Art. 82 
 
                     Modifiche all'Allegato I.11 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'Allegato I.11 Disposizioni relative  all'organizzazione,  al
funzionamento, alle competenze, alle regole di funzionamento  nonche'
alle  ulteriori  attribuzioni  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici (Articolo 47, comma 4) ) del decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 3, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «b)  tre  magistrati  amministrativi  con   qualifica   di
Consigliere di Stato o di  Consigliere  di  Tribunale  amministrativo
regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello
Stato designati, rispettivamente, dal  Presidente  del  Consiglio  di
Stato, previa conforme  deliberazione  del  Consiglio  di  Presidenza
della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei  conti
e dall'Avvocato generale dello  Stato.  Tra  questi  sono  ricompresi
anche il magistrato amministrativo con qualifica di  consigliere,  il
consigliere della Corte dei conti e l'avvocato  dello  Stato  di  cui
all'articolo 45, comma 1, lettera e), del  decreto-legge  n.  77  del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;»; 
    b) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, nell'ambito della quale devono essere individuati,  tra  i
dirigenti tecnici  di  prima  fascia,  il  Presidente  del  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici  e,  tra  i  dirigenti  tecnici,   i
Presidenti delle quattro Sezioni». 
 
          Note all'art. 82: 
              - Si riportano gli articoli 2 e  8  dell'Allegato  I.11
          del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  come
          modificati dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Composizione). - 1. Il  Consiglio  superiore
          dei  lavori  pubblici  e'  composto  dal  Presidente,   dai
          Presidenti  di  Sezione,  dal  Segretario   generale,   dai
          dirigenti del Servizio  tecnico  centrale,  dai  componenti
          effettivi di cui al comma 3, dai componenti di  diritto  di
          cui al comma 4. La composizione del Consiglio superiore dei
          lavori pubblici e' individuata  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti per la  durata  di  un
          triennio. 
                2. Il dirigente di livello generale preposto fino  al
          31  dicembre  2026  alla  struttura  di  supporto  di   cui
          all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021,
          n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
          2021, n.  108,  assume  la  funzione  di  Presidente  della
          Sezione  speciale  del  Consiglio  superiore   dei   lavori
          pubblici. 
                3. Sono componenti effettivi del Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici: 
                  a) in numero non  inferiore  a  nove  dirigenti  di
          seconda fascia con funzione di  consiglieri  del  Consiglio
          superiore dei lavori  pubblici,  scelti  per  capacita'  ed
          esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2
          e 3 dell'articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia  del
          ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e
          nominati, su proposta del Presidente, con le  procedure  di
          cui all'articolo 19,  commi  4,  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.   Tra   questi   e'
          ricompreso, a far data dall'entrata in vigore  del  codice,
          il dirigente di livello non generale  di  cui  all'articolo
          45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al
          31 dicembre 2026 svolge le  funzioni  di  cui  al  predetto
          decreto-legge; 
                  b) tre magistrati amministrativi con  qualifica  di
          Consigliere  di  Stato  o  di  Consigliere   di   Tribunale
          amministrativo regionale, tre consiglieri della  Corte  dei
          conti   e   tre    avvocati    dello    Stato    designati,
          rispettivamente, dal Presidente  del  Consiglio  di  Stato,
          previa conforme deliberazione del Consiglio  di  Presidenza
          della giustizia amministrativa, dal Presidente della  Corte
          dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra  questi
          sono ricompresi  anche  il  magistrato  amministrativo  con
          qualifica di consigliere, il consigliere  della  Corte  dei
          conti e l'avvocato dello  Stato  di  cui  all'articolo  45,
          comma 1, lettera e), del  decreto-legge  n.  77  del  2021,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021; 
                  c) sette dirigenti di livello generale in  servizio
          presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  designati   dal
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  dai  rispettivi
          Ministri, dei quali uno appartenente  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  uno   appartenente   al
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  uno
          appartenente al Ministero della cultura,  uno  appartenente
          al Ministero dell'interno, uno  appartenente  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e  uno  appartenente   al
          Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi,  a  far
          data dall'entrata in vigore del codice, i  sette  dirigenti
          di livello  generale  di  cui  all'articolo  45,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge n. 77 del  2021,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021; 
                  d) tre rappresentanti  designati  dalla  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, scelti tra  soggetti  in  possesso  di
          adeguate professionalita'. Questi, a far data  dall'entrata
