Art. 84 
 
                     Modifiche all'Allegato I.14 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'Allegato I.14 Criteri di  formazione  ed  aggiornamento  dei
prezzari regionali (Articolo 41, comma 13) del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 7, il primo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Nei prezzari, in  modo  progressivo,  le  voci  di  elenco
prezzi  sono  redatte  anche  secondo  metodologie  di  codifica  che
consentano una interazione e integrazione  diretta  con  i  metodi  e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.» e,  al
terzo periodo,  le  parole:  «modellazione  informativa  (BIM)»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «gestione  informativa  digitale  delle
costruzioni»; 
    b) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2: 
        1.1) all'alinea, le parole  «tavolo  di  coordinamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «tavolo tecnico, presieduto dal presidente
del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,»; 
        1.2) alla lettera f), le  parole:  «modellazione  informativa
(BIM)» sono sostituite dalle seguenti: «gestione informativa digitale
delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice»; 
        1.3) dopo la lettera g), e'  aggiunta  la  seguente:  «g-bis)
definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei  prezzi,  da
porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.»; 
      2) al comma  3,  le  parole:  «tavolo  di  coordinamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «tavolo tecnico di cui al comma 2». 
 
          Note all'art. 84: 
              - Si riportano gli articoli 2 e  6  dell'Allegato  I.14
          del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  come
          modificati dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Struttura e contenuti del prezzario).  -  1.
          Il prezzario di riferimento e'  codificato  in  termini  di
          lavorazioni e risorse.  Con  il  termine  "lavorazioni"  si
          intende il risultato di un insieme di  lavori  necessari  a
          realizzare un'opera che di per se'  esplichi  una  funzione
          economica o tecnica, incluse quelle di  presidio  e  difesa
          ambientale. 
                2. Le lavorazioni sono classificate secondo  "livelli
          successivi"  e  la  successione  degli  elementi   che   le
          compongono segue la struttura del  processo  produttivo.  A
          titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati
          in: 
                  a)  tipologia:  individuazione  di  lavorazioni  in
          ragione   delle   proprie   funzioni   e    caratteristiche
          tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione
          di determinate opere; 
                  b) capitolo: segmento  di  carattere  organizzativo
          nell'ambito della classificazione delle attivita'; 
                  c) voce: classificazione subordinata al capitolo; 
                  d) articolo: classificazione subordinata alla voce. 
                3. Con il termine "risorsa" si intende un elemento di
          costo che costituisce un fattore produttivo in  un  lavoro,
          una fornitura o un servizio.  Le  risorse,  a  loro  volta,
          possono essere articolate in: 
                  a) famiglia: individuazione  delle  risorse  umane,
          del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle
          attivita', in particolare: 
                    1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come
          attivita'   fisica   o   intellettuale   dell'uomo   (nella
          terminologia comune si utilizza il termine manodopera); 
                    2) attrezzatura: fattore produttivo capitale  che
          include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i
          trasporti, ecc. (nella terminologia  comune  si  utilizzano
          termini quali noli e trasporti); 
                    3) prodotto: risultato di un'attivita' produttiva
          dell'uomo, tecnicamente  ed  economicamente  definita;  per
          estensione  anche   eventuali   materie   prime   impiegate
          direttamente nell'attivita' produttiva delle costruzioni; 
                  b) capitolo: segmento  di  carattere  organizzativo
          nell'ambito della classificazione delle attivita'; 
                  c) voce: classificazione subordinata al capitolo; 
                  d) articolo: classificazione subordinata alla  voce
          di riferimento. 
                4.  Al  fine  di   applicare   correttamente   quanto
          contenuto nei prezzari, le norme generali indicano le norme
          di misurazione  delle  lavorazioni,  le  indicazioni  sulle
          spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonche'
          le  eventuali  maggiorazioni  da  applicare  in  specifiche
          condizioni  che  potrebbero  scaturire   da   esigenze   di
          particolari territori. 
                5. A titolo esemplificativo si riporta  un  possibile
          schema di organizzazione  del  prezzario  nella  Tabella  A
          annessa al presente allegato. 
                6.  Ai   fini   della   realizzazione   del   sistema
          informativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera  b),  i
          codici  di  transcodifica  che  mettono  in   relazione   i
          contenuti dei prezzari regionali sono costruiti mediante un
          codice  alfanumerico,  con  funzioni  identificative  e  di
          ordinamento, articolato su piu'  livelli  e  contenente  un
          "prefisso", che indica la regione o la  provincia  autonoma
          di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa  al
          presente allegato e un  numero  di  due  cifre  che  indica
          l'anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022;  23=2023;
          24=2024;  ecc.).  Il  prefisso  deve  anche  prevedere   la
          possibilita'  di  identificare  il  prezzario  e   il   suo
          eventuale aggiornamento intervenuto in corso d'anno. 
                7. Nei prezzari, in  modo  progressivo,  le  voci  di
          elenco prezzi sono redatte  anche  secondo  metodologie  di
          codifica che  consentano  una  interazione  e  integrazione
          diretta con i metodi e strumenti  di  gestione  informativa
          digitale delle costruzioni. La  codifica  potra'  prevedere
          l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite
          una serie di tag, l'utilizzo e il  trasferimento,  in  modo
          automatico, sia delle  voci  di  prezzo  che  dei  metadati
          associati a ciascuna lavorazione nei processi  di  gestione
          digitale  della  progettazione.   La   definizione   e   la
          costruzione  del  metodo  e  del  sistema  informativo   di
          transcodifica  nonche'  le  indicazioni   sul   progressivo
          adeguamento dei prezzari a una interazione  diretta  con  i
          metodi e strumenti di gestione informativa  digitale  delle
          costruzioni e' demandata al Tavolo di coordinamento di  cui
          all'articolo 6.». 
