Art. 86 
 
                 Inserimento dell'allegato II.2-bis 
                al decreto legislativo 31 marzo 2023 
 
  1. Dopo l'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia
per l'esclusione automatica delle offerte" al decreto legislativo  31
marzo 2023, n. 36, e' inserito il seguente: 
 
"Allegato  II.2-bis  Modalita'  di  applicazione  delle  clausole  di
                        revisione dei prezzi 
 
                                           (articolo 60, comma 4-ter) 
 
                              SEZIONE I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
  Articolo 1 
  Ambito di applicazione 
  1. Il presente allegato disciplina le modalita' di attuazione delle
clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60  del  codice,
tenuto conto della natura, del settore  merceologico  dell'appalto  e
degli  indici  disponibili,  e   ne   specifica   le   modalita'   di
corresponsione, anche in  considerazione  dell'eventuale  ricorso  al
subappalto. 
  2. Nel caso di appalti  di  lavori,  la  revisione  dei  prezzi  si
applica  ai  lavori  di  nuova  costruzione,  nonche'  ai  lavori  di
manutenzione straordinaria e ordinaria. 
  3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione  prezzi
si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una
prestazione ad esecuzione istantanea. 
  4. In caso di contratti misti, si  applicano,  alla  componente  di
lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente  Allegato
e, alla componente di forniture e servizi,  le  disposizioni  di  cui
alla Sezione III del presente Allegato. 
  Articolo 2. 
  Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale 
  1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure  di  affidamento,
e' obbligatorio l'inserimento di clausole di  revisione  dei  prezzi,
redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine  di
fornire  meccanismi  automatici  di  riequilibrio   contrattuale   al
verificarsi delle particolari  condizioni  di  cui  all'articolo  60,
comma 2, del codice. 
  2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce
il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e  non  e'
possibile garantire il  medesimo  principio  mediante  rinegoziazione
secondo buona fede, e' sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettera b), la possibilita' per  la  stazione  appaltante  o
l'appaltatore di invocare la  risoluzione  per  eccessiva  onerosita'
sopravvenuta del contratto.  In  tutti  i  casi  di  risoluzione  del
contratto ai sensi del presente comma,  si  applica  l'articolo  122,
comma 5, del codice. 
  Articolo 3 
  Attivazione delle clausole di revisione prezzi 
  1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento  degli  indici  di
cui  all'articolo  60  del  codice  con  la  frequenza  indicata  nei
documenti di gara  iniziali,  comunque  non  superiore  a  quella  di
aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine
di valutare se  sussistono  le  condizioni  per  l'attivazione  delle
clausole di revisione prezzi. 
  2.  Le  clausole  di  revisione  dei  prezzi  introdotte  ai  sensi
dell'articolo  60  sono  attivate  automaticamente   dalla   stazione
appaltante,  anche  in  assenza  di  istanza  di  parte,  quando   la
variazione  dell'indice  sintetico,  calcolato  in  coerenza  con  la
Sezione  II  per  gli  appalti  di  lavori,  ovvero   la   variazione
dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in  coerenza
con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in
aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la
soglia del 5 per cento dell'importo del  contratto  quale  risultante
dal provvedimento di aggiudicazione. 
  3. Le clausole di revisione dei prezzi si  applicano  nella  misura
del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3  per  cento
per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la
variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata  alle
prestazioni  da  eseguire  dopo  l'attivazione  della   clausola   di
revisione. 
 
                             SEZIONE II 
             REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI 
 
