Art. 91
Modifiche all'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di
lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
1. All'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 5, la parola: «RID» e' sostituita dalla
seguente: «SEPA»;
b) all'articolo 16, comma 10, le parole: «Nel caso di cessione
del complesso aziendale o del suo ramo,» sono sostituite dalle
seguenti: «Nei casi di cui al comma 9,»,
c) all'articolo 17, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I requisiti di capacita' strutturale necessari alla
verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, comma
5, lettera a), comma 6, lettere a) e c), comma 9, lettera a) e commi
11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.»;
d) all'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2), le parole:
«in ciascuna delle categorie scorporabili» sono sostituite
dalle seguenti: «, al fine di determinare la cifra di affari
complessiva»;
e) all'articolo 24:
1) al comma 5, lettera a), la parola: «autentica» e' soppressa;
2) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
tal fine il consorzio di imprese artigiane, il consorzio di
cooperative e il consorzio stabile puo' utilizzare i lavori della
categoria prevalente, per l'intero importo ovvero i lavori di
ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o
nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle
categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna
delle categorie scorporabili.»;
f) all'articolo 25, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano
l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso
di validita' possono continuare a svolgere tali funzioni.»;
g) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri
servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati
tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per
cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato
globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni
antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore
stimato dell'appalto; per i requisiti di capacita' tecnica e
professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver
eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della
procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a
favore di soggetti pubblici che di quelli privati.».
Note all'art. 91:
- Si riportano gli articoli 11, 16, 17, 23, 24, 25 e 40
dell'Allegato II.12 del citato decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, come modificati dal presente decreto:
«Art. 11 (Attivita' di qualificazione e
organizzazione delle SOA - Tariffe). - 1. Nello svolgimento
della propria attivita' le SOA devono:
a) operare con diligenza, correttezza e
trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai
soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare
adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo
trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta
dalle disposizioni del codice e dal presente allegato;
e) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e
correttezza;
f) verificare la veridicita' e la sostanza delle
dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni,
di cui all'articolo 18, presentate dai soggetti cui
rilasciare l'attestato, nonche' il permanere del possesso
dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1;
g) rilasciare l'attestazione di qualificazione
conformemente alla documentazione prodotta dall'operatore
economico e verificata ai sensi della lettera f).
2. Nello svolgimento della propria attivita' di
valutazione e verifica della qualificazione, le SOA
acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario,
quali i bilanci nonche' le informazioni sulle variazioni
organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica
degli operatori economici, anche dalla banca dati della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Per l'espletamento delle loro attivita'
istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di
soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA
sono comunque responsabili di ogni attivita' espletata in
maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle
stesse.
4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo
rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione
o di variazione sono soggette al pagamento di un
corrispettivo determinato, in rapporto all'importo
complessivo e al numero delle categorie generali o
specializzate cui si richiede di essere qualificati,
secondo le formule di cui alla Tabella B - Parte I. Per i
consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per
ciascuna attivita' e' ridotto del 50 per cento; per le
imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il
corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e'
ridotto del 20 per cento.
5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono
considerati corrispettivo minimo della prestazione resa.
Non puo' essere previsto il pagamento di un corrispettivo
in misura maggiore del doppio di quello determinato con i
criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario e' nullo.
Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del
rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono
ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento
del rilascio della attestazione sia stata disposta e
comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto
corrente bancario (SEPA) per l'intero corrispettivo.
6. Le SOA trasmettono all'ANAC, entro quindici giorni
dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalita'
stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.
7. Le SOA comunicano all'ANAC, entro il termine di
dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del
possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche'
il relativo esito.».
«Art. 16 (Domanda di qualificazione). - 1. Per il
conseguimento della qualificazione gli operatori economici
devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente
Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori
economici devono altresi' possedere la certificazione del
sistema di qualita' di cui all'articolo 100, comma 5,
lettera c), del codice.
2. L'operatore economico che intende ottenere
l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito
contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di
produrre il certificato della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, completo di
attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino
le attivita' riconducibili alle categorie di opere generali
e specializzate richieste.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti
necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione,
anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali
dell'operatore istante, e compie la procedura di rilascio
dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del
contratto. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti
o integrazioni documentali per un periodo complessivamente
non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di
sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non
superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto,
la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il
diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del
diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'ANAC
nei successivi trenta giorni.
