Art. 92 
 
Modifiche all'Allegato II.14 del decreto legislativo 31  marzo  2023,
  n. 36 -  Direzione  dei  lavori  e  direzione  dell'esecuzione  dei
  contratti. Modalita' di svolgimento  delle  attivita'.  della  fase
  esecutiva. Collaudo e verifica di conformita' 
 
  1. All'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  da
seguente: «Quando si utilizzano i  metodi  e  gli  strumenti  di  cui
all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore
dei lavori puo' avvalersi di strumenti digitali di registrazione  dei
controlli effettuati che siano interoperabili con  gli  strumenti  di
gestione  informativa  digitale  e  con  l'ambiente  di  condivisione
dati.»; 
    b) all'articolo 5, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      «11.  L'Autorita'  pubblica  le   modificazioni   contrattuali,
comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice.»; 
    c) all'articolo 12: 
      1) al comma 9, le parole: «con i modelli» sono sostituite dalle
seguenti: «con i dati e le informazioni contenuti nei modelli»; 
      2) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
        «10.  La  contabilita'  dei  lavori  e'  effettuata  mediante
l'utilizzo di programmi di contabilita' digitale, che  usano  formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra  i
fornitori di tecnologie.  Tali  programmi  di  contabilita'  digitale
devono essere in grado di garantire l'autenticita', la sicurezza  dei
dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti  competenti.
Se la direzione dei lavori e' affidata a  professionisti  esterni,  i
programmi di  contabilita'  digitale  devono  essere  preventivamente
accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilita', l'idoneita' e  la
conformita' alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.»; 
      3) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
        «11. La compilazione dei libretti delle  misure  deve  essere
effettuata  attraverso  la  registrazione   delle   misure   rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale
e in contraddittorio con l'esecutore.»; 
      4) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
        «11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000  euro  e'
consentita  la  tenuta  di  una  contabilita'  semplificata,   previa
verifica da parte del direttore dei lavori della  corrispondenza  del
lavoro  svolto  con  quanto  fatturato,  tenendo  conto  dei   lavori
effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare  esecuzione  puo'
essere sostituito con  l'apposizione  del  visto  del  direttore  dei
lavori sulle fatture di spesa.»; 
    d) all'articolo 29: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante
per l'attivita' di collaudo e' determinato ai sensi del  decreto  del
Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione  delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al  livello  qualitativo  delle
prestazioni di progettazione» e nel rispetto  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. Il compenso e' determinato con le modalita' stabilite dal codice
per  i  corrispettivi  per  la  progettazione,  ad   esclusione   dei
dipendenti della stazione appaltante, per i quali e'  determinato  ai
sensi dell'articolo 116, comma 4.»; 
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis Nel caso di commissione di collaudo,  il  compenso  di
cui al comma 1 non e' calcolato interamente per ogni componente ma e'
aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo  ed  e'
calcolato una sola volta  e  diviso  tra  tutti  i  componenti  della
commissione stessa, considerando che al presidente della  commissione
spetta un compenso maggiorato del 30 per cento  rispetto  agli  altri
componenti. 
        2-ter  Il  rimborso  delle  spese  puo'  essere   determinato
forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del  30  per
cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera  detta
percentuale puo' essere elevata fino al 60 per cento. In  ogni  caso,
le spese non hanno natura remunerativa.»; 
    e) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: 
      «Articolo 29-bis. Compenso della segreteria. 
      1. Alla segreteria tecnico amministrativa di  cui  all'articolo
116, comma 4-ter, del codice,  ove  costituita,  e'  riconosciuto  un
compenso fino ad un massimo del 5 per cento  a  valere  sui  compensi
spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.»; 
    f) all'articolo 32: 
      1) al comma 2, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «particolare
importanza,» sono inserite le seguenti: «gli  interventi  di  importo
superiore a 500.000 euro e» e, al secondo periodo, le  parole:  «sono
individuati»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «possono   essere
considerati    di    particolare    importanza,     indipendentemente
dall'importo, anche»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Sono considerate forniture di particolare  importanza  le
prestazioni di importo superiore a 500.000,00  euro,  nonche'  quelle
che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.». 
