Art. 85 
 
                     Modifiche all'Allegato II.2 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per
l'esclusione automatica delle offerte  (Articolo  54,  comma  2)  del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al primo paragrafo  «METODO
A» punto 3), le parole:  «sconti  superiori»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sconti pari o superiori». 
 
          Note all'art. 85: 
              - Si riporta il primo paragrafo dell'Allegato II.2  del
          citato decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Le  stazioni  appaltanti   individuano,   ai   sensi
          dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei  metodi,  di
          seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia,
          ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel  caso
          di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso  di
          contratti di appalto di lavori o di servizi. 
                METODO A 
                1) Quando il numero delle offerte ammesse e'  pari  o
          superiore  a  quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine  di
          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
          o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
                  a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
          ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con
          esclusione  del  10  per  cento,   arrotondato   all'unita'
          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
          e quelle di minor ribasso;  le  offerte  aventi  un  uguale
          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione
          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,
          nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
          una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle  offerte
          da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; 
                  b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati  di  cui
          alla lettera a); 
                  c) calcolo della  soglia  come  somma  della  media
          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di
          cui alla lettera b); 
                  d)  la  soglia  calcolata  alla  lettera  c)  viene
          decrementata di un valore  percentuale,  pari  al  prodotto
          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei
          ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio
          aritmetico di cui alla lettera b). 
                2)  Quando  il  numero  delle  offerte   ammesse   e'
          inferiore  a  quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore a una soglia di  anomalia  determinata;  ai  fini
          della determinazione della  congruita'  delle  offerte,  al
          fine di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti  i
          parametri di riferimento per il  calcolo  della  soglia  di
          anomalia, il RUP o la  commissione  giudicatrice  procedono
          come segue: 
                  a)  calcolo  della  media  aritmetica  dei  ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          10   per   cento,   arrotondato    all'unita'    superiore,
          rispettivamente delle offerte di maggior ribasso  e  quelle
          di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale  valore  di
          ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro
          singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del  10
          per cento, siano presenti una  o  piu'  offerte  di  eguale
          valore rispetto alle offerte da accantonare, dette  offerte
          sono altresi' da accantonare; 
                  b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati  di  cui
          alla lettera a); 
                  c)  calcolo  del  rapporto  tra  lo  scarto   medio
          aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica  di
          cui alla lettera a); 
                  d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari  o
          inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia e'
          pari al valore della media aritmetica di cui  alla  lettera
          a) incrementata del  20  per  cento  della  medesima  media
          aritmetica); 
                  e) se  il  rapporto  di  cui  alla  lettera  c)  e'
          superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia e'
          calcolata come somma della media  aritmetica  di  cui  alla
          lettera a) e dello scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla
          lettera b). 
                3) Tutti gli sconti pari o superiori alla  soglia  di
          anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le  offerte  non
          escluse, la stazione appaltante individua  come  vincitrice
          quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di  aggiudicazione
          corrisposto all'impresa aggiudicataria e' quello che questa
          stessa impresa ha presentato. In caso di  pareggio  tra  le
          offerte di maggior ribasso, il vincitore e' deciso  con  un
          sorteggio. 
                Omissis.».