Art. 80
Modifiche all'Allegato I.9
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni (Articolo 43) del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole «del cespite» sono sostituite dalle
seguenti «dell'opera»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri
processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti,
indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei
lavori, provvedono necessariamente a:
a) definire e attuare un piano di formazione specifica del
personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare
riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale
preposto alla gestione finanziaria ed alle attivita' amministrative e
tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalita'
ed esperienza in riferimento altresi' ai profili di responsabilita'
relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3;
b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e
manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione
informativa digitale dei processi decisionali;
c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la
formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilita',
dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli
standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema
organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi,
dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che
per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed
infrastrutturali. Tale atto di organizzazione e' integrato con gli
eventuali sistemi di gestione e di qualita' della stazione appaltante
o dell'ente concedente.»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli
obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti
informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti
informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati
generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti
connessi all'intervento.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano
i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore
dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei
processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni
intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della
struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15
del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente
tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato,
devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite
documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la
pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di
appositi corsi di formazione. In caso di impossibilita' di
individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio
personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative
funzioni, con le modalita' previste dal presente codice.»;
5) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
6) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da
contenitori informativi strutturati e non strutturati.»;
7) al comma 6, la parola «utilizzo» e' sostituita dalla
seguente: «adozione»;
8) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. In caso di affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla
documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi
strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici,
compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della
natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto.
Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica,
secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente
accertamento di conformita' agli stessi;
b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di
produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei
contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi
decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi
e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche
relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di
proprieta', di accesso e di validita' del medesimo, anche rispetto
alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla
disciplina del diritto d'autore e della proprieta' intellettuale;
d) le specifiche per garantire l'interoperabilita' dei
sistemi informativi nel tempo.»;
9) al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«I documenti contrattuali disciplinano le responsabilita', gli
obblighi e i relativi adempimenti dell'appaltatore in merito alla
gestione informativa digitale delle costruzioni.»;
10) al comma 10:
10.1. la lettera a) e' soppressa;
10.2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nei
casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa i concorrenti presentano anche
l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti
nel capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa e'
redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai
requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e
sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura
dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con
i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno
dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione
organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le
responsabilita' degli attori coinvolti;»;
10.3. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il
piano di gestione informativa e' redatto dall'aggiudicatario sulla
base dell'offerta di gestione informativa, da sottoporre alla
stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima
dell'esecuzione dello stesso e puo' essere aggiornato nel corso
dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di
avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi
dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante puo'
richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della
stipula del contratto;»;
10.4. alla lettera e), le parole «per rendere i dati
compatibili tra loro,» sono sostituite dalla seguente: «digitale»;
10.5. alla lettera g), le parole «il modello informativo»
sono sostituite dalla seguente: «i modelli informativi e le strutture
di dati»;
10.6. la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) con
riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata
incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e
documentali, la prevalenza contrattuale e' attribuita a questi
ultimi;»;
10.7 alla lettera i), le parole «al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 43» e le parole «al modello
informativo» sono sostituite dalle seguenti: «ai modelli
informativi»;
11) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Il
coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti
mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione
informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non
e' in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo
ufficio e' nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il
collaudo o la verifica di conformita', l'affidatario consegna i
modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e
corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla
modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di
quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali
adempimenti rientra fra le attivita' dell'organo di collaudo.»;
12) al comma 12:
12.1. l'alinea e' sostituito dal seguente: «12. Nella
formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove
ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso
dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie
operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base
dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa connesse
all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere individuati
requisiti e proposte:»;
12.2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per
attuare soluzioni di cyber security nell'ambito della gestione
dell'ambiente di condivisione dei dati;»;
12.3 la lettera c) e' soppressa;
12.4. la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) per
utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale
per perseguire obiettivi di sostenibilita' ambientale anche
attraverso i principi del green public procurement;»;
12.5. la lettera e) e' soppressa;
12.6. la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) per
ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilita' dei
modelli informativi e delle strutture di dati;»;
12.7. alla lettera h), le parole: «e di validazione» sono
soppresse;
12.8. alla lettera i), le parole «varianti migliorative» sono
sostituite dalla seguente: «azioni»;
12.9. la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) con
riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il
passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione
costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla
modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo
dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni
tecnologiche di realta' aumentata e immersiva;»;
12.10. alla lettera q), le parole «del cespite» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'opera»;
12.11. alla lettera r), le parole «del cespite» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'opera».
