Art. 91 
 
Modifiche all'Allegato II.12 del decreto legislativo 31  marzo  2023,
  n. 36 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori  di
  lavori.  Requisiti  per  la  partecipazione   alle   procedure   di
  affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 
 
  1. All'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 5, la parola: «RID» e' sostituita dalla
seguente: «SEPA»; 
    b) all'articolo 16, comma 10, le parole: «Nel  caso  di  cessione
del complesso aziendale  o  del  suo  ramo,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Nei casi di cui al comma 9,», 
    c) all'articolo 17, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5.  I  requisiti  di  capacita'  strutturale  necessari   alla
verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18,  comma
5, lettera a), comma 6, lettere a) e c), comma 9, lettera a) e  commi
11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.»; 
    d) all'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2), le parole: 
      «in ciascuna  delle  categorie  scorporabili»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «,  al  fine  di  determinare  la  cifra  di  affari
complessiva»; 
    e) all'articolo 24: 
      1) al comma 5, lettera a), la parola: «autentica» e' soppressa; 
      2) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «A
tal  fine  il  consorzio  di  imprese  artigiane,  il  consorzio   di
cooperative e il consorzio stabile puo'  utilizzare  i  lavori  della
categoria  prevalente,  per  l'intero  importo  ovvero  i  lavori  di
ciascuna  delle  categorie  scorporabili   previste   nel   bando   o
nell'avviso di gara o  nella  lettera  di  invito  appartenenti  alle
categorie di cui alla Tabella A per  l'intero  importo,  in  ciascuna
delle categorie scorporabili.»; 
    f) all'articolo 25, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano
l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato  in  corso
di validita' possono continuare a svolgere tali funzioni.»; 
    g) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli  altri
servizi tecnici, i  requisiti  economico-finanziari  sono  dimostrati
tramite una copertura assicurativa con massimale pari  al  dieci  per
cento dell'importo delle opere o, in  alternativa,  da  un  fatturato
globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi  cinque  anni
antecedenti la pubblicazione del bando  e  non  superiore  al  valore
stimato  dell'appalto;  per  i  requisiti  di  capacita'  tecnica   e
professionale, le stazioni  appaltanti  possono  richiedere  di  aver
eseguito, nei precedenti dieci anni dalla  data  di  indizione  della
procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia  a
favore di soggetti pubblici che di quelli privati.». 
 
          Note all'art. 91: 
              - Si riportano gli articoli 11, 16, 17, 23, 24, 25 e 40
          dell'Allegato II.12 del citato decreto legislativo 31 marzo
          2023, n. 36, come modificati dal presente decreto: 
                «Art.   11    (Attivita'    di    qualificazione    e
          organizzazione delle SOA - Tariffe). - 1. Nello svolgimento
          della propria attivita' le SOA devono: 
                  a)   operare   con   diligenza,    correttezza    e
          trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice; 
                  b)  acquisire  le   informazioni   necessarie   dai
          soggetti da qualificare e operare  in  modo  da  assicurare
          adeguata informazione; 
                  c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo
          trattamento; 
                  d) assicurare e mantenere l'indipendenza  richiesta
          dalle disposizioni del codice e dal presente allegato; 
                  e)  disporre  di  risorse  e  procedure,  anche  di
          controllo  interno,  idonee  ad  assicurare  efficienza   e
          correttezza; 
                  f) verificare la veridicita' e  la  sostanza  delle
          dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni,
          di  cui  all'articolo  18,  presentate  dai  soggetti   cui
          rilasciare l'attestato, nonche' il permanere  del  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1; 
                  g)  rilasciare  l'attestazione  di   qualificazione
          conformemente alla documentazione  prodotta  dall'operatore
          economico e verificata ai sensi della lettera f). 
                2.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita'  di
          valutazione  e  verifica  della  qualificazione,   le   SOA
          acquisiscono i  dati  di  carattere  economico-finanziario,
          quali i bilanci nonche' le  informazioni  sulle  variazioni
          organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica
          degli operatori economici, anche  dalla  banca  dati  della
          camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
                3.   Per   l'espletamento   delle   loro    attivita'
          istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di
          soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA
          sono comunque responsabili di ogni attivita'  espletata  in
          maniera diretta e indiretta  in  nome  e  per  conto  delle
          stesse. 