 
          Note all'art. 92: 
              -  Si  riportano  gli  articoli  4,  5,  12,  29  e  32
          dell'Allegato II.14 del citato decreto legislativo 31 marzo
          2023, n. 36, come modificati dal presente decreto: 
                «Art.  4  (Accettazione  dei  materiali).  -  1.   Il
          direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali
          e i componenti deperiti dopo l'introduzione in  cantiere  o
          che  per  qualsiasi  causa  non  risultano  conformi   alla
          normativa tecnica, nazionale o  dell'Unione  europea,  alle
          caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al
          contratto, con obbligo per l'esecutore  di  rimuoverli  dal
          cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in  tal  caso
          il  rifiuto  e'  trascritto  sul  giornale  dei  lavori  o,
          comunque, nel primo atto contabile utile.  Ove  l'esecutore
          non  effettui  la  rimozione  nel  termine  prescritto  dal
          direttore  dei  lavori,   la   stazione   appaltante   puo'
          provvedervi direttamente a spese dell'esecutore,  a  carico
          del quale resta anche qualsiasi onere  o  danno  che  possa
          derivargli per effetto della rimozione eseguita  d'ufficio.
          I materiali e i componenti sono messi in  opera  solo  dopo
          l'accettazione del  direttore  dei  lavori.  L'accettazione
          definitiva dei materiali e dei componenti si ha  solo  dopo
          la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la  posa
          in  opera  dei  materiali  e  dei   componenti   da   parte
          dell'esecutore, restano fermi i diritti e  i  poteri  della
          stazione  appaltante  in  sede  di  collaudo.  Non   rileva
          l'impiego da parte dell'esecutore e per sua  iniziativa  di
          materiali  o  componenti  di  caratteristiche  superiori  a
          quelle   prescritte   nei   documenti    contrattuali,    o
          dell'esecuzione di una lavorazione piu' accurata. Quando si
          utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo  43
          del codice e all'allegato I.9 al codice, il  direttore  dei
          lavori   puo'   avvalersi   di   strumenti   digitali    di
          registrazione   dei   controlli   effettuati   che    siano
          interoperabili con gli strumenti  di  gestione  informativa
          digitale e con l'ambiente di condivisione dati. 
                2. I materiali e i manufatti portati in  contabilita'
          rimangono  a  rischio  e  pericolo  dell'esecutore  e  sono
          rifiutati  dal  direttore  dei  lavori  nel  caso  in   cui
          quest'ultimo ne accerti l'esecuzione  senza  la  necessaria
          diligenza o con  materiali  diversi  da  quelli  prescritti
          contrattualmente o che, dopo la loro accettazione  e  messa
          in opera, abbiano  rivelato  difetti  o  inadeguatezze.  Il
          rifiuto e' trascritto sul giornale dei lavori o,  comunque,
          nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla
          scoperta della  non  conformita'  alla  normativa  tecnica,
          nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto
          del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. 
                3. Il direttore dei lavori  o  l'organo  di  collaudo
          dispongono prove o  analisi  ulteriori  rispetto  a  quelle
          previste dalla legge o dal  capitolato  speciale  d'appalto
          finalizzate a stabilire l'idoneita'  dei  materiali  o  dei
          componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante,
          con spese a carico dell'esecutore. 
                4. I materiali previsti dal progetto sono  campionati
          e sottoposti all'approvazione  del  direttore  dei  lavori,
          completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le
          certificazioni in grado di  giustificarne  le  prestazioni,
          con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. 
                5. Il  direttore  dei  lavori  verifica  altresi'  il
          rispetto delle norme in tema di sostenibilita'  ambientale,
          tra cui le modalita' poste in atto dall'esecutore in merito
          al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso
          confine di cantiere.». 
