Art. 94 
 
Sostituzione dell'Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
  n. 36 - Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico 
 
  1. L'allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  e'
sostituito dal seguente: 
 
                            «Allegato V.2 
      Modalita' di costituzione del collegio consultivo tecnico 
 
                                              (Articolo 215, comma 1) 
 
                             Articolo 1 
                 Formazione del collegio e compensi. 
 
  1. Il collegio consultivo  tecnico,  di  seguito  denominato  anche
«Collegio» o «CCT», e' formato, a scelta della stazione appaltante  o
del  concessionario,  da  tre  componenti,  o  cinque  in   caso   di
complessita' dell'opera e  di  eterogeneita'  delle  professionalita'
richieste, per i lavori di importo pari o superiore  alle  soglie  di
rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore  degli
appalti, delle concessioni e degli investimenti  pubblici,  anche  in
relazione allo specifico oggetto del contratto. 
  2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle  parti  di
comune accordo, ovvero le parti possono concordare  che  ciascuna  di
esse nomini uno o due componenti, individuati anche  tra  il  proprio
personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti  di
lavoro autonomo o di collaborazione anche  continuativa  in  possesso
dei requisiti previsti dal comma 1,  e  che  il  terzo  o  il  quinto
componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti  di
nomina di parte. Nel caso in cui le  parti  non  trovino  un  accordo
sulla nomina del presidente entro il  termine  indicato  al  comma  1
dell'articolo 3, questo e' designato entro i successivi cinque giorni
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  le  opere  di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e di Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di  rispettivo
interesse. Nei casi in cui il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente
del Collegio con le modalita' di cui al presente comma. 
  3.  Ai  componenti  del  collegio  consultivo  tecnico  si  applica
l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile. 
  4. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo
tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato  al
valore dell'opera, al numero,  alla  qualita'  e  alla  tempestivita'
delle  determinazioni  assunte,  la  parte  fissa  del  compenso  del
Collegio non puo' superare  gli  importi  definiti  dall'articolo  6,
comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso,
la parte fissa del compenso del Collegio non puo' superare: 
    a) in  caso  di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da  tre
componenti, l'importo pari allo 0,02  per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro; 
    b) in caso di collegio  consultivo  tecnico  composto  da  cinque
componenti, l'importo pari allo 0,03  per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro». 
  5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non puo'  superare
il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un
rimborso delle spese a carattere non  remunerativo.  Il  compenso  e'
corrisposto a  tutti  i  componenti  del  CCT  indipendentemente  dal
rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali
ed e' sottoposto esclusivamente ai limiti  previsti  dalla  legge.  I
compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo  di
solidarieta'. Ai componenti del collegio consultivo  tecnico  non  si
applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
  6. Con apposite linee guida  adottate  con  decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  previo  parere  conforme  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono  definiti  i  parametri
per la determinazione dei compensi e delle spese  non  aventi  valore
remunerativo che devono essere rapportati al valore del  contratto  e
alla  complessita'  dell'opera,  nonche'  all'esito  e  alla   durata
dell'impegno  richiesto  e  al   numero   e   alla   qualita'   delle
determinazioni  assunte,   prevedendone   l'erogazione   secondo   un
principio di gradualita'. Le medesime linee guida definiscono anche i
parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico
amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  primo
periodo,  continuano  ad  applicarsi,  per  la  parte  relativa  alla
determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del
Ministro e delle infrastrutture  e  delle  mobilita'  sostenibili  17
gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del  7  marzo
2022. 
 
                             Articolo 2 
                    Requisiti e incompatibilita' 
 
  1.  Possono  essere  nominati  membri   del   Collegio   ingegneri,
architetti,  giuristi  ed  economisti  in  possesso   di   comprovata
esperienza nel settore  degli  appalti,  delle  concessioni  e  degli
investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto  del
contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate  dal  possesso
di uno dei seguenti requisiti: 
    a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di  appalti
sopra soglia europea e proporzionati  all'incarico  da  assumere,  di
responsabile  unico  del  procedimento,  di  direttore  dei   lavori,
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di
presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di  ausiliario
del magistrato o consulente  tecnico  di  parte  in  contenziosi  dei
lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o  coordinatore
in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti  di
lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;  patrocinio
o  assistenza  di   parte   pubblica   o   privata   in   contenziosi
amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici; 
    b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di  stazioni  appaltanti
con   personalita'   giuridica   di    diritto    privato    soggette
all'applicazione del codice con competenza nelle materie  di  cui  di
cui al primo periodo del presente comma; 
    c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
    d) insegnamento come  professore  universitario  di  ruolo  nelle
materie di cui al primo periodo del presente comma; 
    e) magistrato ordinario,  amministrativo  o  contabile,  avvocato
dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia  non  in
sede da almeno due anni, anche se gia' collocati a riposo; 
    f) professionisti iscritti ai rispettivi albi  professionali  con
significativa esperienza documentabile attraverso lo  svolgimento  di
incarichi indicati alla lettera a). 
  2.  Il  possesso  del  requisito  di  esperienza  e  qualificazione
professionale deve essere comprovato con riferimento  ad  un  periodo
minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad  un
periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente. 
  3. Non possono essere nominati membri del  Collegio  esclusivamente
coloro che: 
    a) si trovino in situazione di  conflitto  d'interesse  ai  sensi
dell'articolo 16 del codice; 
    b)  versino  in  una  situazione  d'incompatibilita'   ai   sensi
dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  o
abbiano svolto, per la parte pubblica o  per  l'operatore  economico,
attivita'  di  controllo,  verifica,   progettazione,   approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in
relazione al contratto di appalto o alle sue  fasi  pregresse,  salvo
che l'attivita' sia stata svolta  nell'ambito  di  organi  collegiali
consiliari; 
    c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con
riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento,  attivita'  di
collaborazione nel campo giuridico, amministrativo  o  economico  per
una delle parti; 
    d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio. 
  4. La sussistenza di cause  d'incompatibilita'  dei  membri  o  del
presidente puo' essere fatta valere dalle parti mediante  istanza  di
ricusazione  da  proporre  al  presidente  del  tribunale  ai   sensi
dell'articolo 810 del codice di procedura civile. 
 