                4. Ogni  attestazione  di  qualificazione  o  di  suo
          rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione
          o  di  variazione  sono  soggette  al   pagamento   di   un
          corrispettivo   determinato,   in   rapporto    all'importo
          complessivo  e  al  numero  delle  categorie   generali   o
          specializzate  cui  si  richiede  di  essere   qualificati,
          secondo le formule di cui alla Tabella B - Parte I.  Per  i
          consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle  SOA  per
          ciascuna attivita' e' ridotto del  50  per  cento;  per  le
          imprese qualificate fino alla II classifica di importo,  il
          corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita'  e'
          ridotto del 20 per cento. 
                5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4  sono
          considerati corrispettivo minimo  della  prestazione  resa.
          Non puo' essere previsto il pagamento di  un  corrispettivo
          in misura maggiore del doppio di quello determinato  con  i
          criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario  e'  nullo.
          Il corrispettivo deve essere interamente pagato  prima  del
          rilascio dell'attestazione, revisione  o  variazione;  sono
          ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento
          del  rilascio  della  attestazione  sia  stata  disposta  e
          comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito  in  conto
          corrente bancario (SEPA) per l'intero corrispettivo. 
                6. Le SOA trasmettono all'ANAC, entro quindici giorni
          dal loro rilascio, le  attestazioni  secondo  le  modalita'
          stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC. 
                7. Le SOA comunicano all'ANAC, entro  il  termine  di
          dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento  del
          possesso dei requisiti nei confronti delle imprese  nonche'
          il relativo esito.». 
                «Art. 16 (Domanda di qualificazione).  -  1.  Per  il
          conseguimento della qualificazione gli operatori  economici
          devono  possedere  i  requisiti  stabiliti  dalla  presente
          Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori
          economici devono altresi' possedere la  certificazione  del
          sistema di qualita'  di  cui  all'articolo  100,  comma  5,
          lettera c), del codice. 
                2.  L'operatore  economico   che   intende   ottenere
          l'attestazione di qualificazione  deve  stipulare  apposito
          contratto con una delle SOA  autorizzate,  con  obbligo  di
          produrre  il  certificato  della   camera   di   commercio,
          industria,   artigianato   e   agricoltura,   completo   di
          attestazione antimafia, dal cui oggetto  sociale  risultino
          le attivita' riconducibili alle categorie di opere generali
          e specializzate richieste. 
                3. La SOA svolge  l'istruttoria  e  gli  accertamenti
          necessari alla verifica dei  requisiti  di  qualificazione,
          anche mediante accesso  diretto  alle  strutture  aziendali
          dell'operatore istante, e compie la procedura  di  rilascio
          dell'attestazione entro novanta giorni  dalla  stipula  del
          contratto. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti
          o integrazioni documentali per un periodo  complessivamente
          non superiore a novanta giorni; trascorso tale  periodo  di
          sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non
          superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto,
          la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque  il
          diniego di rilascio della stessa. 
                4. Della stipula del contratto, del  rilascio  o  del
          diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'ANAC
          nei successivi trenta giorni. 
                5. L'efficacia dell'attestazione  e'  pari  a  cinque
          anni con verifica triennale del mantenimento dei  requisiti
          di ordine generale,  nonche'  dei  requisiti  di  capacita'
          strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta
          giorni  prima  della  scadenza  del  termine,   l'operatore
          economico    che    intende    conseguire    il     rinnovo
          dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con  la
          medesima  SOA  o  con  un'altra  autorizzata  all'esercizio
          dell'attivita' di attestazione. 
                6. Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto
          anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta
          giorni   dalla   data   del   rilascio    dell'attestazione
          originaria. 
                7. Il rinnovo dell'attestazione avviene  alle  stesse
          condizioni e  con  le  stesse  modalita'  previste  per  il
          rilascio  dell'attestazione;   dalla   data   della   nuova
          attestazione decorre il termine di  efficacia  fissato  dal
          comma 5. 
                8. Non costituiscono rinnovo di  attestazione  e  non
          producono   conseguenze   sulla   durata    di    efficacia
          dell'attestazione le variazioni che non  producono  effetti
          diretti  sulle  categorie  e  classifiche   oggetto   della
          relativa qualificazione; dette variazioni sono  soggette  a
          procedure  accelerate  e  semplificate  nonche'  a  tariffa
          ridotta secondo i criteri fissati dall'ANAC. 
