Art. 80 
 
                     Modifiche all'Allegato I.9 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'Allegato I.9 Metodi  e  strumenti  di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni (Articolo 43) del decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, le parole «del cespite»  sono  sostituite  dalle
seguenti «dell'opera»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le stazioni appaltanti, prima  di  integrare  nei  propri
processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale  delle
costruzioni,  consentendone  l'adozione  nei  singoli   procedimenti,
indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo  importo  dei
lavori, provvedono necessariamente a: 
          a) definire e attuare un piano di formazione specifica  del
personale,  secondo  i  diversi  ruoli  ricoperti,  con   particolare
riferimento ai  metodi  e  agli  strumenti  di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni, anche per  assicurare  che  il  personale
preposto alla gestione finanziaria ed alle attivita' amministrative e
tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalita'
ed esperienza in riferimento altresi' ai profili  di  responsabilita'
relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3; 
          b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione  e
manutenzione  degli  strumenti  hardware  e  software   di   gestione
informativa digitale dei processi decisionali; 
          c) redigere e adottare un atto  di  organizzazione  per  la
formale e analitica esplicazione dei  ruoli,  delle  responsabilita',
dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi,  degli
standard  e  dei  requisiti,   volto   a   ottimizzare   il   sistema
organizzativo  ai  fini  dell'adozione  dei  metodi  e  strumenti  di
gestione informativa digitale delle costruzioni per  tutte  le  fasi,
dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che
per la  gestione  del  ciclo  di  vita  delle  opere  immobiliari  ed
infrastrutturali. Tale atto di organizzazione e'  integrato  con  gli
eventuali sistemi di gestione e di qualita' della stazione appaltante
o dell'ente concedente.»; 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli   enti   concedenti
esplicitano, a  partire  dai  propri  obiettivi  strategici  e  dagli
obiettivi dello  specifico  livello  di  progettazione,  i  requisiti
informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione  dei  requisiti
informativi  garantisce  l'integrazione  delle  strutture   di   dati
generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita  dei  contratti
connessi all'intervento.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano
i metodi e gli strumenti di  cui  al  comma  1  nominano  un  gestore
dell'ambiente di condivisione  dei  dati  e  almeno  un  gestore  dei
processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano  per  ogni
intervento un coordinatore dei flussi informativi  all'interno  della
struttura di supporto al responsabile unico di  cui  all'articolo  15
del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati  preferibilmente
tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato,
devono essere in possesso di adeguata competenza,  acquisita  tramite
documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la
pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto,  di
appositi  corsi  di  formazione.  In  caso   di   impossibilita'   di
individuare  i  gestori  i  coordinatori  all'interno   del   proprio
personale, le stazioni appaltanti affidano  all'esterno  le  relative
funzioni, con le modalita' previste dal presente codice.»; 
      5) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso; 
      6) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«I  dati  sono  organizzati  in  modelli  informativi  costituiti  da
contenitori informativi strutturati e non strutturati.»; 
      7) al  comma  6,  la  parola  «utilizzo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «adozione»; 
      8) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8.  In   caso   di   affidamento   dei   servizi   attinenti
all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli  enti
concedenti predispongono un capitolato informativo da  allegare  alla
documentazione di gara, coerente con la definizione  degli  obiettivi
strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno: 
          a) i requisiti informativi strategici generali e specifici,
compresi i livelli  di  fabbisogno  informativo  tenuto  conto  della
natura dell'opera, del livello progettuale e  del  tipo  di  appalto.
