Art. 88 
 
Modifiche all'Allegato II. 4 del decreto legislativo 31  marzo  2023,
  n. 36 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e  delle  centrali
  di committenza (Articolo 62) 
 
  1. All'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Ai  fini  della
progettazione, nelle ipotesi  di  cui  all'articolo  193,  comma  16,
dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e  di
partenariato pubblico privato di  importo  a  base  di  gara  pari  o
superiore a 500 mila  euro,  gli  enti  concedenti  devono  possedere
almeno una qualificazione di livello L2 e garantire  la  presenza  di
almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani
economici e finanziari e dei rischi.»; 
      2) al comma  6,  le  parole  «Fino  al  30  giugno  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»; 
    b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Ai
fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio  2025,  per  la
valutazione del requisito relativo  al  numero  di  gare  svolte,  si
considerano, per le gare di importo superiore  a  quelle  individuate
dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui  bandi  e  gli  avvisi
rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui
all'Allegato I.9 al codice.»; 
    c) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Ai
fini della progettazione e  dell'affidamento  e  dell'esecuzione  dei
contratti di  concessione  e  di  partenariato  pubblico  privato  di
importo a base di gara pari o superiore a 140  mila  euro,  gli  enti
concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello  SF2
e garantire la presenza di un soggetto con  esperienza  di  tre  anni
nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»; 
    d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
 
                            «Articolo 8. 
Qualificazione  delle  stazioni  appaltanti  e  delle   centrali   di
                    committenza per l'esecuzione 
 
      1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le
centrali  di  committenza  qualificate   per   la   progettazione   e
l'affidamento di lavori, di servizi e  forniture  o  di  entrambe  le
tipologie  contrattuali  sono  qualificate  anche  per   l'esecuzione
rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o  di  entrambe  le
tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica. 
      2. A decorrere dalla data di cui al comma  1,  la  possibilita'
per le stazioni appaltanti e le centrali di  committenza  qualificate
per la progettazione e per l'affidamento  di  lavori,  di  servizi  e
forniture o di entrambe le  tipologie  contrattuali  di  eseguire  il
contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica  e'  valutata
sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come  definiti
per i diversi livelli di  qualificazione  nella  Tabella  C-bis,  per
l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter,  per  l'esecuzione  di
servizi e forniture: 
        a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di  imprese  e
fornitori; 
        b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati  sui
contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute  o  gestite
dall'ANAC; 
        c) partecipazione al sistema di  formazione  e  aggiornamento
del personale. 
      3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la  progettazione
e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o  di  entrambe  le
tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire  i
contratti se sono iscritte all'AUSA  e  in  possesso  di  una  figura
tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. 
      4. A decorrere dalla data di cui al comma  1,  la  possibilita'
per le stazioni appaltanti non qualificate  per  la  progettazione  e
l'affidamento di lavori, di servizi e  forniture  o  di  entrambe  le
tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie
di cui all'articolo  62,  comma  1,  del  codice  e'  subordinata  al
rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonche' al  soddisfacimento
dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi  livelli
di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori,  e
nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture. 