                9. In caso di  fusione  o  di  altra  operazione  che
          comporti il trasferimento di azienda o di un suo  ramo,  il
          nuovo soggetto puo' avvalersi  per  la  qualificazione  dei
          requisiti posseduti dagli operatori economici  che  a  esso
          hanno  dato  origine.  Nel  caso  di  affitto  di   azienda
          l'affittuario  puo'  avvalersi  dei   requisiti   posseduti
          dall'impresa locatrice se il  contratto  di  affitto  abbia
          durata non inferiore a tre anni. 
                10.  Nei  casi  di  cui  al  comma  9,  il   soggetto
          richiedente  l'attestazione  presenta  alla   SOA   perizia
          giurata redatta  da  un  soggetto  nominato  dal  tribunale
          competente per territorio. 
                11. Ai fini dell'attestazione di un  nuovo  soggetto,
          nell'ipotesi in cui lo  stesso  utilizzi  l'istituto  della
          cessione del complesso aziendale o di un suo ramo,  le  SOA
          accertano quali requisiti di cui all'articolo 18, comma  5,
          sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione.  Nel
          caso in cui l'impresa cedente  ricorra  alla  cessione  del
          complesso aziendale o  di  un  suo  ramo,  la  stessa  puo'
          richiedere alla SOA una  nuova  attestazione,  riferita  ai
          requisiti oggetto di  trasferimento,  esclusivamente  sulla
          base dei requisiti acquisiti successivamente alla  cessione
          del complesso aziendale o del suo ramo. 
                12. Gli atti di fusione o di altra operazione di  cui
          al comma 9 sono  depositati  dalle  imprese,  entro  trenta
          giorni, presso l'ANAC e la camera di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura  per  l'iscrizione  nel  registro
          delle  imprese  ai  sensi  dell'articolo  2556  del  codice
          civile.» 
                «Art. 17 (Verifica  triennale).  -  1.  In  data  non
          antecedente a  novanta  giorni  prima  della  scadenza  del
          previsto  termine  triennale,  l'operatore  economico  deve
          sottoporsi alla  verifica  di  mantenimento  dei  requisiti
          presso la  stessa  SOA  che  ha  rilasciato  l'attestazione
          oggetto della  revisione,  stipulando  apposito  contratto.
          Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo
          la scadenza del triennio di validita' dell'attestazione, lo
          stesso  non  puo'  partecipare  alle   gare   nel   periodo
          decorrente dalla data di scadenza del  triennio  sino  alla
          data di effettuazione della verifica con esito positivo. 
                2.  Nel  caso  in  cui  l'ANAC  abbia  disposto   nei
          confronti di una SOA la  sospensione  ovvero  la  decadenza
          dell'autorizzazione   all'esercizio    dell'attivita'    di
          attestazione, l'operatore economico  puo'  sottoporsi  alla
          verifica triennale dei requisiti presso altra SOA.  La  SOA
          che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di
          trasferire   la   documentazione   relativa   all'operatore
          economico alla nuova SOA entro quindici giorni. 
                3. La SOA nei quarantacinque giorni  successivi  alla
          stipula del  contratto  compie  la  procedura  di  verifica
          triennale. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti
          per un  periodo  non  superiore  a  quarantacinque  giorni;
          trascorso tale periodo di sospensione e comunque  trascorso
          un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla
          stipula del  contratto,  la  SOA  e'  tenuta  a  dichiarare
          l'esito della procedura secondo  le  modalita'  di  cui  al
          comma 7. 
                4. I requisiti  di  ordine  generale  necessari  alla
          verifica triennale sono quelli previsti  dall'articolo  18,
          comma 1. 