                             Articolo 3 
              Costituzione e insediamento del Collegio. 
 
  1. Il collegio consultivo tecnico e' costituito prima della data di
avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.
L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione  del  CCT,  nel
caso di affidamenti superiori alla soglia di  rilevanza  europea,  e'
valutabile  sia  ai  fini  della  responsabilita'   dirigenziale   ed
erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e  l'operatore
economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di
mancata designazione  dei  membri  la  parte  non  inadempiente  puo'
rivolgersi al presidente del  tribunale  ordinario  ove  ha  sede  la
stazione appaltante, individuata quale sede del CCT. 
  2. Il  CCT  si  intende  costituito  al  momento  dell'accettazione
dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la  necessita'
di ulteriori formalizzazioni degli  incarichi  rispetto  all'atto  di
nomina dei membri del Collegio. Entro i  successivi  quindici  giorni
dalla accettazione e' tenuta una seduta d'insediamento  del  Collegio
alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere
a verbale dichiarazione in merito  alla  eventuale  volonta'  di  non
attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale  ai
sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. 
  3.  Nel  verbale  della   seduta   d'insediamento,   tenuto   conto
dell'oggetto  e  della  complessita'  dell'appalto,   sono   definite
periodicita' e  modalita'  di  svolgimento  delle  riunioni  e  degli
eventuali sopralluoghi e, se le parti  non  si  siano  avvalse  della
facolta' di escludere che le  determinazioni  del  Collegio  assumano
natura di lodo contrattuale, sono precisati termini  e  modalita'  di
svolgimento del contraddittorio, specificando il  dies  a  quo  della
decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo. 
  4. Il CCT puo' essere costituito in via facoltativa per  lavori  di
importo inferiore alla soglia europea. In  tal  caso  le  parti  sono
tenute a precisare quali compiti  intendono  attribuire  al  CCT  tra
quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice. 
  5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma  4,  due  componenti
sono nominati dalla stazione appaltante  e  il  terzo  componente  e'
nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2. 
 
                             Articolo 4. 
              Decisioni del collegio consultivo tecnico 
 
  1.  Il  procedimento  per  l'espressione   dei   pareri   o   delle
determinazioni del CCT puo' essere attivato da ciascuna delle parti o
da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto
attraverso formale richiesta direttamente al CCT e  all'altra  parte.
Tenuto conto di quanto  previsto  dall'articolo  216,  comma  1,  del
codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la
disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni  del  CCT
devono essere corredate  di  tutta  la  documentazione  necessaria  a
illustrare le ragioni della contestazione  precisando  quale  sia  la
domanda proposta. In nessun  caso  il  CCT  si  puo'  pronunciare  in
assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta
la  nullita'   delle   determinazioni   eventualmente   assunte.   Se
l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve
senza formulare anche il relativo quesito al  CCT,  il  quesito  deve
essere formulato dal responsabile del procedimento se la  riserva  e'
tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori. 
  2.  Nell'adozione  delle  proprie   determinazioni,   il   collegio
consultivo tecnico  puo'  operare  anche  in  videoconferenza  o  con
qualsiasi altro collegamento da remoto. 
  3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale  d'insediamento
sulle modalita'  di  svolgimento  del  contraddittorio,  e'  comunque
facolta' del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti  o
convocare le parti per consentire  l'esposizione  in  contraddittorio
delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita'  di
disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio e' comunque tenuto
a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei  lavori
e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti. 
  4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono  adottate
con atto sottoscritto dalla  maggioranza  dei  componenti,  entro  il
termine di quindici giorni decorrenti dalla data della  comunicazione
del quesito, se formulato  congiuntamente  dalle  parti,  ovvero  dal
momento in cui si e' perfezionata la  formulazione  di  piu'  quesiti
distintamente  formulati  dalle  parti  in  ordine  a  una   medesima
questione. Le determinazioni  possono  essere  rese  con  motivazione
succinta che, se del  caso,  puo'  essere  integrata  nei  successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza  dei  componenti.  In
caso di particolari esigenze istruttorie  le  determinazioni  possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione  dei  quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento  che
definisce il giudizio  corrisponde  interamente  al  contenuto  della
determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che  non  ha
osservato la determinazione, riferibili al  periodo  successivo  alla
formulazione della stessa, e la  condanna  al  rimborso  delle  spese
sostenute dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo,
nonche'  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato
dovuto. Resta ferma l'applicabilita'  degli  articoli  92  e  96  del
codice di procedura civile. 
 
