Art. 93 
 
Modifiche all'Allegato II.18 del decreto legislativo 31  marzo  2023,
  n. 36 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e  collaudo  nel
  settore dei beni culturali 
 
  1. All'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 2, le parole:  «dall'articolo  12»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 10»; 
    b) all'articolo 11, comma 3, lettera c), le parole: «a  soggetti»
sono sostituite dalle seguenti: «ad archeologi»; 
    c) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera i)  e'  inserita  la
seguente: «i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;»; 
    d) all'articolo 16: 
      1) al comma 1 il secondo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 2, le parole: «La relazione» sono sostituite  dalle
seguenti: «Il progetto» e dopo le parole: «e' redatta da  archeologi»
sono inserite le seguenti: «di I fascia ai sensi del decreto adottato
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge  22  luglio  2014,  n.
110»; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Il progetto esecutivo dei lavori  di  scavo  archeologico
per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono  i  risultati  delle
indagini  previste  nel  progetto  di  fattibilita',  comprende   gli
elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a),  b),  c),  e),
f), g), h) i) e l). In particolare, il  capitolato  speciale  di  cui
alla lettera l) prevede dettagliate  previsioni  tecnico-scientifiche
ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento  e
ne dispone le modalita' esecutive.»; 
      4) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
        «9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4,  lettera
b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE,  questo  e'
integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15,  comma  2,  lettere
f), g), h), i) ed l). Il quadro economico  di  cui  alla  lettera  g)
prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione  in
corso d'opera.»; 
    e) all'articolo 18,  comma  1,  lettera  c),  le  parole  «scheda
tecnica di cui  all'articolo  14»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«relazione di cui all'articolo 16». 
 
          Note all'art. 93: 
              - Si  riportano  gli  articoli  4,  11,  13,  16  e  18
          dell'Allegato II.18 del citato decreto legislativo 31 marzo
          2023, n. 36, come modificati dal presente decreto: 
                «Art. 4 (Qualificazione). - 1. Fermo restando  quanto
          previsto dall'articolo 100 del  codice,  il  presente  Capo
          individua, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del codice,
          i requisiti di qualificazione dei  soggetti  esecutori  dei
          lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro  relativi
          alle  tipologie  di  lavori  su  beni  culturali   di   cui
          all'articolo 1, comma 2. 
                2. Per i lavori di cui all'articolo 1,  comma  2,  di
          importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto
          dall'articolo 10. 
                3. Ai fini della qualificazione per lavori  sui  beni
          di cui al presente Titolo, relativi alle categorie OG 2, OS
          2-A, OS  2-B,  OS  24  e  OS  25  di  cui  alla  tabella  A
          dell'allegato II.12  al  codice,  eseguiti  per  conto  dei
          soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere  a),  b),
          c), d) ed e),  dell'allegato  I.1  al  codice,  nonche'  di
          committenti privati o in proprio,  quando  i  lavori  hanno
          avuto a oggetto beni di cui all'articolo 1,  comma  1,  del
          presente allegato, la certificazione rilasciata ai soggetti
          esecutori deve contenere anche  l'attestato  dell'autorita'
          preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori  del  buon
          esito degli interventi eseguiti. 
                4. Per i lavori concernenti  beni  culturali  mobili,
          superfici  decorate  di  beni  architettonici  e  materiali
          storicizzati  di  beni  immobili  di   interesse   storico,
          artistico e archeologico,  gli  scavi  archeologici,  anche
          subacquei,  nonche'  quelli  relativi  a  ville,  parchi  e
          giardini di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f),  del
          Codice  dei  beni   culturali   e   del   paesaggio   trova
          applicazione  quanto  previsto  dal  presente  Titolo   sul
          possesso dei requisiti di qualificazione.». 
                «Art. 11  (Direttore  tecnico).  -  1.  La  direzione
          tecnica  puo'  essere  assunta  da  un  singolo   soggetto,
          eventualmente  coincidente  con  il  legale  rappresentante
          dell'impresa, o da piu' soggetti. 