                «Art.   5   (Modifiche,   variazioni    e    varianti
          contrattuali). - 1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP
          l'ausilio necessario per gli accertamenti  in  ordine  alla
          sussistenza delle condizioni di cui  all'articolo  120  del
          codice e propone al RUP le modifiche, nonche'  le  varianti
          dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie  di
          variante, indicandone i motivi. 
                2. Con riferimento  ai  casi  indicati  dall'articolo
          120, comma 1, lettera c),  del  codice,  il  direttore  dei
          lavori  descrive   la   situazione   di   fatto   ai   fini
          dell'accertamento  da  parte  del   RUP   della   sua   non
          imputabilita'  alla  stazione  appaltante,  della  sua  non
          prevedibilita' al momento della redazione  del  progetto  o
          della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si  rende
          necessaria la variazione. 
                3. In tutti i casi in cui siano necessarie  modifiche
          del progetto, anche ai sensi dell'articolo  120,  comma  7,
          del codice, il direttore dei lavori,  acquisito  il  parere
          del progettista, redige una relazione motivata contenente i
          presupposti  per  la  modifica,  sulla  cui  fondatezza  si
          esprime  il  RUP  per  sottoporla  all'approvazione   della
          stazione   appaltante.   Gli   eventuali   costi   per   la
          progettazione  delle  modifiche  devono  trovare   capienza
          nell'invarianza del quadro economico. 
                4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze
          derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire  modifiche
          o addizioni al progetto,  senza  averne  ottenuto  regolare
          autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti
          a evitare danni gravi a persone o cose o  a  beni  soggetti
          alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali
          o comunque di proprieta' delle stazioni appaltanti. 
                5. In caso di modifiche al progetto non disposte  dal
          direttore dei lavori, quest'ultimo  fornisce  all'esecutore
          le disposizioni per la rimessa  in  pristino  con  spese  a
          carico dell'esecutore stesso. 
                6. Nel caso di cui all'articolo  120,  comma  9,  del
          codice, l'esecutore non puo' far  valere  il  diritto  alla
          risoluzione  del  contratto  e  la  perizia  suppletiva  e'
          accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore e'
          tenuto a  sottoscrivere  in  segno  di  accettazione  o  di
          motivato dissenso. Nel caso in cui la  stazione  appaltante
          disponga variazioni in diminuzione nel  limite  del  quinto
          dell'importo del contratto, deve comunicarlo  all'esecutore
          tempestivamente e comunque  prima  del  raggiungimento  del
          quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso  nulla
          spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini  della
          determinazione  del  quinto,  l'importo   dell'appalto   e'
          formato dalla somma risultante  dal  contratto  originario,
          aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e  degli
          atti aggiuntivi  per  varianti  gia'  intervenute,  nonche'
          dell'ammontare degli importi, diversi da  quelli  a  titolo
          risarcitorio, eventualmente riconosciuti  all'esecutore  ai
          sensi degli articoli 212 e 213 del codice. 
                7. Le variazioni sono valutate in base ai  prezzi  di
          contratto, ma se comportano categorie  di  lavorazioni  non
          previste o si debbano impiegare materiali per i  quali  non
          risulta fissato il prezzo  contrattuale  si  provvede  alla
          formazione  di  nuovi  prezzi.   I   nuovi   prezzi   delle
          lavorazioni o materiali sono valutati: 
                  a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo  41
          del codice, ove esistenti; 
                  b) ricavandoli totalmente o parzialmente  da  nuove
          analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari
          di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla  data  di
          formulazione dell'offerta,  attraverso  un  contraddittorio
          tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati  dal
          RUP. 
                8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del  comma
          7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
          quadro economico, i prezzi prima di  essere  ammessi  nella
          contabilita'  dei  lavori  sono  approvati  dalla  stazione
          appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta
          i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati,  la  stazione
          appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni
          o la somministrazione dei materiali  sulla  base  di  detti
          prezzi,   comunque   ammessi   nella   contabilita';    ove
          l'esecutore non iscriva riserva  negli  atti  contabili,  i
          prezzi si intendono definitivamente accettati. 