                             Articolo 5. 
                   Decadenze, dimissioni e revoca 
 
  1.  Ogni  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  non  puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque  non
puo' svolgere piu' di 10 incarichi ogni due anni. In caso di  ritardo
nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta
giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti
del Collegio non possono essere nuovamente nominati  come  componenti
di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla  data  di
maturazione del ritardo. 
  2. Costituisce causa di responsabilita' nei confronti  delle  parti
esclusivamente  il   ritardo   ingiustificato   nell'adozione   delle
determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere  le
determinazioni di propria  competenza  prescindendo  dal  parere  del
Collegio. 
  3. Le dimissioni dei componenti  del  collegio  consultivo  tecnico
sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o  di  giustificato
motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi  di  cui
all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto  sara'  pari  alla
parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario  e  alla
parte variabile che dovesse maturare. 
  4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono  essere
revocati successivamente alla sua costituzione. 
 
                             Articolo 6 
                            Osservatorio 
 
  1. I Presidenti dei collegi  consultivi  provvedono  a  trasmettere
all'Osservatorio   permanente   per   assicurare   il    monitoraggio
dell'attivita'   dei   collegi   consultivi   tecnici,   di   seguito
Osservatorio, istituito presso  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le
principali pronunce assunte dal Collegio. 
  2.  L'Osservatorio  si  avvale  della  banca  dati  nazionale   dei
contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice. 
  3. L'accesso agli atti detenuti  dall'Osservatorio  e  dai  collegi
consultivi tecnici e' consentito, nei limiti  di  legge  e  salve  le
disposizioni  del  codice  di  procedura  civile  in  relazione  alle
determinazioni dei collegi aventi  natura  di  lodo  contrattuale  ai
sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura  civile,
mediante istanza formulata  alle  stazioni  appaltanti  e  agli  enti
concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice. 
  4. L'Osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco  dei  soggetti
appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di  cui  all'articolo
1, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  in
possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di
presidente del CCT di cui all'articolo 2, comma 2. 
 
                             Articolo 7 
      Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico 
 
  1. Il collegio consultivo  tecnico  di  cui  all'articolo  218  del
codice e' formato da tre componenti.  Due  componenti  sono  nominati
dalla stazione appaltante e il terzo e' nominato,  per  le  opere  di
interesse  nazionale,  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle  regioni,  dalle
province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   o   dalle   citta'
metropolitane. Ferma l'eventuale necessita' di  sostituzione  di  uno
dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di  nomina
privata, le funzioni di componente del  collegio  consultivo  tecnico
nominato ai sensi del presente articolo non  sono  incompatibili  con
quelle di componente del Collegio nominato ai sensi dell'articolo 1. 
  2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT e' disposta
ogni qualvolta la parte dei lavori  supera  la  soglia  di  rilevanza
europea. In tal caso il CCT puo' comunque conoscere  delle  questioni
riguardanti l'intero contratto. Rientrano nell'ambito di applicazione
del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro
con uno o piu' operatori economici, in  tali  ipotesi,  l'importo  di
riferimento e' quello dei singoli accordi attuativi. 
  3. Quando un'opera puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, la costituzione del CCT e' obbligatoria con riferimento  ai
soli lotti di importo pari  o  superiore  alle  soglie  di  rilevanza
europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalita'
di tali lotti. 
  4. In  caso  di  CCT  costituito  in  via  facoltativa  nella  fase
antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi dell'articolo 218
sono riconosciuti a ciascun componente del  CCT  i  compensi  di  cui
all'articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento. 
 
                             Articolo 8 
                  Segreteria tecnico amministrativa 
 
  1. Per lavori di particolare complessita', il Collegio si avvale di
una segreteria tecnico amministrativa per le attivita' istruttorie  e
di supporto amministrativo, composta da uno o piu'  membri  scelti  e
nominati dal Presidente. 
  2.  Alla  segreteria  tecnico  amministrativa  e'  riconosciuto  un
compenso in misura determinata dal 3 al 10  per  cento  del  compenso
spettante ad ogni singolo  componente  del  CCT.  Il  compenso  della
segreteria e' posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato
direttamente  a  cura  delle  parti  con  le  medesime  modalita'   e
tempistiche previste per i componenti del Collegio.».