      5. Resta ferma la possibilita' per le stazioni  appaltanti  non
qualificate  ai  sensi  dell'articolo  63,  comma  2  di  eseguire  i
contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere  c)  e
d), nonche' i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di
cui all'articolo 62, comma 1.»; 
    e) all'articolo 11: 
      1) al comma 2: 
        1.1. all'alinea, le parole: «puo' valutare»  sono  sostituite
dalla seguente: «valuta»; 
        1.2. la lettera a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  la
disponibilita' ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62,
comma 10, del codice e  aver  effettuato  affidamenti  per  conto  di
stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di
cui all'articolo 62, comma 1;»; 
        1.3. dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
          «b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da  parte
delle  stazioni  appaltanti   e   delle   centrali   di   committenza
qualificate; 
          b-ter) l'efficienza decisionale della  stazione  appaltante
rispetto  alla  fase  dell'affidamento,  da  intendersi  quale  tempo
intercorrente tra  la  ricezione  delle  offerte  e  la  stipula  del
contratto e che non deve essere superiore in  media  a  centoquindici
giorni.»; 
      1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. Le  stazioni  appaltanti  qualificate  monitorano,  a
partire dal 1°  gennaio  2025,  con  cadenza  semestrale  la  propria
efficienza  decisionale  nello   svolgimento   delle   procedure   di
affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra
la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi  di
gara e la data di  stipula  del  contratto.  Quando  il  tempo  medio
rilevato  risulta  superiore  a  centosessanta  giorni,  le  stazioni
appaltanti  comunicano  tempestivamente   ad   ANAC   un   piano   di
riorganizzazione, recante: 
          a) le misure necessarie  al  superamento  delle  principali
cause  che  hanno  determinato  il  ritardo  negli  affidamenti,  con
particolare  riferimento  alla  riorganizzazione  del  personale,  al
potenziamento  della   formazione   specialistica,   anche   rispetto
all'utilizzo degli strumenti digitali; 
          b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio  di
svolgimento delle procedure di affidamento. 
        4-ter. A seguito della comunicazione di cui al  comma  4-bis,
ANAC  valuta,  in  contraddittorio  con   la   stazione   appaltante,
l'efficacia delle misure proposte in  relazione  alla  riduzione  del
tempo medio  di  svolgimento  delle  procedure  di  affidamento  e  i
relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo  rimodulazioni
del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al  comma  4-bis,
lettera b),  ANAC  conclude  la  verifica  attribuendo  un  punteggio
premiale  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  b-ter)  alla   stazione
appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui  al  comma  4-bis,
entro  i  centoquindici  giorni,  sulla  base  di   quanto   previsto
rispettivamente nelle Tabelle A e B. 
        4-quater. La mancata comunicazione  di  cui  al  comma  4-bis
secondo  periodo  o  la  mancata  adozione  delle   misure   proposte
costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo  63,  comma  11
del codice.»; 
    f) dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti: 
 
                          «Articolo 13-bis 
(Coordinamento  dei  soggetti  aggregatori  e   delle   centrali   di
                            committenza) 
 
      1.  E'  istituito  presso  l'ANAC  un   Tavolo   dei   soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza  qualificate,  presieduto
da un rappresentante dell'ANAC e composto da  un  rappresentante  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  due  rappresentanti  della
Conferenza  delle  Regioni,  un   rappresentante   dell'ANCI   e   un
rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo  di  cui  al  primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati. 
      2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni: 
        a) monitora l'attivita' di committenza svolta dalle  stazioni
appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in
attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma
9 e il processo  di  individuazione  di  una  stazione  appaltante  o
centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10; 
        b)  individua  eventuali  sfere  di  attivita'  o  di  ambiti
settoriali  ove,  si  registra  uno  scostamento  tra  la  domanda  e
l'offerta di attivita' di committenza; 
        c) promuove la specializzazione dei  soggetti  aggregatori  e
delle centrali di committenza qualificate per sfere  di  attivita'  e
ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso  al  Partenariato  pubblico
privato e  della  finanza  di  progetto,  tenuto  conto  anche  della
relativa distribuzione sul territorio nazionale; 
        d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di
specifica  competenza  ed  esperienza  nelle  attivita'  ad   elevata
complessita' o specializzazione, con riferimento anche al  ricorso  a
strumenti e tecnologie digitali; 
        e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente
per le attivita' di cui alle lettere precedenti; 
        f) assicura il monitoraggio e  il  supporto  ai  processi  di
digitalizzazione,   al   fine   di   fornire   alle   amministrazioni
territoriali una sede  permanente  di  confronto  e  di  cooperazione
interistituzionale. 
      3.  Resta  fermo  il  coordinamento,  a  cura   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, dei soggetti  aggregatori  per  quanto
attiene agli indirizzi di finanza pubblica. 