                9. Il direttore dei lavori puo' disporre modifiche di
          dettaglio   non   comportanti   aumento    o    diminuzione
          dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al
          RUP. 
                10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla
          proposta  dell'esecutore,  redatta  in  forma  di   perizia
          tecnica  corredata  anche  degli  elementi  di  valutazione
          economica, di  variazioni  migliorative  di  sua  esclusiva
          ideazione e che  comportino  una  diminuzione  dell'importo
          originario  dei  lavori,  trasmette  la   stessa   al   RUP
          unitamente al proprio parere. Possono  formare  oggetto  di
          proposta le modifiche  dirette  a  migliorare  gli  aspetti
          funzionali, nonche' singoli elementi tecnologici o  singole
          componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
          prestazioni  qualitative  e  quantitative   stabilite   nel
          progetto stesso e che mantengono  inalterati  il  tempo  di
          esecuzione dei lavori e  le  condizioni  di  sicurezza  dei
          lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto
          di  quanto  previsto  dall'articolo  120  del  codice,  non
          alterano  in  maniera  sostanziale  il  progetto   ne'   le
          categorie di lavori. 
                11.    L'Autorita'    pubblica    le    modificazioni
          contrattuali,   comunicate    secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 28 del codice. 
                12. Per  i  contratti  pubblici  di  importo  pari  o
          superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti  in
          corso  d'opera  di  importo  eccedente  il  10  per   cento
          dell'importo originario del contratto, incluse le  varianti
          in corso d'opera riferite alle infrastrutture  prioritarie,
          sono trasmesse dal RUP  all'ANAC,  unitamente  al  progetto
          esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  a  una   apposita
          relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da
          parte della stazione appaltante.». 
                «Art.  12  (Documenti  contabili).  -  1.  I  diversi
          documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei
          lavori o dai  direttori  operativi  o  dagli  ispettori  di
          cantiere, se  dal  medesimo  delegati,  che  devono  essere
          firmati contestualmente alla  compilazione  rispettando  la
          cronologia di inserimento dei dati, sono: 
                  a) il giornale dei lavori in cui sono annotati  per
          ciascun giorno almeno: 
                    1)  l'ordine,  il  modo  e  l'attivita'  con  cui
          progrediscono le lavorazioni; 
                    2)  la  qualifica  e  il  numero   degli   operai
          impiegati; 
                    3)   l'attrezzatura   tecnica    impiegata    per
          l'esecuzione dei lavori; 
                    4)    l'elenco    delle     provviste     fornite
          dall'esecutore,  documentate   dalle   rispettive   fatture
          quietanzate,  nonche'  quant'altro  interessi   l'andamento
          tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali
          eventi infortunistici; 
                    5)  l'indicazione  delle  circostanze   e   degli
          avvenimenti relativi ai lavori  che  possano  influire  sui
          medesimi,  inserendovi  le  osservazioni  meteorologiche  e
          idrometriche, le indicazioni sulla  natura  dei  terreni  e
          quelle particolarita' che possono essere utili; 
                    6) le disposizioni di servizio e  gli  ordini  di
          servizio del RUP e del direttore dei lavori; 
                    7) le relazioni indirizzate al RUP; 
                    8) i processi verbali di accertamento di fatti  o
          di esperimento di prove; 
                    9) le contestazioni, le sospensioni e le  riprese
          dei lavori; 
                    10)  le   varianti   ritualmente   disposte,   le
          modifiche o aggiunte ai prezzi; 
                  b) i libretti di misura delle lavorazioni  e  delle
          provviste che contengono la misurazione  e  classificazione
          delle lavorazioni effettuate dal direttore dei  lavori.  Il
          direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e
          immediatamente  firmati  dall'esecutore   o   dal   tecnico
          dell'esecutore  che  ha  assistito  al  rilevamento   delle
          misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la
          loro natura si giustificano mediante fattura, il  direttore
          dei lavori e' tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai
          preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
          In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate  su
          un apposito libretto delle misure, sul quale, in  occasione
          di  ogni  stato  d'avanzamento  e  per  ogni  categoria  di
          lavorazione in cui risultano suddivisi,  il  direttore  dei
          lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa
          alla voce disaggregata della stessa  categoria,  rilevabile
          dal contratto, che e' stata eseguita. Le progressive  quote