                «Art.    6    (Organizzazione    e    attivita'    di
          coordinamento).   -   1.   Nel   rispetto    dell'autonomia
          organizzativa regionale, al fine di consentire un  efficace
          e organizzato  sistema  di  formazione  del  prezzario,  le
          regioni si dotano di un modello organizzativo,  ispirato  a
          principi di semplificazione  e  promozione  dell'efficienza
          dell'azione amministrativa, che garantisca il rispetto  del
          principio di imparzialita' nell'adozione di atti, quali  il
          prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra
          loro potenzialmente confliggenti. 
                2.  E'   costituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   un   tavolo   tecnico,
          presieduto  dal  presidente  del  Consiglio  Superiore  dei
          lavori pubblici, composto da  cinque  rappresentanti  delle
          regioni e delle province autonome, individuati  nell'ambito
          delle  attivita'  della  rete  dei  prezzari,  di  cui   un
          rappresentante di ITACA, e  da  cinque  rappresentanti  del
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  le
          seguenti funzioni: 
                  a) ricognizione dello stato dei prezzari  regionali
          al  fine  di  programmare  l'attuazione   progressiva   del
          presente allegato; 
                  b)  definizione  aggiornata   dei   prodotti   piu'
          rilevanti e delle  relative  unita'  di  misura  sui  quali
          condividere l'attivita' di monitoraggio; 
                  c) condivisione  dei  risultati  dell'attivita'  di
          monitoraggio sui  costi  dei  prodotti  piu'  rilevanti,  a
          seguito di specifica rilevazione su base regionale; 
                  d)  definizione  di  criteri  e  modalita'  per  la
          eventuale revisione anticipata dei prezzari,  a  fronte  di
          variazioni eccezionali di alcuni materiali piu'  rilevanti,
          e per la pubblicazione delle analisi; 
                  e)    condivisione,    con     riferimento     alla
          strutturazione e all'articolazione  del  prezzario  di  cui
          all'articolo  1,  di  contenuti  e  risorse  al   fine   di
          omogeneizzare e uniformare un  significativo  set  di  voci
          comuni; 
                  f) definizione e realizzazione  del  metodo  e  del
          sistema informativo  di  transcodifica,  classificazione  e
          cooperazione applicativa, che permetta la  confrontabilita'
          dei  prezzari,  nonche'  le  indicazioni  sul   progressivo
          adeguamento dei prezzari a una interazione  diretta  con  i
          metodi e strumenti di gestione informativa  digitale  delle
          costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice; 
                  g) condivisione della metodologia  di  rilevazione,
          con  riferimento  sia  alle   modalita'   con   cui   viene
          individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le
          informazioni sia alle modalita' stesse di rilevazione. 
                  g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di
          analisi dei prezzi, da porre  a  base  anche  dei  prezzari
          regionali aggiornati. 
                3. Il tavolo tecnico di cui al comma 2 e'  costituito
          entro sessanta giorni della data di entrata in  vigore  del
          codice e opera con modalita' condivise  tra  le  parti  nel
          rispetto di un piano di attivita' che tenga conto di  tempi
          congrui rispetto alle priorita' individuate. 
                4.  E'   costituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  un  tavolo  tecnico   di
          consultazione composto da due rappresentanti del Ministero,
          di  cui  uno  con   funzioni   di   coordinatore,   quattro
          rappresentanti designati dalla Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un
          rappresentante dell'Associazione nazionale comuni  d'Italia
          (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali
          per le opere pubbliche, un rappresentante  delle  Autorita'
          di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente  nazionale
          per   l'aviazione   civile   (ENAC),   un    rappresentante
          dell'Istituto   nazionale   di   statistica   (ISTAT),   un
          rappresentante  dell'Unione  italiana   delle   camere   di
          commercio,    industria,    artigianato    e    agricoltura
          (Unioncamere),  un  rappresentante  di   Rete   ferroviaria
          italiana Spa (RFI),  un  rappresentante  di  ANAS  Spa,  un
          rappresentante della rete delle  professioni  tecniche,  un
          rappresentante   delle   categorie   sindacali   e   cinque
          rappresentanti degli operatori economici. 
                5.  Al  tavolo  tecnico  di  cui  al  comma  4   sono
          attribuiti i seguenti compiti: 
                  a) promuovere un confronto tra le parti al fine  di
          fornire proposte metodologiche funzionali al  miglioramento
          e all'omogeneizzazione dell'attivita'  di  rilevazione  dei
          prezzi e  dei  costi,  del  disegno  di  campionamento  dei
          soggetti informatori, del  trattamento  dei  dati,  nonche'
          degli  altri  elementi   funzionali   alle   attivita'   di
          rilevazione; 
                  b) proporre modifiche alla lista  dei  materiali  e
          dei  prodotti  oggetto   di   monitoraggio,   in   funzione
          dell'evoluzione del processo  produttivo  e  di  variazioni
          della rilevanza di singoli materiali. 
                6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo
          tecnico di  consultazione  i  risultati  dell'attivita'  di
          monitoraggio.».