                5. I requisiti  di  capacita'  strutturale  necessari
          alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli
          4 e 18, comma 5, lettera a), comma  6,  lettere  a)  e  c),
          comma 9, lettera a) e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 
                6. La verifica di congruita' tra cifra di  affari  in
          lavori, costo  delle  attrezzature  tecniche  e  costo  del
          personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 19,  e'
          effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio  del
          quinquennio fiscale  precedente  la  scadenza  del  termine
          triennale e importo medio annuale della cifra di affari  in
          lavori accertata in sede di attestazione  originaria,  come
          eventualmente  rideterminata   figurativamente   ai   sensi
          dell'articolo 18, comma 19, con una tolleranza del  25  per
          cento. La cifra di affari e' ridotta  in  proporzione  alla
          quota  di  scostamento  superiore  al  25  per  cento,  con
          conseguente  eventuale  revisione  della  attestazione.  Le
          categorie  in  cui  deve  essere  effettuata  la   suddetta
          revisione sono indicate dall'operatore economico in sede di
          contratto di verifica triennale. 
                7. Dell'esito della  procedura  di  verifica  la  SOA
          informa l'operatore economico e l'ANAC, inviando, entro  il
          termine di cui al comma 3,  con  le  modalita'  telematiche
          stabilite   nei   provvedimenti   dell'ANAC,    l'attestato
          revisionato  o  comunicando   all'operatore   economico   e
          all'ANAC l'eventuale esito negativo; in questo ultimo  caso
          l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione,
          comunque non successiva alla data di scadenza del  triennio
          dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della  verifica
          decorre dalla data di scadenza del triennio dalla  data  di
          rilascio della attestazione; ove la verifica  sia  compiuta
          dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre
          dalla data di adozione della verifica.». 
                «Art. 23 (Lavori eseguiti dall'impresa affidataria  e
          dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a  terzi  dal
          contraente generale). - 1.  Ai  fini  della  qualificazione
          delle imprese che hanno affidato lavorazioni in  subappalto
          e delle imprese subappaltatrici  le  SOA  si  attengono  ai
          seguenti criteri: 
                  a)   le   lavorazioni   eseguite   dalle    imprese
          subappaltatrici sono classificabili ai sensi della  Tabella
          A;  l'impresa  subappaltatrice  puo'  utilizzare   per   la
          qualificazione il quantitativo delle  lavorazioni  eseguite
          aventi le caratteristiche predette; 
                  b) l'impresa affidataria puo' utilizzare: 
                    1)  i  lavori  della  categoria  prevalente,  per
          l'intero importo; 
                    2)  i  lavori   di   ciascuna   delle   categorie
          scorporabili previste nel bando o  nell'avviso  di  gara  o
          nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui
          alla  Tabella  A,  per  l'intero  importo,   al   fine   di
          determinare la cifra di affari complessiva. 
                2. La SOA, nella attivita' di attestazione, e' tenuta
          ad attribuire la qualificazione conformemente al  contenuto
          del  certificato  di  esecuzione  lavori.  Ai  fini   della
          qualificazione, la SOA  verifica  che  nel  certificato  di
          esecuzione  dei  lavori  non  siano  presenti   lavorazioni
          relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel
          bando di gara o  nell'avviso  o  nella  lettera  di  invito
          nonche'  nel  contratto   e   negli   eventuali   atti   di
          sottomissione o  aggiuntivi  debitamente  approvati.  Detta
          documentazione e' richiesta dalla SOA al  soggetto  che  ha
          emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La  SOA  e'
          tenuta  a   segnalare   all'ANAC   eventuali   incongruenze
          riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 1, lettera f). 
                3. In  caso  di  lavori  eseguiti  in  raggruppamento
          temporaneo, le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita. 
                4. Ai terzi,  affidatari  di  lavori  del  contraente
          generale  ai  sensi  dell'articolo  204  del  codice,  sono
          richiesti  i   requisiti   di   qualificazione   prescritti
          dall'articolo 100, comma  4,  del  codice  e  dal  presente
          allegato, per la corrispondente categoria e  classifica  di
          importo. I certificati di esecuzione  di  cui  all'articolo
          21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal
          soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento  al
          contraente  generale  e  trasmessi,  a  cura  del  medesimo
          soggetto aggiudicatore, all'ANAC con le modalita' stabilite
          nei provvedimenti della stessa Autorita'.». 
