Art. 83 
 
                     Modifiche all'Allegato I.13 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1.  All'Allegato  I.13  Determinazione   dei   parametri   per   la
progettazione (Articolo 41, comma 15),  del  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 5, il primo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «In seguito alla determinazione  dell'importo  da  porre  a
base di gara, relativamente agli  appalti  per  cui  e'  obbligatoria
l'adozione dei metodi e strumenti di  gestione  informativa  digitale
delle costruzioni dovra' applicarsi un incremento percentuale pari al
10 per cento  sul  complessivo  di  calcolo  degli  onorari  e  prima
dell'applicazione della  percentuale  relativa  alle  spese  e  oneri
accessori,  che  sono  calcolate  anche  sull'incremento  percentuale
relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione  informativa
digitale. »; 
    b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Articolo 2-bis. Metodi di calcolo dei punteggi economici 
      1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da  attribuire
alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di
ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000  euro
secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare: 
        Se Ri< Rmed 
        PEi= (Ri/Rmed)^α *X 
        Se Ri> Rmed 
        PEi= X 
      ove: 
        PEi= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico
i-esimo; 
        Ri= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo; 
        Rmed= media ribassi offerti; 
        α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3; 
        X=punteggio offerta economica,  con  valore  massimo  pari  a
30.»; 
    c) alla Tabella A della Nota di lettura, al numero 5), le parole:
«e' obbligatoria la metodologia BIM» sono sostituite  dalle  seguenti
«si adottano i metodi e strumenti di  gestione  informativa  digitale
delle costruzioni» e le parole: "percentuale  BIM)"  sono  sostituite
dalle  seguenti  «percentuale  relativo  all'adozione  dei  metodi  e
strumenti di gestione informativa digitale) ». 
 
          Note all'art. 83: 
              -  Si  riportano  l'articolo   2   e   la   Tabella   A
          dell'Allegato I.13 del citato decreto legislativo 31  marzo
          2023, n. 36, come modificati dal presente decreto: 
                «Art. 2  (Ripartizione  delle  aliquote  del  decreto
          ministeriale 17 giugno  2016).  -  1.  Fino  alla  data  di
          adozione del decreto di cui all'articolo 41, comma 15,  del
          codice, le aliquote previste dal  decreto  ministeriale  17
          giugno  2016  sono  ripartite  in   relazione   alle   fasi
          progettuali cosi' come disciplinate dal  medesimo  articolo
          41 del codice, secondo la tabella  A  annessa  al  presente
          allegato. 
                2.   Le   aliquote   relative   alla    progettazione
          preliminare  come  definite  nel  decreto  ministeriale  17
          giugno 2016 sono integralmente attribuite  al  progetto  di
          fattibilita' tecnico- economica (PFTE). 
                3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva
          cosi' come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016
          sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte  a  quelle
          di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri: 
                  a) l'aliquota QbII.05 deve essere  attribuita  alla
          progettazione esecutiva nel caso non ci  sia  l'affidamento
          congiunto  della  progettazione  e  dell'esecuzione   delle
          opere, e al PFTE in caso di appalto integrato; 
                  b) l'aliquota QbII.08 non si  applica  in  caso  di
          appalto integrato, in quanto la previsione  del  capitolato
          speciale e dello schema  di  contratto  sul  PFTE  e'  gia'
          compensata dall'aliquota QbI.05. 
                4. Le aliquote relative alla progettazione  esecutiva
          come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016  sono
          integralmente   attribuite   alla    nuova    progettazione
          esecutiva, secondo i seguenti criteri: 
                  a)  le  aliquote  QbIII.03,   QbIII.04,   QbIII.05,
          QbIII.07, nel caso  di  appalto  integrato,  devono  essere
          riconosciute per meta' alla progettazione del PFTE  e,  per
          la  restante  meta',  al  progetto  esecutivo  al  fine  di
          compensare le prestazioni di revisione  in  fase  esecutiva
          degli elaborati anticipati al PFTE; 
                  b)  nei  casi  ordinari,  ovvero   di   affidamento
          congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03,
          QbIII.04,  QbIII.05,  QbIII.07   restano   interamente   di
          competenza della progettazione esecutiva. 
                5. In seguito  alla  determinazione  dell'importo  da
          porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui e'
          obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di  gestione
          informativa digitale delle costruzioni dovra' applicarsi un
          incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo
          di calcolo degli onorari e  prima  dell'applicazione  della
          percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono
          calcolate  anche   sull'incremento   percentuale   relativo
          all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa
          digitale. Tale incremento deve essere applicato a  tutti  i
          servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.». 
                « 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Nota di lettura 
              1)   Le   aliquote   afferenti   all'ex   progettazione
          preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE. 
              2)  Le  aliquote  afferenti  all'ex   definitivo   sono
          trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti: 
                2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo  nel  caso
          non ci sia l'affidamento congiunto  della  progettazione  e
          dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di
          appalto integrato; 
                2.2) QbII.08: non e' piu' da utilizzare. 
                Col  nuovo  Codice,  il  PFTE  deve  raggiungere   un
          approfondimento tale da conseguire tutte le  autorizzazioni
          di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima
          erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il
          nuovo PFTE di fatto  assorbe  tutti  i  contenuti  tecnici,
          relazionali  e   grafici   della   superata   progettazione
          definitiva. 
              3) Le aliquote afferenti all'ex progettazione esecutiva
          sono tutte confermate nella nuova progettazione  esecutiva,
          con la seguente eccezione: 
                3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso
          di appalto  integrato,  il  50  per  cento  delle  suddette
          aliquote e' ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50
          per cento e' di competenza dell'esecutivo a  compensare  la
          revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei
          casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente
          di competenza della progettazione esecutiva. 
                Nell'eventualita'  che  il  PFTE  venga  redatto  per
          l'espletamento dell'appalto integrato,  la  norma  richiede
          l'anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM,  computi  di
          approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma
          e capitolati) che dovranno essere compensati in tale  fase.
          Poiche', tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi
          documenti dovranno essere revisionati e adeguati  a  carico
          dell'aggiudicatario, l'ipotesi di  lavoro  ha  previsto  la
          ripartizione  di   dette   aliquote   in   due   componenti
          paritetiche, da ricondurre per meta' al nuovo  PFTE  e  per
          meta' al progetto esecutivo, per  l'onere  di  revisione  e
          aggiornamento. 
              4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 -
          Prime indicazioni piano di manutenzione - con Q=0,010, come
          per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura  dei
          Piani  di  sicurezza.  Si  tratta  di  un   elaborato   non
          precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal  nuovo
          Codice, la cui elaborazione e' di complessita' non banale e
          che dovra' essere equamente compensato. 
              5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui  si
          adottano i  metodi  e  strumenti  di  gestione  informativa
          digitale delle costruzioni, di  un  incremento  percentuale
          del 10 per cento da applicare  al  complessivo  di  calcolo
          degli onorari prima del calcolo delle spese e  degli  oneri
          accessori (i quali vanno  calcolati  anche  sull'incremento
          percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di
          gestione informativa digitale).».