Art. 84
Modifiche all'Allegato I.14
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei
prezzari regionali (Articolo 41, comma 13) del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 7, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco
prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che
consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.» e, al
terzo periodo, le parole: «modellazione informativa (BIM)» sono
sostituite dalle seguenti: «gestione informativa digitale delle
costruzioni»;
b) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole «tavolo di coordinamento» sono
sostituite dalle seguenti: «tavolo tecnico, presieduto dal presidente
del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,»;
1.2) alla lettera f), le parole: «modellazione informativa
(BIM)» sono sostituite dalle seguenti: «gestione informativa digitale
delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice»;
1.3) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis)
definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da
porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.»;
2) al comma 3, le parole: «tavolo di coordinamento» sono
sostituite dalle seguenti: «tavolo tecnico di cui al comma 2».
Note all'art. 84:
- Si riportano gli articoli 2 e 6 dell'Allegato I.14
del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Struttura e contenuti del prezzario). - 1.
Il prezzario di riferimento e' codificato in termini di
lavorazioni e risorse. Con il termine "lavorazioni" si
intende il risultato di un insieme di lavori necessari a
realizzare un'opera che di per se' esplichi una funzione
economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa
ambientale.
2. Le lavorazioni sono classificate secondo "livelli
successivi" e la successione degli elementi che le
compongono segue la struttura del processo produttivo. A
titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati
in:
a) tipologia: individuazione di lavorazioni in
ragione delle proprie funzioni e caratteristiche
tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione
di determinate opere;
b) capitolo: segmento di carattere organizzativo
nell'ambito della classificazione delle attivita';
c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
d) articolo: classificazione subordinata alla voce.
3. Con il termine "risorsa" si intende un elemento di
costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro,
una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta,
possono essere articolate in:
a) famiglia: individuazione delle risorse umane,
del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle
attivita', in particolare:
1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come
attivita' fisica o intellettuale dell'uomo (nella
terminologia comune si utilizza il termine manodopera);
2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che
include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i
trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano
termini quali noli e trasporti);
3) prodotto: risultato di un'attivita' produttiva
dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per
estensione anche eventuali materie prime impiegate
direttamente nell'attivita' produttiva delle costruzioni;
b) capitolo: segmento di carattere organizzativo
nell'ambito della classificazione delle attivita';
c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
d) articolo: classificazione subordinata alla voce
di riferimento.
4. Al fine di applicare correttamente quanto
contenuto nei prezzari, le norme generali indicano le norme
di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle
spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonche'
le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche
condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di
particolari territori.
5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile
schema di organizzazione del prezzario nella Tabella A
annessa al presente allegato.
6. Ai fini della realizzazione del sistema
informativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), i
codici di transcodifica che mettono in relazione i
contenuti dei prezzari regionali sono costruiti mediante un
codice alfanumerico, con funzioni identificative e di
ordinamento, articolato su piu' livelli e contenente un
"prefisso", che indica la regione o la provincia autonoma
di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa al
presente allegato e un numero di due cifre che indica
l'anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023;
24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la
possibilita' di identificare il prezzario e il suo
eventuale aggiornamento intervenuto in corso d'anno.
7. Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di
elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di
codifica che consentano una interazione e integrazione
diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni. La codifica potra' prevedere
l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite
una serie di tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo
automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati
associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione
digitale della progettazione. La definizione e la
costruzione del metodo e del sistema informativo di
transcodifica nonche' le indicazioni sul progressivo
adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni e' demandata al Tavolo di coordinamento di cui
all'articolo 6.».
«Art. 6 (Organizzazione e attivita' di
coordinamento). - 1. Nel rispetto dell'autonomia
organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace
e organizzato sistema di formazione del prezzario, le
regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a
principi di semplificazione e promozione dell'efficienza
dell'azione amministrativa, che garantisca il rispetto del
principio di imparzialita' nell'adozione di atti, quali il
prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra
loro potenzialmente confliggenti.
2. E' costituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico,
presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici, composto da cinque rappresentanti delle
regioni e delle province autonome, individuati nell'ambito
delle attivita' della rete dei prezzari, di cui un
rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le
seguenti funzioni:
a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali
al fine di programmare l'attuazione progressiva del
presente allegato;
b) definizione aggiornata dei prodotti piu'
rilevanti e delle relative unita' di misura sui quali
condividere l'attivita' di monitoraggio;
c) condivisione dei risultati dell'attivita' di
monitoraggio sui costi dei prodotti piu' rilevanti, a
seguito di specifica rilevazione su base regionale;
d) definizione di criteri e modalita' per la
eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di
variazioni eccezionali di alcuni materiali piu' rilevanti,
e per la pubblicazione delle analisi;
e) condivisione, con riferimento alla
strutturazione e all'articolazione del prezzario di cui
all'articolo 1, di contenuti e risorse al fine di
omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci
comuni;
f) definizione e realizzazione del metodo e del
sistema informativo di transcodifica, classificazione e
cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilita'
dei prezzari, nonche' le indicazioni sul progressivo
adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice;
g) condivisione della metodologia di rilevazione,
con riferimento sia alle modalita' con cui viene
individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le
informazioni sia alle modalita' stesse di rilevazione.
g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di
analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari
regionali aggiornati.
3. Il tavolo tecnico di cui al comma 2 e' costituito
entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del
codice e opera con modalita' condivise tra le parti nel
rispetto di un piano di attivita' che tenga conto di tempi
congrui rispetto alle priorita' individuate.
4. E' costituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di
consultazione composto da due rappresentanti del Ministero,
di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro
rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un
rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia
(ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali
per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorita'
di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un
rappresentante dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria
italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un
rappresentante della rete delle professioni tecniche, un
rappresentante delle categorie sindacali e cinque
rappresentanti degli operatori economici.
5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono
attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere un confronto tra le parti al fine di
fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento
e all'omogeneizzazione dell'attivita' di rilevazione dei
prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei
soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonche'
degli altri elementi funzionali alle attivita' di
rilevazione;
b) proporre modifiche alla lista dei materiali e
dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione
dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni
della rilevanza di singoli materiali.
6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo
tecnico di consultazione i risultati dell'attivita' di
monitoraggio.».