  Articolo 4 
  Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori 
  1. Ai fini della determinazione  della  variazione  del  costo  dei
contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3,  lettera  a),
del codice si utilizza  l'indice  sintetico  revisionale  di  cui  al
presente articolo. 
  2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a  base  di
gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei
prezzi. L'indice sintetico e' composto  da  una  media  ponderata  di
indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato
dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti,  sentito  l'ISTAT,
ai sensi dell'articolo 60, comma 4,  del  codice,  sulla  base  delle
tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto
delle lavorazioni del progetto posto a base di  gara.  Il  valore  di
riferimento  per  il  calcolo   dell'indice   sintetico   e'   quello
dell'indice  revisionale  relativo  al  mese  del  provvedimento   di
aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che,  in  caso
di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle  ipotesi
di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3.,  il  valore
di  riferimento  per  il  calcolo  dell'indice  sintetico  e'  quello
dell'indice revisionale relativo al  mese  di  scadenza  del  termine
massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi
1 e 2 del predetto Allegato. 
  3.  Per  procedere  alla  formazione  dell'indice   sintetico,   il
progettista: 
    a. scompone e classifica l'importo  complessivo  del  progetto  a
base di gara, quale risultante dal provvedimento  di  aggiudicazione,
secondo le tipologie omogenee di  lavorazioni  (TOL)  indicate  nella
Tabella   A.1.,   tenendo   conto   delle   relative    declaratorie,
rappresentate nella Tabella  A.2,  attribuendo  precedenza  alle  TOL
specializzate. 
    b. determina, sulla base della suddivisione di cui  alla  lettera
a), il peso percentuale di ogni  TOL,  calcolato  come  rapporto  tra
l'importo complessivo delle lavorazioni associate a  ciascuna  TOL  e
l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; e' fatta salva
la possibilita' di espungere dal  predetto  calcolo,  solo  nel  caso
della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per  esigenze  di
semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale  inferiore
al 4% dell'importo dei lavori; 
    c. calcola l'indice sintetico del progetto,  di  seguito  Is,  da
applicare a tutte le lavorazioni  oggetto  dell'appalto,  secondo  la
seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si  intendono  sempre
ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle  TOL  4,
9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette  cinque  TOL,
il progettista  valuta  l'elemento  di  costo  relativo  ai  rifiuti,
facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il  relativo  peso
percentuale. 
  Articolo 5 
  Verifica della variazione del  costo  dei  contratti,  modalita'  e
termini di pagamento della revisione prezzi 
  1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione  del  costo  dei
contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo  3,  comma
1.  La  variazione  e'  calcolata  come  differenza  tra  il   valore
dell'indice   sintetico   al   momento   della   rilevazione   e   il
corrispondente  valore  al  mese  di  aggiudicazione  della   miglior
offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto
periodo. 
  2. Quando, in occasione delle verifiche  di  cui  al  comma  1,  si
realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2,  il  direttore
dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e
all'appaltatore. 
  3. La determinazione delle somme,  in  aumento  o  in  diminuzione,
dovute a titolo di revisione dei  prezzi  avviene  in  corrispondenza
della scadenza degli stati di  avanzamento  dei  lavori  adottati,  a
decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma  2,  ai  sensi
dell'articolo 125, comma 3 del codice. 
  4. Ai fini di cui al comma 2, il  direttore  dei  lavori  trasmette
alla  stazione  appaltante,  ad  integrazione  di  ciascun  stato  di
avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma  3,
uno stato di avanzamento  dei  lavori  revisionale.  L'importo  dello
stato  di  avanzamento  dei  lavori  revisionale,  in  aumento  o  in
diminuzione, e' determinato applicando la metodologia di  calcolo  di
cui alla Tabella B. 
  5. I documenti iniziali di gara possono prevedere  per  il  calcolo
degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  revisionali  il   ricorso
all'alternativa metodologia  di  cui  alla  Tabella  C.  La  stazione
appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del  ricorso
alla predetta metodologia alternativa, che non puo' essere modificata
nel corso dell'esecuzione del  contratto.  In  assenza  di  esplicita
previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la  metodologia
di cui alla Tabella B. 
  6. La stazione appaltante provvede  alla  regolazione  dell'importo
revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del  pagamento
di ciascun stato  di  avanzamento  dei  lavori,  secondo  la  cadenza
contrattuale dei medesimi. 
  7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125,
comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi
dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli  eventuali  importi  non
regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla
rata di saldo. 
  8. Resta ferma la possibilita' di prevedere nel contratto modalita'
semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di  revisione
prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento  dei  lavori
che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui  all'articolo
125, comma 3  e  l'importo  revisionale,  determinato  ai  sensi  del
presente Allegato. 
  Articolo 6 
  Accordi quadro 
  1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura
di affidamento prevedono che l'indice  sintetico  e'  individuato  al
momento della  stipula  di  ciascun  contratto  di  lavori  attuativo
dell'accordo medesimo, in funzione  delle  lavorazioni  dal  medesimo
previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati. 
  2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la  revisione  prezzi
e' applicata sulla base dei criteri e secondo  le  modalita'  di  cui
agli articoli 4 e 5, fermo restando che: 
    a) l'importo complessivo di  cui  all'articolo  60,  comma  1  e'
quello risultante dalla stipula del contratto attuativo; 
    b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione  dei  prezzi
e' individuato in ciascun  contratto  attuativo,  in  funzione  delle
lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL  ad
esse associati; 
    c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice  sintetico
e' quello dell'indice sintetico relativo al  mese  di  aggiudicazione
della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  4,
comma 2, quarto periodo; 
    d)  l'importo  di  ciascun  stato  di  avanzamento   dei   lavori
revisionale e' determinato secondo i criteri di cui  all'articolo  5,
comma 4. 
  Articolo 7 
  Varianti in corso d'opera 
  1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la  stazione  appaltante,
sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico  di  revisione
dei prezzi determinato ai sensi  dell'articolo  4  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    a) in caso di varianti di natura  meramente  quantitativa,  ferme
restando le TOL  individuate  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
lettera a), e' rideterminato il peso percentuale di ogni TOL  di  cui
all'articolo 4, comma 3, lettera b); 
    b) in caso di  varianti  di  tipo  qualitativo,  la  composizione
dell'indice  sintetico  e'  modificata   con   l'integrazione   nella
scomposizione e classificazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,
lettera a) dei TOL  relativi  alle  nuove  tipologie  di  lavorazioni
introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b). 
  2. Il nuovo indice sintetico di revisione  prezzi,  determinato  ai
sensi del comma 1, si applica, ai sensi  dell'articolo  5,  comma  3,
agli stati di  avanzamento  dei  lavori  successivi  all'approvazione
della variante. Restano ferme le somme gia'  regolate  a  valere  sui
precedenti saldi di lavori revisionali. 
  Articolo 8 
  Subappalto 
  1. I contratti di subappalto  o  i  sub-contratti  comunicati  alla
stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2,  del  codice
disciplinano  le  clausole  di   revisione   prezzi   riferite   alle
prestazioni oggetto  del  subappalto  o  del  sub-contratto,  che  si
attivano  al  verificarsi  delle  particolari  condizioni  di  natura
oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.  Le  clausole  di  cui  al
primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei  meccanismi
revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del  codice,
delle specifiche prestazioni oggetto del contratto  di  subappalto  o
del sub-contratto e delle modalita' di  determinazione  degli  indici
sintetici  disciplinate  dal  presente  Allegato.  L'appaltatore   e'
responsabile  della  corretta  attuazione  degli  obblighi   di   cui
all'articolo 119, comma 2-bis. 
  2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o  sub-contratto
i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante
al subappaltatore o al titolare del sub-contratto  nei  casi  di  cui
all'articolo 119, comma 11, la determinazione e  il  pagamento  delle
somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione  dei
prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi
l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme
dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto,  nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del  codice  e  al
presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto. 
  Articolo 9 
  Appalto integrato 
  1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi  dell'articolo
44  del  codice,  l'indice  sintetico  di  cui  all'articolo   4   e'
individuato in sede di predisposizione del progetto  di  fattibilita'
tecnico ed economica posto a base di gara. 
  2.  L'indice  sintetico  individuato  ai  sensi  del  comma  1   e'
ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto
conto  di  eventuali  variazioni  apportate  dal  medesimo   progetto
esecutivo. Resta fermo  il  valore  di  riferimento  per  il  calcolo
dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo. 
 
