Art. 88
Modifiche all'Allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali
di committenza (Articolo 62)
1. All'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini della
progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16,
dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di
partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o
superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere
almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di
almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani
economici e finanziari e dei rischi.»;
2) al comma 6, le parole «Fino al 30 giugno 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai
fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la
valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si
considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate
dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi
rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui
all'Allegato I.9 al codice.»;
c) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai
fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei
contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di
importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti
concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2
e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni
nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 8.
Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza per l'esecuzione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le
centrali di committenza qualificate per la progettazione e
l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le
tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione
rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le
tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita'
per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate
per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e
forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il
contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e' valutata
sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti
per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per
l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di
servizi e forniture:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e
fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui
contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite
dall'ANAC;
c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento
del personale.
3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione
e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le
tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i
contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura
tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita'
per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e
l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le
tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie
di cui all'articolo 62, comma 1, del codice e' subordinata al
rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonche' al soddisfacimento
dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli
di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e
nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.
5. Resta ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti non
qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i
contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e
d), nonche' i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di
cui all'articolo 62, comma 1.»;
e) all'articolo 11:
1) al comma 2:
1.1. all'alinea, le parole: «puo' valutare» sono sostituite
dalla seguente: «valuta»;
1.2. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la
disponibilita' ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62,
comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di
stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di
cui all'articolo 62, comma 1;»;
1.3. dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
qualificate;
b-ter) l'efficienza decisionale della stazione appaltante
rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo
intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del
contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici
giorni.»;
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a
partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria
efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di
affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra
la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di
gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio
rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni
appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di
riorganizzazione, recante:
a) le misure necessarie al superamento delle principali
cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con
particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al
potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto
all'utilizzo degli strumenti digitali;
b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di
svolgimento delle procedure di affidamento.
4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis,
ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante,
l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del
tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i
relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni
del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis,
lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio
premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione
appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis,
entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto
rispettivamente nelle Tabelle A e B.
4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis
secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte
costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11
del codice.»;
f) dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:
«Articolo 13-bis
(Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza)
1. E' istituito presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto
da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della
Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un
rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
a) monitora l'attivita' di committenza svolta dalle stazioni
appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in
attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma
9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o
centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;
b) individua eventuali sfere di attivita' o di ambiti
settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e
l'offerta di attivita' di committenza;
c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza qualificate per sfere di attivita' e
ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico
privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della
relativa distribuzione sul territorio nazionale;
d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di
specifica competenza ed esperienza nelle attivita' ad elevata
complessita' o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a
strumenti e tecnologie digitali;
e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente
per le attivita' di cui alle lettere precedenti;
f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di
digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni
territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione
interistituzionale.
3. Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto
attiene agli indirizzi di finanza pubblica.
Articolo 13-ter
(Disposizioni transitorie)
1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai
provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito delle
istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonche' in caso di
rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai
sensi dell'articolo 11. I provvedimenti di qualificazione gia'
rilasciati dall'ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi
ed efficaci per il termine biennale di cui all'articolo 11.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di
iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di servizi
e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per
l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e comunque non oltre
il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad
eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono
iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di
svolgere le funzioni di RUP.»;
g) la Tabella A e' sostituita dalla seguente:
«Tabella A - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2
Parte di provvedimento in formato grafico
h) la Tabella B e' sostituita dalla seguente:
«Tabella B - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2
Parte di provvedimento in formato grafico
i) la Tabella C e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
l) dopo la Tabella C sono aggiunte le seguenti:
«Tabella C-bis - Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e
3, per l'esecuzione di lavori
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C-ter - Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3,
per l'esecuzione di servizi e forniture
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 88:
- Si riportano gli articoli 3, 4, 5, e 11 dell'Allegato
II.4 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Livelli di qualificazione per la
progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni
appaltanti). - 1. Per la progettazione e l'affidamento di
lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500
mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno
dei seguenti livelli:
a) qualificazione di primo livello (L3) per importi
fino a 1.000.000 di euro;
b) qualificazione di secondo livello (L2) per
importi fino alle soglie di rilevanza europea;
c) qualificazione di terzo livello (L1) senza
limiti di importo.
