Art. 89 
 
Inserimento dell'Allegato II.6-bis al decreto  legislativo  31  marzo
               2023, n. 36 - Accordo di collaborazione 
 
  1. Dopo l'allegato II.6 del  decreto  del  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36, e' inserito il seguente: 
    «Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione 
    (articolo 82-bis, comma 3) 
    Articolo 1(Definizione) 
    1.   Si   definisce   «accordo   di   collaborazione»   l'accordo
plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa
nella fase di  esecuzione  di  un  contratto  di  lavori,  servizi  o
forniture, disciplinano le forme, le modalita' e gli obiettivi  della
reciproca collaborazione al  fine  di  perseguire  il  principio  del
risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi
di esame contestuale degli interessi  pubblici  e  privati  coinvolti
finalizzati  alla  prevenzione  e  riduzione  dei   rischi   e   alla
risoluzione delle controversie che possono insorgere  nell'esecuzione
dell'accordo. 
    Articolo 2 (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione) 
    1.  L'accordo  di  collaborazione  e'  un  accordo  plurilaterale
sottoscritto dalle parti  coinvolte  nell'esecuzione  del  contratto,
individuate  ai  sensi  del  presente  articolo   in   considerazione
dell'oggetto e degli  obiettivi  dell'accordo.  L'accordo  e'  aperto
all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso
accordo di collaborazione, in conformita'  con  le  disposizioni  del
comma 3. 
    2. Sono parti dell'accordo: 
      a) la  stazione  appaltante,  il  R.U.P.  e,  ove  previsto  in
relazione all'oggetto del  contratto  principale,  il  Direttore  dei
lavori,   il   Coordinatore   per   la   sicurezza,   il    Direttore
dell'esecuzione, e il progettista per le  opere  realizzate  mediante
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
ai sensi dell'articolo 43 del codice; 
      b) l'appaltatore; 
      c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i  fornitori  che,  su
accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono  coinvolti
in misura  significativa  nella  fase  di  esecuzione,  tenuto  conto
dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto  o  della
fornitura,  e  della  rilevanza  delle  prestazioni   al   fine   del
raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale. 
    3.  La   stazione   appaltante,   anche   su   motivata   istanza
dell'appaltatore, puo' altresi' invitare ad  aderire  all'accordo  di
collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e  privati,  inclusi  gli
investitori istituzionali, nonche'  le  amministrazioni  partecipanti
alla conferenza di servizi di cui  all'articolo  38  del  codice,  e,
comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni  e
pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo,
nelle  attivita'  e  funzioni  strumentali  al   raggiungimento   del
risultato dell'esecuzione. L'accordo di collaborazione  definisce  le
funzioni e le attivita' svolte dai soggetti individuati ai sensi  del
primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge. 
    4. Le parti e  i  soggetti  individuati  ai  sensi  del  presente
articolo sottoscrivono l'accordo e collaborano secondo buona  fede  e
correttezza  al  perseguimento  degli   obiettivi   dell'accordo   di
collaborazione, individuando misure volte a prevenire  e  individuare
tempestivamente  eventuali  criticita'  della  fase  di   esecuzione,
nonche' a favorire il confronto sulle possibili soluzioni. 
    5. Fatta salva l'autonomia delle parti in ragione degli obiettivi
e degli impegni della collaborazione, sono  soggetti  dell'esecuzione
dell'accordo: 
      a) il direttore strategico,  che  e'  un  soggetto  imparziale,
munito delle necessarie  competenze  e  capacita'  organizzative,  il
quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione; 
      b) eventuali consulenti delle parti di  cui  al  comma  2,  che
monitorano l'andamento della collaborazione e supportano le parti nel
raggiungimento degli obiettivi dell'accordo. 
    Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione) 
    1.  L'accordo  di  collaborazione,   preceduto   dalle   premesse
generali, individua: 
      a) l'oggetto, le attivita' finalizzate al raggiungimento  degli
obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni  delle
parti; 
      b) le modalita' di verifica degli obiettivi di collaborazione; 
      c) i meccanismi di prevenzione e  riduzione  dei  rischi  e  di
risoluzione  delle  possibili  controversie  relative  all'esecuzione
dell'accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6; 
      d)   le   responsabilita'   per   l'esecuzione    dell'accordo,
determinate in ragione delle attivita'  e  dei  compiti  conferiti  a
ciascuna parte; 
      e) le eventuali premialita' relative  al  raggiungimento  degli
obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operativita'; 
      f) le funzioni e le attivita' delle parti e dei soggetti  della
collaborazione; 
      g) le ipotesi e modalita' di scioglimento dell'accordo. 
