Art. 8
Modifiche all'articolo 23
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «riguardano anche gli
affidamenti diretti a societa'» sono sostituite dalle seguenti:
«riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui
all'articolo 28, gli affidamenti a societa'»;
b) al comma 7, le parole: «l'ANAC effettua» sono sostituite dalle
seguenti: «l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano».
Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 23 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti
pubblici). - 1. L'ANAC e' titolare in via esclusiva della
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e
ne sviluppa e gestisce i servizi.
2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni
in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i
servizi ad essa collegati.
3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici e'
interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento
digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti
concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui
al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la
digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei
contratti pubblici, nonche' con la piattaforma digitale
nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati
di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le
altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attivita'
relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti
nell'attivita' relativa al ciclo di vita dei contratti, ove
non gia' accreditati alla piattaforma di cui all'articolo
50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del
2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma
di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82
del 2005, nonche' alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a
rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in
materia di interoperabilita'.
4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende
disponibili mediante interoperabilita' i servizi e le
informazioni necessari allo svolgimento delle fasi
dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai
fini del rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si
integra con la piattaforma unica della trasparenza
istituita presso l'ANAC.
5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le
informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme
telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi
informativi di cui al primo periodo riguardano anche, in
funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo
28, gli affidamenti a societa' in house di cui all'articolo
7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i
tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle
banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22,
garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti
l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione
e' realizzata attraverso i servizi digitali resi
disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale
dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle
relative regole tecniche.
6. L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi
regionali competenti per territorio, nonche' alle pubbliche
amministrazioni, le informazioni necessarie allo
svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli
articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.
7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attivita'
necessarie a garantire l'interoperabilita' dei dati, l'ANAC
o le stazioni appaltanti effettuano una segnalazione
all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui
all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.
8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o
l'omissione di attivita' necessarie a garantire
l'interoperabilita' delle banche dati coinvolte nel ciclo
di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di
obblighi di transizione digitale punibili ai sensi
dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei
soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo
possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure
concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici
come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle
risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti
dalle leggi di spesa.».