                «Art. 24 (Criteri di valutazione dei lavori  eseguiti
          e  dei  relativi  importi).  -   1.   L'attribuzione,   nel
          certificato lavori, da parte delle  stazioni  appaltanti  o
          degli enti concedenti, delle categorie  di  qualificazione,
          individuate dalla Tabella A, relative ai  lavori  eseguiti,
          e' effettuata con riferimento alle categorie richieste  nel
          bando di gara o nell'avviso  o  nella  lettera  di  invito,
          nonche' con riferimento alle  categorie  delle  lavorazioni
          affidate  in  subappalto,  risultanti  dal  certificato  di
          esecuzione dei lavori. Qualora il  responsabile  unico  del
          progetto (RUP) riporti nel certificato  di  esecuzione  dei
          lavori  categorie  di  qualificazione  diverse  da   quelle
          previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di
          invito, si applicano  le  sanzioni  previste  dall'articolo
          222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo  di
          euro 50.000. 
                2. Per i lavori il cui  committente  non  sia  tenuto
          all'applicazione del codice e  del  presente  allegato,  le
          categorie dei lavori e gli importi  sono  attribuiti  dalle
          SOA secondo le corrispondenti categorie  individuate  dalla
          Tabella A e in base all'importo realizzato per ciascuna  di
          esse, come desumibili dagli atti contabili,  dal  contratto
          d'appalto o documento di analoga natura. 
                3.  Per  i  lavori  eseguiti  in  proprio  e  non  su
          committenza si fa riferimento  a  parametri  fisici  (metri
          quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o
          indici ufficiali e il relativo importo  e'  valutato  nella
          misura del 100 per cento. 
                4. Nel caso di opere di  edilizia  abitativa,  si  fa
          riferimento  al   costo   totale   dell'intervento   (CTN),
          costituito dal costo a metro quadro, cosi' come determinato
          dai  soggetti  competenti   secondo   le   norme   vigenti,
          moltiplicato  per  la   superficie   complessiva   (SC)   e
          maggiorato del 25 per cento. 
                5.  Nel  caso  indicato  al  comma  2   le   relative
          dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione: 
                  a)  permesso  di  costruire   ovvero   segnalazione
          certificata  di  inizio   attivita',   relativi   all'opera
          realizzata, ove richiesti, con allegata copia del  progetto
          approvato; 
                  b) copia del contratto stipulato; 
                  c)   copia   delle   fatture   corrispondenti    al
          quantitativo di lavori eseguiti; 
                  d) copia del  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato dal direttore dei lavori. 
                6.  Nel  caso  indicato  al  comma  3,  le   relative
          dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al
          comma 5, lettere a)  e  d),  nonche'  delle  fatture  o  di
          diversa  documentazione  corrispondenti   all'acquisto   di
          materiali e di servizi e a eventuali subappalti. 
                7. Fermo restando quanto previsto dai commi  5  e  6,
          nel caso indicato al comma  2  l'operatore  economico  deve
          presentare   la   certificazione   di   esecuzione   lavori
          rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei
          lavori;    i    firmatari    sono    responsabili     anche
          dell'indicazione degli eventuali  subappaltatori,  i  quali
          dovranno altresi' presentare la documentazione prevista dal
          comma 5, lettera b). Nel  caso  indicato  al  comma  3,  la
          certificazione e'  rilasciata  direttamente  dal  direttore
          lavori. 
                8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori
          appaltati al consorzio di imprese artigiane,  al  consorzio
          di cooperative e al consorzio stabile e' attribuito,  sulla
          base  di  una  deliberazione  del  consorzio   stesso,   al
          consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo
          le modalita' previste dall'articolo 23,  comma  1,  lettera
          b). Ai  fini  della  qualificazione  del  consorzio  o  del
          consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato  di
          esecuzione  dei  lavori,  corredato   della   deliberazione
          consortile in cui sia precisato se il relativo importo  sia
          da  attribuire  completamente  al   consorzio   ovvero   al
          consorzio e al consorziato nelle misure  di  cui  al  primo
          periodo. 
              A tal  fine  il  consorzio  di  imprese  artigiane,  il
          consorzio  di  cooperative  e  il  consorzio  stabile  puo'
          utilizzare  i  lavori  della  categoria   prevalente,   per
          l'intero  importo  ovvero  i  lavori  di   ciascuna   delle
          categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso  di
          gara o nella lettera di invito appartenenti alle  categorie
          di cui alla Tabella A per  l'intero  importo,  in  ciascuna
          delle categorie scorporabili.». 