 
                           Articolo 13-ter 
                     (Disposizioni transitorie) 
 
      1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, si  applicano  esclusivamente  ai
provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito  delle
istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonche' in caso di
rinnovo dei citati provvedimenti in  sede  di  verifica  biennale  ai
sensi  dell'articolo  11.  I  provvedimenti  di  qualificazione  gia'
rilasciati dall'ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi
ed efficaci per il termine biennale di cui all'articolo 11. 
      2. In sede di prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 8, nelle  more  della  presentazione  delle  domande  di
iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di  servizi
e forniture e dell'attribuzione del  livello  di  qualificazione  per
l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e comunque non oltre
il 28 febbraio 2025, le stazioni  appaltanti  possono  continuare  ad
eseguire i contratti stipulati entro il  31  dicembre  2024  se  sono
iscritte all'AUSA e in possesso di una figura  tecnica  in  grado  di
svolgere le funzioni di RUP.»; 
    g) la Tabella A e' sostituita dalla seguente: 
      «Tabella A - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    h) la Tabella B e' sostituita dalla seguente: 
      «Tabella B - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    i) la Tabella C e' sostituita dalla seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    l) dopo la Tabella C sono aggiunte le seguenti: 
      «Tabella C-bis - Requisiti riferiti all'articolo 8, commi  2  e
3, per l'esecuzione di lavori 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Tabella C-ter - Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3,
per l'esecuzione di servizi e forniture 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 88: 
              - Si riportano gli articoli 3, 4, 5, e 11 dell'Allegato
          II.4 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art.   3   (Livelli   di   qualificazione   per   la
          progettazione e l'affidamento di  lavori  per  le  stazioni
          appaltanti). - 1. Per la progettazione e  l'affidamento  di
          lavori di importo a base di gara pari  o  superiore  a  500
          mila euro le stazioni appaltanti sono  qualificate  in  uno
          dei seguenti livelli: 
                  a) qualificazione di primo livello (L3) per importi
          fino a 1.000.000 di euro; 
                  b)  qualificazione  di  secondo  livello  (L2)  per
          importi fino alle soglie di rilevanza europea; 
                  c)  qualificazione  di  terzo  livello  (L1)  senza
          limiti di importo. 
                2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di
          cui al comma 1 le  stazioni  appaltanti  devono  essere  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo  4,  comma  1  e
          devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di
          cui all'articolo 4, comma 2, pari o superiore a: 
                  a) livello L3: trenta punti; 
                  b) livello L2: quaranta punti; 
                  c) livello L1: cinquanta punti. 
                3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
          puo' effettuare le procedure corrispondenti al  livello  di
          qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino  al  30
          giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al  comma
          1 puo' essere ottenuta anche con un punteggio inferiore  di
          dieci punti per il livello L3  e  di  cinque  punti  per  i
          livelli L1 e L2. 
                4.  Le  stazioni  appaltanti   e   le   centrali   di
          committenza, qualificate per i lavori, ma  non  qualificate
          per i servizi e le forniture,  possono  comunque  procedere
          all'acquisizione di servizi  attinenti  all'architettura  e
          all'ingegneria di  valore  pari  o  superiore  alle  soglie
          previste per gli affidamenti diretti, se in possesso  della
          qualificazione  corrispondente  all'importo   stimato   dei
          lavori posti a base di gara per i quali  sono  richiesti  i
          predetti servizi. 
                5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di  cui
          all'articolo   193,   comma    16,    dell'affidamento    e
          dell'esecuzione  dei  contratti   di   concessione   e   di
          partenariato pubblico privato di importo  a  base  di  gara
          pari o superiore a  500  mila  euro,  gli  enti  concedenti
          devono possedere almeno una qualificazione di livello L2  e
          garantire la presenza di almeno un soggetto con  esperienza
          di tre anni nella gestione di piani economici e  finanziari
          e dei rischi. 
