Art. 95
Modifiche all'Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36 - Modalita' di formazione della Cabina di regia
1. All'articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.3 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera n) sono aggiunte le
seguenti:
«n-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze;
n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR;
n-quater) un rappresentante del Ministro per gli affari europei,
le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e
resilienza.».
Note all'art. 95:
- Si riporta l'articolo 1 dell'Allegato V.3 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 (Composizione). - 1. La Cabina di regia di
cui all'articolo 221 del codice e' composta da:
a) un rappresentante del Presidente del Consiglio
dei ministri, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante del Commissario straordinario
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati
dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto
2016;
d) un rappresentante della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione e
sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
e) un rappresentante del Ministro delle imprese e
del made in Italy;
f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica;
g) un rappresentante del Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione;
h) un rappresentante del Ministro del turismo;
i) un rappresentante del Ministro della cultura;
l) un rappresentante dell'Autorita' nazionale
anticorruzione;
m) tre rappresentanti della Conferenza unificata;
n) un rappresentante del Ministro dell'istruzione e
del merito.
n-bis) un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze;
n-ter) un rappresentante della Struttura di
missione PNRR;
n-quater) un rappresentante del Ministro per gli
affari europei, le politiche di coesione e il Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
2. In caso di assenza o impedimento, ciascun
componente indica un suo delegato.».