Art. 86
Inserimento dell'allegato II.2-bis
al decreto legislativo 31 marzo 2023
1. Dopo l'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia
per l'esclusione automatica delle offerte" al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, e' inserito il seguente:
"Allegato II.2-bis Modalita' di applicazione delle clausole di
revisione dei prezzi
(articolo 60, comma 4-ter)
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente allegato disciplina le modalita' di attuazione delle
clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice,
tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e
degli indici disponibili, e ne specifica le modalita' di
corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al
subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si
applica ai lavori di nuova costruzione, nonche' ai lavori di
manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi
si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una
prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di
lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato
e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui
alla Sezione III del presente Allegato.
Articolo 2.
Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento,
e' obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi,
redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di
fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al
verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60,
comma 2, del codice.
2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce
il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non e'
possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione
secondo buona fede, e' sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettera b), la possibilita' per la stazione appaltante o
l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosita'
sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del
contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122,
comma 5, del codice.
Articolo 3
Attivazione delle clausole di revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di
cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei
documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di
aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine
di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle
clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi
dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione
appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la
variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la
Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione
dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza
con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in
aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la
soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante
dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura
del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento
per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la
variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle
prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di
revisione.
SEZIONE II
REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI
Articolo 4
Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei
contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a),
del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al
presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di
gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei
prezzi. L'indice sintetico e' composto da una media ponderata di
indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato
dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT,
ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle
tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto
delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di
riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e' quello
dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di
aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso
di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi
di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore
di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e' quello
dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine
massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi
1 e 2 del predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il
progettista:
a. scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a
base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione,
secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella
Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie,
rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL
specializzate.
b. determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera
a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra
l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e
l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; e' fatta salva
la possibilita' di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso
della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di
semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore
al 4% dell'importo dei lavori;
c. calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito Is, da
applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la
seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre
ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4,
9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL,
il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti,
facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso
percentuale.
Articolo 5
Verifica della variazione del costo dei contratti, modalita' e
termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei
contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma
1. La variazione e' calcolata come differenza tra il valore
dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il
corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior
offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto
periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si
realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore
dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e
all'appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione,
dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza
della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a
decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi
dell'articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette
alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di
avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3,
uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello
stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in
diminuzione, e' determinato applicando la metodologia di calcolo di
cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo
degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso
all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione
appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso
alla predetta metodologia alternativa, che non puo' essere modificata
nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita
previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia
di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo
revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento
di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza
contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125,
comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi
dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non
regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla
rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilita' di prevedere nel contratto modalita'
semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione
prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori
che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo
125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del
presente Allegato.
Articolo 6
Accordi quadro
1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura
di affidamento prevedono che l'indice sintetico e' individuato al
momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo
dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo
previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi
e' applicata sulla base dei criteri e secondo le modalita' di cui
agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 e'
quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi
e' individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle
lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad
esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico
e' quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione
della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 2, quarto periodo;
d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori
revisionale e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5,
comma 4.
Articolo 7
Varianti in corso d'opera
1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante,
sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione
dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme
restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera a), e' rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera b);
b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione
dell'indice sintetico e' modificata con l'integrazione nella
scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni
introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai
sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione
della variante. Restano ferme le somme gia' regolate a valere sui
precedenti saldi di lavori revisionali.
Articolo 8
Subappalto
1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla
stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice
disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle
prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si
attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura
oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al
primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi
revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice,
delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o
del sub-contratto e delle modalita' di determinazione degli indici
sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore e'
responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui
all'articolo 119, comma 2-bis.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto
i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante
al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui
all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle
somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei
prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi
l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme
dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al
presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.
Articolo 9
Appalto integrato
1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo
44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 e'
individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilita'
tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 e'
ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto
conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto
esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo
dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.
SEZIONE III
REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Articolo 10
Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei
contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3,
lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro
relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla
relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale
dell'ISTAT:
a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici
nazionali per l'intera collettivita' (NIC), secondo la
classificazione ECOICOP;
b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per
settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti
"per il mercato interno;
c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo
i valori degli indici "business to business"(BtoB) per settore
economico ATECO;
d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di
contratto e per settore economico ATECO.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base
alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione
della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in
caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono
indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base
dei predetti indici settoriali.
Articolo 11
Individuazione degli indici revisionali rilevanti
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento,
la stazione appaltante indica, sulla base dell'attivita' oggetto
dell'appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa
descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione
(CPV).