                             SEZIONE III 
       REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE 
 
  Articolo 10 
  Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture 
  1. Ai fini della determinazione della  variazione  del  prezzo  dei
contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma  3,
lettera b), del codice si utilizzano i seguenti  indici,  e  le  loro
relative  disaggregazioni  settoriali,  pubblicati,  unitamente  alla
relativa  metodologia   di   calcolo,   sul   portale   istituzionale
dell'ISTAT: 
    a) nell'ambito degli indici dei prezzi  al  consumo,  gli  indici
nazionali   per   l'intera   collettivita'    (NIC),    secondo    la
classificazione ECOICOP; 
    b) gli indici  dei  prezzi  alla  produzione  dell'industria  per
settore economico ATECO prediligendo i valori  degli  indici  forniti
"per il mercato interno; 
    c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo
i valori  degli  indici  "business  to  business"(BtoB)  per  settore
economico ATECO; 
    d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo  di
contratto e per settore economico ATECO. 
  2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono,  in  base
alla disciplina settoriale, di  specifici  indici  di  determinazione
della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in
caso  di  affidamenti  diretti,  le  determine  a  contrarre  possono
indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano  sulla  base
dei predetti indici settoriali. 
  Articolo 11 
  Individuazione degli indici revisionali rilevanti 
  1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure  di  affidamento,
la stazione appaltante  indica,  sulla  base  dell'attivita'  oggetto
dell'appalto, individuata anche in maniera  prevalente,  la  relativa
descrizione secondo  il  sistema  unico  europeo  di  classificazione
(CPV). 
  2. Per gli appalti  associati  ad  un  codice  CPV  elencato  nella
Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell'oggetto  e  delle
caratteristiche specifiche dell'appalto,  individuano  l'associazione
fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT  indicati  nelle
Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri: 
    a) se il codice CPV rientra nell'elenco della  Tabella  D.1.,  e'
individuato  il  corrispondente  indice,  indicato   nella   medesima
Tabella; 
    b) se il codice CPV rientra nell'elenco della  Tabella  D.2.,  e'
individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione  degli
indici, scelti tra la corrispondente  selezione  di  indici  indicata
nella medesima Tabella; 
    c) se il codice CPV rientra nell'elenco della  Tabella  D.3.,  e'
individuato il sistema di ponderazione degli indici,  indicati  nella
medesima Tabella; 
    d) se il CPV individuato dalla stazione  appaltante  presenta  un
livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella
D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e  la
relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT. 
  3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di piu' indici,
nelle ipotesi di cui al  comma  2,  lettere  b)  e  c),  la  stazione
appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati  per
la ponderazione degli indici rilevanti. 
  4. Per gli appalti associati ad un codice CPV  non  elencato  nella
Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione  di
cui  all'articolo  10,  comma  1  ritenuto  maggiormente   pertinente
all'attivita'  oggetto  dell'appalto,  anche   tenuto   conto   delle
associazioni individuate dalla predetta Tabella D. 
  5. Resta in  ogni  caso  ferma  la  possibilita'  per  le  stazioni
appaltanti  di  motivare,  nei  documenti  di  gara  iniziali   delle
procedure di affidamento,  l'adozione  di  indici  di  revisione  dei
prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento
dalla Tabella D in caso di appalti che, in  ragione  della  specifica
natura delle prestazioni richieste e delle condizioni  di  esecuzione
delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel  caso
di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT. 
  Articolo 12 
  Verifica della variazione del prezzo  dei  contratti,  modalita'  e
termini di pagamento della revisione prezzi 
  1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del  prezzo  dei
contratti  di  servizi  e  forniture   con   la   cadenza   stabilita
dall'articolo 3, comma 1. La variazione e' calcolata come  differenza
tra  il  valore  dell'indice  o  del  sistema  ponderato  di  indici,
individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della  rilevazione
e  il  corrispondente   valore   al   mese   del   provvedimento   di
aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che,  in  caso
di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle  ipotesi
di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3.,  il  valore
di riferimento per il calcolo della variazione e' quello relativo  al
mese di scadenza  del  termine  massimo  per  l'aggiudicazione,  come
individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato. 
  2. Le stazioni appaltanti definiscono  nei  documenti  iniziali  di
gara le modalita' operative per la determinazione e il pagamento  dei
corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione
prezzi. Quando si verificano le condizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore  i  prezzi
revisionati in coerenza con le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  da
applicare alle prestazioni da eseguire. 
  Articolo 13 
  Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio 
  1. In caso di appalti aventi a  oggetto,  servizi  o  forniture  di
natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi  indici
di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti: 
    a)  identificano  i  codici  CPV  corrispondenti   alle   diverse
prestazioni oggetto dell'appalto; 
    b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella
D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso
a sistemi ponderati di indici,  specificano  nei  documenti  di  gara
iniziali i relativi pesi di ponderazione; 
    c) ai fini della  verifica  dell'andamento  dei  prezzi  e  della
determinazione della variazione del  prezzo  del  contratto,  con  la
cadenza stabilita  dall'articolo  3,  comma  1,  calcolano  la  media
ponderata della variazione degli  indici  associati  ai  codici  CPV,
identificati ai sensi della lettera a); ai fini della  determinazione
delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si
applica l'articolo 12, comma 1; 
    d) attivano le clausole di revisione solo quando  registrano  una
variazione complessiva superiore al 5 per cento; 
    e)  nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera   d),   procedono   alla
determinazione delle somme, in aumento o  in  diminuzione,  dovute  a
titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole  indicate  nei
documenti  iniziali  di  gara.  In  particolare,  possono   prevedere
l'applicazione della revisione prezzi solo  per  le  prestazioni  che
hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento. 
  2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  si
applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto  la  prestazione
di servizi o forniture  che  prevedono  l'indicizzazione  dei  prezzi
applicati alle singole componenti contrattuali. In tali  ipotesi,  ai
fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della  determinazione
della variazione del prezzo del  contratto,  la  stazione  appaltante
calcola la variazione complessiva  del  contratto  sulla  base  delle
variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti. 
  3. Ai fini della determinazione e del  pagamento  delle  somme,  in
aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si
applica l'articolo 12. 
  Articolo 14 
  Subappalto 
  1. Ai contratti di subappalto  o  ai  sub-contratti  relativi  agli
appalti di servizi e forniture si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 8. 
  2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la  determinazione
e il pagamento delle somme, in aumento o  in  diminuzione,  dovute  a
titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in  coerenza  con  gli
articoli 11, 12 e 13. 
 