Note all'art. 80:
- Si riporta l'articolo 1 dell'Allegato I.9 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 - 1. Il presente allegato definisce le
modalita' e i termini di adozione dei metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni da
utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento
tecnico-amministrativo all'interno della stazione
appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla
manutenzione e alla gestione dell'intero ciclo di vita
dell'opera immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua
dismissione. L'utilizzo di questi metodi e strumenti
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei
propri processi i metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni, consentendone
l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente
dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori,
provvedono necessariamente a:
a) definire e attuare un piano di formazione
specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti,
con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per
assicurare che il personale preposto alla gestione
finanziaria ed alle attivita' amministrative e tecniche
consegua adeguata formazione e requisiti di
professionalita' ed esperienza in riferimento altresi' ai
profili di responsabilita' relativi alla gestione
informativa digitale di cui al comma 3;
b) definire e attuare un piano di acquisizione,
gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software
di gestione informativa digitale dei processi decisionali;
c) redigere e adottare un atto di organizzazione
per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle
responsabilita', dei processi decisionali e gestionali, dei
flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a
ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione
dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione
all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la
gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed
infrastrutturali. Tale atto di organizzazione e' integrato
con gli eventuali sistemi di gestione e di qualita' della
stazione appaltante o dell'ente concedente.
2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e
dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i
requisiti informativi relativi al dato intervento.
L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce
l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso
di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi
all'intervento.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che
adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1
nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati
e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni
appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un
coordinatore dei flussi informativi all'interno della
struttura di supporto al responsabile unico di cui
all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori,
individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni
appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in
possesso di adeguata competenza, acquisita tramite
documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione,
l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la
frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione.
In caso di impossibilita' di individuare i gestori i
coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni
appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con
le modalita' previste dal presente codice.
4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio
ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche
e prestazioni, la proprieta' dei dati e le modalita' per la
loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso
dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici,
nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, della
proprieta' intellettuale e della riservatezza. I dati e le
informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze
di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi
interoperabili con le banche dati della pubblica
amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e
della rendicontazione degli investimenti previsti dal
programma triennale dei lavori pubblici e dal programma
triennale degli acquisti di beni e servizi.
5. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme
interoperabili mediante formati aperti non proprietari. I
dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da
contenitori informativi strutturati e non strutturati. Le
informazioni prodotte sono gestite tramite flussi
informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di
condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i
partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione
dell'intervento. I dati sono fruibili secondo formati
aperti non proprietari e standardizzati da organismi
indipendenti, in conformita' alle specifiche tecniche di
cui al comma 6, in modo da non richiedere l'utilizzo
esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.
6. Per assicurare uniformita' di adozione dei metodi
e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche
contenute nella documentazione di gara, compreso il
capitolato informativo, fanno riferimento alle norme
tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel
seguente ordine di rilevanza:
a) norme tecniche europee di recepimento
obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione europea,
pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN
ISO;
b) norme tecniche internazionali di recepimento
volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;
c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti
non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia
con la codifica UNI.
7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme
internazionali recepite dall'Unione europea della serie UNI
EN ISO 19650, fungendo altresi' da utile riferimento le
norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, si fa
riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o
internazionali di comprovata validita'. Quanto meno
nell'ambito della singola stazione appaltante ovvero del
singolo ente concedente, l'uniformita' puo' essere
ulteriormente incrementata con la predisposizione di
documenti e di repertori operativi connessi all'atto di
organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee
guida specifiche o librerie di oggetti informativi da
configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di
gestione della amministrazione.
8. In caso di affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo
da allegare alla documentazione di gara, coerente con la
definizione degli obiettivi strategici, di livello
progettuale o di fase, che contiene almeno:
a) i requisiti informativi strategici generali e
specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo
tenuto conto della natura dell'opera, del livello
progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono
essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo
modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente
accertamento di conformita' agli stessi;
b) gli elementi utili alla individuazione dei
requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di
archiviazione dei contenuti informativi, in stretta
connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali,
oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture
di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
c) la descrizione delle caratteristiche e
specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e
alle condizioni di proprieta', di accesso e di validita'
del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza
dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto
d'autore e della proprieta' intellettuale;
d) le specifiche per garantire l'interoperabilita'
dei sistemi informativi nel tempo.
9. Per l'avvio di procedure di affidamento di lavori
con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni
appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente
con il livello di progettazione posto a base di gara. I
documenti contrattuali disciplinano le responsabilita', gli
obblighi e i relativi adempimenti dell'appaltatore in
merito alla gestione informativa digitale delle
costruzioni.
