Art. 79 
 
                     Modifiche all'Allegato I.8 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1.   All'articolo   1   dell'Allegato   I.8   Verifica   preventiva
dell'interesse  archeologico  (Articolo  41,  comma  4)  del  decreto
legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«distinta in due fasi.»; 
    b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del  codice,»  sono
inserite le seguenti: «nella prima fase,»; 
    c) al comma 7, l'alinea e' sostituito dal seguente:  «L'eventuale
seconda fase della procedura di  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, e'
realizzata  previa  stesura  di   un   progetto   per   le   indagini
archeologiche  dettagliato,  in  conformita'  con   quanto   previsto
dall'articolo 16 dell'Allegato II.18 e consiste nel compimento  delle
seguenti indagini e nella redazione  dei  documenti  integrativi  del
progetto di fattibilita':»; 
    d) al comma 8, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'eventuale seconda fase della  procedura  di  cui  al  comma  7  si
conclude entro il termine perentorio  di  novanta  giorni  dall'avvio
delle indagini di cui al medesimo comma  7  con  la  redazione  della
relazione archeologica definitiva, approvata  dal  soprintendente  di
settore territorialmente competente.»; 
    e) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e
deve  includere  l'eventuale  progetto  di  scavo  o  di   assistenza
archeologica, in conformita' con  quanto  previsto  dall'articolo  16
dell'Allegato II.18.»; 
 
          Note all'art. 79: 
              - Si riporta l'articolo 1 dell'Allegato I.8 del  citato
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 1 - 1. La  verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico,  prevista  dall'articolo  41  comma  4,   del
          codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in
          due fasi. 
                2. Ai fini della verifica di  assoggettabilita'  alla
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico,  per  le  opere  sottoposte  all'applicazione
          delle  disposizioni  del  codice,  nella  prima  fase,   le
          stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  trasmettono  al
          soprintendente    territorialmente    competente,     prima
          dell'approvazione,  copia  del  progetto  di   fattibilita'
          dell'intervento o di uno stralcio di  esso  sufficiente  ai
          fini archeologici, ivi compresi gli  esiti  delle  indagini
          geologiche  e  archeologiche  preliminari  con  particolare
          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,
          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei
          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,
          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le
          stazioni appaltanti e gli  enti  concedenti  raccolgono  ed
          elaborano  tale  documentazione  mediante  i   dipartimenti
          archeologici delle universita', ovvero mediante i  soggetti
          in possesso di diploma  di  laurea  e  specializzazione  in
          archeologia o di dottorato di ricerca  in  archeologia.  La
          trasmissione  della  documentazione   suindicata   non   e'
          richiesta per  gli  interventi  che  non  comportino  nuova
          edificazione  o  scavi  a  quote  diverse  da  quelle  gia'
          impegnate dai manufatti esistenti. 
                3. Presso il Ministero della cultura e' istituito  un
          apposito elenco, reso accessibile a tutti gli  interessati,
          degli istituti archeologici universitari e dei soggetti  in
          possesso della necessaria qualificazione. Con  decreto  del
          Ministro della  cultura,  sentita  una  rappresentanza  dei
          dipartimenti  archeologici  universitari,  si  provvede   a
          disciplinare i criteri  per  la  tenuta  di  detto  elenco,
          comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti  i
          soggetti interessati. Fino alla data di entrata  in  vigore
          di detto decreto,  resta  valido  l'elenco  degli  istituti
          archeologici universitari e dei soggetti in possesso  della
          necessaria  qualificazione  esistente   e   continuano   ad
          applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali  20  marzo
          2009, n. 60. 
                4.  Il  soprintendente,  qualora  sulla  base   degli
          elementi   trasmessi   e   delle   ulteriori   informazioni
          disponibili,   ravvisi   l'esistenza   di   un    interesse
          archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo'
          richiedere motivatamente, entro il  termine  perentorio  di
          trenta giorni dal ricevimento del progetto di  fattibilita'
          ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la  sottoposizione
          dell'intervento alla  procedura  prevista  dai  commi  7  e
          seguenti. Il soprintendente comunica l'esito della verifica
          di assoggettabilita' in sede di conferenza di servizi.  Per
          i progetti di grandi opere infrastrutturali  o  a  rete  il
          termine perentorio della  richiesta  per  la  procedura  di
          verifica   preventiva   dell'interesse   archeologico    e'
          stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al  primo  e
          secondo periodo possono essere prorogati per  non  piu'  di
          quindici giorni in caso di  necessita'  di  approfondimenti
          istruttori o integrazioni documentali. 