                             SEZIONE IV 
             DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI 
 
  Articolo 15 
  Copertura economica e finanziaria 
  1. Per far fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  revisione
prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori  utilizzano,
oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
punto 6), dell'Allegato I.7: 
    a)  nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse  appositamente
accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera
e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme  relative  agli
impegni  contrattuali  gia'  assunti,  e   le   eventuali   somme   a
disposizione  della  medesima   stazione   appaltante   e   stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento; 
    b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne  e'  prevista
una diversa destinazione dalle norme vigenti; 
    c)  le  somme  disponibili  relative  ad  altri   interventi   di
competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano gia'
stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua spesa autorizzata disponibile. 
  2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei  lavori,  dei
servizi  e  delle   forniture,   le   somme   disponibili   derivanti
dall'applicazione delle clausole di revisione  prezzi  sono  iscritte
negli accantonamenti di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  e),
punto 6), dell'Allegato I.7. 
  3. Per far fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  revisione
prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture
utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice. 
  4. Quando le somme complessivamente disponibili  per  la  revisione
prezzi, come  determinate  ai  sensi  dei  commi  1  e  3,  risultano
utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per
cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure  per
il reintegro delle somme, nel caso  degli  appalti  di  lavori  anche
attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco
annuale dei lavori, ovvero  ricorrendo  alle  economie  derivanti  da
possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento. 
  Articolo 16 
  Disposizioni transitorie e finali 
  1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano: 
    a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a
decorrere dalla  data  di  pubblicazione  del  provvedimento  di  cui
all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice; 
    b) alle procedure  di  affidamento  di  contratti  di  servizi  e
forniture avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente Allegato. 
  2. Alle procedure di affidamento di  contratti  di  lavori  avviate
fino alla  data  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  continuano  ad
applicarsi, in via transitoria,  le  disposizioni  dell'articolo  60,
comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data
del 1° luglio 2023. 
  3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici
di costo pubblicati sul portale  istituzionale  dell'ISTAT  ai  sensi
dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma  4,  del  codice,  nel
testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati
solo a fini statistici (1) . 
 