5. L'efficacia dell'attestazione e' pari a cinque
anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti
di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita'
strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta
giorni prima della scadenza del termine, l'operatore
economico che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la
medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio
dell'attivita' di attestazione.
6. Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto
anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta
giorni dalla data del rilascio dell'attestazione
originaria.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse
condizioni e con le stesse modalita' previste per il
rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova
attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal
comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non
producono conseguenze sulla durata di efficacia
dell'attestazione le variazioni che non producono effetti
diretti sulle categorie e classifiche oggetto della
relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a
procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa
ridotta secondo i criteri fissati dall'ANAC.
9. In caso di fusione o di altra operazione che
comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il
nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei
requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso
hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda
l'affittuario puo' avvalersi dei requisiti posseduti
dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia
durata non inferiore a tre anni.
10. Nei casi di cui al comma 9, il soggetto
richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia
giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale
competente per territorio.
11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto,
nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della
cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA
accertano quali requisiti di cui all'articolo 18, comma 5,
sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel
caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del
complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa puo'
richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai
requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla
base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione
del complesso aziendale o del suo ramo.
12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui
al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta
giorni, presso l'ANAC e la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro
delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice
civile.»
«Art. 17 (Verifica triennale). - 1. In data non
antecedente a novanta giorni prima della scadenza del
previsto termine triennale, l'operatore economico deve
sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti
presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione
oggetto della revisione, stipulando apposito contratto.
Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo
la scadenza del triennio di validita' dell'attestazione, lo
stesso non puo' partecipare alle gare nel periodo
decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla
data di effettuazione della verifica con esito positivo.
2. Nel caso in cui l'ANAC abbia disposto nei
confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
attestazione, l'operatore economico puo' sottoporsi alla
verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA
che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di
trasferire la documentazione relativa all'operatore
economico alla nuova SOA entro quindici giorni.
3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla
stipula del contratto compie la procedura di verifica
triennale. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti
per un periodo non superiore a quarantacinque giorni;
trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso
un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla
stipula del contratto, la SOA e' tenuta a dichiarare
l'esito della procedura secondo le modalita' di cui al
comma 7.
4. I requisiti di ordine generale necessari alla
verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 18,
comma 1.
5. I requisiti di capacita' strutturale necessari
alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli
4 e 18, comma 5, lettera a), comma 6, lettere a) e c),
comma 9, lettera a) e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
6. La verifica di congruita' tra cifra di affari in
lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del
personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 19, e'
effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del
quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine
triennale e importo medio annuale della cifra di affari in
lavori accertata in sede di attestazione originaria, come
eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi
dell'articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25 per
cento. La cifra di affari e' ridotta in proporzione alla
quota di scostamento superiore al 25 per cento, con
conseguente eventuale revisione della attestazione. Le
categorie in cui deve essere effettuata la suddetta
revisione sono indicate dall'operatore economico in sede di
contratto di verifica triennale.
7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA
informa l'operatore economico e l'ANAC, inviando, entro il
termine di cui al comma 3, con le modalita' telematiche
stabilite nei provvedimenti dell'ANAC, l'attestato
revisionato o comunicando all'operatore economico e
all'ANAC l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso
l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione,
comunque non successiva alla data di scadenza del triennio
dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica
decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di
rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta
dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre
dalla data di adozione della verifica.».
«Art. 23 (Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e
dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal
contraente generale). - 1. Ai fini della qualificazione
delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto
e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai
seguenti criteri:
a) le lavorazioni eseguite dalle imprese
subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella
A; l'impresa subappaltatrice puo' utilizzare per la
qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite
aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa affidataria puo' utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, per
l'intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie
scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o
nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui
alla Tabella A, per l'intero importo, al fine di
determinare la cifra di affari complessiva.
2. La SOA, nella attivita' di attestazione, e' tenuta
ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto
del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della
qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di
esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni
relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel
bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito
nonche' nel contratto e negli eventuali atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta
documentazione e' richiesta dalla SOA al soggetto che ha
emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA e'
tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze
riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera f).
3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento
temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente
generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono
richiesti i requisiti di qualificazione prescritti
dall'articolo 100, comma 4, del codice e dal presente
allegato, per la corrispondente categoria e classifica di
importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo
21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal
soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al
contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo
soggetto aggiudicatore, all'ANAC con le modalita' stabilite
nei provvedimenti della stessa Autorita'.».