                
                «Art. 25  (Direzione  tecnica).  -  1.  La  direzione
          tecnica  e'  l'organo  cui  competono  gli  adempimenti  di
          carattere   tecnico-organizzativo    necessari    per    la
          realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo'  essere
          assunta da un singolo soggetto,  eventualmente  coincidente
          con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da
          piu' soggetti. 
                2. I soggetti ai quali viene affidato  l'incarico  di
          direttore tecnico sono dotati,  per  la  qualificazione  in
          categorie con classifica di importo pari o  superiore  alla
          IV, di laurea  in  ingegneria,  in  architettura,  o  altra
          equipollente, o di laurea breve o di diploma  universitario
          in ingegneria o in architettura o equipollente, di  diploma
          di  perito  industriale  edile  o  di  geometra;   per   le
          classifiche inferiori  e'  ammesso  anche  il  possesso  di
          titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra
          e di perito  industriale  edile,  ovvero  il  possesso  del
          requisito  professionale  identificato   nella   esperienza
          acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del
          cantiere per un periodo non  inferiore  a  cinque  anni  da
          comprovare con idonei certificati di esecuzione dei  lavori
          attestanti tale condizione. 
                2-bis. I soggetti che alla data del  1°  luglio  2023
          ricoprivano l'incarico di direttore tecnico  risultante  da
          un attestato in corso di  validita'  possono  continuare  a
          svolgere tali funzioni. 
                3. I soggetti designati  nell'incarico  di  direttore
          tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di
          altri  operatori  economici  qualificati;   tali   soggetti
          producono una dichiarazione di  unicita'  di  incarico.  Il
          direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare
          dell'impresa,       dal       legale        rappresentante,
          dall'amministratore e dal  socio,  deve  essere  dipendente
          dell'impresa stessa o  in  possesso  di  contratto  d'opera
          professionale regolarmente registrato. 
                4.   La   qualificazione    conseguita    ai    sensi
          dell'articolo 18,  comma  18,  e'  collegata  al  direttore
          tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione  puo'
          essere  confermata  sulla  base  di  autonoma  e  specifica
          valutazione se l'impresa  provvede  alla  sostituzione  del
          direttore tecnico  o  dei  direttori  tecnici  uscenti  con
          soggetti aventi analoga idoneita'. 
                5. Se l'impresa non provvede  alla  sostituzione  del
          direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici  uscenti,
          la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone: 
                  a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione
          nelle categorie e  importi  corrispondenti,  connessi  alla
          presenza del direttore  tecnico  uscente  o  dei  direttori
          tecnici uscenti; 
                  b) la conferma o la riduzione della  qualificazione
          nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso  in  cui
          l'impresa dimostri di aver eseguito lavori  rispettivamente
          di pari o di minore importo nelle categorie  in  precedenza
          connesse alla direzione tecnica. 
                6.  In  ogni  caso  di  variazione  della   direzione
          tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla  SOA
          che l'ha qualificata e all'ANAC entro trenta  giorni  dalla
          data della avvenuta variazione.». 
                «Art. 40 (Verifica dei requisiti e delle  capacita').
          - 1. Ai sensi dell'articolo 99 del codice, la verifica  del
          possesso   dei   requisiti   necessari   ai   fini    della
          partecipazione dei soggetti  di  cui  all'articolo  66  del
          codice alle  procedure  per  l'affidamento  di  servizi  di
          architettura e ingegneria avviene attraverso  il  fascicolo
          virtuale dell'operatore economico di  cui  all'articolo  24
          del codice. 
                1-bis. Nei servizi di  architettura  e  ingegneria  e
          negli    altri     servizi     tecnici,     i     requisiti
          economico-finanziari sono dimostrati tramite una  copertura
          assicurativa  con  massimale  pari  al  dieci   per   cento
          dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato
          globale maturato nei migliori  tre  esercizi  degli  ultimi
          cinque anni antecedenti la pubblicazione del  bando  e  non
          superiore al valore stimato dell'appalto; per  i  requisiti
          di  capacita'  tecnica   e   professionale,   le   stazioni
          appaltanti  possono  richiedere  di  aver   eseguito,   nei
          precedenti  dieci  anni  dalla  data  di  indizione   della
          procedura  di  gara,  contratti  analoghi   a   quelli   in
          affidamento, sia a  favore  di  soggetti  pubblici  che  di
          quelli privati.».