                              TABELLA A 
 
                                            (articolo 4, commi 2 e 3) 
  1. La Tabella A.1. reca l'elenco delle venti tipologie omogenee  di
lavorazioni (TOL) in relazione alle  quali,  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo  60,   con   provvedimento   adottato   dal   Ministero
dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT,  sono  adottati
gli  indici  di  base  da  ponderare  ai  fini  della  determinazione
dell'indice sintetico revisionale di cui all'articolo 4. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 60,  comma  4,
del codice, per ciascuna TOL, l'indice  di  riferimento  di  base  e'
elaborato: 
    a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del
lavoro;  materiali;  macchine  e  attrezzature;  energia,  trasporto;
rifiuti; 
    b) individuando per ogni elemento di costo delle  singole  TOL  i
rispettivi componenti elementari. 
  3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia,
consentono di calcolare  la  revisione  prezzi,  nel  rispetto  delle
modalita' di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per  tutte  le
tipologie di lavorazioni. 
  4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL  di  cui  alla
Tabella  A.1.,  le  declaratorie  che  descrivono  le  lavorazioni  e
attivita' ricomprese all'interno di ciascuna di esse. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                              TABELLA B 
 
                                                (articolo 5, comma 4) 
  1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale  e',
calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente  Allegato,
mediante applicazione della seguente formula: 
  se ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) > 0,03 allora 
  SALrpx = SALcpx *0,9 *[( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) - 0,03]. 
  Altrimenti se ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) < - 0,03 allora 
  SALrpx = SALcpx *0,9 *[( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) + 0,03] 
  2. Nella formula di cui al punto 1: 
  a)  SALrpx  e'  il  SAL  revisionale  relativo  al  periodo  x   di
maturazione del SAL; 
  b) SALcpx e' il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x  di
maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al  lordo
di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi  contrattuali
indicati in sede di offerta; 
  c) ISpx  e'  il  valore  piu'  aggiornato  dell'indice  revisionale
sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL; 
  e) ISmo e' il valore dell'indice revisionale sintetico relativo  al
mese di aggiudicazione della  miglior  offerta,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo. 
  3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto  2,  per
ogni indice TOL, deve essere assunto  come  valore  base  -  e  posto
uguale  a  100  -  il  valore  dell'indice  relativo   al   mese   di
aggiudicazione della miglior offerta,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo. 
  4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il  coefficiente
( (ISpx - ISmo ) / ISmo ), risultante dalla  formula  e'  arrotondato
alla  quarta  cifra  decimale.  L'arrotondamento  viene  operato  per
eccesso all'unita' superiore qualora la  quinta  cifra  decimale  sia
pari o superiore a 5. 
  5.  L'importo  revisionale  -  in   aumento   o   diminuzione-   e'
riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte  eccedente  il
3% dell'intera variazione intervenuta. 
  6. Durante il periodo di esecuzione del  contratto,  gli  stati  di
avanzamento dei lavori revisionali sono determinati: 
  a) in caso di SAL su base mensile, applicando  il  coefficiente  di
revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL; 
  b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il  coefficiente
di revisione,  calcolato  sulla  base  della  media  del  valore  dei
medesimi  indici  TOL  piu'  aggiornati  rispetto   al   periodo   di
maturazione del SAL. 
  7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono forniti  aggiornamenti  e  esempi
relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato. 
 