2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di
cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e
devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di
cui all'articolo 4, comma 2, pari o superiore a:
a) livello L3: trenta punti;
b) livello L2: quaranta punti;
c) livello L1: cinquanta punti.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30
giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma
1 puo' essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di
dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i
livelli L1 e L2.
4. Le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate
per i servizi e le forniture, possono comunque procedere
all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria di valore pari o superiore alle soglie
previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della
qualificazione corrispondente all'importo stimato dei
lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i
predetti servizi.
5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui
all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e
dell'esecuzione dei contratti di concessione e di
partenariato pubblico privato di importo a base di gara
pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti
devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e
garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza
di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari
e dei rischi.
6. Fino al 31 dicembre 2026, gli Uffici giudiziari
non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al
presente articolo possono progettare e affidare i lavori di
manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la
sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato
di competenze tecniche in materia di ingegneria o
architettura. In mancanza di tale figura professionale, i
compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori
di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da
realizzare.»
«Art. 4 (Requisiti per la qualificazione relativa
alla progettazione e all'affidamento di lavori per le
stazioni appaltanti). - 1. Per potere essere ammesse alla
procedura di qualificazione per la progettazione e
l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio
o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli
affidamenti di lavori;
c) disponibilita' di piattaforme di
approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26
del codice.
2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1,
la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il
grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A
annessa al presente allegato.
3. Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi
sono descritti nella tabella C annessa al presente
allegato.
4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al
numero di gare svolte, si considerano, per le gare di
importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del
codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le
disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.
5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), e'
richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31
dicembre 2023, puo' essere riconosciuto alle stazioni
appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un
punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza
maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel
triennio precedente la data di domanda di qualificazione.
Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale
requisito puo' essere attribuito anche ai requisiti
premianti di cui all'articolo 11, comma 2.»
«Art. 5 (Livelli di qualificazione relativi alla
progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per
le stazioni appaltanti). - 1. Per i servizi e le forniture
di importo a base di gara pari o superiore alle soglie
previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti
sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
a) qualificazione di primo livello (SF3) per
importi fino a 750.000 euro;
b) qualificazione di secondo livello (SF2) per
importi fino a 5.000.000 di euro;
c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza
limiti di importo.
2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di
cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio
complessivo per i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2,
pari o superiore a:
a) livello SF3: trenta punti;
b) livello SF2: quaranta punti;
c) livello SF1: cinquanta punti.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori.
4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei
livelli di cui al comma 1, puo' essere ottenuta anche con
un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e
di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.
5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e
dell'esecuzione dei contratti di concessione e di
partenariato pubblico privato di importo a base di gara
pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti
devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e
garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre
anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei
rischi.»
«Art. 11 (Revisione della qualificazione). - 1. Il
punteggio di qualificazione e' aggiornato ogni due anni.
Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti
qualificate accedono all'AUSA e aggiornano o forniscono le
informazioni e i dati necessari per la revisione della
qualificazione.
2. Per la revisione della qualificazione l'ANAC
valuta anche i seguenti requisiti premianti:
a) la disponibilita' ad essere inseriti nell'elenco
di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver
effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non
qualificate anche al di sotto della soglia di cui
all'articolo 62, comma 1;
b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo
svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione.
b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da
parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza qualificate;
b-ter) l'efficienza decisionale della stazione
appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da
intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle
offerte e la stipula del contratto e che non deve essere
superiore in media a centoquindici giorni.
3. Le domande presentate ai sensi del presente
articolo sono verificate dall'ANAC con le modalita' di cui
all'articolo 10, comma 3.
4. Se dagli accertamenti condotti risulta una
diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la
stazione appaltante o la centrale di committenza ad un
livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello
di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio e'
superiore a quello necessario per la qualificazione di
livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.
4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano,
a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la
propria efficienza decisionale nello svolgimento delle
procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo
medio intercorrente fra la data di presentazione delle
offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di
stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato
risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni
appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di
riorganizzazione, recante:
a) le misure necessarie al superamento delle
principali cause che hanno determinato il ritardo negli
affidamenti, con particolare riferimento alla
riorganizzazione del personale, al potenziamento della
formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli
strumenti digitali;
b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo
medio di svolgimento delle procedure di affidamento.
4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma
4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione
appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione
alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle
procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali,
eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di
riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis,
lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un
punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter)
alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio,
di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla
base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e
B.
4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma
4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure
proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi
dell'articolo 63, comma 11 del codice.».