                5. Anche nel caso in cui, in ragione  di  un  rischio
          archeologico basso, molto  basso  o  nullo,  l'esito  della
          verifica di assoggettabilita' sia quello  di  non  ritenere
          che sussistano le condizioni per avviare  la  procedura  di
          verifica   preventiva   dell'interesse   archeologico,   il
          soprintendente   comunica   l'esito   della   verifica   di
          assoggettabilita' in sede di conferenza di servizi, con  la
          formulazione di  eventuali  mirate  prescrizioni,  tra  cui
          l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree
          con potenziale archeologico  presunto  ma  non  agevolmente
          delimitabile. 
                6. In ogni caso, la comunicazione relativa  all'esito
          della   verifica   di   assoggettabilita'    consente    di
          perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai
          profili   archeologici,   fatte   salve    le    conclusive
          determinazioni della Soprintendenza  conseguenti  all'esito
          finale    della    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico, qualora disposta ai sensi del comma 4. 
                7.  L'eventuale  seconda  fase  della  procedura   di
          verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico,  i  cui
          oneri  sono  a  carico  della   stazione   appaltante,   e'
          realizzata previa stesura di un progetto  per  le  indagini
          archeologiche  dettagliato,  in  conformita'   con   quanto
          previsto dall'articolo 16 dell'Allegato  II.18  e  consiste
          nel compimento delle seguenti indagini  e  nella  redazione
          dei documenti integrativi del progetto di fattibilita': 
                  a) esecuzione di carotaggi; 
                  b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
                  c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
          di sondaggi  e  di  scavi,  anche  in  estensione  tali  da
          assicurare   una   sufficiente    campionatura    dell'area
          interessata dai lavori. 
                8. L'eventuale seconda fase della procedura di cui al
          comma 7 si conclude entro il termine perentorio di  novanta
          giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7
          con la redazione della relazione  archeologica  definitiva,
          approvata dal soprintendente  di  settore  territorialmente
          competente. La relazione contiene una descrizione analitica
          delle indagini eseguite, con i relativi  esiti  di  seguito
          elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: 
                  a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
                  b) contesti che non evidenziano  reperti  leggibili
          come complesso strutturale unitario, con scarso livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reinterro, smontaggio, rimontaggio  e  musealizzazione,  in
          altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
                  c) complessi la cui conservazione non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
                9. Nelle ipotesi di cui al comma 8,  lettera  a),  la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accertata   l'insussistenza   dell'interesse   archeologico
          nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di  cui  al
          comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le  misure
          necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione  e
          la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
          salve le misure di  tutela  eventualmente  da  adottare  ai
          sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
          al  decreto   legislativo   22   gennaio   2004,   n.   42,
          relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro  contesto.
          Nel caso di cui al comma 8,  lettera  c),  le  prescrizioni
          sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a  tutela
          dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della
          cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui  agli
          articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni  culturali  e
          del paesaggio. 
                10. Qualora  la  verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di
          affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto
          posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente
          disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla
          realizzazione dell'opera, i possibili scenari  contrattuali
          e tecnici che potrebbero  derivare  in  ragione  dell'esito
          della verifica medesima. In  ogni  caso,  la  procedura  di
          verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   deve
          concludersi entro e non oltre la data prevista per  l'avvio
          dei lavori e deve includere l'eventuale progetto di scavo o
          di  assistenza  archeologica,  in  conformita'  con  quanto
          previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18. 
                11. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  cultura,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono  adottate  linee
          guida finalizzate ad assicurare speditezza,  efficienza  ed
          efficacia alla procedura di cui al presente  articolo.  Con
          il   medesimo   decreto   sono   individuati   procedimenti
          semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela
          del patrimonio archeologico  tenendo  conto  dell'interesse
          pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.».