                              TABELLA C 
 
                                                (articolo 5, comma 4) 
  1. Nelle ipotesi di cui  all'articolo  5,  comma  5,  del  presente
Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale
e' calcolato previa determinazione dell'indice sintetico  relativo  a
ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della  seguente
metodologia: 
    a) ciascuna voce del computo metrico estimativo e' attribuita  ad
una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto  conto
delle declaratorie di cui alla Tabella A.2.,  dando  precedenza  alle
TOL specializzate. Tale attribuzione e' esplicitata  all'interno  dei
documenti iniziali di gara; 
    b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano  di
Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL  individuate  ai
sensi della  lettera  a),  in  base  all'incidenza  dei  costi  della
sicurezza  sulle  singole  lavorazioni   o   proporzionalmente   alla
incidenza percentuale di ciascuna di esse  sull'importo  dei  lavori.
Tale attribuzione e' esplicitata all'interno dei  documenti  iniziali
di gara; 
    c) e' determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata  ai
sensi  della  lettera  a),  calcolato  attraverso  il  rapporto   tra
l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL  e
l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi  costi  della
sicurezza; 
    d) per ogni stato  di  avanzamento  dei  lavori  contrattualmente
previsto, e' calcolato uno specifico indice  sintetico  basato  sulle
sole  TOL  rendicontate  e  sulle  relative  voci  di  prezzo,  senza
considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza; 
    e) il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di
avanzamento  lavori  e'  effettuato  secondo  la   formula   di   cui
all'articolo  4,  comma  3,  lettera  c),  applicata  alle  sole  TOL
associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi
pesi percentuali, calcolati rispetto  all'importo  complessivo  dello
stato di avanzamento dei lavori; il calcolo e' effettuato sulla  base
dei prezzi a base di gara; 
    f) il calcolo dell'importo  dello  stato  di  avanzamento  lavori
revisionale, comprensivo del costo  della  sicurezza,  e'  effettuato
mediante le seguenti formule: 
  Se ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) ≥ 0,03 e (  (ISSALpx  -  ISSALmo  )  /
ISSALmo - 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula 
  SALrpx = SALcpx *0,9 * [( (ISSALpx - ISSALmo ) / ISSALmo ) - 0,03] 
  Se ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) ≤ - 0,03 e ( (ISSALpx -  ISSALmo  )  /
ISSALmo + 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula 
  SALrpx = SALcpx *0,9 * [( (ISSALpx - ISSALmo ) / ISSALmo ) + 0,03] 
  Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL. 
  Nelle formule di cui sopra: 
  SALrpx e' il SAL revisionale relativo al periodo x  di  maturazione
del SAL; 
  SALcpx e' il SAL relativo all'importo maturato (2) nel periodo x di
maturazione del SAL, calcolato ai  prezzi  contrattuali  indicati  in
sede di offerta; 
  ISpx  e'  il  valore  piu'  aggiornato  dell'indice  sintetico  del
progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL; 
  ISmo e'  il  valore  dell'indice  sintetico  relativo  al  mese  di
aggiudicazione della miglior offerta,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo; 
  ISSALpx e' il valore piu' aggiornato dell'indice sintetico del  SAL
rispetto al periodo x di maturazione del SAL; 
  ISSALmo e' il valore dell'indice sintetico del SAL relativo al mese
di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo. 
  2. In caso di applicazione  della  presente  metodologia,  l'indice
sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre  tutti
gli  indici  individuati,  compresi  quelli  con   peso   percentuale
inferiore o uguale al 4%, e' funzionale esclusivamente alla  verifica
dell'attivazione dell'istituto della revisione dei  prezzi  ai  sensi
dell'articolo 5. 
  3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono forniti  aggiornamenti  e  esempi
relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato. 
 