Tali requisiti possono essere resi espliciti, in  maniera  analitica,
secondo modelli di dati, anche al fine di  consentire  un  efficiente
accertamento di conformita' agli stessi; 
          b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti  di
produzione, di gestione,  di  trasmissione  e  di  archiviazione  dei
contenuti informativi,  in  stretta  connessione  con  gli  obiettivi
decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli  informativi
e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale; 
          c)  la  descrizione  delle  caratteristiche  e   specifiche
relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle  condizioni  di
proprieta', di accesso e di validita' del  medesimo,  anche  rispetto
alla tutela e alla sicurezza  dei  dati  e  alla  riservatezza,  alla
disciplina del diritto d'autore e della proprieta' intellettuale; 
          d) le  specifiche  per  garantire  l'interoperabilita'  dei
sistemi informativi nel tempo.»; 
      9) al comma 9, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«I  documenti  contrattuali  disciplinano  le  responsabilita',   gli
obblighi e i relativi adempimenti  dell'appaltatore  in  merito  alla
gestione informativa digitale delle costruzioni.»; 
      10) al comma 10: 
        10.1. la lettera a) e' soppressa; 
        10.2. la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)  nei
casi di procedure di affidamento mediante  il  criterio  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  i  concorrenti  presentano   anche
l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti  richiesti
nel capitolato informativo.  L'offerta  di  gestione  informativa  e'
redatta dal candidato al  momento  dell'offerta  e,  in  risposta  ai
requisiti  informativi  del  capitolato,  struttura  temporalmente  e
sistemicamente  i  flussi  informativi  nella  catena  di   fornitura
dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con
i processi informativi  e  decisionali  di  quest'ultimo  all'interno
dell'ambiente di condivisione dei dati,  descrive  la  configurazione
organizzativa   e   strumentale   degli   operatori,    precisa    le
responsabilita' degli attori coinvolti;»; 
        10.3. la lettera c) e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  il
piano di gestione informativa e'  redatto  dall'aggiudicatario  sulla
base  dell'offerta  di  gestione  informativa,  da  sottoporre   alla
stazione appaltante dopo la  sottoscrizione  del  contratto  e  prima
dell'esecuzione dello stesso  e  puo'  essere  aggiornato  nel  corso
dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori  o  di
avvio dell'esecuzione del  contratto  in  via  di  urgenza  ai  sensi
dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante  puo'
richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima  della
stipula del contratto;»; 
        10.4.  alla  lettera  e),  le  parole  «per  rendere  i  dati
compatibili tra loro,» sono sostituite dalla seguente: «digitale»; 
        10.5. alla lettera g), le  parole  «il  modello  informativo»
sono sostituite dalla seguente: «i modelli informativi e le strutture
di dati»; 
        10.6. la lettera h) e' sostituita  dalla  seguente:  «h)  con
riferimento  alla  precedente  lettera  g),  in  caso  di  comprovata
incoerenza tra i  modelli  informativi  e  gli  elaborati  grafici  e
documentali,  la  prevalenza  contrattuale  e'  attribuita  a  questi
ultimi;»; 
        10.7 alla lettera i), le parole «al comma 1» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «all'articolo  43»  e   le   parole   «al   modello
informativo»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «ai    modelli
informativi»; 
      11)  il  comma  11  e'  sostituito  dal   seguente:   «11.   Il
coordinamento,  la  direzione  e   il   controllo   tecnico-contabile
dell'esecuzione  dei  contratti  pubblici,  possono   essere   svolti
mediante  l'adozione  dei  metodi  e  degli  strumenti  di   gestione
informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei  lavori  non
e' in possesso  delle  competenze  necessarie,  all'interno  del  suo
ufficio e' nominato un coordinatore dei flussi  informativi.  Per  il
collaudo o la  verifica  di  conformita',  l'affidatario  consegna  i
modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera  e
corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla
modellazione informativa che attesti il rispetto e  l'adempimento  di
quanto prescritto nel capitolato informativo.  La  verifica  di  tali
adempimenti rientra fra le attivita' dell'organo di collaudo.»; 
      12) al comma 12: 
        12.1.  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «12.   Nella
formulazione  dei  requisiti  informativi  da  parte  delle  stazioni
appaltanti e degli enti concedenti possono  essere  individuati,  ove
ammissibile, per la loro successiva  rigorosa  attuazione  nel  corso
dell'esecuzione dei contratti pubblici,  usi  specifici,  metodologie
operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base
dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa connesse
all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere  individuati
requisiti e proposte:»; 
        12.2. la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)  per
attuare  soluzioni  di  cyber  security  nell'ambito  della  gestione
dell'ambiente di condivisione dei dati;»; 
        12.3 la lettera c) e' soppressa; 
        12.4. la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)  per
utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa  digitale
per  perseguire  obiettivi   di   sostenibilita'   ambientale   anche
attraverso i principi del green public procurement;»; 
        12.5. la lettera e) e' soppressa; 
        12.6. la lettera f) e' sostituita  dalla  seguente:  «f)  per
ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilita' dei
modelli informativi e delle strutture di dati;»; 
        12.7. alla lettera h), le parole:  «e  di  validazione»  sono
soppresse; 
        12.8. alla lettera i), le parole «varianti migliorative» sono
sostituite dalla seguente: «azioni»; 
        12.9. la lettera l) e' sostituita  dalla  seguente:  «l)  con
riferimento alla fase di esecuzione dei lavori,  per  ottimizzare  il
passaggio   dalla   progettazione   esecutiva   alla    progettazione
costruttiva,  ricorrendo  a  dispositivi   digitali   relativi   alla
modellazione informativa attinente al  monitoraggio  e  al  controllo
dell'avanzamento temporale ed economico  dei  lavori  e  a  soluzioni
tecnologiche di realta' aumentata e immersiva;»; 
        12.10.  alla  lettera  q),  le  parole  «del  cespite»   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'opera»; 
        12.11.  alla  lettera  r),  le  parole  «del  cespite»   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'opera». 
