Art. 85
Modifiche all'Allegato II.2
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per
l'esclusione automatica delle offerte (Articolo 54, comma 2) del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al primo paragrafo «METODO
A» punto 3), le parole: «sconti superiori» sono sostituite dalle
seguenti: «sconti pari o superiori».
Note all'art. 85:
- Si riporta il primo paragrafo dell'Allegato II.2 del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi
dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di
seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia,
ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso
di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso di
contratti di appalto di lavori o di servizi.
METODO A
1) Quando il numero delle offerte ammesse e' pari o
superiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui
alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene
decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
2) Quando il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini
della determinazione della congruita' delle offerte, al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
10 per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle
di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di
ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro
singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10
per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte
sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui
alla lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di
cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o
inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia e'
pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera
a) incrementata del 20 per cento della medesima media
aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e'
superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia e'
calcolata come somma della media aritmetica di cui alla
lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla
lettera b).
3) Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di
anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non
escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice
quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione
corrisposto all'impresa aggiudicataria e' quello che questa
stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le
offerte di maggior ribasso, il vincitore e' deciso con un
sorteggio.
Omissis.».