«Art. 24 (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti
e dei relativi importi). - 1. L'attribuzione, nel
certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o
degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione,
individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti,
e' effettuata con riferimento alle categorie richieste nel
bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito,
nonche' con riferimento alle categorie delle lavorazioni
affidate in subappalto, risultanti dal certificato di
esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del
progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei
lavori categorie di qualificazione diverse da quelle
previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di
invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo
222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di
euro 50.000.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto
all'applicazione del codice e del presente allegato, le
categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle
SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalla
Tabella A e in base all'importo realizzato per ciascuna di
esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto
d'appalto o documento di analoga natura.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su
committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri
quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o
indici ufficiali e il relativo importo e' valutato nella
misura del 100 per cento.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa
riferimento al costo totale dell'intervento (CTN),
costituito dal costo a metro quadro, cosi' come determinato
dai soggetti competenti secondo le norme vigenti,
moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e
maggiorato del 25 per cento.
5. Nel caso indicato al comma 2 le relative
dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:
a) permesso di costruire ovvero segnalazione
certificata di inizio attivita', relativi all'opera
realizzata, ove richiesti, con allegata copia del progetto
approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al
quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori.
6. Nel caso indicato al comma 3, le relative
dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al
comma 5, lettere a) e d), nonche' delle fatture o di
diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di
materiali e di servizi e a eventuali subappalti.
7. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6,
nel caso indicato al comma 2 l'operatore economico deve
presentare la certificazione di esecuzione lavori
rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei
lavori; i firmatari sono responsabili anche
dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali
dovranno altresi' presentare la documentazione prevista dal
comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la
certificazione e' rilasciata direttamente dal direttore
lavori.
8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori
appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio
di cooperative e al consorzio stabile e' attribuito, sulla
base di una deliberazione del consorzio stesso, al
consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo
le modalita' previste dall'articolo 23, comma 1, lettera
b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del
consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di
esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione
consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia
da attribuire completamente al consorzio ovvero al
consorzio e al consorziato nelle misure di cui al primo
periodo.
A tal fine il consorzio di imprese artigiane, il
consorzio di cooperative e il consorzio stabile puo'
utilizzare i lavori della categoria prevalente, per
l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle
categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di
gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie
di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna
delle categorie scorporabili.».
«Art. 25 (Direzione tecnica). - 1. La direzione
tecnica e' l'organo cui competono gli adempimenti di
carattere tecnico-organizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo' essere
assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente
con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da
piu' soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di
direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in
categorie con classifica di importo pari o superiore alla
IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra
equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario
in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma
di perito industriale edile o di geometra; per le
classifiche inferiori e' ammesso anche il possesso di
titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra
e di perito industriale edile, ovvero il possesso del
requisito professionale identificato nella esperienza
acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da
comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione.
2-bis. I soggetti che alla data del 1° luglio 2023
ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da
un attestato in corso di validita' possono continuare a
svolgere tali funzioni.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore
tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di
altri operatori economici qualificati; tali soggetti
producono una dichiarazione di unicita' di incarico. Il
direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare
dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente
dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera
professionale regolarmente registrato.
4. La qualificazione conseguita ai sensi
dell'articolo 18, comma 18, e' collegata al direttore
tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione puo'
essere confermata sulla base di autonoma e specifica
valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del
direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con
soggetti aventi analoga idoneita'.
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del
direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti,
la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:
a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione
nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla
presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori
tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione
nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui
l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente
di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza
connesse alla direzione tecnica.
6. In ogni caso di variazione della direzione
tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA
che l'ha qualificata e all'ANAC entro trenta giorni dalla
data della avvenuta variazione.».
«Art. 40 (Verifica dei requisiti e delle capacita').
- 1. Ai sensi dell'articolo 99 del codice, la verifica del
possesso dei requisiti necessari ai fini della
partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 66 del
codice alle procedure per l'affidamento di servizi di
architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo
virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24
del codice.
1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e
negli altri servizi tecnici, i requisiti
economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura
assicurativa con massimale pari al dieci per cento
dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato
globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi
cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non
superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti
di capacita' tecnica e professionale, le stazioni
appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei
precedenti dieci anni dalla data di indizione della
procedura di gara, contratti analoghi a quelli in
affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di
quelli privati.».