Art. 79
Modifiche all'Allegato I.8
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 1 dell'Allegato I.8 Verifica preventiva
dell'interesse archeologico (Articolo 41, comma 4) del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«distinta in due fasi.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del codice,» sono
inserite le seguenti: «nella prima fase,»;
c) al comma 7, l'alinea e' sostituito dal seguente: «L'eventuale
seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, e'
realizzata previa stesura di un progetto per le indagini
archeologiche dettagliato, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 16 dell'Allegato II.18 e consiste nel compimento delle
seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del
progetto di fattibilita':»;
d) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'eventuale seconda fase della procedura di cui al comma 7 si
conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio
delle indagini di cui al medesimo comma 7 con la redazione della
relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di
settore territorialmente competente.»;
e) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza
archeologica, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 16
dell'Allegato II.18.»;
Note all'art. 79:
- Si riporta l'articolo 1 dell'Allegato I.8 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 - 1. La verifica preventiva dell'interesse
archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del
codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in
due fasi.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione
delle disposizioni del codice, nella prima fase, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed
elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti
archeologici delle universita', ovvero mediante i soggetti
in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La
trasmissione della documentazione suindicata non e'
richiesta per gli interventi che non comportino nuova
edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia'
impegnate dai manufatti esistenti.
3. Presso il Ministero della cultura e' istituito un
apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati,
degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in
possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del
Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei
dipartimenti archeologici universitari, si provvede a
disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco,
comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i
soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore
di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione esistente e continuano ad
applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali 20 marzo
2009, n. 60.
4. Il soprintendente, qualora sulla base degli
elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni
disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse
archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di
trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilita'
ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e
seguenti. Il soprintendente comunica l'esito della verifica
di assoggettabilita' in sede di conferenza di servizi. Per
i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il
termine perentorio della richiesta per la procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico e'
stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e
secondo periodo possono essere prorogati per non piu' di
quindici giorni in caso di necessita' di approfondimenti
istruttori o integrazioni documentali.
5. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio
archeologico basso, molto basso o nullo, l'esito della
verifica di assoggettabilita' sia quello di non ritenere
che sussistano le condizioni per avviare la procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico, il
soprintendente comunica l'esito della verifica di
assoggettabilita' in sede di conferenza di servizi, con la
formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui
l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree
con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente
delimitabile.
6. In ogni caso, la comunicazione relativa all'esito
della verifica di assoggettabilita' consente di
perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai
profili archeologici, fatte salve le conclusive
determinazioni della Soprintendenza conseguenti all'esito
finale della verifica preventiva dell'interesse
archeologico, qualora disposta ai sensi del comma 4.
7. L'eventuale seconda fase della procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui
oneri sono a carico della stazione appaltante, e'
realizzata previa stesura di un progetto per le indagini
archeologiche dettagliato, in conformita' con quanto
previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18 e consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione
dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da
assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori.
8. L'eventuale seconda fase della procedura di cui al
comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta
giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7
con la redazione della relazione archeologica definitiva,
approvata dal soprintendente di settore territorialmente
competente. La relazione contiene una descrizione analitica
delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito
elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al
comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 8, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela
dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della
cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli
articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e
del paesaggio.
10. Qualora la verifica preventiva dell'interesse
archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di
affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto
posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente
disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla
realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali
e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito
della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico deve
concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio
dei lavori e deve includere l'eventuale progetto di scavo o
di assistenza archeologica, in conformita' con quanto
previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee
guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed
efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con
il medesimo decreto sono individuati procedimenti
semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela
del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse
pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.».