4. Nel caso di adozione dei  metodi  e  strumenti  di
          gestione informativa  digitale  delle  costruzioni  di  cui
          all'articolo  43  del  codice,   il   soggetto   incaricato
          dell'attivita'  di  verifica  accerta  la  conformita'  del
          progetto  agli  adempimenti  e  requisiti   riportati   nel
          capitolato  informativo  allegato  al  DIP.  In   caso   di
          affidamento congiunto di progettazione  ed  esecuzione,  il
          soggetto incaricato dell'attivita' di verifica  accerta  la
          conformita'  del  progetto  esecutivo  agli  adempimenti  e
          requisiti  riportati  nel  capitolato  informativo  di  cui
          all'articolo 13-bis del presente Allegato.» 
                «Art. 38 (Requisiti per la partecipazione alle gare).
          -     1.     I     requisiti     economico-finanziari     e
          tecnico-organizzativi  di  partecipazione  alle  gare  sono
          definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti
          elementi: 
                  a) fatturato globale per servizi  di  verifica,  di
          ispezione nei contratti pubblici di lavori ai  sensi  della
          norma UNI CEI EN  ISO/IEC  17020,  di  progettazione  o  di
          direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni,  per
          un importo da determinare in una misura non inferiore a due
          volte l'importo stimato dell'appalto relativo  ai  predetti
          servizi; 
                  b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque  anni,
          di almeno due appalti di servizi di verifica  di  progetti,
          di ispezione nei contratti  pubblici  di  lavori  ai  sensi
          della norma UNI EN ISO/IEC 17020,  di  progettazione  o  di
          direzione lavori, relativi a  lavori  di  importo  ciascuno
          almeno pari al 50 per cento di quello oggetto  dell'appalto
          da  affidare  e  di  natura  analoga   allo   stesso.   Per
          l'individuazione di servizi  di  verifica  analoghi  si  fa
          riferimento alla suddivisione  in  classi  e  categorie  di
          opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143. 
                2.   Il   soggetto   che   concorre   all'affidamento
          dell'appalto individua, in sede di  offerta,  un  direttore
          tecnico nella  persona  di  un  laureato  in  ingegneria  o
          architettura, abilitato all'esercizio della professione  da
          almeno   dieci   anni   e   iscritto   al   relativo   albo
          professionale, che sottoscrive tutti i rapporti  rilasciati
          dall'Organismo di ispezione nonche' il rapporto  conclusivo
          di cui all'articolo 41, comma 7. 
                3. Alle procedure di affidamento delle  attivita'  di
          verifica possono partecipare, in forma singola o associata,
          i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di  tipo
          A e di tipo C, nonche', per verifiche di progetti  relativi
          a lavori di importo inferiore  a  20  milioni  di  euro,  i
          soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del  codice.  Per
          verifiche  di  progetti  relativi  a  lavori   di   importo
          superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai  sensi
          della  norma  UNI  EN  ISO/IEC  17020,  come  Organismi  di
          ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere  posseduto  da
          tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di
          associazione temporanea, la mandataria deve  possedere  una
          quota in misura almeno pari al 50 per cento  dei  requisiti
          economico-finanziari  e   tecnico-organizzativi   stabiliti
          dalla stazione appaltante e la  restante  percentuale  deve
          essere posseduta dalle  mandanti.  La  stazione  appaltante
          puo' richiedere alle mandanti  una  percentuale  minima  di
          possesso  dei  requisiti  da  stabilirsi  in   misura   non
          inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi. 
                4. Il soggetto che intende partecipare alla gara  non
          deve  partecipare  o  aver   partecipato   direttamente   o
          indirettamente  ne'  alla  gara  per  l'affidamento   della
          progettazione ne' alla redazione della stessa in  qualsiasi
          suo livello. 
                5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4
          comporta l'esclusione per cinque anni  dalle  attivita'  di
          verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli  Organi
          di accreditamento.» 
                «Art. 40 (Verifica della  documentazione).  -  1.  La
          verifica da parte del soggetto  preposto  al  controllo  e'
          effettuata sui documenti progettuali previsti dal  presente
          allegato, per ciascun livello della progettazione. 