                6. Fino al 31 dicembre 2026,  gli  Uffici  giudiziari
          non in possesso dei requisiti di qualificazione di  cui  al
          presente articolo possono progettare e affidare i lavori di
          manutenzione straordinaria o  finalizzati  a  garantire  la
          sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato
          di  competenze  tecniche  in  materia   di   ingegneria   o
          architettura. In mancanza di tale figura  professionale,  i
          compiti del RUP, limitatamente agli interventi  obbligatori
          di cui al  primo  periodo,  possono  essere  attribuiti  al
          responsabile del servizio al quale  attiene  il  lavoro  da
          realizzare.» 
                «Art. 4 (Requisiti  per  la  qualificazione  relativa
          alla progettazione  e  all'affidamento  di  lavori  per  le
          stazioni appaltanti). - 1. Per potere essere  ammesse  alla
          procedura  di  qualificazione  per   la   progettazione   e
          l'affidamento  di  lavori  le  stazioni  appaltanti  devono
          essere in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) iscrizione  all'Anagrafe  unica  delle  stazioni
          appaltanti  (AUSA)   di   cui   all'articolo   33-ter   del
          decreto-legge 18  ottobre  2012  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                  b) presenza nel proprio organigramma di un  ufficio
          o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e  agli
          affidamenti di lavori; 
                  c)     disponibilita'     di     piattaforme     di
          approvvigionamento digitale di cui agli articoli  25  e  26
          del codice. 
                2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma  1,
          la stazione appaltante  ottiene  un  punteggio  secondo  il
          grado di possesso dei requisiti  previsti  alla  tabella  A
          annessa al presente allegato. 
                3. Gli indicatori  per  l'attribuzione  dei  punteggi
          sono  descritti  nella  tabella  C  annessa   al   presente
          allegato. 
                4. Ai fini della qualificazione, a decorrere  dal  1°
          gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo  al
          numero di gare svolte,  si  considerano,  per  le  gare  di
          importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del
          codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano  le
          disposizioni sull'utilizzo dei  metodi  e  degli  strumenti
          elettronici   di   modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice. 
                5. Il requisito di cui al comma  1,  lettera  c),  e'
          richiesto a decorrere dal  1°  gennaio  2024.  Fino  al  31
          dicembre  2023,  puo'  essere  riconosciuto  alle  stazioni
          appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2,  un
          punteggio  di  dieci  punti  in   ragione   dell'esperienza
          maturata  nell'utilizzo  di  piattaforme  telematiche   nel
          triennio precedente la data di domanda  di  qualificazione.
          Dopo il termine di cui al primo periodo, il  peso  di  tale
          requisito  puo'  essere  attribuito  anche   ai   requisiti
          premianti di cui all'articolo 11, comma 2.» 
                «Art. 5  (Livelli  di  qualificazione  relativi  alla
          progettazione e all'affidamento di servizi e forniture  per
          le stazioni appaltanti). - 1. Per i servizi e le  forniture
          di importo a base di gara  pari  o  superiore  alle  soglie
          previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti
          sono qualificate in uno dei seguenti livelli: 
                  a)  qualificazione  di  primo  livello  (SF3)   per
          importi fino a 750.000 euro; 
                  b) qualificazione  di  secondo  livello  (SF2)  per
          importi fino a 5.000.000 di euro; 
                  c) qualificazione  di  terzo  livello  (SF1)  senza
          limiti di importo. 
                2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di
          cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti  di
          cui  all'articolo  6,  comma  1  e  ottenere  un  punteggio
          complessivo per i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2,
          pari o superiore a: 
                  a) livello SF3: trenta punti; 
                  b) livello SF2: quaranta punti; 
                  c) livello SF1: cinquanta punti. 
                3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
          puo' effettuare le procedure corrispondenti al  livello  di
          qualificazione posseduto e a quelli inferiori. 
                4. Fino al 30  giugno  2024,  la  qualificazione  nei
          livelli di cui al comma 1, puo' essere ottenuta  anche  con
          un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3  e
          di cinque punti per i livelli SF1 e SF2. 
                5. Ai fini della progettazione e  dell'affidamento  e
          dell'esecuzione  dei  contratti   di   concessione   e   di
          partenariato pubblico privato di importo  a  base  di  gara
          pari o superiore a  140  mila  euro,  gli  enti  concedenti
          devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e
          garantire la presenza di un soggetto con esperienza di  tre
          anni nella gestione di piani economici e finanziari  e  dei
          rischi.» 