 
          Note all'art. 80: 
              - Si riporta l'articolo 1 dell'Allegato I.9 del  citato
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 1  -  1.  Il  presente  allegato  definisce  le
          modalita' e i termini di adozione dei metodi e strumenti di
          gestione  informativa   digitale   delle   costruzioni   da
          utilizzare,  in  relazione  a  ogni  singolo   procedimento
          tecnico-amministrativo    all'interno    della     stazione
          appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei  contratti
          pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture  e  volti  alla
          manutenzione e alla  gestione  dell'intero  ciclo  di  vita
          dell'opera immobiliare o infrastrutturale,  fino  alla  sua
          dismissione.  L'utilizzo  di  questi  metodi  e   strumenti
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti. 
                2. Le stazioni appaltanti,  prima  di  integrare  nei
          propri  processi  i  metodi   e   strumenti   di   gestione
          informativa  digitale  delle   costruzioni,   consentendone
          l'adozione  nei  singoli  procedimenti,   indipendentemente
          dalla fase progettuale e dal relativo importo  dei  lavori,
          provvedono necessariamente a: 
                  a)  definire  e  attuare  un  piano  di  formazione
          specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti,
          con particolare riferimento ai metodi e agli  strumenti  di
          gestione informativa digitale delle costruzioni, anche  per
          assicurare  che  il  personale   preposto   alla   gestione
          finanziaria ed alle  attivita'  amministrative  e  tecniche
          consegua    adeguata    formazione    e    requisiti     di
          professionalita' ed esperienza in riferimento  altresi'  ai
          profili   di   responsabilita'   relativi   alla   gestione
          informativa digitale di cui al comma 3; 
                  b) definire e attuare  un  piano  di  acquisizione,
          gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software
          di gestione informativa digitale dei processi decisionali; 
                  c) redigere e adottare un  atto  di  organizzazione
          per la formale e analitica esplicazione  dei  ruoli,  delle
          responsabilita', dei processi decisionali e gestionali, dei
          flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a
          ottimizzare il sistema organizzativo ai fini  dell'adozione
          dei metodi e strumenti  di  gestione  informativa  digitale
          delle costruzioni per tutte le fasi,  dalla  programmazione
          all'esecuzione, dei contratti pubblici  oltre  che  per  la
          gestione del ciclo  di  vita  delle  opere  immobiliari  ed
          infrastrutturali. Tale atto di organizzazione e'  integrato
          con gli eventuali sistemi di gestione e di  qualita'  della
          stazione appaltante o dell'ente concedente. 
                2-bis. Le stazioni appaltanti e gli  enti  concedenti
          esplicitano, a partire dai propri  obiettivi  strategici  e
          dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i
          requisiti  informativi   relativi   al   dato   intervento.
          L'evoluzione   dei   requisiti    informativi    garantisce
          l'integrazione delle strutture di dati generati  nel  corso
          di tutte le fasi del ciclo di vita dei  contratti  connessi
          all'intervento. 
                3. Le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  che
          adottano i metodi  e  gli  strumenti  di  cui  al  comma  1
          nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei  dati
          e almeno un gestore  dei  processi  digitali.  Le  stazioni
          appaltanti  inoltre  nominano  per   ogni   intervento   un
          coordinatore  dei  flussi  informativi  all'interno   della
          struttura  di  supporto  al  responsabile  unico   di   cui
          all'articolo 15 del codice. Tali  gestori  e  coordinatori,
          individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni
          appaltanti anche a  tempo  determinato,  devono  essere  in
          possesso  di   adeguata   competenza,   acquisita   tramite
          documentata conoscenza diretta, attraverso  l'osservazione,
          l'uso  e  la  pratica  professionale  ovvero  mediante   la
          frequenza, con profitto, di appositi corsi  di  formazione.