                              TABELLA D 
 
                                                        (articolo 11) 
  1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di
gara  il  sistema  di   classificazione   CPV   (Common   Procurement
Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli  appalti  pubblici.
Il Common Procurement Vocabulary  e'  un  sistema  unico  europeo  di
classificazione delle attivita' utilizzato per  descrivere  l'oggetto
dei contratti da affidare utilizzato con lo  scopo  di  uniformare  e
standardizzare la descrizione dell'oggetto della  gara  indicato  nel
bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di  raccolta
dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono  ricercare
nella banca dati elettronica  dove  sono  pubblicati  tutti  i  bandi
europei  (TED)  le  gare  pubbliche  relative  ai  propri  campi   di
interesse. Il vocabolario comune  per  gli  appalti  pubblici  (CPV),
adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 e' in vigore dal 17.09.2008.
Il  CPV  comprende  un  vocabolario  principale  per  la  descrizione
dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero  di
codici che possono avere fino a 9 cifre,  ai  quali  corrisponde  una
denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi,  oggetto
del mercato. 
  2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi
di cui all'articolo 60 del codice, le  stazioni  appaltanti  indicano
un'associazione  tra  i  codici  CPV  individuati  anche  in  maniera
prevalente,  e  uno   o   piu'   indici   ISTAT   disaggregati   (per
classificazione  ECOICOP  relativamente  agli  indici  di  prezzi  al
consumo,  o  per  classificazione  ATECO,  relativamente  agli  altri
indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3,  lettera  b)  del
medesimo articolo. 
  3. Per gli appalti  associati  ad  un  codice  CPV  elencato  nelle
Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai  fini
del  calcolo  della  variazione   del   prezzo   del   contratto   il
corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione  di  piu'
indici, come individuato nelle seguenti Tabelle. 
  4. L'elenco dei CPV e' suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle
seguenti casistiche: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  5. La stazione appaltante, al fine di  applicare  l'istituto  della
revisione dei prezzi: 
    a)  stabilisce  l'oggetto  dell'appalto  in  base  alle   proprie
esigenze,  osserva  in  quale   CPV   rientra   l'oggetto   specifico
dell'appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel  disciplinare  o
capitolato; 
    b) individua l'associazione fra il CPV selezionato e  l'indice  o
gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle  in
Allegato (3) ; 
    c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi
dei singoli indici ISTAT  per  la  ponderazione  in  caso  di  indice
composto da piu' indici ISTAT selezionati nell'associazione  al  CPV,
indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato. 
  6. Ai  fini  dell'operativita'  della  clausola  di  revisione  dei
prezzi, al  tempo  prestabilito  la  stazione  appaltante  procede  a
calcolare la variazione dell'indice o la media ponderata degli indici
selezionati nell'associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei
documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al  momento
della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0 ). 
  7. La stazione  appaltante  procede  al  calcolo  della  variazione
utilizzando la seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove t = 0 corrisponde alla data di inizio  del  primo  periodo  di
rilevazione e t = 1, 2, 3,  t  corrisponde  alla  data  di  fine  del
periodo di rilevazione considerato e I e' l'indice utilizzato. 
  Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine  di  calcolare  la
variazione del  relativo  indice  composto,  la  stazione  appaltante
utilizza la seguente formula generale: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove Vt (1) , Vt (2) , ... , Vt (i) sono le variazioni degli indici
individuati e w1 , w2 , wi i rispettivi pesi (4) 
  Ai fini dell'applicazione della  precedente  formula,  la  stazione
appaltante definisce il  sistema  di  pesi  maggiormente  adeguato  a
rappresentare l'oggetto della fornitura o  dei  servizi,  indicandola
nel bando  o  procedura  di  gara.  Nel  caso  dei  servizi  ad  alta
intensita' di manodopera  l'indice  composto  scelto  dalla  stazione
appaltante  potra'   tenere   conto   dell'indice   di   retribuzione
contrattuale di settore. In questi  casi,  nel  determinare  il  peso
relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende  a
riferimento il valore stimato  dell'incidenza  della  manodopera  del
servizio offerto, indicato nel bando di gara. 
  8. Al momento  della  individuazione  degli  indici  nei  documenti
iniziali di gara, le stazioni appaltanti  ne  verificano  l'effettiva
disponibilita' attraverso consultazione del portale ISTAT. 
  9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti  ed  esempi
relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato. 
  10.  Al  fine  di  individuare  i  CPV  nelle  diverse  tabelle  di
ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV  e  la  tabella  di
ripartizione di competenza. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  11. La Tabella D.1. reca l'elenco dei 282 CPV  (common  procurement
vocabulary) e le relative associazioni univoche per  l'individuazione
degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  12. La Tabella D.2. reca l'elenco dei 76  CPV  (common  procurement
vocabulary) e le relative  associazioni  per  l'individuazione  degli
indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b).  A  seconda
dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del  contratto,  la
stazione appaltante puo' scegliere, ai fini della  definizione  della
clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero
una ponderazione degli stessi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(1) Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie
    di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale,  tronco
    stradale con tratto in galleria. 

(2) L'importo maturato e' comprensivo degli oneri di sicurezza  e  al
    lordo di eventuali recuperi e trattenute. 

(3) Qualora l'oggetto della fornitura o del servizio non  rientri  in
    quelli  riportati  nelle  Tabelle  in   Allegato,   la   stazione
    appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al  Codice
    Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un  indice  che
    ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una  struttura
    di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento. 

(4) La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%