Art. 9
Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Alle regole e
agli obblighi di interoperabilita', previsti ai sensi dell'articolo
23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che
regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.».
Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 24 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 24 (Fascicolo virtuale dell'operatore
economico). - 1. Presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici opera il fascicolo virtuale
dell'operatore economico che consente la verifica
dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli
94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i
soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' dei dati e
dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100
che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e'
utilizzato per la partecipazione alle procedure di
affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti
contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico,
nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono
aggiornati automaticamente mediante interoperabilita' e
sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui
l'operatore partecipa.
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle
certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94
e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo
50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per
interoperabilita' alle proprie banche dati, ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la
disponibilita' in tempo reale delle informazioni e delle
certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero
ciclo di vita digitale di contratti pubblici. Alle regole e
agli obblighi di interoperabilita', previsti ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le
disposizioni che regolamentano le singole banche dati che
alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo e'
punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC
garantisce l'accessibilita' al fascicolo virtuale
dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli
enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi
di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4,
limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC puo'
predisporre elenchi aggiornati di operatori economici gia'
accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le
modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per procedure
di affidamento diverse.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC
individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con
l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel
fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la
partecipazione alle procedure di affidamento e il loro
esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.».