                «Art. 11 (Revisione della qualificazione).  -  1.  Il
          punteggio di qualificazione e' aggiornato  ogni  due  anni.
          Entro tre  mesi  dalla  scadenza,  le  stazioni  appaltanti
          qualificate accedono all'AUSA e aggiornano o forniscono  le
          informazioni e i dati  necessari  per  la  revisione  della
          qualificazione. 
                2.  Per  la  revisione  della  qualificazione  l'ANAC
          valuta anche i seguenti requisiti premianti: 
                  a) la disponibilita' ad essere inseriti nell'elenco
          di cui  all'articolo  62,  comma  10,  del  codice  e  aver
          effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non
          qualificate  anche  al  di  sotto  della  soglia   di   cui
          all'articolo 62, comma 1; 
                  b) l'aggregazione di  stazioni  appaltanti  per  lo
          svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione. 
                  b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da
          parte  delle  stazioni  appaltanti  e  delle  centrali   di
          committenza qualificate; 
                  b-ter)  l'efficienza  decisionale  della   stazione
          appaltante  rispetto   alla   fase   dell'affidamento,   da
          intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle
          offerte e la stipula del contratto e che  non  deve  essere
          superiore in media a centoquindici giorni. 
                3.  Le  domande  presentate  ai  sensi  del  presente
          articolo sono verificate dall'ANAC con le modalita' di  cui
          all'articolo 10, comma 3. 
                4.  Se  dagli  accertamenti  condotti   risulta   una
          diminuzione  del  punteggio  ottenuto  che  porterebbe   la
          stazione appaltante o la  centrale  di  committenza  ad  un
          livello inferiore, la stessa mantiene il  medesimo  livello
          di qualificazione per un anno  se  il  nuovo  punteggio  e'
          superiore a quello  necessario  per  la  qualificazione  di
          livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento. 
                4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano,
          a partire dal 1° gennaio 2025, con  cadenza  semestrale  la
          propria  efficienza  decisionale  nello  svolgimento  delle
          procedure di affidamento attraverso una verifica del  tempo
          medio intercorrente fra  la  data  di  presentazione  delle
          offerte, come risultante nei bandi di gara  e  la  data  di
          stipula del  contratto.  Quando  il  tempo  medio  rilevato
          risulta  superiore  a  centosessanta  giorni,  le  stazioni
          appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un  piano  di
          riorganizzazione, recante: 
                  a)  le  misure  necessarie  al  superamento   delle
          principali cause che hanno  determinato  il  ritardo  negli
          affidamenti,    con    particolare     riferimento     alla
          riorganizzazione  del  personale,  al  potenziamento  della
          formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli
          strumenti digitali; 
                  b) gli obiettivi temporali di riduzione  del  tempo
          medio di svolgimento delle procedure di affidamento. 
                4-ter. A seguito della comunicazione di cui al  comma
          4-bis, ANAC valuta,  in  contraddittorio  con  la  stazione
          appaltante, l'efficacia delle misure proposte in  relazione
          alla  riduzione  del  tempo  medio  di  svolgimento   delle
          procedure di affidamento e i relativi obiettivi  temporali,
          eventualmente  proponendo  rimodulazioni   del   piano   di
          riorganizzazione. Alla scadenza  di  cui  al  comma  4-bis,
          lettera  b),  ANAC  conclude  la  verifica  attribuendo  un
          punteggio premiale ai sensi del  comma  2,  lettera  b-ter)
          alla stazione appaltante che ha contenuto il  tempo  medio,
          di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni,  sulla
          base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle  A  e
          B. 
              4-quater. La mancata  comunicazione  di  cui  al  comma
          4-bis secondo periodo o la mancata  adozione  delle  misure
          proposte   costituiscono   gravi   violazioni   ai    sensi
          dell'articolo 63, comma 11 del codice.».