2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella
Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell'oggetto e delle
caratteristiche specifiche dell'appalto, individuano l'associazione
fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle
Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:
a) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.1., e'
individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima
Tabella;
b) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.2., e'
individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli
indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata
nella medesima Tabella;
c) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.3., e'
individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella
medesima Tabella;
d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un
livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella
D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la
relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.
3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di piu' indici,
nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione
appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per
la ponderazione degli indici rilevanti.
4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella
Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di
cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente
all'attivita' oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle
associazioni individuate dalla predetta Tabella D.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni
appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle
procedure di affidamento, l'adozione di indici di revisione dei
prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento
dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica
natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione
delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso
di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.
Articolo 12
Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalita' e
termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei
contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita
dall'articolo 3, comma 1. La variazione e' calcolata come differenza
tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici,
individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione
e il corrispondente valore al mese del provvedimento di
aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso
di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi
di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore
di riferimento per il calcolo della variazione e' quello relativo al
mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come
individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di
gara le modalita' operative per la determinazione e il pagamento dei
corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione
prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3,
comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi
revisionati in coerenza con le modalita' di cui al comma 1, da
applicare alle prestazioni da eseguire.
Articolo 13
Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di
natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici
di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse
prestazioni oggetto dell'appalto;
b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella
D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso
a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara
iniziali i relativi pesi di ponderazione;
c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della
determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la
cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media
ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV,
identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione
delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si
applica l'articolo 12, comma 1;
d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una
variazione complessiva superiore al 5 per cento;
e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla
determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a
titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei
documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere
l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che
hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si
applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione
di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi
applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai
fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione
della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante
calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle
variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in
aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si
applica l'articolo 12.
Articolo 14
Subappalto
1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli
appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la determinazione
e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a
titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli
articoli 11, 12 e 13.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15
Copertura economica e finanziaria
1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione
prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano,
oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
punto 6), dell'Allegato I.7:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente
accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne e' prevista
una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi di
competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano gia'
stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei
limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei
servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti
dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte
negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
punto 6), dell'Allegato I.7.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione
prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture
utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.
4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione
prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano
utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per
cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per
il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche
attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco
annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da
possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Articolo 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a
decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui
all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e
forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente Allegato.
2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate
fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad
applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60,
comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data
del 1° luglio 2023.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici
di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi
dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel
testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati
solo a fini statistici (1) .
TABELLA A
(articolo 4, commi 2 e 3)
1. La Tabella A.1. reca l'elenco delle venti tipologie omogenee di
lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4
dell'articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero
dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati
gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione
dell'indice sintetico revisionale di cui all'articolo 4.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 60, comma 4,
del codice, per ciascuna TOL, l'indice di riferimento di base e'
elaborato:
a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del
lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto;
rifiuti;
b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i
rispettivi componenti elementari.
3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia,
consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle
modalita' di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le
tipologie di lavorazioni.
4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla
Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e
attivita' ricomprese all'interno di ciascuna di esse.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
(articolo 5, comma 4)
1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale e',
calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente Allegato,
mediante applicazione della seguente formula:
se ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) > 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) - 0,03].
Altrimenti se ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) < - 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) + 0,03]
2. Nella formula di cui al punto 1:
a) SALrpx e' il SAL revisionale relativo al periodo x di
maturazione del SAL;
b) SALcpx e' il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x di
maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo
di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali
indicati in sede di offerta;
c) ISpx e' il valore piu' aggiornato dell'indice revisionale
sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
e) ISmo e' il valore dell'indice revisionale sintetico relativo al
mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2, per
ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto
uguale a 100 - il valore dell'indice relativo al mese di
aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente
( (ISpx - ISmo ) / ISmo ), risultante dalla formula e' arrotondato
alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento viene operato per
eccesso all'unita' superiore qualora la quinta cifra decimale sia
pari o superiore a 5.
5. L'importo revisionale - in aumento o diminuzione- e'
riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il
3% dell'intera variazione intervenuta.
6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di
avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:
a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di
revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;
b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente
di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei
medesimi indici TOL piu' aggiornati rispetto al periodo di
maturazione del SAL.
7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi
relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
TABELLA C
(articolo 5, comma 4)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del presente
Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale
e' calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a
ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente
metodologia:
a) ciascuna voce del computo metrico estimativo e' attribuita ad
una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto
delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle
TOL specializzate. Tale attribuzione e' esplicitata all'interno dei
documenti iniziali di gara;
b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di
Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai
sensi della lettera a), in base all'incidenza dei costi della
sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla
incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori.