          percentuali delle voci disaggregate  eseguite  delle  varie
          categorie  di  lavorazioni  sono  desunte  da   valutazioni
          autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale
          puo'  controllarne  l'ordine  di  grandezza  attraverso  un
          riscontro nel  computo  metrico  estimativo  dal  quale  le
          aliquote  sono  state  dedotte.  I  libretti  delle  misure
          possono  altresi'  contenere  le   figure   quotate   delle
          lavorazioni  eseguite,  i  profili  e   i   piani   quotati
          raffiguranti  lo  stato  delle  cose  prima   e   dopo   le
          lavorazioni, oltre alle  memorie  esplicative  al  fine  di
          dimostrare chiaramente  ed  esattamente,  nelle  sue  varie
          parti, la forma e il modo di esecuzione; 
                  c) il registro  di  contabilita'  che  contiene  le
          trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti  delle
          misure, nonche' le domande che l'esecutore ritiene di  fare
          e  le  motivate  deduzioni  del   direttore   dei   lavori.
          L'iscrizione  delle  partite  e'   effettuata   in   ordine
          cronologico.  In   apposita   sezione   del   registro   di
          contabilita' e' indicata, in occasione  di  ogni  stato  di
          avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita  con
          i relativi importi, in  modo  da  consentire  una  verifica
          della      rispondenza      all'ammontare       complessivo
          dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita' e'
          il   documento   che   riassume   e    accentra    l'intera
          contabilizzazione  dell'opera,   in   quanto   a   ciascuna
          quantita' di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto
          sono applicati i  corrispondenti  prezzi  contrattuali,  in
          modo tale  da  determinare  l'avanzamento  dei  lavori  non
          soltanto sotto il profilo delle quantita' eseguite ma anche
          sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.  Il
          direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali,  che
          il  registro  sia  diviso  per  articoli  o  per  serie  di
          lavorazioni, purche' le iscrizioni  rispettino  in  ciascun
          foglio l'ordine  cronologico.  Il  registro  e'  sottoposto
          all'esecutore per la sua  sottoscrizione  in  occasione  di
          ogni stato di avanzamento; 
                  d)  lo  stato  di  avanzamento  lavori  (SAL)   che
          riassume tutte le lavorazioni e tutte  le  somministrazioni
          eseguite dal principio dell'appalto sino  ad  allora.  Tale
          documento,  ricavato  dal  registro  di  contabilita',   e'
          rilasciato  nei  termini   e   modalita'   indicati   nella
          documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai  fini
          del pagamento di  una  rata  di  acconto;  a  tal  fine  il
          documento deve precisare  il  corrispettivo  maturato,  gli
          acconti gia' corrisposti  e,  di  conseguenza,  l'ammontare
          dell'acconto da corrispondere, sulla base della  differenza
          tra le prime due voci. Il direttore  dei  lavori  trasmette
          immediatamente lo stato di avanzamento al RUP,  che  emette
          il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica  della
          regolarita'   contributiva   dell'esecutore,    invia    il
          certificato  di  pagamento  alla  stazione  appaltante  per
          l'emissione del mandato di pagamento; ogni  certificato  di
          pagamento emesso  dal  RUP  e'  annotato  nel  registro  di
          contabilita'; 
                  e)  il  conto  finale  dei  lavori,  compilato  dal
          direttore  dei  lavori  a  seguito   della   certificazione
          dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente
          a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
          l'esecuzione del lavoro e' stata soggetta, allegando  tutta
          la relativa documentazione. Il  conto  finale  deve  essere
          sottoscritto   dall'esecutore.   All'atto   della    firma,
          l'esecutore non puo' iscrivere domande per  oggetto  o  per
          importo  diverse  da  quelle  formulate  nel  registro   di
          contabilita' durante  lo  svolgimento  dei  lavori  e  deve
          confermare le riserve gia' iscritte negli  atti  contabili,
          per le quali non siano intervenuti la  transazione  di  cui
          all'articolo 212 del codice  o  l'accordo  bonario  di  cui
          all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore  non  firma  il
          conto finale nel termine assegnato, non superiore a  trenta
          giorni, o se lo sottoscrive  senza  confermare  le  domande
          gia' formulate  nel  registro  di  contabilita',  il  conto
          finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato
          dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine  sopra
          assegnato, il RUP,  entro  i  successivi  sessanta  giorni,
          redige una propria relazione finale riservata  nella  quale
          esprime parere  motivato  sulla  fondatezza  delle  domande
          dell'esecutore  per  le  quali  non  siano  intervenuti  la
          transazione o l'accordo bonario. 
