Art. 94
Sostituzione dell'Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico
1. L'allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e'
sostituito dal seguente:
«Allegato V.2
Modalita' di costituzione del collegio consultivo tecnico
(Articolo 215, comma 1)
Articolo 1
Formazione del collegio e compensi.
1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche
«Collegio» o «CCT», e' formato, a scelta della stazione appaltante o
del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di
complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita'
richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli
appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in
relazione allo specifico oggetto del contratto.
2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di
comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di
esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio
personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di
lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso
dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto
componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di
nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo
sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1
dell'articolo 3, questo e' designato entro i successivi cinque giorni
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e di Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo
interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente
del Collegio con le modalita' di cui al presente comma.
3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica
l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.
4. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo
tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al
valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla tempestivita'
delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del
Collegio non puo' superare gli importi definiti dall'articolo 6,
comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso,
la parte fissa del compenso del Collegio non puo' superare:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre
componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque
componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro».
5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non puo' superare
il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un
rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso e'
corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal
rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali
ed e' sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I
compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di
solidarieta'. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si
applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri
per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore
remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e
alla complessita' dell'opera, nonche' all'esito e alla durata
dell'impegno richiesto e al numero e alla qualita' delle
determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un
principio di gradualita'. Le medesime linee guida definiscono anche i
parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico
amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo
periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla
determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del
Ministro e delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili 17
gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
2022.
Articolo 2
Requisiti e incompatibilita'
1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri,
architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata
esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli
investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del
contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso
di uno dei seguenti requisiti:
a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti
sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di
responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori,
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di
presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario
del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei
lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore
in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di
lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio
o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi
amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti
con personalita' giuridica di diritto privato soggette
all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di
cui al primo periodo del presente comma;
c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle
materie di cui al primo periodo del presente comma;
e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato
dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in
sede da almeno due anni, anche se gia' collocati a riposo;
f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con
significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di
incarichi indicati alla lettera a).
2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione
professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo
minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un
periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.
3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente
coloro che:
a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi
dell'articolo 16 del codice;
b) versino in una situazione d'incompatibilita' ai sensi
dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o
abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico,
attivita' di controllo, verifica, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in
relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo
che l'attivita' sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali
consiliari;
c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con
riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attivita' di
collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per
una delle parti;
d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.
4. La sussistenza di cause d'incompatibilita' dei membri o del
presidente puo' essere fatta valere dalle parti mediante istanza di
ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi
dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
Articolo 3
Costituzione e insediamento del Collegio.
1. Il collegio consultivo tecnico e' costituito prima della data di
avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.
L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel
caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, e'
valutabile sia ai fini della responsabilita' dirigenziale ed
erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore
economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di
mancata designazione dei membri la parte non inadempiente puo'
rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la
stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.
2. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione
dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessita'
di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di
nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni
dalla accettazione e' tenuta una seduta d'insediamento del Collegio
alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere
a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volonta' di non
attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai
sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.
3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto
dell'oggetto e della complessita' dell'appalto, sono definite
periodicita' e modalita' di svolgimento delle riunioni e degli
eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della
facolta' di escludere che le determinazioni del Collegio assumano
natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalita' di
svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della
decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.
4. Il CCT puo' essere costituito in via facoltativa per lavori di
importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono
tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra
quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.
5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti
sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente e'
nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
Articolo 4.
Decisioni del collegio consultivo tecnico
1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle
determinazioni del CCT puo' essere attivato da ciascuna delle parti o
da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto
attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte.
Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del
codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la
disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT
devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a
illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la
domanda proposta. In nessun caso il CCT si puo' pronunciare in
assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta
la nullita' delle determinazioni eventualmente assunte. Se
l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve
senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve
essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva e'
tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.
2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio
consultivo tecnico puo' operare anche in videoconferenza o con
qualsiasi altro collegamento da remoto.
3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento
sulle modalita' di svolgimento del contraddittorio, e' comunque
facolta' del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o
convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio
delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita' di
disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio e' comunque tenuto
a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori
e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.
4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate
con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il
termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione
del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal
momento in cui si e' perfezionata la formulazione di piu' quesiti
distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima
questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione
succinta che, se del caso, puo' essere integrata nei successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In
caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della
determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha
osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del
codice di procedura civile.
Articolo 5.
Decadenze, dimissioni e revoca
1. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non
puo' svolgere piu' di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo
nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta
giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti
del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti
di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di
maturazione del ritardo.
2. Costituisce causa di responsabilita' nei confronti delle parti
esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle
determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le
determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del
Collegio.
3. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico
sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato
motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui
all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sara' pari alla
parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla
parte variabile che dovesse maturare.
4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere
revocati successivamente alla sua costituzione.
Articolo 6
Osservatorio
1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere
all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio
dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici, di seguito
Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori
pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le
principali pronunce assunte dal Collegio.
2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice.
3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi
consultivi tecnici e' consentito, nei limiti di legge e salve le
disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle
determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai
sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile,
mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti
concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice.
4. L'Osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti
appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di
presidente del CCT di cui all'articolo 2, comma 2.
Articolo 7
Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
1. Il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 218 del
codice e' formato da tre componenti. Due componenti sono nominati
dalla stazione appaltante e il terzo e' nominato, per le opere di
interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta'
metropolitane. Ferma l'eventuale necessita' di sostituzione di uno
dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina
privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico
nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con
quelle di componente del Collegio nominato ai sensi dell'articolo 1.
2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT e' disposta
ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza
europea. In tal caso il CCT puo' comunque conoscere delle questioni
riguardanti l'intero contratto. Rientrano nell'ambito di applicazione
del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro
con uno o piu' operatori economici, in tali ipotesi, l'importo di
riferimento e' quello dei singoli accordi attuativi.
3. Quando un'opera puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, la costituzione del CCT e' obbligatoria con riferimento ai
soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalita'
di tali lotti.
4. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase
antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi dell'articolo 218
sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui
all'articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.
Articolo 8
Segreteria tecnico amministrativa
1. Per lavori di particolare complessita', il Collegio si avvale di
una segreteria tecnico amministrativa per le attivita' istruttorie e
di supporto amministrativo, composta da uno o piu' membri scelti e
nominati dal Presidente.
2. Alla segreteria tecnico amministrativa e' riconosciuto un
compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso
spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della
segreteria e' posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato
direttamente a cura delle parti con le medesime modalita' e
tempistiche previste per i componenti del Collegio.».