Art. 90
Modifiche all'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali
1. All'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.10 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «d'ufficio dalle
stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della
normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle stazioni
appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici».
Note all'art. 90:
- Si riporta l'articolo 1 dell'Allegato II.10 del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo
94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti a
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno
2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello
sportello unico previdenziale.
2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma
2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai
contributi previdenziali e assistenziali, il documento
unico di regolarita' contributiva acquisito dalle stazioni
appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici.».