10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9
valgono, in particolare, le seguenti regole:
a) (soppressa);
b) nei casi di procedure di affidamento mediante il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa i
concorrenti presentano anche l'offerta di gestione
informativa in risposta ai requisiti richiesti nel
capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa
e' redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in
risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura
temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella
catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario,
ne illustra le interazioni con i processi informativi e
decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di
condivisione dei dati, descrive la configurazione
organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le
responsabilita' degli attori coinvolti;
c) il piano di gestione informativa e' redatto
dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione
informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la
sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello
stesso e puo' essere aggiornato nel corso dell'esecuzione
del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio
dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi
dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione
appaltante puo' richiedere la consegna del piano di
gestione informativa prima della stipula del contratto;
d) la consegna di tutti i contenuti informativi
richiesti avviene tramite l'ambiente di condivisione dei
dati della stazione appaltante;
e) il soggetto affidatario cura il coordinamento
della gestione informativa digitale nel rispetto del
capitolato informativo e del piano di gestione informativa
presentato;
f) l'attivita' di verifica della progettazione di
cui all'articolo 42 del codice e' effettuata avvalendosi
dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente
articolo;
g) fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e
degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza
contrattuale dei contenuti informativi e' definita dalla
loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali
in stretta coerenza, possibilmente, con i modelli
informativi e le strutture di dati per quanto concerne i
contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;
h) con riferimento alla precedente lettera g), in
caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e
gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza
contrattuale e' attribuita a questi ultimi;
i) a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei
metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43, la
prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e'
definita dai modelli informativi nei limiti in cui cio' sia
praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi
devono, in ogni caso, essere relazionati ai modelli
informativi all'interno dell'ambiente di condivisione dei
dati.
11. Il coordinamento, la direzione e il controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici,
possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e
degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo
fine, se il direttore dei lavori non e' in possesso delle
competenze necessarie, all'interno del suo ufficio e'
nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il
collaudo o la verifica di conformita', l'affidatario
consegna i modelli informativi aggiornati durante la
realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto
realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione
informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di
quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica
di tali adempimenti rientra fra le attivita' dell'organo di
collaudo.
12. Nella formulazione dei requisiti informativi da
parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti
possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro
successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione
dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie
operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche,
alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle
procedure di affidamento con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa connesse all'oggetto
dell'appalto. In particolare, possono essere individuati
requisiti e proposte:
a) per l'integrazione della gestione delle
informazioni con la gestione del progetto e con la gestione
del rischio;
b) per attuare soluzioni di cyber security
nell'ambito della gestione dell'ambiente di condivisione
dei dati;
c) (soppressa)
d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di
gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di
sostenibilita' ambientale anche attraverso i principi del
green public procurement;
e) (soppressa)
f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche
di interoperabilita' dei modelli informativi e delle
strutture di dati;
g) con riferimento alla fase di progettazione, che
consentano di supportare digitalmente i processi
autorizzativi;
h) con riferimento alla fase di progettazione, che
consentano di supportare digitalmente le attivita' di
verifica dei progetti;
i) per supportare la formulazione e la valutazione
di azioni e di mitigazione del rischio;
l) con riferimento alla fase di esecuzione dei
lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione
esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a
dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa
attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento
temporale ed economico dei lavori e a soluzioni
tecnologiche di realta' aumentata e immersiva;
m) con riferimento alla fase di esecuzione dei
lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di
salute e di sicurezza nei cantieri;
n) con riferimento alla fase di esecuzione dei
lavori, per incrementare digitalmente le condizioni
relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;
o) con riferimento alla fase di esecuzione dei
lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e
di interconnessione tra le entita' presenti in cantiere
finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le
parti in causa;
p) con riferimento alla fase di esecuzione dei
lavori, relative a modalita' digitali per la tracciabilita'
dei materiali e delle forniture e per la tracciabilita' dei
processi di produzione e montaggio, anche ai fini del
controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;
q) con riferimento alla fase di esecuzione dei
lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi,
del corredo informativo utile all'avvio del funzionamento
dell'opera e delle attivita' a esso connesse;
r) con riferimento alla fase di gestione delle
opere, che permettano di supportare digitalmente il governo
delle prestazioni dell'opera e i suoi livelli di
fruibilita'.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, una commissione per il
monitoraggio degli esiti, delle difficolta' incontrate
dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione delle
disposizioni del presente allegato, nonche' per individuare
misure preventive o correttive per il loro superamento,
anche al fine di consentire l'aggiornamento di tali
disposizioni.».