                2. Il soggetto o i soggetti  designati  nell'incarico
          di direttore tecnico non possono rivestire, per  la  durata
          dell'appalto, analogo incarico per conto di  altre  imprese
          qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II del  presente
          allegato; tali soggetti pertanto producono,  alla  stazione
          appaltante, una  dichiarazione  di  unicita'  di  incarico.
          Qualora  il  direttore  tecnico  sia  persona  diversa  dal
          titolare   dell'impresa,   dal    legale    rappresentante,
          dall'amministratore e dal  socio,  questi  deve  essere  un
          dipendente dell'impresa stessa o  a  essa  legato  mediante
          contratto d'opera professionale regolarmente registrato. 
                3. La direzione  tecnica  per  i  lavori  di  cui  al
          presente allegato e' affidata: 
                  a) relativamente alla categoria OG  2,  a  soggetti
          iscritti  all'albo  professionale   -   Sezione   A   degli
          architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in
          possesso di laurea magistrale  in  conservazione  dei  beni
          culturali. I soggetti che alla data di  entrata  in  vigore
          del  regolamento  recante  l'istituzione  del  sistema   di
          qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
          n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico,  possono
          conservare l'incarico presso la stessa impresa; 
                  b) relativamente alle categorie OS 2-A  e  OS  2-B,
          con riferimento allo specifico settore di competenza a  cui
          si  riferiscono  le  attivita'   di   restauro,   richiesto
          dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente,  a
          restauratori di beni culturali in possesso  di  un  diploma
          rilasciato  da  scuole  di  alta  formazione  e  di  studio
          istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo
          20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui  all'
          articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali  e  del
          paesaggio,  o  in  possesso   di   laurea   magistrale   in
          conservazione e restauro dei beni  culturali,  fatto  salvo
          quanto previsto dal comma 5; 
                  c)  relativamente  alla   categoria   OS   25,   ad
          archeologi  in  possesso  dei  titoli   previsti   di   cui
          all'allegato I.8 al codice. 
                4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, e'  richiesto
          altresi' il requisito di almeno due anni di esperienza  nel
          settore dei lavori su  beni  culturali,  attestata  secondo
          quanto previsto dall'allegato II.12 al codice. 
                5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B  la
          direzione tecnica puo' essere affidata anche a restauratori
          di  beni  culturali,  che  hanno  acquisito   la   relativa
          qualifica ai sensi dell'articolo 182 del  Codice  dei  beni
          culturali  e  del  paesaggio,  purche'  tali   restauratori
          abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente
          allegato,  almeno  tre  distinti  incarichi  di   direzione
          tecnica nell'ambito  di  lavori  riferibili  alle  medesime
          categorie. 
                6. In caso di lavori di importo inferiore  a  150.000
          euro i requisiti sono  autocertificati  e  sottoposti  alle
          verifiche  e  controlli  di  cui  al  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.». 
                «Art.     13      (Progetto      di      fattibilita'
          tecnico-economica). - 1.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 41, comma  6,  del  codice,  il  progetto  di
          fattibilita' tecnico-economica consiste  in  una  relazione
          programmatica del quadro delle conoscenze,  sviluppato  per
          settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento,  con
          allegati i necessari elaborati  grafici.  Il  quadro  delle
          conoscenze e'  la  risultante  della  lettura  dello  stato
          esistente e consiste nella indicazione delle  tipologie  di
          indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza  del
          bene culturale e del suo contesto storico e ambientale. 
                2. Sono documenti del progetto di fattibilita': 
                  a) la relazione generale; 
                  b) la relazione tecnica; 
                  c) le indagini e ricerche preliminari; 
                  d) la planimetria generale ed elaborati grafici; 
                  e) le  prime  indicazioni  e  disposizioni  per  la
          stesura dei piani della sicurezza; 
                  f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14; 
                  g) il calcolo sommario della spesa; 
                  h) il quadro economico di progetto; 
                  i) il cronoprogramma dell'intervento; 
                  i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale; 
                  l) il documento di fattibilita'  delle  alternative
          progettuali, a  esclusione  dei  casi  di  lavori  che  non
          comportano nuove costruzioni; 
                  m) lo studio preliminare ambientale,  a  esclusione
          dei casi di lavori che non comportano nuove  costruzioni  o
          installazioni o impiantistica. 
