Art. 82
Modifiche all'Allegato I.11
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'Allegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, al
funzionamento, alle competenze, alle regole di funzionamento nonche'
alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori
pubblici (Articolo 47, comma 4) ) del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) tre magistrati amministrativi con qualifica di
Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale amministrativo
regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello
Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di
Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza
della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti
e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi
anche il magistrato amministrativo con qualifica di consigliere, il
consigliere della Corte dei conti e l'avvocato dello Stato di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;»;
b) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nell'ambito della quale devono essere individuati, tra i
dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i
Presidenti delle quattro Sezioni».
Note all'art. 82:
- Si riportano gli articoli 2 e 8 dell'Allegato I.11
del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Composizione). - 1. Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici e' composto dal Presidente, dai
Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai
dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti
effettivi di cui al comma 3, dai componenti di diritto di
cui al comma 4. La composizione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e' individuata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un
triennio.
2. Il dirigente di livello generale preposto fino al
31 dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui
all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della
Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore
dei lavori pubblici:
a) in numero non inferiore a nove dirigenti di
seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, scelti per capacita' ed
esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2
e 3 dell'articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del
ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di
cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tra questi e'
ricompreso, a far data dall'entrata in vigore del codice,
il dirigente di livello non generale di cui all'articolo
45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al
31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al predetto
decreto-legge;
b) tre magistrati amministrativi con qualifica di
Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale
amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei
conti e tre avvocati dello Stato designati,
rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato,
previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza
della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte
dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi
sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con
qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei
conti e l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
c) sette dirigenti di livello generale in servizio
presso le amministrazioni dello Stato, designati dal
Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi
Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno
appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente
al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero
dell'economia e delle finanze e uno appartenente al
Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far
data dall'entrata in vigore del codice, i sette dirigenti
di livello generale di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di
adeguate professionalita'. Questi, a far data dall'entrata
in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
e) tre rappresentanti degli Ordini professionali
designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli
ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti
pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio
nazionale dei geologi. Questi, a far data dall'entrata in
vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati
dagli Ordini professionali di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
f) trenta esperti scelti fra docenti universitari
ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza
nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1,
nonche' in materie economiche, nominati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
indicazione del Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data
dall'entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.
77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
108 del 2021.
4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, in ragione del loro ufficio:
a) i Provveditori interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) il Capo dipartimento della protezione civile;
c) il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno;
d) il Direttore generale archeologia, belle arti e
paesaggio del Ministero della cultura;
e) il Direttore generale valutazioni ambientali del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
f) il Direttore generale dei lavori e del demanio
(Geniodife) del Ministero della difesa;
g) il Direttore dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali.
5. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui
all'articolo 39 del codice, sono invitati con diritto di
voto a partecipare alle adunanze delle Sezioni I, II e III,
di cui all'articolo 4 e dell'Assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 3, un rappresentante di ogni comune e di ogni
provincia o citta' metropolitana in cui l'opera e'
localizzata, nonche' un rappresentante di ogni regione o
provincia autonoma territorialmente competente.
6. I componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici non possono farsi rappresentare.
7. I componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, anche se estranei alle amministrazioni dello
Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari
trattati.».
«Art. 8 (Disposizioni finali). - 1. La dotazione
organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonche'
del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nell'ambito della quale devono essere individuati, tra i
dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti
tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
costituisce centro di responsabilita' amministrativa
secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell'articolo
7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore
dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unita'
previsionale di base dello Stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei
lavori pubblici sono costituite:
a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;
b) dalle entrate derivanti dai proventi delle
attivita' del Servizio tecnico centrale, ai sensi
dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;
c) dalle entrate previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
5. Al fine di garantire l'indipendenza del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e la continuita' assoluta
nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il
disposto di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Dall'attuazione del presente allegato non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».