                2. Con riferimento agli aspetti del controllo di  cui
          al comma 1 si deve: 
                  a) per le  relazioni  generali,  verificare  che  i
          contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare
          e grafica, nonche' con i requisiti definiti nello studio di
          fattibilita'  ovvero   nel   documento   preliminare   alla
          progettazione e con i  contenuti  delle  documentazioni  di
          autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase
          progettuale precedente; 
                  b) per le relazioni di calcolo: 
                    1) verificare che le ipotesi e i criteri  assunti
          alla base dei calcoli siano coerenti  con  la  destinazione
          dell'opera   e   con   la   corretta   applicazione   delle
          disposizioni normative e regolamentari pertinenti  al  caso
          in esame; 
                    2) verificare che il dimensionamento  dell'opera,
          con riferimento ai diversi  componenti,  sia  stato  svolto
          completamente, in relazione al livello di progettazione  da
          verificare, e che i  metodi  di  calcolo  utilizzati  siano
          esplicitati in maniera tale da risultare leggibili,  chiari
          e interpretabili; 
                    3) verificare la congruenza di tali risultati con
          il  contenuto   delle   elaborazioni   grafiche   e   delle
          prescrizioni prestazionali e capitolari; 
                    4) verificare la correttezza del  dimensionamento
          per gli elementi ritenuti piu' critici, che  devono  essere
          desumibili  anche  dalla  descrizione  illustrativa   della
          relazione di calcolo stessa; 
                    5)   verificare   che   le   scelte   progettuali
          costituiscano  una  soluzione  idonea  in  relazione   alla
          durabilita'   dell'opera   nelle   condizioni    d'uso    e
          manutenzione previste; 
                  c) per le relazioni specialistiche, verificare  che
          i contenuti presenti siano coerenti con: 
                    1) le specifiche esplicitate dal committente; 
                    2) le norme cogenti; 
                    3)  le  norme  tecniche  applicabili,  anche   in
          relazione    alla    completezza    della    documentazione
          progettuale; 
                    4) le regole di progettazione; 
                  d) per gli elaborati grafici, verificare  che  ogni
          elemento, identificabile  sui  grafici,  sia  descritto  in
          termini  geometrici  e  che,  ove  non  dichiarate  le  sue
          caratteristiche,   esso   sia   identificato   univocamente
          attraverso un codice ovvero  attraverso  altro  sistema  di
          identificazione  che  possa  porlo  in   riferimento   alla
          descrizione di  altri  elaborati,  ivi  compresi  documenti
          prestazionali e capitolari; 
                  e) per i capitolati, i documenti  prestazionali,  e
          lo schema  di  contratto,  verificare  che  ogni  elemento,
          identificabile sugli elaborati grafici,  sia  adeguatamente
          qualificato all'interno della documentazione  prestazionale
          e capitolare; verificare inoltre il  coordinamento  tra  le
          prescrizioni del progetto e le  clausole  dello  schema  di
          contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
                  f)  per  la  documentazione  di  stima   economica,
          verificare che: 
                    1) i costi  parametrici  assunti  alla  base  del
          calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualita'
          dell'opera prevista  e  la  complessita'  delle  necessarie
          lavorazioni; 
                    2) i  prezzi  unitari  assunti  come  riferimento
          siano  dedotti  dai   vigenti   prezzari   della   stazione
          appaltante  o  dai  listini  ufficiali  vigenti   nell'area
          interessata; 
                    3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi
          di tutte le voci per le quali non sia disponibile  un  dato
          nei prezzari; 
                    4) i prezzi unitari assunti a  base  del  computo
          metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi
          e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 
                    5) gli elementi  di  computo  metrico  estimativo
          comprendano tutte le opere  previste  nella  documentazione
          prestazionale e capitolare e corrispondano  agli  elaborati
          grafici e descrittivi; 
                    6) i metodi di misura delle opere siano usuali  o
          standard; 
                    7)  le  misure  delle   opere   computate   siano
          corrette,  operando  anche  a  campione  o  per   categorie
          prevalenti; 
                    8) i totali calcolati siano corretti; 
                    9) il computo metrico estimativo e lo  schema  di
          contratto individuino la categoria prevalente, le categorie
          scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le
          categorie con obbligo di qualificazione e le categorie  per
          le quali sono necessari lavori  o  componenti  di  notevole
          contenuto tecnologico o di rilevante complessita'  tecnica,
          quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o
          piu' di tali  opere  superi  in  valore  il  10  per  cento
          dell'importo totale dei lavori; 
                    10) le  stime  economiche  relative  a  piani  di
          gestione e manutenzione siano riferibili a  opere  similari
          di cui si ha evidenza dal mercato o  che  i  calcoli  siano
          fondati su metodologie accettabili dalla scienza in  uso  e
          raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente; 
                    11) i piani economici e finanziari siano tali  da
          assicurare il  perseguimento  dell'equilibrio  economico  e
          finanziario; 
                  g) per il piano di sicurezza  e  di  coordinamento,
          verificare che  sia  redatto  per  tutte  le  tipologie  di
          lavorazioni da porre in  essere  durante  la  realizzazione
          dell'opera  e  in  conformita'  dei   relativi   magisteri;
          verificare, inoltre, che siano stati  esaminati  tutti  gli
          aspetti che possono avere un impatto  diretto  e  indiretto
          sui  costi  e  sull'effettiva  cantierabilita'  dell'opera,
          coerentemente  con  quanto  previsto  nell'allegato  XV  al
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
                  h) per il  quadro  economico,  verificare  che  sia
          stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo
          17; 
                  i)   accertare   l'acquisizione   di    tutte    le
          approvazioni e autorizzazioni  di  legge  previste  per  il
          livello di progettazione. 