                3.  L'affidamento  dei  lavori  riguardanti  i   beni
          culturali, indicati all'articolo 1, e' disposto, di regola,
          sulla base del progetto esecutivo. Il RUP,  nella  fase  di
          progettazione  di   fattibilita',   valuta   motivatamente,
          esclusivamente   sulla   base   della   natura   e    delle
          caratteristiche del bene  e  dell'intervento  conservativo,
          l'eventuale  possibilita'  di  porre  a  base  di  gara  il
          progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica,  oppure   di
          ridurre  i   contenuti   della   progettazione   esecutiva,
          salvaguardandone la qualita'. 
                4.  Le  indagini  e  ricerche  di  cui  al  comma   2
          riguardano: 
                  a) l'analisi storico-critica; 
                  b)  i  materiali  costitutivi  e  le  tecniche   di
          esecuzione; 
                  c) il rilievo e la documentazione  fotografica  dei
          manufatti; 
                  d) la diagnostica; 
                  e) l'individuazione del comportamento strutturale e
          l'analisi dello stato di conservazione, del degrado  e  dei
          dissesti; 
                  f)  l'individuazione  degli  eventuali  apporti  di
          altre discipline afferenti. 
                5. In ragione della complessita'  dell'intervento  in
          relazione  allo  stato  di  conservazione  e  ai  caratteri
          storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilita'
          puo' limitarsi  a  comprendere  quelle  ricerche  e  quelle
          indagini che sono strettamente  necessarie  per  una  prima
          reale individuazione  delle  scelte  di  intervento  e  dei
          relativi costi.». 
                «Art. 16 (Progettazione dello scavo archeologico).  -
          1. Il progetto di fattibilita'  tecnica  ed  economica  dei
          lavori di  scavo  archeologico  per  finalita'  di  ricerca
          archeologica disciplina l'impianto del cantiere di  ricerca
          e individua i criteri per la definizione della progressione
          temporale dei lavori e delle priorita' degli interventi nel
          corso dell'esecuzione dell'attivita' di  scavo,  nonche'  i
          tipi e i metodi di intervento. 
                2. Il progetto di cui al comma 1 illustra i tempi e i
          modi dell'intervento, relativi  sia  allo  scavo  sia  alla
          conservazione  dei  reperti,   sia   al   loro   studio   e
          pubblicazione, ed e' redatta da archeologi di I  fascia  ai
          sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2,  comma
          1, della legge 22  luglio  2014,  n.  110  in  possesso  di
          specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con
          l'intervento. Essa comprende altresi' un  calcolo  sommario
          della  spesa,  il  quadro   economico   di   progetto,   il
          cronoprogramma dell'intervento e  le  prime  indicazioni  e
          misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
          luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. 
                3. Il quadro delle conoscenze pregresse  consiste  in
          una lettura critica dello stato esistente  aggiornato  alla
          luce degli elementi di  conoscenza  raccolti  in  eventuali
          scoperte. 
                4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: 
                  a) rilievo generale; 
                  b)    ricognizioni    territoriali    e    indagini
          diagnostiche; 
                  c) indagini complementari necessarie. 
                5. Il progetto di fattibilita', qualora non sia stato
          predisposto  dai  competenti  uffici  del  Ministero  della
          cultura, e' comunicato al Soprintendente competente. 
                6.  Il  progetto  esecutivo  dei  lavori   di   scavo
          archeologico  per   finalita'   di   ricerca,   nel   quale
          confluiscono  i  risultati  delle  indagini  previste   nel
          progetto di fattibilita', comprende gli  elaborati  di  cui
          all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e),  f),  g),
          h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale  di  cui
          alla   lettera   l)    prevede    dettagliate    previsioni
          tecnico-scientifiche ed economiche  relative  alle  diverse
          fasi e tipologie di intervento e ne  dispone  le  modalita'
          esecutive. 
