Art. 9 
 
                      Modifiche all'articolo 24 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Alle regole  e
agli obblighi di interoperabilita', previsti ai  sensi  dell'articolo
23,  comma  3,  non  possono  essere  opposte  le  disposizioni   che
regolamentano le singole banche dati che  alimentano  la  Banca  dati
nazionale dei contratti pubblici.». 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Si  riporta  l'articolo  24   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   24   (Fascicolo    virtuale    dell'operatore
          economico).  -  1.  Presso  la  Banca  dati  nazionale  dei
          contratti   pubblici   opera    il    fascicolo    virtuale
          dell'operatore   economico   che   consente   la   verifica
          dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli
          94 e 95 e dei requisiti  di  cui  all'articolo  103  per  i
          soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' dei  dati  e
          dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100
          che l'operatore economico inserisce. 
              2. Il fascicolo virtuale  dell'operatore  economico  e'
          utilizzato  per  la  partecipazione   alle   procedure   di
          affidamento disciplinate dal codice. I dati e  i  documenti
          contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore  economico,
          nei  termini  di  efficacia  di  ciascuno  di  essi,   sono
          aggiornati  automaticamente  mediante  interoperabilita'  e
          sono utilizzati in tutte le procedure  di  affidamento  cui
          l'operatore partecipa. 
              3. Le  amministrazioni  competenti  al  rilascio  delle
          certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94
          e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale  dei  contratti
          pubblici, attraverso la  piattaforma  di  cui  all'articolo
          50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  e  l'accesso  per
          interoperabilita'  alle  proprie  banche  dati,  ai   sensi
          dell'articolo  23,  comma  3,  del  presente   codice,   la
          disponibilita' in tempo reale delle  informazioni  e  delle
          certificazioni digitali necessarie ad  assicurare  l'intero
          ciclo di vita digitale di contratti pubblici. Alle regole e
          agli  obblighi  di  interoperabilita',  previsti  ai  sensi
          dell'articolo 23, comma 3, non possono  essere  opposte  le
          disposizioni che regolamentano le singole banche  dati  che
          alimentano la Banca dati nazionale dei contratti  pubblici.
          La violazione dell'obbligo  di  cui  al  primo  periodo  e'
          punita  ai  sensi  dell'articolo  23,   comma   8.   L'ANAC
          garantisce   l'accessibilita'   al    fascicolo    virtuale
          dell'operatore economico alle stazioni  appaltanti  e  agli
          enti concedenti, agli operatori economici e agli  organismi
          di  attestazione  di  cui  all'articolo   100,   comma   4,
          limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC puo'
          predisporre elenchi aggiornati di operatori economici  gia'
          accertati  secondo  quanto  previsto  dal  comma  1  e   le
          modalita' per l'utilizzo degli accertamenti  per  procedure
          di affidamento diverse. 
              4.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   l'ANAC
          individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con
          il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con
          l'AGID entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del codice le tipologie  di  dati  da  inserire  nel
          fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la
          partecipazione alle procedure  di  affidamento  e  il  loro
          esito, in relazione ai quali e'  obbligatoria  la  verifica
          attraverso  la   Banca   dati   nazionale   dei   contratti
          pubblici.».