Tale attribuzione e' esplicitata all'interno dei documenti iniziali
di gara;
c) e' determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai
sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra
l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e
l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi costi della
sicurezza;
d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente
previsto, e' calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle
sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza
considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
e) il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di
avanzamento lavori e' effettuato secondo la formula di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL
associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi
pesi percentuali, calcolati rispetto all'importo complessivo dello
stato di avanzamento dei lavori; il calcolo e' effettuato sulla base
dei prezzi a base di gara;
f) il calcolo dell'importo dello stato di avanzamento lavori
revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, e' effettuato
mediante le seguenti formule:
Se ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) ≥ 0,03 e ( (ISSALpx - ISSALmo ) /
ISSALmo - 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [( (ISSALpx - ISSALmo ) / ISSALmo ) - 0,03]
Se ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) ≤ - 0,03 e ( (ISSALpx - ISSALmo ) /
ISSALmo + 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [( (ISSALpx - ISSALmo ) / ISSALmo ) + 0,03]
Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.
Nelle formule di cui sopra:
SALrpx e' il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione
del SAL;
SALcpx e' il SAL relativo all'importo maturato (2) nel periodo x di
maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in
sede di offerta;
ISpx e' il valore piu' aggiornato dell'indice sintetico del
progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISmo e' il valore dell'indice sintetico relativo al mese di
aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
ISSALpx e' il valore piu' aggiornato dell'indice sintetico del SAL
rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISSALmo e' il valore dell'indice sintetico del SAL relativo al mese
di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. In caso di applicazione della presente metodologia, l'indice
sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre tutti
gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale
inferiore o uguale al 4%, e' funzionale esclusivamente alla verifica
dell'attivazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi
dell'articolo 5.
3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi
relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
TABELLA D
(articolo 11)
1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di
gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement
Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici.
Il Common Procurement Vocabulary e' un sistema unico europeo di
classificazione delle attivita' utilizzato per descrivere l'oggetto
dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e
standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel
bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta
dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare
nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi
europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di
interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV),
adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 e' in vigore dal 17.09.2008.
Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione
dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di
codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una
denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto
del mercato.
2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi
di cui all'articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano
un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera
prevalente, e uno o piu' indici ISTAT disaggregati (per
classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al
consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri
indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del
medesimo articolo.
3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle
Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini
del calcolo della variazione del prezzo del contratto il
corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di piu'
indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.
4. L'elenco dei CPV e' suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle
seguenti casistiche:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. La stazione appaltante, al fine di applicare l'istituto della
revisione dei prezzi:
a) stabilisce l'oggetto dell'appalto in base alle proprie
esigenze, osserva in quale CPV rientra l'oggetto specifico
dell'appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o
capitolato;
b) individua l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o
gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in
Allegato (3) ;
c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi
dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice
composto da piu' indici ISTAT selezionati nell'associazione al CPV,
indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
6. Ai fini dell'operativita' della clausola di revisione dei
prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a
calcolare la variazione dell'indice o la media ponderata degli indici
selezionati nell'associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei
documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento
della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0 ).
7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione
utilizzando la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di
rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del
periodo di rilevazione considerato e I e' l'indice utilizzato.
Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la
variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante
utilizza la seguente formula generale:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove Vt (1) , Vt (2) , ... , Vt (i) sono le variazioni degli indici
individuati e w1 , w2 , wi i rispettivi pesi (4)
Ai fini dell'applicazione della precedente formula, la stazione
appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a
rappresentare l'oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola
nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta
intensita' di manodopera l'indice composto scelto dalla stazione
appaltante potra' tenere conto dell'indice di retribuzione
contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso
relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende a
riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera del
servizio offerto, indicato nel bando di gara.
8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti
iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva
disponibilita' attraverso consultazione del portale ISTAT.
9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi
relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di
ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV e la tabella di
ripartizione di competenza.
Parte di provvedimento in formato grafico
11. La Tabella D.1. reca l'elenco dei 282 CPV (common procurement
vocabulary) e le relative associazioni univoche per l'individuazione
degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b).
Parte di provvedimento in formato grafico
12. La Tabella D.2. reca l'elenco dei 76 CPV (common procurement
vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli
indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda
dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la
stazione appaltante puo' scegliere, ai fini della definizione della
clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero
una ponderazione degli stessi.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie
di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco
stradale con tratto in galleria.
(2) L'importo maturato e' comprensivo degli oneri di sicurezza e al
lordo di eventuali recuperi e trattenute.
(3) Qualora l'oggetto della fornitura o del servizio non rientri in
quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione
appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice
Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che
ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura
di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.
(4) La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%