          In caso  di  impossibilita'  di  individuare  i  gestori  i
          coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni
          appaltanti affidano all'esterno le relative  funzioni,  con
          le modalita' previste dal presente codice. 
                4.  Le  stazioni  appaltanti  adottano   un   proprio
          ambiente di condivisione dati, definendone  caratteristiche
          e prestazioni, la proprieta' dei dati e le modalita' per la
          loro  elaborazione,  condivisione  e  gestione  nel   corso
          dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici,
          nel rispetto della disciplina del diritto  d'autore,  della
          proprieta' intellettuale e della riservatezza. I dati e  le
          informazioni per i quali non ricorrono specifiche  esigenze
          di   riservatezza   ovvero   di   sicurezza    sono    resi
          interoperabili  con   le   banche   dati   della   pubblica
          amministrazione ai fini del monitoraggio, del  controllo  e
          della  rendicontazione  degli  investimenti  previsti   dal
          programma triennale dei lavori  pubblici  e  dal  programma
          triennale degli acquisti di beni e servizi. 
                5.  Le  stazioni  appaltanti  utilizzano  piattaforme
          interoperabili mediante formati aperti non  proprietari.  I
          dati sono organizzati in modelli informativi costituiti  da
          contenitori informativi strutturati e non  strutturati.  Le
          informazioni   prodotte   sono   gestite   tramite   flussi
          informativi digitalizzati all'interno  di  un  ambiente  di
          condivisione  dei  dati  e  sono  condivise  tra  tutti   i
          partecipanti al progetto, alla costruzione e alla  gestione
          dell'intervento.  I  dati  sono  fruibili  secondo  formati
          aperti  non  proprietari  e  standardizzati  da   organismi
          indipendenti, in conformita' alle  specifiche  tecniche  di
          cui al comma  6,  in  modo  da  non  richiedere  l'utilizzo
          esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche. 
                6. Per assicurare uniformita' di adozione dei  metodi
          e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche
          contenute  nella  documentazione  di  gara,   compreso   il
          capitolato  informativo,  fanno  riferimento   alle   norme
          tecniche di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel
          seguente ordine di rilevanza: 
                  a)   norme   tecniche   europee   di    recepimento
          obbligatorio  in  tutti  i   Paesi   dell'Unione   europea,
          pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure  UNI  EN
          ISO; 
                  b) norme  tecniche  internazionali  di  recepimento
          volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO; 
                  c) norme tecniche nazionali valevoli  negli  ambiti
          non coperti dalle UNI EN e UNI ISO,  pubblicate  in  Italia
          con la codifica UNI. 
                7. Ai fini del presente articolo  rilevano  le  norme
          internazionali recepite dall'Unione europea della serie UNI
          EN ISO 19650, fungendo altresi'  da  utile  riferimento  le
          norme della serie UNI 11337. In assenza di  norme  tecniche
          di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  6,  si  fa
          riferimento  ad  altre  specifiche  tecniche  nazionali   o
          internazionali  di  comprovata   validita'.   Quanto   meno
          nell'ambito della singola stazione  appaltante  ovvero  del
          singolo  ente   concedente,   l'uniformita'   puo'   essere
          ulteriormente  incrementata  con  la   predisposizione   di
          documenti e di repertori  operativi  connessi  all'atto  di
          organizzazione di cui al comma 2, lettera c),  quali  linee
          guida specifiche  o  librerie  di  oggetti  informativi  da
          configurare in modo integrato ai  preesistenti  sistemi  di
          gestione della amministrazione. 
                8. In  caso  di  affidamento  dei  servizi  attinenti
          all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e
          gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo
          da allegare alla documentazione di gara,  coerente  con  la
          definizione  degli   obiettivi   strategici,   di   livello
          progettuale o di fase, che contiene almeno: 
                  a) i requisiti informativi  strategici  generali  e
          specifici, compresi i  livelli  di  fabbisogno  informativo
          tenuto  conto  della   natura   dell'opera,   del   livello
          progettuale e del tipo di appalto. Tali  requisiti  possono
          essere  resi  espliciti,  in  maniera  analitica,   secondo
          modelli di dati, anche al fine di consentire un  efficiente
          accertamento di conformita' agli stessi; 
                  b)  gli  elementi  utili  alla  individuazione  dei
          requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e  di
          archiviazione  dei  contenuti   informativi,   in   stretta
          connessione con gli  obiettivi  decisionali  e  gestionali,
          oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture
          di dati e informazioni relativi allo stato attuale; 
                  c)   la   descrizione   delle   caratteristiche   e
          specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e
          alle condizioni di proprieta', di accesso  e  di  validita'
          del medesimo, anche rispetto alla tutela e  alla  sicurezza
          dei dati e alla riservatezza, alla disciplina  del  diritto
          d'autore e della proprieta' intellettuale; 
                  d) le specifiche per garantire  l'interoperabilita'
          dei sistemi informativi nel tempo. 