                  i-bis) per i  modelli  informativi,  verificare  la
          leggibilita',  tracciabilita'  e   coerenza   di   dati   e
          informazioni  in  essi  contenute  e  la   coerenza   negli
          elaborati grafici con i documentali  ad  essi  relazionati,
          svolgendo la  verifica  delle  interferenze  geometriche  e
          delle  incoerenze  informative,  del  raggiungimento  degli
          obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli
          di   fabbisogno   informativo   definiti   nel   capitolato
          informativo  in  relazione  al  livello  di   progettazione
          nonche' della  esaustivita',  coerenza  e  completezza  dei
          contenuti informativi dei modelli in relazione  al  livello
          di progettazione e in conformita' ai requisiti  di  cui  al
          Capitolato Informativo; 
                  i-ter)  per  la   relazione   specialistica   sulla
          modellazione  informativa,  verificare  che   i   contenuti
          presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel  presente
          Allegato  e  alle   specifiche   di   cui   al   capitolato
          informativo. 
                3. (abrogato).» 
                «Art. 41 (Estensione del controllo  e  momenti  della
          verifica). -  1.  Le  verifiche  devono  essere  effettuate
          contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile
          del progetto pianifica l'attivita' di verifica in  funzione
          del  piano   di   sviluppo   della   progettazione,   degli
          adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. 
                2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40,
          devono essere adeguate al livello progettuale  in  esame  e
          costituiscono la base di riferimento; il loro livello  puo'
          essere comunque semplificato  o  integrato  dalla  stazione
          appaltante in relazione alla  natura  e  alla  complessita'
          dell'opera. 
                3. In presenza di elevata ripetitivita'  di  elementi
          progettuali o di esistenza di casi analoghi gia' oggetto di
          verifica, di cui si ha evidenza oggettiva,  possono  essere
          adottati, a  seconda  dei  casi,  metodi  di  controllo  "a
          campione" o "a comparazione". 
                4. Nel caso di verifiche  precedentemente  espletate,
          l'attivita' di  controllo  successiva  puo'  essere  svolta
          sulle  parti  costituenti  modifica  o  integrazione  della
          documentazione progettuale gia' esaminata. 
                5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione
          incaricati della verifica possono supportare il  RUP  anche
          nell'attivita' di verifica delle offerte anomale in sede di
          gara e delle perizie di variante in corso d'opera. 
                6. Lo svolgimento  dell'attivita'  di  verifica  deve
          essere documentato  attraverso  la  redazione  di  appositi
          verbali, in contraddittorio con il progettista, e  rapporti
          del soggetto preposto alla verifica. 
                7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto  alla
          verifica riporta  le  risultanze  dell'attivita'  svolta  e
          accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore  lavori,
          o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse  ancora
          nominato, della attestazione in merito: 
                  a) alla accessibilita' delle aree e degli  immobili
          interessati dai lavori secondo  le  indicazioni  risultanti
          dagli elaborati progettuali; 
                  b)  alla  assenza   di   impedimenti   sopravvenuti
          rispetto     agli     accertamenti     effettuati     prima
          dell'approvazione del progetto; 
                  c) alla conseguente  realizzabilita'  del  progetto
          anche  in  relazione  al  terreno,  al   tracciamento,   al
          sottosuolo e a quanto altro occorre  per  l'esecuzione  dei
          lavori.».