                2.  Puo'  essere  anche  previsto  un  sommario   del
          registro di contabilita' che, nel caso di lavori a  misura,
          riporta  ciascuna  partita  e  la  classifica  secondo   il
          rispettivo articolo di elenco e di  perizia;  nel  caso  di
          lavori a corpo, il sommario  specifica  ogni  categoria  di
          lavorazione   secondo   lo   schema   di   contratto,   con
          l'indicazione  della  rispettiva  aliquota   di   incidenza
          rispetto all'importo  contrattuale  a  corpo.  Il  sommario
          indica,  in  occasione  di  ogni  stato  d'avanzamento,  la
          quantita'  di  ogni  lavorazione  eseguita  e  i   relativi
          importi,  al  fine  di  consentire   una   verifica   della
          rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal
          registro di contabilita'. 
                3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
          nonche' le provviste somministrate  dall'esecutore  possono
          essere annotate  dall'assistente  incaricato  anche  su  un
          brogliaccio, per  essere  poi  scritte  in  apposita  lista
          settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali,  nelle
          quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo,
          qualifica e numero di ore degli operai impiegati  per  ogni
          giorno della settimana, nonche' tipo e  ore  quotidiane  di
          impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste
          eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture
          quietanzate. Ciascun assistente preposto alla  sorveglianza
          dei  lavori  predispone  una  lista  separata.  Tali  liste
          possono essere distinte secondo la  speciale  natura  delle
          somministrazioni,   quando   queste   abbiano   una   certa
          importanza. 
                4. Il direttore dei lavori,  in  caso  di  delega  ai
          direttori operativi o agli ispettori di cantiere,  verifica
          l'esattezza delle annotazioni sul  giornale  dei  lavori  e
          aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e  le  avvertenze
          che ritiene opportune, apponendo con la data la sua  firma,
          di seguito all'ultima  annotazione  dei  predetti  soggetti
          delegati. 
                5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e),  il
          direttore dei lavori allega la seguente documentazione: 
                  a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori; 
                  b) gli atti  di  consegna  e  riconsegna  di  mezzi
          d'opera,  aree  o  cave  di  prestito   concessi   in   uso
          all'esecutore; 
                  c)  le  eventuali  perizie  di  variante,  con  gli
          estremi della intervenuta approvazione; 
                  d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi  verbali
          di concordamento, atti di sottomissione e atti  aggiuntivi,
          con gli estremi di approvazione e di registrazione; 
                  e) gli ordini di servizio impartiti; 
                  f) la sintesi dell'andamento e dello  sviluppo  dei
          lavori con  l'indicazione  delle  eventuali  riserve  e  la
          menzione  delle  eventuali  transazioni  e  accordi  bonari
          intervenuti, nonche' una relazione riservata relativa  alle
          riserve dell'esecutore non ancora definite; 
                  g) i verbali di sospensione e ripresa  dei  lavori,
          il certificato di ultimazione dei lavori con  l'indicazione
          dei ritardi e delle relative cause; 
                  h)  gli  eventuali  sinistri  o  danni  a  persone,
          animali o cose con indicazione delle  presumibili  cause  e
          delle relative conseguenze; 
                  i) i processi verbali di accertamento di fatti o di
          esperimento di prove; 
                  l)  le  richieste  di   proroga   e   le   relative
          determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo  121,  comma
          8, del codice; 
                  m) gli  atti  contabili,  ossia  i  libretti  delle
          misure e il registro di contabilita'; 
                  n)  tutto  cio'  che  puo'  interessare  la  storia
          cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte  le  notizie
          tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. 