                9. Per l'avvio di procedure di affidamento di  lavori
          con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni
          appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente
          con il livello di progettazione posto a  base  di  gara.  I
          documenti contrattuali disciplinano le responsabilita', gli
          obblighi  e  i  relativi  adempimenti  dell'appaltatore  in
          merito   alla   gestione   informativa    digitale    delle
          costruzioni. 
                10. Per gli  affidamenti  di  cui  ai  commi  8  e  9
          valgono, in particolare, le seguenti regole: 
                  a) (soppressa); 
                  b) nei casi di procedure di affidamento mediante il
          criterio dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  i
          concorrenti  presentano   anche   l'offerta   di   gestione
          informativa  in  risposta  ai   requisiti   richiesti   nel
          capitolato informativo. L'offerta di  gestione  informativa
          e' redatta dal candidato  al  momento  dell'offerta  e,  in
          risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura
          temporalmente e sistemicamente i flussi  informativi  nella
          catena di fornitura dell'appaltatore o del  concessionario,
          ne illustra le interazioni con  i  processi  informativi  e
          decisionali di quest'ultimo  all'interno  dell'ambiente  di
          condivisione   dei   dati,   descrive   la   configurazione
          organizzativa e strumentale  degli  operatori,  precisa  le
          responsabilita' degli attori coinvolti; 
                  c) il piano  di  gestione  informativa  e'  redatto
          dall'aggiudicatario sulla  base  dell'offerta  di  gestione
          informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la
          sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione  dello
          stesso e puo' essere aggiornato nel  corso  dell'esecuzione
          del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o  di  avvio
          dell'esecuzione del contratto in via di  urgenza  ai  sensi
          dell'articolo 17 commi  8  e  9  del  codice,  la  stazione
          appaltante  puo'  richiedere  la  consegna  del  piano   di
          gestione informativa prima della stipula del contratto; 
                  d) la consegna di  tutti  i  contenuti  informativi
          richiesti avviene tramite l'ambiente  di  condivisione  dei
          dati della stazione appaltante; 
                  e) il soggetto affidatario  cura  il  coordinamento
          della  gestione  informativa  digitale  nel  rispetto   del
          capitolato informativo e del piano di gestione  informativa
          presentato; 
                  f) l'attivita' di verifica della  progettazione  di
          cui all'articolo 42 del codice  e'  effettuata  avvalendosi
          dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente
          articolo; 
                  g) fino all'introduzione obbligatoria dei metodi  e
          degli  strumenti  di  cui  al  comma   1,   la   prevalenza
          contrattuale dei contenuti informativi  e'  definita  dalla
          loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali
          in  stretta  coerenza,   possibilmente,   con   i   modelli
          informativi e le strutture di dati per  quanto  concerne  i
          contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici; 
                  h) con riferimento alla precedente lettera  g),  in
          caso di comprovata incoerenza tra i modelli  informativi  e
          gli  elaborati  grafici  e   documentali,   la   prevalenza
          contrattuale e' attribuita a questi ultimi; 
                  i) a decorrere dall'introduzione  obbligatoria  dei
          metodi  e  degli  strumenti  di  cui  all'articolo  43,  la
          prevalenza  contrattuale  dei  contenuti   informativi   e'
          definita dai modelli informativi nei limiti in cui cio' sia
          praticabile  tecnologicamente.  I   contenuti   informativi
          devono,  in  ogni  caso,  essere  relazionati  ai   modelli
          informativi all'interno dell'ambiente di  condivisione  dei
          dati. 