    2.  Le  premesse  generali  costituiscono  parte   integrante   e
sostanziale dell'accordo.  Le  medesime  illustrano  il  contesto  di
riferimento, le  caratteristiche  dell'appalto  a  cui  si  riferisce
l'accordo di collaborazione, le ragioni alla base della  stipulazione
dell'accordo e i principi e gli obiettivi  principali  e  collaterali
della collaborazione. 
    3. Gli obiettivi principali  sono  individuati  in  coerenza  con
l'oggetto e le caratteristiche specifiche dell'appalto e  riguardano,
in particolare, le attivita', i compiti e lo scambio di  informazioni
necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di  esecuzione,
le modalita' di verifica delle prestazioni eseguite, il  contenimento
del costo o del prezzo del contratto entro  i  limiti  di  spesa  dal
medesimo  fissati,  nonche'  ogni  ulteriore  aspetto  funzionale  al
raggiungimento del risultato. 
    4. Gli obiettivi  collaterali  individuano  le  attivita'  e  gli
impegni  a  carico  delle  parti  finalizzati  al  conseguimento   di
ulteriori benefici di  comune  interesse  tenuto  conto  anche  degli
aspetti  sociali,  culturali  e  ambientali   connessi   all'appalto.
Rientrano  tra  gli  obiettivi  collaterali   la   promozione   della
partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle  piccole  e  medie
imprese con sede operativa nell'ambito  territoriale  di  riferimento
per le prestazioni di cui all'articolo 108, comma 7, terzo periodo. 
    5.  L'accordo  di  collaborazione  disciplina  le  modalita'   di
verifica degli obiettivi di  collaborazione  conseguiti  dalle  parti
mediante la definizione di indicatori di prestazione o di risultato e
l'individuazione delle  scadenze  temporali  del  monitoraggio  e  di
raggiungimento degli obiettivi ai quali sono  connesse  le  eventuali
premialita'. 
    6. L'accordo di collaborazione individua un  sistema  di  allerta
finalizzato  a  prevenire   eventuali   criticita'   che   potrebbero
comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi  rimedi,
in coerenza con il principio del risultato. 
    7. L'accordo  di  collaborazione  puo'  prevedere  meccanismi  di
premialita', connessi al raggiungimento degli obiettivi principali  e
collaterali dell'accordo di collaborazione se previsti  nello  schema
di accordo inserito nei documenti iniziali di gara. 
    8. Le premialita' possono consistere: 
      a)  nell'inserimento   degli   operatori   economici   aderenti
all'accordo  di  collaborazione  negli  elenchi  e  negli  albi   per
l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di  cui  all'articolo  14,  fermo  restando  il
rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice; 
      b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle  disposizioni
del codice; 
      c)  in  premi  economici  connessi  al   raggiungimento   degli
obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante
nello schema di accordo in coerenza con l'articolo  126  del  codice,
tenuto conto della rilevanza dell'obiettivo raggiunto, e comunque nei
limiti delle risorse disponibili  nell'ambito  del  quadro  economico
dell'intervento; 
      d) in  premi  reputazionali  consistenti  nell'attribuzione  di
criteri premiali per le successive procedure di affidamento,  secondo
quanto previsto dall'articolo 108 del codice. 
    9. Le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi
di scioglimento del medesimo, per cause attinenti  al  raggiungimento
dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti  o  per  cause
imputabili ad una grave e non giustificata violazione  degli  impegni
concordati ad opera delle parti  aderenti.  L'accordo  disciplina  il
procedimento  di  scioglimento  del  medesimo  al  verificarsi  delle
predette ipotesi. 
    Articolo   4   (Sistema   di   risoluzione   alternativa    delle
controversie) 
    1. L'accordo di collaborazione impegna le parti  a  risolvere  in
buona fede, con gli  strumenti  collaborativi  previsti  dall'accordo
medesimo,  eventuali  controversie  sorte  in  sede   di   esecuzione
dell'accordo. Se non e' possibile risolvere in forma collaborativa la
controversia, l'accordo individua, in coerenza con  il  contratto  di
appalto  e  con  i  contratti  al  medesimo  collegati,  il   ricorso
preferenziale  agli  strumenti  alternativi  di   risoluzione   delle
controversie di cui al Titolo II  della  Parte  I  del  Libro  V  del
codice. 
    2. In caso di costituzione di un collegio consultivo  tecnico  ai
sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti  dell'accordo  di
collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le  determinazioni
del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.».