Art. 92
Modifiche all'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei
contratti. Modalita' di svolgimento delle attivita'. della fase
esecutiva. Collaudo e verifica di conformita'
1. All'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito da
seguente: «Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui
all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore
dei lavori puo' avvalersi di strumenti digitali di registrazione dei
controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di
gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione
dati.»;
b) all'articolo 5, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. L'Autorita' pubblica le modificazioni contrattuali,
comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice.»;
c) all'articolo 12:
1) al comma 9, le parole: «con i modelli» sono sostituite dalle
seguenti: «con i dati e le informazioni contenuti nei modelli»;
2) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. La contabilita' dei lavori e' effettuata mediante
l'utilizzo di programmi di contabilita' digitale, che usano formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i
fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilita' digitale
devono essere in grado di garantire l'autenticita', la sicurezza dei
dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
Se la direzione dei lavori e' affidata a professionisti esterni, i
programmi di contabilita' digitale devono essere preventivamente
accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilita', l'idoneita' e la
conformita' alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.»;
3) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. La compilazione dei libretti delle misure deve essere
effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale
e in contraddittorio con l'esecutore.»;
4) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e'
consentita la tenuta di una contabilita' semplificata, previa
verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del
lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori
effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione puo'
essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei
lavori sulle fatture di spesa.»;
d) all'articolo 29:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante
per l'attivita' di collaudo e' determinato ai sensi del decreto del
Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Il compenso e' determinato con le modalita' stabilite dal codice
per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei
dipendenti della stazione appaltante, per i quali e' determinato ai
sensi dell'articolo 116, comma 4.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di
cui al comma 1 non e' calcolato interamente per ogni componente ma e'
aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed e'
calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della
commissione stessa, considerando che al presidente della commissione
spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri
componenti.
2-ter Il rimborso delle spese puo' essere determinato
forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per
cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta
percentuale puo' essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso,
le spese non hanno natura remunerativa.»;
e) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Articolo 29-bis. Compenso della segreteria.
1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo
116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, e' riconosciuto un
compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi
spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.»;
f) all'articolo 32:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «particolare
importanza,» sono inserite le seguenti: «gli interventi di importo
superiore a 500.000 euro e» e, al secondo periodo, le parole: «sono
individuati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere
considerati di particolare importanza, indipendentemente
dall'importo, anche»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono considerate forniture di particolare importanza le
prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonche' quelle
che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.».
Note all'art. 92:
- Si riportano gli articoli 4, 5, 12, 29 e 32
dell'Allegato II.14 del citato decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, come modificati dal presente decreto:
«Art. 4 (Accettazione dei materiali). - 1. Il
direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali
e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o
che per qualsiasi causa non risultano conformi alla
normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle
caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al
contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso
il rifiuto e' trascritto sul giornale dei lavori o,
comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore
non effettui la rimozione nel termine prescritto dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante puo'
provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico
del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo
l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione
definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo
la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa
in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della
stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva
l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di
materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell'esecuzione di una lavorazione piu' accurata. Quando si
utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43
del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei
lavori puo' avvalersi di strumenti digitali di
registrazione dei controlli effettuati che siano
interoperabili con gli strumenti di gestione informativa
digitale e con l'ambiente di condivisione dati.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilita'
rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono
rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui
quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa
in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il
rifiuto e' trascritto sul giornale dei lavori o, comunque,
nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla
scoperta della non conformita' alla normativa tecnica,
nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto
del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo
dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto
finalizzate a stabilire l'idoneita' dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante,
con spese a carico dell'esecutore.
4. I materiali previsti dal progetto sono campionati
e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le
certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni,
con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
5. Il direttore dei lavori verifica altresi' il
rispetto delle norme in tema di sostenibilita' ambientale,
tra cui le modalita' poste in atto dall'esecutore in merito
al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso
confine di cantiere.».
«Art. 5 (Modifiche, variazioni e varianti
contrattuali). - 1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP
l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del
codice e propone al RUP le modifiche, nonche' le varianti
dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di
variante, indicandone i motivi.
2. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo
120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei
lavori descrive la situazione di fatto ai fini
dell'accertamento da parte del RUP della sua non
imputabilita' alla stazione appaltante, della sua non
prevedibilita' al momento della redazione del progetto o
della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende
necessaria la variazione.
3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche
del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7,
del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere
del progettista, redige una relazione motivata contenente i
presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si
esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della
stazione appaltante. Gli eventuali costi per la
progettazione delle modifiche devono trovare capienza
nell'invarianza del quadro economico.