                6. Il direttore  dei  lavori  conferma  o  rettifica,
          previe  le  opportune  verifiche,  le  dichiarazioni  degli
          incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. 
                7. Nel caso di appalto comprendente lavori da  tenere
          distinti, come nel caso in cui i  lavori  facciano  capo  a
          fonti diverse di finanziamento, la  contabilita'  comprende
          tutti  i  lavori  ed  e'  effettuata  attraverso   distinti
          documenti contabili, in modo  da  consentire  una  gestione
          separata dei relativi quadri economici.  I  certificati  di
          pagamento devono essere  analogamente  distinti,  anche  se
          emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto. 
                8. I lavori annuali estesi a  piu'  esercizi  con  lo
          stesso contratto si  liquidano  alla  fine  dei  lavori  di
          ciascun   esercizio,   chiudendone   la   contabilita'    e
          collaudandoli, come appartenenti a tanti  lavori  fra  loro
          distinti. 
                9. Quando si utilizzano i metodi e gli  strumenti  di
          cui all'articolo  43  del  codice  e  all'allegato  I.9  al
          codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo
          interoperabile con i dati e le informazioni  contenuti  nei
          modelli   informativi   aggiornati   durante    il    corso
          dell'esecuzione dei lavori. 
                10. La contabilita' dei lavori e' effettuata mediante
          l'utilizzo di programmi di contabilita' digitale, che usano
          formati aperti non proprietari, al fine di non limitare  la
          concorrenza tra i fornitori di tecnologie.  Tali  programmi
          di  contabilita'  digitale  devono  essere  in   grado   di
          garantire l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti  e
          la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se  la
          direzione dei lavori e' affidata a professionisti  esterni,
          i  programmi  di  contabilita'   digitale   devono   essere
          preventivamente  accettati  dal  RUP,   che   ne   verifica
          l'affidabilita',  l'idoneita'   e   la   conformita'   alle
          prescrizioni contenute nel presente Allegato. 
                11. La compilazione dei libretti  delle  misure  deve
          essere effettuata attraverso la registrazione delle  misure
          rilevate direttamente in cantiere dal personale  incaricato
          in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore. 
                11-bis. Per i lavori di importo  inferiore  a  40.000
          euro  e'  consentita  la   tenuta   di   una   contabilita'
          semplificata, previa verifica da parte  del  direttore  dei
          lavori della corrispondenza del lavoro  svolto  con  quanto
          fatturato,  tenendo   conto   dei   lavori   effettivamente
          eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione puo' essere
          sostituito con l'apposizione del visto  del  direttore  dei
          lavori sulle fatture di spesa.». 
                «Art. 29 (Compenso spettante ai collaudatori).  -  1.
          Per i dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il
          compenso  spettante  per   l'attivita'   di   collaudo   e'
          determinato  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   delle
          giustizia  17  giugno  2016,  recante  «Approvazione  delle
          tabelle   dei   corrispettivi   commisurati   al    livello
          qualitativo  delle  prestazioni  di  progettazione»  e  nel
          rispetto delle disposizioni di cui all'articolo  61,  comma
          9, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Il
          compenso e' determinato  con  le  modalita'  stabilite  dal
          codice  per  i  corrispettivi  per  la  progettazione,   ad
          esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per  i
          quali e' determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4. 