                11. Il coordinamento, la  direzione  e  il  controllo
          tecnico-contabile dell'esecuzione dei  contratti  pubblici,
          possono essere svolti  mediante  l'adozione  dei  metodi  e
          degli strumenti di gestione informativa digitale. A  questo
          fine, se il direttore dei lavori non e' in  possesso  delle
          competenze  necessarie,  all'interno  del  suo  ufficio  e'
          nominato un coordinatore dei  flussi  informativi.  Per  il
          collaudo  o  la  verifica  di  conformita',   l'affidatario
          consegna  i  modelli  informativi  aggiornati  durante   la
          realizzazione  dell'opera   e   corrispondenti   a   quanto
          realizzato e la relazione specialistica sulla  modellazione
          informativa che attesti  il  rispetto  e  l'adempimento  di
          quanto prescritto nel capitolato informativo.  La  verifica
          di tali adempimenti rientra fra le attivita' dell'organo di
          collaudo. 
                12. Nella formulazione dei requisiti  informativi  da
          parte delle stazioni appaltanti  e  degli  enti  concedenti
          possono essere individuati, ove ammissibile,  per  la  loro
          successiva rigorosa attuazione  nel  corso  dell'esecuzione
          dei  contratti   pubblici,   usi   specifici,   metodologie
          operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche,
          alla base dei  criteri  di  valutazione  nell'ambito  delle
          procedure  di  affidamento  con  il  criterio  dell'offerta
          economicamente  piu'   vantaggiosa   connesse   all'oggetto
          dell'appalto. In particolare,  possono  essere  individuati
          requisiti e proposte: 
                  a)  per   l'integrazione   della   gestione   delle
          informazioni con la gestione del progetto e con la gestione
          del rischio; 
                  b)  per  attuare  soluzioni   di   cyber   security
          nell'ambito della gestione  dell'ambiente  di  condivisione
          dei dati; 
                  c) (soppressa) 
                  d) per utilizzare  i  metodi  e  gli  strumenti  di
          gestione informativa digitale per perseguire  obiettivi  di
          sostenibilita' ambientale anche attraverso i  principi  del
          green public procurement; 
                  e) (soppressa) 
                  f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche
          di  interoperabilita'  dei  modelli  informativi  e   delle
          strutture di dati; 
                  g) con riferimento alla fase di progettazione,  che
          consentano   di   supportare   digitalmente   i    processi
          autorizzativi; 
                  h) con riferimento alla fase di progettazione,  che
          consentano  di  supportare  digitalmente  le  attivita'  di
          verifica dei progetti; 
                  i) per supportare la formulazione e la  valutazione
          di azioni e di mitigazione del rischio; 
                  l) con riferimento  alla  fase  di  esecuzione  dei
          lavori, per ottimizzare il  passaggio  dalla  progettazione
          esecutiva  alla  progettazione  costruttiva,  ricorrendo  a
          dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa
          attinente al monitoraggio e al  controllo  dell'avanzamento
          temporale  ed  economico   dei   lavori   e   a   soluzioni
          tecnologiche di realta' aumentata e immersiva; 
                  m) con riferimento  alla  fase  di  esecuzione  dei
          lavori, per  incrementare  digitalmente  le  condizioni  di
          salute e di sicurezza nei cantieri; 
                  n) con riferimento  alla  fase  di  esecuzione  dei
          lavori,  per  incrementare   digitalmente   le   condizioni
          relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri; 
                  o) con riferimento  alla  fase  di  esecuzione  dei
          lavori, per incrementare le condizioni di  comunicazione  e
          di interconnessione tra le  entita'  presenti  in  cantiere
          finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra  le
          parti in causa; 
                  p) con riferimento  alla  fase  di  esecuzione  dei
          lavori, relative a modalita' digitali per la tracciabilita'
          dei materiali e delle forniture e per la tracciabilita' dei
          processi di produzione  e  montaggio,  anche  ai  fini  del
          controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera; 
                  q) con riferimento  alla  fase  di  esecuzione  dei
          lavori, relative alla dotazione, al termine  degli  stessi,
          del corredo informativo utile all'avvio  del  funzionamento
          dell'opera e delle attivita' a esso connesse; 
                  r) con riferimento  alla  fase  di  gestione  delle
          opere, che permettano di supportare digitalmente il governo
          delle  prestazioni  dell'opera  e   i   suoi   livelli   di
          fruibilita'. 
                13. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri  a
          carico della  finanza  pubblica,  una  commissione  per  il
          monitoraggio  degli  esiti,  delle  difficolta'  incontrate
          dalle stazioni appaltanti in  fase  di  applicazione  delle
          disposizioni del presente allegato, nonche' per individuare
          misure preventive o correttive  per  il  loro  superamento,
          anche  al  fine  di  consentire  l'aggiornamento  di   tali
          disposizioni.».