4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze
derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche
o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti
a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti
alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali
o comunque di proprieta' delle stazioni appaltanti.
5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal
direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore
le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a
carico dell'esecutore stesso.
6. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del
codice, l'esecutore non puo' far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e la perizia suppletiva e'
accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore e'
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di
motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante
disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto
dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del
quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla
spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, l'importo dell'appalto e'
formato dalla somma risultante dal contratto originario,
aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli
atti aggiuntivi per varianti gia' intervenute, nonche'
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai
sensi degli articoli 212 e 213 del codice.
7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di
contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 41
del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio
tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal
RUP.
8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma
7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella
contabilita' dei lavori sono approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta
i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati, la stazione
appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni
o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.
9. Il direttore dei lavori puo' disporre modifiche di
dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al
RUP.
10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla
proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia
tecnica corredata anche degli elementi di valutazione
economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di
proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti
funzionali, nonche' singoli elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel
progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non
alterano in maniera sostanziale il progetto ne' le
categorie di lavori.
11. L'Autorita' pubblica le modificazioni
contrattuali, comunicate secondo quanto previsto
dall'articolo 28 del codice.
12. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in
corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita
relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da
parte della stazione appaltante.».
«Art. 12 (Documenti contabili). - 1. I diversi
documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei
lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di
cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere
firmati contestualmente alla compilazione rispettando la
cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per
ciascun giorno almeno:
1) l'ordine, il modo e l'attivita' con cui
progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai
impiegati;
3) l'attrezzatura tecnica impiegata per
l'esecuzione dei lavori;
4) l'elenco delle provviste fornite
dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture
quietanzate, nonche' quant'altro interessi l'andamento
tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali
eventi infortunistici;
5) l'indicazione delle circostanze e degli
avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e
idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e
quelle particolarita' che possono essere utili;
6) le disposizioni di servizio e gli ordini di
servizio del RUP e del direttore dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al RUP;
8) i processi verbali di accertamento di fatti o
di esperimento di prove;
9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese
dei lavori;
10) le varianti ritualmente disposte, le
modifiche o aggiunte ai prezzi;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle
provviste che contengono la misurazione e classificazione
delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle
misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la
loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore
dei lavori e' tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai
preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su
un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione
di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di
lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei
lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa
alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile
dal contratto, che e' stata eseguita. Le progressive quote
percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie
categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni
autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale
puo' controllarne l'ordine di grandezza attraverso un
riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le
aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure
possono altresi' contenere le figure quotate delle
lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le
lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di
dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie
parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilita' che contiene le
trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle
misure, nonche' le domande che l'esecutore ritiene di fare
e le motivate deduzioni del direttore dei lavori.
L'iscrizione delle partite e' effettuata in ordine
cronologico. In apposita sezione del registro di
contabilita' e' indicata, in occasione di ogni stato di
avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita con
i relativi importi, in modo da consentire una verifica
della rispondenza all'ammontare complessivo
dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita' e'
il documento che riassume e accentra l'intera
contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna
quantita' di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto
sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in
modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non
soltanto sotto il profilo delle quantita' eseguite ma anche
sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il
direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che
il registro sia diviso per articoli o per serie di
lavorazioni, purche' le iscrizioni rispettino in ciascun
foglio l'ordine cronologico. Il registro e' sottoposto
all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di
ogni stato di avanzamento;
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che
riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale
documento, ricavato dal registro di contabilita', e'
rilasciato nei termini e modalita' indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini
del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il
documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli
acconti gia' corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare
dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza
tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette
immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette
il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della
regolarita' contributiva dell'esecutore, invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante per
l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di
pagamento emesso dal RUP e' annotato nel registro di
contabilita';
e) il conto finale dei lavori, compilato dal
direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente
a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
l'esecuzione del lavoro e' stata soggetta, allegando tutta
la relativa documentazione. Il conto finale deve essere
sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma,
l'esecutore non puo' iscrivere domande per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita' durante lo svolgimento dei lavori e deve
confermare le riserve gia' iscritte negli atti contabili,
per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui
all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il
conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta
giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande
gia' formulate nel registro di contabilita', il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato
dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra
assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni,
redige una propria relazione finale riservata nella quale
esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande
dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la
transazione o l'accordo bonario.
2. Puo' essere anche previsto un sommario del
registro di contabilita' che, nel caso di lavori a misura,
riporta ciascuna partita e la classifica secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di
lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di
lavorazione secondo lo schema di contratto, con
l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza
rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario
indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la
quantita' di ogni lavorazione eseguita e i relativi
importi, al fine di consentire una verifica della
rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal
registro di contabilita'.
