Art. 93
Modifiche all'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel
settore dei beni culturali
1. All'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «dall'articolo 12» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 10»;
b) all'articolo 11, comma 3, lettera c), le parole: «a soggetti»
sono sostituite dalle seguenti: «ad archeologi»;
c) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera i) e' inserita la
seguente: «i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;»;
d) all'articolo 16:
1) al comma 1 il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 2, le parole: «La relazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Il progetto» e dopo le parole: «e' redatta da archeologi»
sono inserite le seguenti: «di I fascia ai sensi del decreto adottato
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n.
110»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico
per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle
indagini previste nel progetto di fattibilita', comprende gli
elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e),
f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui
alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche
ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e
ne dispone le modalita' esecutive.»;
4) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera
b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo e'
integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere
f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g)
prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in
corso d'opera.»;
e) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole «scheda
tecnica di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti:
«relazione di cui all'articolo 16».
Note all'art. 93:
- Si riportano gli articoli 4, 11, 13, 16 e 18
dell'Allegato II.18 del citato decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, come modificati dal presente decreto:
«Art. 4 (Qualificazione). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 100 del codice, il presente Capo
individua, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del codice,
i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi
alle tipologie di lavori su beni culturali di cui
all'articolo 1, comma 2.
2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di
importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto
dall'articolo 10.
3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni
di cui al presente Titolo, relativi alle categorie OG 2, OS
2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella A
dell'allegato II.12 al codice, eseguiti per conto dei
soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), dell'allegato I.1 al codice, nonche' di
committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno
avuto a oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente allegato, la certificazione rilasciata ai soggetti
esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon
esito degli interventi eseguiti.
4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico,
artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche
subacquei, nonche' quelli relativi a ville, parchi e
giardini di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del
Codice dei beni culturali e del paesaggio trova
applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul
possesso dei requisiti di qualificazione.».
«Art. 11 (Direttore tecnico). - 1. La direzione
tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto,
eventualmente coincidente con il legale rappresentante
dell'impresa, o da piu' soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico
di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata
dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese
qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II del presente
allegato; tali soggetti pertanto producono, alla stazione
appaltante, una dichiarazione di unicita' di incarico.
Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal
titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un
dipendente dell'impresa stessa o a essa legato mediante
contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
3. La direzione tecnica per i lavori di cui al
presente allegato e' affidata:
a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti
iscritti all'albo professionale - Sezione A degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in
possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni
culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del regolamento recante l'istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono
conservare l'incarico presso la stessa impresa;
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B,
con riferimento allo specifico settore di competenza a cui
si riferiscono le attivita' di restauro, richiesto
dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a
restauratori di beni culturali in possesso di un diploma
rilasciato da scuole di alta formazione e di studio
istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'
articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in
conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo
quanto previsto dal comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, ad
archeologi in possesso dei titoli previsti di cui
all'allegato I.8 al codice.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, e' richiesto
altresi' il requisito di almeno due anni di esperienza nel
settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo
quanto previsto dall'allegato II.12 al codice.
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la
direzione tecnica puo' essere affidata anche a restauratori
di beni culturali, che hanno acquisito la relativa
qualifica ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, purche' tali restauratori
abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente
allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione
tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime
categorie.
6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000
euro i requisiti sono autocertificati e sottoposti alle
verifiche e controlli di cui al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
«Art. 13 (Progetto di fattibilita'
tecnico-economica). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di
fattibilita' tecnico-economica consiste in una relazione
programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per
settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento, con
allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle
conoscenze e' la risultante della lettura dello stato
esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di
indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del
bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.
2. Sono documenti del progetto di fattibilita':
a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani della sicurezza;
f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il cronoprogramma dell'intervento;
i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;
l) il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non
comportano nuove costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione
dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o
installazioni o impiantistica.
3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni
culturali, indicati all'articolo 1, e' disposto, di regola,
sulla base del progetto esecutivo. Il RUP, nella fase di
progettazione di fattibilita', valuta motivatamente,
esclusivamente sulla base della natura e delle
caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo,
l'eventuale possibilita' di porre a base di gara il
progetto di fattibilita' tecnico-economica, oppure di
ridurre i contenuti della progettazione esecutiva,
salvaguardandone la qualita'.
4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2
riguardano:
a) l'analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di
esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei
manufatti;
d) la diagnostica;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e
l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei
dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di
altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessita' dell'intervento in
relazione allo stato di conservazione e ai caratteri
storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilita'
puo' limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle
indagini che sono strettamente necessarie per una prima
reale individuazione delle scelte di intervento e dei
relativi costi.».
«Art. 16 (Progettazione dello scavo archeologico). -
1. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei
lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca
archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca
e individua i criteri per la definizione della progressione
temporale dei lavori e delle priorita' degli interventi nel
corso dell'esecuzione dell'attivita' di scavo, nonche' i
tipi e i metodi di intervento.
2. Il progetto di cui al comma 1 illustra i tempi e i
modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla
conservazione dei reperti, sia al loro studio e
pubblicazione, ed e' redatta da archeologi di I fascia ai
sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 in possesso di
specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con
l'intervento. Essa comprende altresi' un calcolo sommario
della spesa, il quadro economico di progetto, il
cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e
misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in
una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla
luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali
scoperte.
4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali e indagini
diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.
5. Il progetto di fattibilita', qualora non sia stato
predisposto dai competenti uffici del Ministero della
cultura, e' comunicato al Soprintendente competente.
6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo
archeologico per finalita' di ricerca, nel quale
confluiscono i risultati delle indagini previste nel
progetto di fattibilita', comprende gli elaborati di cui
all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g),
h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui
alla lettera l) prevede dettagliate previsioni
tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse
fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalita'
esecutive.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi e indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di
scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e
fotografica;
d) restauro dei reperti mobili e immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro
immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da
sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla
sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto
recuperato;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica dei
lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca
contiene inoltre la definizione delle tipologie degli
interventi, distinguendo quelli di prevalente merito
scientifico, eventualmente da affidare a imprese in
possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto
di fattibilita' tecnico-economica e' comunicato al
Soprintendente competente.
9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione
del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto,
entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini
eseguite, le modalita' tecniche ed esecutive delle varie
fasi operative, indicando i controlli da effettuare in
cantiere nel corso dei lavori.
9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4,
lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del
PFTE, questo e' integrato dagli elaborati di cui
all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il
quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata
copertura per l'integrazione della progettazione in corso
d'opera.».
«Art. 18 (Verifica dei progetti). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti
di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante
provvede direttamente all'attivita' di verifica,
avvalendosi altresi':
a) nei casi di interventi su beni mobili culturali,
superfici decorate di beni architettonici e materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico o archeologico, del soggetto che ha predisposto
la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non
abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da
attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai
ruoli della pubblica amministrazione, con profilo
professionale di restauratore, in possesso di specifica
esperienza e capacita' professionale coerente con
l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del
progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali
immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica
di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il
ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di
un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione, con profilo professionale di
architetto, in possesso di specifica esperienza e capacita'
professionale coerente con l'intervento, che non abbia
partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico,
comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto
che ha predisposto la relazione di cui all'articolo 16,
sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario
tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica
amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso
di specifica esperienza e capacita' professionale coerente
con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione
del progetto.
2. Il RUP puo' disporre motivatamente che la verifica
riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla
base dell'affidamento dei lavori.».