Art. 8 
 
                      Modifiche all'articolo 23 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «riguardano anche  gli
affidamenti diretti  a  societa'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di  cui
all'articolo 28, gli affidamenti a societa'»; 
    b) al comma 7, le parole: «l'ANAC effettua» sono sostituite dalle
seguenti: «l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano». 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  l'articolo  23   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  23  (Banca  dati   nazionale   dei   contratti
          pubblici). - 1. L'ANAC e' titolare in via  esclusiva  della
          Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici   di   cui
          all'articolo   62-bis   del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, abilitante l'ecosistema nazionale di  e-procurement,  e
          ne sviluppa e gestisce i servizi. 
              2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni
          in cui si articola la banca dati di cui  al  comma  1  e  i
          servizi ad essa collegati. 
              3. La Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici  e'
          interoperabile con  le  piattaforme  di  approvvigionamento
          digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli  enti
          concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui
          al decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  per  la
          digitalizzazione di tutte le fasi del  ciclo  di  vita  dei
          contratti pubblici, nonche'  con  la  piattaforma  digitale
          nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui
          al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di  dati
          di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di
          cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e  con  tutte  le
          altre  piattaforme  e  banche  dati  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 2,  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  n.  82  del  2005,  coinvolti   nell'attivita'
          relativa  al  ciclo  di  vita  dei  contratti  pubblici.  I
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di  cui
          al  decreto  legislativo  n.   82   del   2005,   coinvolti
          nell'attivita' relativa al ciclo di vita dei contratti, ove
          non gia' accreditati alla piattaforma di  cui  all'articolo
          50-ter del predetto codice decreto legislativo  n.  82  del
          2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma
          di cui all'articolo 50-ter del decreto  legislativo  n.  82
          del 2005, nonche' alla Banca dati nazionale  dei  contratti
          pubblici,  a  sviluppare  le  interfacce  applicative  e  a
          rendere disponibili le proprie basi  dati,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
          linee guida dell'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID)  in
          materia di interoperabilita'. 
              4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende
          disponibili  mediante  interoperabilita'  i  servizi  e  le
          informazioni  necessari   allo   svolgimento   delle   fasi
          dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche  ai
          fini  del  rispetto  di   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca  dati  si
          integra  con  la  piattaforma   unica   della   trasparenza
          istituita presso l'ANAC. 
              5.  Con  proprio  provvedimento  l'ANAC  individua   le
          informazioni  che  le  stazioni  appaltanti  e   gli   enti
          concedenti  sono  tenuti  a  trasmettere  alla  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici attraverso le  piattaforme
          telematiche  di   cui   all'articolo   25.   Gli   obblighi
          informativi di cui al primo periodo  riguardano  anche,  in
          funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo
          28, gli affidamenti a societa' in house di cui all'articolo
          7, comma 2. Con proprio provvedimento  l'ANAC  individua  i
          tempi entro i quali i titolari delle  piattaforme  e  delle
          banche  dati  di  cui  al  comma  3  e   all'articolo   22,
          garantiscono  l'integrazione  con  i   servizi   abilitanti
          l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione
          e'  realizzata   attraverso   i   servizi   digitali   resi
          disponibili da ANAC sulla  piattaforma  digitale  nazionale
          dati, di cui all'articolo  50-ter  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 82  del  2005,  nel  rispetto  delle
          relative regole tecniche. 
              6. L'ANAC  rende  disponibili  ai  sistemi  informativi
          regionali competenti per territorio, nonche' alle pubbliche
          amministrazioni,   le    informazioni    necessarie    allo
          svolgimento  dei  compiti  istituzionali,  ai  sensi  degli
          articoli  50  e  50-ter  del  codice  di  cui  al   decreto
          legislativo n. 82 del 2005. 
              7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attivita'
          necessarie a garantire l'interoperabilita' dei dati, l'ANAC
          o  le  stazioni  appaltanti  effettuano  una   segnalazione
          all'AGID per l'esercizio dei  poteri  sanzionatori  di  cui
          all'articolo  18-bis  del  codice   di   cui   al   decreto
          legislativo n. 82 del 2005. 
              8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto  o
          l'omissione   di   attivita'   necessarie    a    garantire
          l'interoperabilita' delle banche dati coinvolte  nel  ciclo
          di vita dei contratti pubblici  costituisce  violazione  di
          obblighi  di  transizione  digitale   punibili   ai   sensi
          dell'articolo  18-bis  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo n. 82 del 2005. 
              9. Al fine di  ridurre  gli  oneri  amministrativi  dei
          soggetti attuatori i  dati  di  cui  al  presente  articolo
          possono  essere  utilizzati  nell'ambito  delle   procedure
          concernenti i  finanziamenti  degli  investimenti  pubblici
          come strumento di verifica  dell'effettivo  utilizzo  delle
          risorse e di avanzamento  procedurale  nei  tempi  previsti
          dalle leggi di spesa.».