3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonche' le provviste somministrate dall'esecutore possono
essere annotate dall'assistente incaricato anche su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista
settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle
quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo,
qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni
giorno della settimana, nonche' tipo e ore quotidiane di
impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste
eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture
quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza
dei lavori predispone una lista separata. Tali liste
possono essere distinte secondo la speciale natura delle
somministrazioni, quando queste abbiano una certa
importanza.
4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai
direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica
l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze
che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma,
di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti
delegati.
5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il
direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi
d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli
estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali
di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei
lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari
intervenuti, nonche' una relazione riservata relativa alle
riserve dell'esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori,
il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione
dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone,
animali o cose con indicazione delle presumibili cause e
delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative
determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma
8, del codice;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle
misure e il registro di contabilita';
n) tutto cio' che puo' interessare la storia
cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica,
previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli
incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere
distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a
fonti diverse di finanziamento, la contabilita' comprende
tutti i lavori ed e' effettuata attraverso distinti
documenti contabili, in modo da consentire una gestione
separata dei relativi quadri economici. I certificati di
pagamento devono essere analogamente distinti, anche se
emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
8. I lavori annuali estesi a piu' esercizi con lo
stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di
ciascun esercizio, chiudendone la contabilita' e
collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro
distinti.
9. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di
cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al
codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo
interoperabile con i dati e le informazioni contenuti nei
modelli informativi aggiornati durante il corso
dell'esecuzione dei lavori.
10. La contabilita' dei lavori e' effettuata mediante
l'utilizzo di programmi di contabilita' digitale, che usano
formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi
di contabilita' digitale devono essere in grado di
garantire l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e
la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la
direzione dei lavori e' affidata a professionisti esterni,
i programmi di contabilita' digitale devono essere
preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica
l'affidabilita', l'idoneita' e la conformita' alle
prescrizioni contenute nel presente Allegato.
11. La compilazione dei libretti delle misure deve
essere effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato
in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.
11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000
euro e' consentita la tenuta di una contabilita'
semplificata, previa verifica da parte del direttore dei
lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto
fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente
eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione puo' essere
sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei
lavori sulle fatture di spesa.».
«Art. 29 (Compenso spettante ai collaudatori). - 1.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il
compenso spettante per l'attivita' di collaudo e'
determinato ai sensi del decreto del Ministro delle
giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il
compenso e' determinato con le modalita' stabilite dal
codice per i corrispettivi per la progettazione, ad
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i
quali e' determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4.
2. Ai fini della determinazione dei compensi
spettanti per l'attivita' di collaudo tecnico-
amministrativo, si considera l'importo risultante dallo
stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e
maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte
dall'esecutore.
2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il
compenso di cui al comma 1 non e' calcolato interamente per
ogni componente ma e' aumentato del 50 per cento per ogni
componente oltre il primo ed e' calcolato una sola volta e
diviso tra tutti i componenti della commissione stessa,
considerando che al presidente della commissione spetta un
compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri
componenti.
2-ter Il rimborso delle spese puo' essere determinato
forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura
del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in
corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al
60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura
remunerativa.
3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei
compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti
previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel
quadro economico dell'intervento.».
«Art. 32 (Servizi e forniture di particolare
importanza). - 1. Ai fini dell'individuazione dei contratti
di servizi e forniture di particolare importanza, per
qualita' o importo delle prestazioni, nei quali e'
previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice,
che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal
RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti
pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008
della Commissione europea, del 28 novembre 2007.
2. Sono considerati servizi di particolare importanza
gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e,
indipendentemente dall'importo, gli interventi
particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le
prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralita' di
competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di
componenti o di processi produttivi innovativi o dalla
necessita' di elevate prestazioni per quanto riguarda la
loro funzionalita' e i servizi che, per ragioni concernente
l'organizzazione interna alla stazione appaltante,
impongano il coinvolgimento di unita' organizzativa diversa
da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere
considerati di particolare importanza, indipendentemente
dall'importo, anche i seguenti servizi:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi
assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilita', revisione dei conti e
tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione
delle proprieta' immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;
disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di
personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
3. Sono considerate forniture di particolare
importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00
euro, nonche' quelle che presentino le medesime
caratteristiche di cui al comma 2.
4. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal
presente articolo la stazione appaltante puo' nominare, su
indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP,
uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo
per svolgere, su espressa disposizione del direttore
dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito
rientrante nel novero delle funzioni attribuite a
quest'ultimo.».