Art. 89
Inserimento dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 - Accordo di collaborazione
1. Dopo l'allegato II.6 del decreto del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, e' inserito il seguente:
«Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione
(articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 1(Definizione)
1. Si definisce «accordo di collaborazione» l'accordo
plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa
nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o
forniture, disciplinano le forme, le modalita' e gli obiettivi della
reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del
risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi
di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti
finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla
risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione
dell'accordo.
Articolo 2 (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)
1. L'accordo di collaborazione e' un accordo plurilaterale
sottoscritto dalle parti coinvolte nell'esecuzione del contratto,
individuate ai sensi del presente articolo in considerazione
dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo. L'accordo e' aperto
all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso
accordo di collaborazione, in conformita' con le disposizioni del
comma 3.
2. Sono parti dell'accordo:
a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in
relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei
lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore
dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
ai sensi dell'articolo 43 del codice;
b) l'appaltatore;
c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su
accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono coinvolti
in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto
dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della
fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del
raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.
3. La stazione appaltante, anche su motivata istanza
dell'appaltatore, puo' altresi' invitare ad aderire all'accordo di
collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli
investitori istituzionali, nonche' le amministrazioni partecipanti
alla conferenza di servizi di cui all'articolo 38 del codice, e,
comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e
pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo,
nelle attivita' e funzioni strumentali al raggiungimento del
risultato dell'esecuzione. L'accordo di collaborazione definisce le
funzioni e le attivita' svolte dai soggetti individuati ai sensi del
primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.
4. Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente
articolo sottoscrivono l'accordo e collaborano secondo buona fede e
correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di
collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare
tempestivamente eventuali criticita' della fase di esecuzione,
nonche' a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.
5. Fatta salva l'autonomia delle parti in ragione degli obiettivi
e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell'esecuzione
dell'accordo:
a) il direttore strategico, che e' un soggetto imparziale,
munito delle necessarie competenze e capacita' organizzative, il
quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;
b) eventuali consulenti delle parti di cui al comma 2, che
monitorano l'andamento della collaborazione e supportano le parti nel
raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.
Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)
1. L'accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse
generali, individua:
a) l'oggetto, le attivita' finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle
parti;
b) le modalita' di verifica degli obiettivi di collaborazione;
c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di
risoluzione delle possibili controversie relative all'esecuzione
dell'accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;
d) le responsabilita' per l'esecuzione dell'accordo,
determinate in ragione delle attivita' e dei compiti conferiti a
ciascuna parte;
e) le eventuali premialita' relative al raggiungimento degli
obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operativita';
f) le funzioni e le attivita' delle parti e dei soggetti della
collaborazione;
g) le ipotesi e modalita' di scioglimento dell'accordo.
2. Le premesse generali costituiscono parte integrante e
sostanziale dell'accordo. Le medesime illustrano il contesto di
riferimento, le caratteristiche dell'appalto a cui si riferisce
l'accordo di collaborazione, le ragioni alla base della stipulazione
dell'accordo e i principi e gli obiettivi principali e collaterali
della collaborazione.
3. Gli obiettivi principali sono individuati in coerenza con
l'oggetto e le caratteristiche specifiche dell'appalto e riguardano,
in particolare, le attivita', i compiti e lo scambio di informazioni
necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione,
le modalita' di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento
del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal
medesimo fissati, nonche' ogni ulteriore aspetto funzionale al
raggiungimento del risultato.
4. Gli obiettivi collaterali individuano le attivita' e gli
impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di
ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli
aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all'appalto.
Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della
partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie
imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento
per le prestazioni di cui all'articolo 108, comma 7, terzo periodo.
5. L'accordo di collaborazione disciplina le modalita' di
verifica degli obiettivi di collaborazione conseguiti dalle parti
mediante la definizione di indicatori di prestazione o di risultato e
l'individuazione delle scadenze temporali del monitoraggio e di
raggiungimento degli obiettivi ai quali sono connesse le eventuali
premialita'.
6. L'accordo di collaborazione individua un sistema di allerta
finalizzato a prevenire eventuali criticita' che potrebbero
comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi,
in coerenza con il principio del risultato.
7. L'accordo di collaborazione puo' prevedere meccanismi di
premialita', connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e
collaterali dell'accordo di collaborazione se previsti nello schema
di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.
8. Le premialita' possono consistere:
a) nell'inserimento degli operatori economici aderenti
all'accordo di collaborazione negli elenchi e negli albi per
l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, fermo restando il
rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice;
b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni
del codice;
c) in premi economici connessi al raggiungimento degli
obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante
nello schema di accordo in coerenza con l'articolo 126 del codice,
tenuto conto della rilevanza dell'obiettivo raggiunto, e comunque nei
limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico
dell'intervento;
d) in premi reputazionali consistenti nell'attribuzione di
criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo
quanto previsto dall'articolo 108 del codice.
9. Le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi
di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento
dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause
imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni
concordati ad opera delle parti aderenti. L'accordo disciplina il
procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle
predette ipotesi.
Articolo 4 (Sistema di risoluzione alternativa delle
controversie)
1. L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in
buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo
medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione
dell'accordo. Se non e' possibile risolvere in forma collaborativa la
controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di
appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso
preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle
controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del
codice.
2. In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai
sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti dell'accordo di
collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni
del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.».