                2.  Ai  fini  della   determinazione   dei   compensi
          spettanti   per   l'attivita'    di    collaudo    tecnico-
          amministrativo, si  considera  l'importo  risultante  dallo
          stato finale dei lavori, al lordo di  eventuali  ribassi  e
          maggiorato dell'importo delle  eventuali  riserve  iscritte
          dall'esecutore. 
                2-bis  Nel  caso  di  commissione  di  collaudo,   il
          compenso di cui al comma 1 non e' calcolato interamente per
          ogni componente ma e' aumentato del 50 per cento  per  ogni
          componente oltre il primo ed e' calcolato una sola volta  e
          diviso tra tutti i  componenti  della  commissione  stessa,
          considerando che al presidente della commissione spetta  un
          compenso maggiorato del 30 per cento  rispetto  agli  altri
          componenti. 
                2-ter Il rimborso delle spese puo' essere determinato
          forfettariamente, per ogni singolo  componente,  in  misura
          del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in
          corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al
          60 per cento. In ogni  caso,  le  spese  non  hanno  natura
          remunerativa. 
                3.  Gli  oneri  necessari  per  la  liquidazione  dei
          compensi dei collaudatori sono a carico degli  stanziamenti
          previsti per ogni singolo intervento e  sono  indicati  nel
          quadro economico dell'intervento.». 
                
                «Art.  32  (Servizi  e   forniture   di   particolare
          importanza). - 1. Ai fini dell'individuazione dei contratti
          di servizi  e  forniture  di  particolare  importanza,  per
          qualita'  o  importo  delle  prestazioni,  nei   quali   e'
          previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del  codice,
          che il direttore dell'esecuzione deve  essere  diverso  dal
          RUP, si applica  il  vocabolario  comune  per  gli  appalti
          pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE)  n.  213/2008
          della Commissione europea, del 28 novembre 2007. 
                2. Sono considerati servizi di particolare importanza
          gli interventi di  importo  superiore  a  500.000  euro  e,
          indipendentemente     dall'importo,     gli      interventi
          particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico,  le
          prestazioni che richiedono l'apporto di una  pluralita'  di
          competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo  di
          componenti o di  processi  produttivi  innovativi  o  dalla
          necessita' di elevate prestazioni per  quanto  riguarda  la
          loro funzionalita' e i servizi che, per ragioni concernente
          l'organizzazione   interna   alla   stazione    appaltante,
          impongano il coinvolgimento di unita' organizzativa diversa
          da quella cui  afferiscono  i  soggetti  che  hanno  curato
          l'affidamento. In via di prima applicazione possono  essere
          considerati di  particolare  importanza,  indipendentemente
          dall'importo, anche i seguenti servizi: 
                  a) servizi di telecomunicazione; 
                  b)  servizi   finanziari,   distinti   in   servizi
          assicurativi e servizi bancari e finanziari; 
                  c) servizi informatici e affini; 
                  d) servizi di contabilita', revisione dei  conti  e
          tenuta dei libri contabili; 
                  e) servizi di consulenza gestionale e affini; 
                  f) servizi di pulizia degli edifici e  di  gestione
          delle proprieta' immobiliari; 
                  g) eliminazione di scarichi di fogna e di  rifiuti;
          disinfestazione e servizi analoghi; 
                  h) servizi alberghieri e di ristorazione; 
                  i) servizi legali; 
                  l)  servizi  di  collocamento  e   reperimento   di
          personale; 
                  m) servizi sanitari e sociali; 
                  n) servizi ricreativi, culturali e sportivi. 
                3.  Sono   considerate   forniture   di   particolare
          importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00
          euro,   nonche'   quelle   che   presentino   le   medesime
          caratteristiche di cui al comma 2. 
                4.  Per  l'esecuzione  dei  contratti  previsti   dal
          presente articolo la stazione appaltante puo' nominare,  su
          indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP,
          uno o piu' assistenti con funzioni di  direttore  operativo
          per  svolgere,  su  espressa  disposizione  del   direttore
          dell'esecuzione,  ogni  utile   e   complementare   compito
          rientrante  nel  novero   delle   funzioni   attribuite   a
          quest'ultimo.».