          in vigore del codice, sono i tre  rappresentanti  designati
          dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 45, comma 1,
          lettera b), del decreto-legge n. 77 del  2021,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021; 
                  e) tre rappresentanti  degli  Ordini  professionali
          designati, rispettivamente, dal Consiglio  nazionale  degli
          ingegneri,  dal  Consiglio   nazionale   degli   architetti
          pianificatori, paesaggisti e conservatori e  dal  Consiglio
          nazionale dei geologi. Questi, a far data  dall'entrata  in
          vigore del codice,  sono  i  tre  rappresentanti  designati
          dagli Ordini professionali di cui all'articolo 45, comma 1,
          lettera c), del decreto-legge n. 77 del  2021,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021; 
                  f) trenta esperti scelti fra  docenti  universitari
          ordinari e associati,  di  chiara  e  acclarata  competenza
          nelle materie di cui ai commi 1, 2  e  3  dell'articolo  1,
          nonche' in materie economiche,  nominati  con  decreto  del
          Ministro  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   su
          indicazione del  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici. Tra questi sono  ricompresi,  a  far  data
          dall'entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui
          all'articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge  n.
          77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          108 del 2021. 
                4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici, in ragione del loro ufficio: 
                  a)  i  Provveditori  interregionali  per  le  opere
          pubbliche  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti; 
                  b) il Capo dipartimento della protezione civile; 
                  c) il Capo dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
          soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  del  Ministero
          dell'interno; 
                  d) il Direttore generale archeologia, belle arti  e
          paesaggio del Ministero della cultura; 
                  e) il Direttore generale valutazioni ambientali del
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
                  f) il Direttore generale dei lavori e  del  demanio
          (Geniodife) del Ministero della difesa; 
                  g)  il  Direttore  dell'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali  e
          autostradali. 
                5. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui
          all'articolo 39 del codice, sono invitati  con  diritto  di
          voto a partecipare alle adunanze delle Sezioni I, II e III,
          di  cui  all'articolo  4  e  dell'Assemblea  generale   del
          Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici,   di   cui
          all'articolo 3, un rappresentante di ogni comune e di  ogni
          provincia  o  citta'  metropolitana  in  cui   l'opera   e'
          localizzata, nonche' un rappresentante di  ogni  regione  o
          provincia autonoma territorialmente competente. 
                6. I componenti del Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici non possono farsi rappresentare. 
                7. I componenti del Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici, anche  se  estranei  alle  amministrazioni  dello
          Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli  affari
          trattati.». 
                «Art. 8 (Disposizioni  finali).  -  1.  La  dotazione
          organica dei dirigenti di prima e seconda  fascia,  nonche'
          del personale del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici
          rientra nell'ambito della  dotazione  organica  complessiva
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
          nell'ambito della quale devono essere  individuati,  tra  i
          dirigenti  tecnici  di  prima  fascia,  il  Presidente  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i  dirigenti
          tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni. 
                2.  Il  Consiglio  superiore  dei   lavori   pubblici
          costituisce  centro   di   responsabilita'   amministrativa
          secondo  quanto  disposto  dall'articolo  3   del   decreto
          legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai  sensi  dell'articolo
          7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166. 
                3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio  superiore
          dei  lavori  pubblici  sono  iscritti  in  apposita  unita'
          previsionale  di  base  dello  Stato  di   previsione   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                4. Le risorse assegnate al  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici sono costituite: 
                  a) dagli stanziamenti di cui al comma 3; 
                  b)  dalle  entrate  derivanti  dai  proventi  delle
          attivita'  del  Servizio   tecnico   centrale,   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002; 
                  c)   dalle   entrate   previste    dalle    vigenti
          disposizioni di legge. 
                5. Al fine di garantire l'indipendenza del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici  e  la  continuita'  assoluta
          nello  svolgimento  delle  funzioni,  al   Presidente   del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici non si  applica  il
          disposto di cui  all'articolo  19,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                6. Dall'attuazione del presente allegato  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».