                7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono: 
                  a) rilievi e indagini; 
                  b) scavo; 
                  c)  documentazione  di  scavo,  quali  giornali  di
          scavo,  schede  stratigrafiche,  documentazione  grafica  e
          fotografica; 
                  d) restauro dei reperti mobili e immobili; 
                  e)  schedatura  preliminare  dei  reperti  e   loro
          immagazzinamento insieme  con  gli  eventuali  campioni  da
          sottoporre ad analisi; 
                  f) studio e pubblicazione; 
                  g) forme  di  fruizione  anche  con  riguardo  alla
          sistemazione e musealizzazione  del  sito  o  del  contesto
          recuperato; 
                  h) manutenzione programmata. 
                8. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica  dei
          lavori di  scavo  archeologico  per  finalita'  di  ricerca
          contiene  inoltre  la  definizione  delle  tipologie  degli
          interventi,  distinguendo  quelli  di   prevalente   merito
          scientifico,  eventualmente  da  affidare  a   imprese   in
          possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa
          amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto
          di  fattibilita'   tecnico-economica   e'   comunicato   al
          Soprintendente competente. 
                9. Il progetto esecutivo, salvo  diversa  indicazione
          del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto,
          entrando  nel  dettaglio  e  sulla  base   delle   indagini
          eseguite, le modalita' tecniche ed  esecutive  delle  varie
          fasi operative, indicando  i  controlli  da  effettuare  in
          cantiere nel corso dei lavori. 
                9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12,  comma  4,
          lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del
          PFTE,  questo  e'  integrato   dagli   elaborati   di   cui
          all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l).  Il
          quadro economico di cui alla lettera  g)  prevede  adeguata
          copertura per l'integrazione della progettazione  in  corso
          d'opera.». 
                «Art. 18 (Verifica dei progetti). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti
          di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante
          provvede   direttamente    all'attivita'    di    verifica,
          avvalendosi altresi': 
                  a) nei casi di interventi su beni mobili culturali,
          superfici  decorate  di  beni  architettonici  e  materiali
          storicizzati  di  beni  immobili   di   interesse   storico
          artistico o archeologico, del soggetto che  ha  predisposto
          la scheda tecnica di cui all'articolo 14,  sempre  che  non
          abbia assunto il ruolo di  progettista  dell'intervento  da
          attuare ovvero di un funzionario tecnico,  appartenente  ai
          ruoli   della   pubblica   amministrazione,   con   profilo
          professionale di restauratore,  in  possesso  di  specifica
          esperienza   e   capacita'   professionale   coerente   con
          l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione  del
          progetto; 
                  b)  nei  casi  di  interventi  su  beni   culturali
          immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica
          di cui all'articolo 14, sempre che  non  abbia  assunto  il
          ruolo di progettista dell'intervento da attuare  ovvero  di
          un  funzionario  tecnico,  appartenente  ai   ruoli   della
          pubblica  amministrazione,  con  profilo  professionale  di
          architetto, in possesso di specifica esperienza e capacita'
          professionale coerente  con  l'intervento,  che  non  abbia
          partecipato alla redazione del progetto; 
                  c)  nei  casi  di  lavori  di  scavo  archeologico,
          comprese le indagini archeologiche subacquee, del  soggetto
          che ha predisposto la relazione  di  cui  all'articolo  16,
          sempre che  non  abbia  assunto  il  ruolo  di  progettista
          dell'intervento  da  attuare  ovvero  di   un   funzionario
          tecnico,   appartenente    ai    ruoli    della    pubblica
          amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso
          di specifica esperienza e capacita' professionale  coerente
          con l'intervento, che non abbia partecipato alla  redazione
          del progetto. 
                2. Il RUP puo' disporre motivatamente che la verifica
          riguardi soltanto il livello di  progettazione  posto  alla
          base dell'affidamento dei lavori.».