Art. 83
Modifiche all'Allegato I.13
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la
progettazione (Articolo 41, comma 15), del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «In seguito alla determinazione dell'importo da porre a
base di gara, relativamente agli appalti per cui e' obbligatoria
l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni dovra' applicarsi un incremento percentuale pari al
10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima
dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri
accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale
relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa
digitale. »;
b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Articolo 2-bis. Metodi di calcolo dei punteggi economici
1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire
alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di
ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro
secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:
Se Ri< Rmed
PEi= (Ri/Rmed)^α *X
Se Ri> Rmed
PEi= X
ove:
PEi= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico
i-esimo;
Ri= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
Rmed= media ribassi offerti;
α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a
30.»;
c) alla Tabella A della Nota di lettura, al numero 5), le parole:
«e' obbligatoria la metodologia BIM» sono sostituite dalle seguenti
«si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni» e le parole: "percentuale BIM)" sono sostituite
dalle seguenti «percentuale relativo all'adozione dei metodi e
strumenti di gestione informativa digitale) ».
Note all'art. 83:
- Si riportano l'articolo 2 e la Tabella A
dell'Allegato I.13 del citato decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, come modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Ripartizione delle aliquote del decreto
ministeriale 17 giugno 2016). - 1. Fino alla data di
adozione del decreto di cui all'articolo 41, comma 15, del
codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17
giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi
progettuali cosi' come disciplinate dal medesimo articolo
41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente
allegato.
2. Le aliquote relative alla progettazione
preliminare come definite nel decreto ministeriale 17
giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di
fattibilita' tecnico- economica (PFTE).
3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva
cosi' come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016
sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle
di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:
a) l'aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla
progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle
opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
b) l'aliquota QbII.08 non si applica in caso di
appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato
speciale e dello schema di contratto sul PFTE e' gia'
compensata dall'aliquota QbI.05.
4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva
come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono
integralmente attribuite alla nuova progettazione
esecutiva, secondo i seguenti criteri:
a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05,
QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere
riconosciute per meta' alla progettazione del PFTE e, per
la restante meta', al progetto esecutivo al fine di
compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva
degli elaborati anticipati al PFTE;
b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento
congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di
competenza della progettazione esecutiva.
5. In seguito alla determinazione dell'importo da
porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui e'
obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni dovra' applicarsi un
incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo
di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della
percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono
calcolate anche sull'incremento percentuale relativo
all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa
digitale. Tale incremento deve essere applicato a tutti i
servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.».
«
Parte di provvedimento in formato grafico
Nota di lettura
1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione
preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.
2) Le aliquote afferenti all'ex definitivo sono
trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:
2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo nel caso
non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di
appalto integrato;
2.2) QbII.08: non e' piu' da utilizzare.
Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un
approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni
di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima
erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il
nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici,
relazionali e grafici della superata progettazione
definitiva.
3) Le aliquote afferenti all'ex progettazione esecutiva
sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva,
con la seguente eccezione:
3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso
di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette
aliquote e' ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50
per cento e' di competenza dell'esecutivo a compensare la
revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei
casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente
di competenza della progettazione esecutiva.
Nell'eventualita' che il PFTE venga redatto per
l'espletamento dell'appalto integrato, la norma richiede
l'anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di
approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma
e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase.
Poiche', tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi
documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico
dell'aggiudicatario, l'ipotesi di lavoro ha previsto la
ripartizione di dette aliquote in due componenti
paritetiche, da ricondurre per meta' al nuovo PFTE e per
meta' al progetto esecutivo, per l'onere di revisione e
aggiornamento.
4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 -
Prime indicazioni piano di manutenzione - con Q=0,010, come
per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei
Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non
precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo
Codice, la cui elaborazione e' di complessita' non banale e
che dovra' essere equamente compensato.
5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui si
adottano i metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, di un incremento percentuale
del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo
degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri
accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento
percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di
gestione informativa digitale).».